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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa DR NI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1303/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ANTONELLA RICCI;
ricorrente
contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA CP_1
NOVELLI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) Dare atto che con Sentenza non definitiva n. 1831/2023 resa il 20/12/2023 e pubblicata il 27/12/2023 il Tribunale di Ancona ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con ordine per l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ancona (AN) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in Ancona in data
08.07.1990 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990 – n. 3 – parte 2 – serie A UFF.7);
1 2) dare atto che il Sig. continuerà a provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento CP_1 disposto con Sentenza di separazione a favore della Sig.ra sino alla sottoscrizione Parte_1 delle presenti note congiunte contenenti le condizioni accessorie concordate tra le parti;
3) dare atto che a decorrere dalla sottoscrizione delle presenti note congiunte contenenti le condizioni accessorie concordate tra le parti, cesserà ogni onere contributivo in capo al Sig. e a favore CP_1 della Sig.ra Parte_1
4) dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto alcuna pretesa reciproca da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
5) Le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate fra le parti con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi procuratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L.P.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, la sig.ra ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in Ancona CP_1
l'8 luglio 1990.
Il sig. si è costituito in giudizio il 15 maggio 2023, non opponendosi alla domanda di divorzio, CP_1 ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi rispetto a quelle proposte dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza del 23 maggio 2023, il Presidente della Prima Sezione civile non ha ritenuto di adottare provvedimenti provvisori e urgenti, fissando l'udienza dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 13 dicembre 2023, svoltasi nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno chiesto l'emissione di una sentenza parziale sullo status.
Con sentenza n. 1831 del 20 dicembre 2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo in ordine alle domande accessorie concernenti le condizioni economiche e patrimoniali.
Nel corso della fase successiva, le parti hanno raggiunto un accordo – come riportato in epigrafe – in ordine alle condizioni accessorie del divorzio, manifestando la volontà di trasformare il rito da giudiziale a consensuale e di anticipare l'udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata per il 22 ottobre 2025.
All'udienza del 15 ottobre 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
Alla luce dell'accordo intervenuto, il Collegio, rilevato che le condizioni pattuite non presentano profili
2 di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto, che viene integralmente recepito nella presente decisione.
In ragione della definizione consensuale della lite, va disposta la compensazione delle spese di lite, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando: dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
già pronunciata con sentenza parziale n. 1831/2023, avvenga alle condizioni concordate dalle CP_1 parti e sopra riportate;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DR NI IA RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa DR NI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1303/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ANTONELLA RICCI;
ricorrente
contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA CP_1
NOVELLI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) Dare atto che con Sentenza non definitiva n. 1831/2023 resa il 20/12/2023 e pubblicata il 27/12/2023 il Tribunale di Ancona ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con ordine per l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ancona (AN) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in Ancona in data
08.07.1990 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990 – n. 3 – parte 2 – serie A UFF.7);
1 2) dare atto che il Sig. continuerà a provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento CP_1 disposto con Sentenza di separazione a favore della Sig.ra sino alla sottoscrizione Parte_1 delle presenti note congiunte contenenti le condizioni accessorie concordate tra le parti;
3) dare atto che a decorrere dalla sottoscrizione delle presenti note congiunte contenenti le condizioni accessorie concordate tra le parti, cesserà ogni onere contributivo in capo al Sig. e a favore CP_1 della Sig.ra Parte_1
4) dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto alcuna pretesa reciproca da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
5) Le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate fra le parti con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi procuratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L.P.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, la sig.ra ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in Ancona CP_1
l'8 luglio 1990.
Il sig. si è costituito in giudizio il 15 maggio 2023, non opponendosi alla domanda di divorzio, CP_1 ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi rispetto a quelle proposte dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza del 23 maggio 2023, il Presidente della Prima Sezione civile non ha ritenuto di adottare provvedimenti provvisori e urgenti, fissando l'udienza dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 13 dicembre 2023, svoltasi nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno chiesto l'emissione di una sentenza parziale sullo status.
Con sentenza n. 1831 del 20 dicembre 2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo in ordine alle domande accessorie concernenti le condizioni economiche e patrimoniali.
Nel corso della fase successiva, le parti hanno raggiunto un accordo – come riportato in epigrafe – in ordine alle condizioni accessorie del divorzio, manifestando la volontà di trasformare il rito da giudiziale a consensuale e di anticipare l'udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata per il 22 ottobre 2025.
All'udienza del 15 ottobre 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
Alla luce dell'accordo intervenuto, il Collegio, rilevato che le condizioni pattuite non presentano profili
2 di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto, che viene integralmente recepito nella presente decisione.
In ragione della definizione consensuale della lite, va disposta la compensazione delle spese di lite, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando: dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
già pronunciata con sentenza parziale n. 1831/2023, avvenga alle condizioni concordate dalle CP_1 parti e sopra riportate;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DR NI IA RI
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