TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 07/02/2025 al n. 285/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 07/02/2025
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASQUALI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA BONFIGLIO, 7
46042 CASTEL GOFFREDO presso lo studio dell'avv. PASQUALI
FEDERICA
ricorrente
CONTRO
C.F. , Controparte_1 C.F._2
convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 05/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “considerato che la causa verte unicamente sullo Parte_1
stato e non necessita di mezzi di prova, fissi l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. affinché il Tribunale adito pronunci la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto in Medole (MN) dai sig.ri
[...]
e in data 22.10.1994 ordinando al suddetto Comune di Pt_1 Controparte_1
procedere con le relative formalità”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili dal matrimonio dalla parte convenuta che, pur regolarmente evocata, non si è
costituita.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74
nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
pagina 2 di 4 L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti risalente al 12/12/2017.
Inoltre, le allegazioni della parte, la quali ha confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande pagina 3 di 4 relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro 3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno 1994, n.
18, parte 2, serie A);
3) Condanna C.F. a rifondere a Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) le spese di lite del presente Parte_1 C.F._1
procedimento che si liquidano in € 137,41 per esborsi ed € 1.904,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 07/02/2025 al n. 285/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 07/02/2025
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASQUALI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA BONFIGLIO, 7
46042 CASTEL GOFFREDO presso lo studio dell'avv. PASQUALI
FEDERICA
ricorrente
CONTRO
C.F. , Controparte_1 C.F._2
convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 05/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “considerato che la causa verte unicamente sullo Parte_1
stato e non necessita di mezzi di prova, fissi l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. affinché il Tribunale adito pronunci la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto in Medole (MN) dai sig.ri
[...]
e in data 22.10.1994 ordinando al suddetto Comune di Pt_1 Controparte_1
procedere con le relative formalità”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili dal matrimonio dalla parte convenuta che, pur regolarmente evocata, non si è
costituita.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74
nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
pagina 2 di 4 L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti risalente al 12/12/2017.
Inoltre, le allegazioni della parte, la quali ha confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande pagina 3 di 4 relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro 3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno 1994, n.
18, parte 2, serie A);
3) Condanna C.F. a rifondere a Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) le spese di lite del presente Parte_1 C.F._1
procedimento che si liquidano in € 137,41 per esborsi ed € 1.904,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4