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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 2405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 2405 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
- , passaporto n. residente in “8268, Jayme Dr Parte_1 Numer_1
Unit, n. 409”, Winter Garden-FL/EUA, nata il [...], a [...]-RS/Brasile; NumeroD_2
- , minore rappresentato dai genitori e Controparte_1 Parte_1
residente in “8268, Jayme Dr Unit, n. 409”, 34787-9028, Winter Garden- Controparte_2
FL/EUA, nato il [...], a [...]-SC/Brasile; rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo
Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, PEC: Email_1
[...]
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_3 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
MINISTERO in sede CP_4
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana Controparte_3
iure sanguinis, per essere discendenti di (o , cittadino italiano emigrato in Brasile Per_1 Per_2
e quivi deceduto senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
I ricorrenti hanno così ricostruito, in ricorso, la linea di discendenza (con preciso richiamo ai documenti depositati):
- in data 12/02/1889, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Orosei, cittadino Per_1
italiano1;
- in data 01/09/1925, ( contraeva matrimonio con , e dalla Per_1 Per_2 Persona_3
loro unione nasceva a Ijuí (RS-Brasile), in data 05/02/1927, Persona_4
- in data 31/07/1948, contraeva matrimonio con e dalla Persona_4 Persona_5
loro unione nasceva a Tucunduva (RS-Brasile), in data 29/01/1959, ; Persona_6
- in data 27/09/1980, contraeva matrimonio con , e dalla loro Persona_6 Per_7
unione nasceva a Ijuí-RS/Brasile, in data 23/03/1983, , odierna Parte_1
ricorrente;
- in data 10/05/2002, contraeva matrimonio con , Parte_1 Persona_8
dal quale poi divorziava successivamente. In data 10/12/2010. contraeva Parte_1
un secondo matrimonio con , dalla cui unione nasceva a Criciúma-SC/Brasile, Controparte_2
in data 12/06/2013, , odierno ricorrente. Controparte_1
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16 giugno 1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05 febbraio 1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo.
Ne consegue che, tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il
Per 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, in atti.
2 riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita.
Perso Nel caso di specie, ricostruito in premessa l'albero genealogico della famiglia gli odierni ricorrenti, come indicati, risultano diretti discendenti del sig. cittadino italiano, emigrato Per_1
in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
L'antenato, dunque, non avendo mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana, conseguentemente l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.”
I ricorrenti hanno inoltre dichiarato e documentato di aver inoltrato “le rispettive domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Consolato Generale d'Italia a
Miami, ai sensi della Legge n. 91 del 05 febbraio 1992, tramite la relativa procedura modulare e a mezzo del portale Prenotami, ma dallo stesso si evinceva il raggiungimento del limite massimo delle iscrizioni, causando, dunque, una paralisi di inoltro (doc. 14)”; ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 24.02.2025 si è costituito in giudizio il CP_3
convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_3 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 18.04.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di
3 cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di (o , Per_1 Per_2
cittadino italiano, nato a Orosei il 12/02/1889, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 24 agosto 2023 dal Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 2).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti e Parte_1
, in epigrafe compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
Controparte_1
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate,
4 provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 22/10/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 2405 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
- , passaporto n. residente in “8268, Jayme Dr Parte_1 Numer_1
Unit, n. 409”, Winter Garden-FL/EUA, nata il [...], a [...]-RS/Brasile; NumeroD_2
- , minore rappresentato dai genitori e Controparte_1 Parte_1
residente in “8268, Jayme Dr Unit, n. 409”, 34787-9028, Winter Garden- Controparte_2
FL/EUA, nato il [...], a [...]-SC/Brasile; rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo
Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, PEC: Email_1
[...]
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_3 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
MINISTERO in sede CP_4
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana Controparte_3
iure sanguinis, per essere discendenti di (o , cittadino italiano emigrato in Brasile Per_1 Per_2
e quivi deceduto senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
I ricorrenti hanno così ricostruito, in ricorso, la linea di discendenza (con preciso richiamo ai documenti depositati):
- in data 12/02/1889, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Orosei, cittadino Per_1
italiano1;
- in data 01/09/1925, ( contraeva matrimonio con , e dalla Per_1 Per_2 Persona_3
loro unione nasceva a Ijuí (RS-Brasile), in data 05/02/1927, Persona_4
- in data 31/07/1948, contraeva matrimonio con e dalla Persona_4 Persona_5
loro unione nasceva a Tucunduva (RS-Brasile), in data 29/01/1959, ; Persona_6
- in data 27/09/1980, contraeva matrimonio con , e dalla loro Persona_6 Per_7
unione nasceva a Ijuí-RS/Brasile, in data 23/03/1983, , odierna Parte_1
ricorrente;
- in data 10/05/2002, contraeva matrimonio con , Parte_1 Persona_8
dal quale poi divorziava successivamente. In data 10/12/2010. contraeva Parte_1
un secondo matrimonio con , dalla cui unione nasceva a Criciúma-SC/Brasile, Controparte_2
in data 12/06/2013, , odierno ricorrente. Controparte_1
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16 giugno 1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05 febbraio 1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo.
Ne consegue che, tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il
Per 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, in atti.
2 riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita.
Perso Nel caso di specie, ricostruito in premessa l'albero genealogico della famiglia gli odierni ricorrenti, come indicati, risultano diretti discendenti del sig. cittadino italiano, emigrato Per_1
in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
L'antenato, dunque, non avendo mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana, conseguentemente l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.”
I ricorrenti hanno inoltre dichiarato e documentato di aver inoltrato “le rispettive domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Consolato Generale d'Italia a
Miami, ai sensi della Legge n. 91 del 05 febbraio 1992, tramite la relativa procedura modulare e a mezzo del portale Prenotami, ma dallo stesso si evinceva il raggiungimento del limite massimo delle iscrizioni, causando, dunque, una paralisi di inoltro (doc. 14)”; ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 24.02.2025 si è costituito in giudizio il CP_3
convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_3 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 18.04.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di
3 cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di (o , Per_1 Per_2
cittadino italiano, nato a Orosei il 12/02/1889, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 24 agosto 2023 dal Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 2).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti e Parte_1
, in epigrafe compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
Controparte_1
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate,
4 provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 22/10/2025
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