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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati:
dott. Francesco Rizzi Presidente relatore
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 85/25 R.G. promossa da:
residente in [...] ed in Torino Parte_1
elettivamente domiciliata in via Monginevro n.1 bis, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Prochilo che la rappresenta e difende per procura in atti con rituale indicazione dell'indirizzo PEC
- PARTE APPELLANTE -
c o n t r o
CR RI, residente in La Loggia (TO) ed in Torino elettivamente domiciliata in via Cernaia n.27, presso lo studio degli avv. Giorgia Gambino e
TT UC che la rappresentano e difendono per procura in atti con rituale indicazione dell'indirizzo PEC
- PARTE APPELLATA
-
Udienza di discussione del 17/09/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 14 PER PARTE APPELLANTE: accertare e dichiarare l'insussistenza della morosità dedotta dall'intimante e, per l'effetto, rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione;
dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e rigettare la domanda di pagamento condannando l'appellata alla restituzione delle somme eventualmente percepite, con interessi e rivalutazione;
condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite.
PER PARTE APPELLATA: rigettare l'appello; con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Oggetto: locazione di immobile urbano.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La IG.ra propone ricorso in appello avverso la Parte_1
sentenza n. 6472/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 19.12.2024. La ricorrente era parte conduttrice nel contratto di locazione stipulato con la IG.ra
CR RI in data 1/10/2016. Il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per effetto del mancato pagamento dei canoni e condannava la IG.ra al pagamento degli stessi. Emetteva, quindi, Parte_1
ordine di rilascio dell'immobile.
Primo grado
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, e contestuale citazione per la convalida del 31/05/2023, la IG.ra CR RI riferiva di aver locato in qualità di usufruttuaria alla IG.ra l'immobile sito in Parte_1
Vinovo (TO), Via Carignano n. 2, con contratto a uso abitativo stipulato in data
01/10/2016 e regolarmente registrato. A fondamento dell'intimazione di sfratto allegava la morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione per pagina 2 di 14 un importo totale di € 24.863,75, che costituiva oggetto di domanda di ingiunzione proposta nell'atto di intimazione di sfratto.
In data 30/06/2023, la IG.ra si costituiva nel Parte_1
giudizio per la convalida, opponendosi alle domande dell'intimante e allegando l'insussistenza della morosità dedotta. A sostegno delle proprie difese, l'intimata produceva una scrittura privata di transazione del 30/09/2016 con cui la IG.ra
RI si sarebbe impegnata a concedere in locazione alla IG.ra Parte_1
l'immobile, pattuendo espressamente che il canone locatizio sarebbe stato compensato dal debito in essere riconosciuto nella predetta scrittura.
All'udienza del 19/09/2023, la IG.ra RI disconosceva la scrittura privata, produceva perizia di parte a supporto della falsità della firma, insisteva per la convalida e, in subordine, per l'emissione di ordinanza di rilascio. La IG.ra si opponeva all'ordinanza di rilascio, ritenendo l'opposizione fondata Parte_1
su prova scritta. Il Tribunale aderiva a quest'ultimo rilievo, considerando inverosimile che la locatrice avesse tollerato una morosità protrattasi per oltre sei anni e rilevando l'assenza di prova circa l'invio da parte della locatrice del sollecito di pagamento dell'aprile 2018. Veniva, quindi, rigettata la richiesta di concessione dell'ordinanza di rilascio, disposto il mutamento del rito e assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Con memoria integrativa del 4/01/2024, parte attrice precisava di aver proposto querela in sede penale a fronte della scrittura privata prodotta dalla controparte, ne ribadiva il disconoscimento e domandava, in via subordinata, la risoluzione del contratto di locazione invocando la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 26 dello stesso con riferimento all'art. 6 (mancato pagamento del canone decorsi 10 giorni dalla scadenza). Con memoria integrativa del
24/01/2024 la parte convenuta insisteva nelle proprie difese.
All'udienza del 5/02/2024, la IG.ra dichiarava di proporre istanza di Parte_1
verificazione, intendendo avvalersi della scrittura disconosciuta dalla IG.ra pagina 3 di 14 RI. Il Tribunale, pertanto, disponeva CTU volta a verificare la veridicità della firma e ammetteva, altresì, le prove per testi dedotte dalle parti. Il 30/07/2024 veniva depositata la relazione peritale e, con ordinanza del 1/10/2024, era respinta la richiesta attorea di convocazione del CTU a chiarimenti.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 6472/2024, si pronunciava.
Riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla
IG.ra RI per inadempimento della conduttrice perché la ricorrente aveva provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione del 1/10/2016, regolarmente registrato in pari data, da cui si evinceva l'obbligo della parte conduttrice di corrispondere un canone annuo di € 3.600,00 tramite rate mensili di € 300,00 ciascuna. Parimenti aveva allegato l'inadempimento della controparte rispetto al pagamento dei canoni di locazione sin dall'inizio del rapporto contrattuale, producendo due solleciti di pagamento del 2018 e del 2023. La IG.ra non contestava la Parte_1
circostanza del mancato pagamento dei canoni, né la quantificazione operata dall'intimante, ma allegava quale fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento la scrittura privata di transazione del 30/09/2016.
Emergeva, secondo la prospettazione della convenuta, avvalorata dal contenuto della scrittura transattiva disconosciuta, che i fratelli erano Per_1
titolari di due società: il IG. della “Se.Ge.Co di PE GI & Parte_2
C. s.n.c.” e il IG. della “Se.Ge.Co2 s.r.l.”. L'attività di consulenza CP_1
contabile e fiscale, dal 2008 al 2016, veniva svolta per entrambe le imprese dalla
“M.C.2 s.r.l.”, di cui era legale rappresentante la IG.ra . L'opera di Parte_1
consulenza era svolta senza richiedere alcun compenso, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche di entrambe le società, arrivando, quindi, a maturare un credito di € 25.900,00 verso la società “Se.Ge.Co di PE GI & C. s.n.c.” e di € 35.500,00 verso la società “Se.Ge.Co2 s.r.l.”. Nel settembre 2016, la IG.
RI, usufruttaria dell'immobile, decideva unitamente al cognato , Parte_2
pagina 4 di 14 nudo proprietario, di concedere in locazione il fabbricato, senza percepire alcun canone, fino all'integrale soddisfo del credito maturato.
Il Giudice, per l'effetto, disponeva CTU, volta ad accertare la validità/efficacia del documento.
La CTU, consulente grafologica, affermava che la firma apposta alla scrittura privata del 30/09/2016 era da ricondurre alla IG.ra RI, seppur con grado di probabilità, non avendo esaminato il documento originale ma una copia fotostatica. Allo stesso tempo, però, non escludeva che la scrittura potesse essere stata frutto di fotocomposizione, non attestandone, di fatto, la genuinità.
Il Giudice procedeva a valutare gli esiti della CTU unitamente alle altre risultanze testimoniali e documentali.
I testimoni escussi erano i coniugi e . L'uomo Testimone_1 Parte_2
era fratello del IG. , marito della IG.ra RI, deceduto nel giugno CP_1
2016.
Dalla testimonianza dei IG.ri e non emergevano elementi dai Per_1 Tes_1
quali desumere che il 30/09/2016 la IG.ra RI si fosse recata presso lo studio della IG.ra per apporre la firma alla scrittura privata. Secondo il Parte_1
Giudice, inoltre, la prospettazione fornita dai testi non risultava del tutto attendibile. Non era credibile quanto evidenziato dalla teste , secondo cui Tes_1
parte attrice con la scrittura privata si era riconosciuta debitrice nei confronti della convenuta per debiti personali. La circostanza, contestata dalla IG.ra RI, contrastava addirittura con quanto sostenuto dalla IG.ra , che mai Parte_1
aveva riferito di debiti personali da parte dell'attrice. La teste, inoltre, modificava le proprie dichiarazioni: in un primo momento, riferiva che i debiti contratti dalla IG.ra RI erano da ricondurre alla sua attività commerciale di parrucchiera, successivamente, dopo specifica domanda, correggeva l'affermazione, riferendo i debiti a “cose sue personali”. Ulteriore dato che non pagina 5 di 14 consentiva di ritenere attendibile la testimonianza si ricavava dalla scrittura privata, ove era assente qualsiasi riferimento all'ammontare dei debiti personali.
Il Giudice analizzava, poi, le risultanze documentali. Al punto 2 della scrittura privata era riportato che i IG.ri e RI CR si riconoscevano Parte_2
debitori nei confronti della IG.ra dei debiti contratti dalle due società. Parte_1
Il Giudice non comprendeva, però, il motivo per il quale la IG.ra RI si sarebbe riconosciuta debitrice atteso che i debiti erano da imputare alle due imprese, ove l'attrice non ricopriva alcun ruolo. Trattandosi (in relazione alla s.r.l. di cui era stato socio e amministratore il marito) di società di capitali, inoltre, dei debiti societari non dovevano risponderne personalmente i soci: il decesso del IG. , di fatto, non aveva comportato il trasferimento dei CP_1
debiti della società in capo alla moglie.
Tali elementi, secondo il Tribunale, non consentivano di ritenere raggiunta la prova in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento dei canoni dedotto dalla IG.ra , vale a dire la sussistenza di un accordo di Parte_1
compensazione tra i canoni di locazione di cui al contratto del 1/10/2016 e i debiti che la IG.ra RI avrebbe riconosciuto nei confronti della convenuta con la scrittura del 30/09/2016.
Il tribunale riteneva risolto il contratto di locazione ipso iure per effetto del mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della IG.ra a Parte_1
partire dall'ottobre 2016. All'accoglimento della domanda di risoluzione conseguiva l'emissione dell'ordine di rilascio per la cui esecuzione, tenuto conto della data di intimazione dello sfratto, si stimava equo fissare al 20/01/2025.
Accoglieva, inoltre, la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti fino al 30/09/2024 per l'importo complessivo di € 30.953,30, trovando titolo nel contratto di locazione prodotto e tenuto conto della mancata contestazione della convenuta in ordine al quantum della pretese.
Ricorso in appello nell'interesse della IG.ra Parte_1
pagina 6 di 14
1. Travisamento della prova
Secondo la ricorrente, il Tribunale di Torino ha valutato erroneamente le risultanze probatorie. Con riferimento alla consulenza tecnica il Tribunale, pur se con grado di probabilità, da un lato ha ricondotto alla IG.ra RI la sottoscrizione apposta alla scrittura privata;
dall'altro, ha escluso la genuinità del documento, sulla scorta delle deposizioni testimoniali. La ricorrente evidenzia che il criterio della probabilità rappresenta un buon grado di certezza, non sminuito dal fatto che il CTU ha esaminato il documento attraverso la copia fotostatica. Si deve, pertanto, fare applicazione del criterio del "più probabile che non" quale standard probatorio in materia civile.
Parte conduttrice analizza, poi, la rilevanza delle testimonianze. Il mancato accertamento della genuina composizione del documento ha indotto il Giudice ad assumere la testimonianza dei IG.ri e Parte_2 Testimone_1
anch'essi firmatari della scrittura privata. Secondo la ricorrente, i testimoni, confermando di aver effettivamente sottoscritto l'accordo, hanno, di fatto, dimostrato la genuinità del documento. Essi hanno, altresì, confermato il contenuto della scrittura privata, ossia che la IG.ra RI si impegnava a concedere in locazione alla IG.ra l'immobile oggetto della procedura Parte_1
di sfratto, pattuendo espressamente che il canone locatizio sarebbe stato interamente compensato dal credito vantato dalla seconda nei confronti della prima.
Accertata, quindi, l'autenticità della firma e la genuinità del documento, secondo parte ricorrente, si deve necessariamente concludere che la IG.ra RI ha sottoscritto l'accordo.
2. Vizio di motivazione
Secondo parte conduttrice, la sentenza di primo grado è fondata su argomentazioni non convincenti sul piano logico. Il Giudice è giunto, infatti, a una conclusione opposta a quella che logicamente si trae dalle dichiarazioni dei pagina 7 di 14 testi escussi, giungendo a sindacare, di fatto, il contenuto dell'accordo. Per il
Giudice, infatti, non è verosimile che la IG.ra RI abbia riconosciuto i debiti contratti con la commercialista da due società in cui ella non rivestiva alcun ruolo.
Secondo la ricorrente, non competeva al Giudice entrare nel merito di come le parti avevano inteso regolamentare i propri interessi, nell'ambito della loro, insindacabile, autonomia negoziale. Egli, al mero fine di fugare i dubbi formulati dal CTU, era tenuto esclusivamente a verificare che il documento fosse genuino e non il risultato di passaggi intermedi artificiosi (fotocomposizione). Il
Tribunale, quindi, non poteva ritenere i testi inattendibili sulla base del giudizio espresso con riferimento al merito dell'assetto negoziale della scrittura privata.
Comparsa di costituzione nell'interesse della IG.ra CR RI
Parte resistente si costituisce in giudizio, ritenendo il ricorso infondato in fatto e in diritto.
La resistente si conforma alla decisione del Giudice circa la non genuinità della scrittura privata. Sul punto, evidenzia che controparte non ha fornito l'originale della scrittura del 30/09/2016, che i testimoni hanno dichiarato di non possederla e che il Consulente ha concluso che “non è stato possibile verificare se la firma disconosciuta sia stata apposta direttamente sulla carta o se sia il risultato di passaggi intermedi artificiosi (fotocomposizione), talché non è possibile accertare la genuina composizione del documento stesso”. A nulla rilevano le testimonianze dei IG.ri e , che hanno dichiarato di Per_1 Tes_1
aver sottoscritto la scrittura privata, in quanto l'oggetto dell'indagine del Giudice doveva essere l'accertamento della sottoscrizione del documento da parte della
IG.ra RI.
Parte resistente aderisce, inoltre, all'asserzione del Giudice circa l'inattendibilità dei testimoni escussi. Rileva, in via preliminare, come gli stessi fossero portatori di un interesse in causa. Il IG. era, infatti, socio Per_1
pagina 8 di 14 delle società per cui era sorto il debito con la IG.ra , mentre la moglie, Parte_1
IG.ra , era l'amministratrice. È evidente, quindi, che dall'asserita Tes_1
genuinità della scrittura privata sarebbe discesa una loro personale liberazione dal debito. Sottolinea, poi, gli ulteriori elementi dai quali desumere la non attendibilità dei testi. Essi hanno reso dichiarazioni contraddittorie in ordine alla quantità di copie originali della scrittura privata, alla presenza di tutte le sottoscrizioni delle parti al momento della firma del documento e all'origine del presunto debito della IG.ra RI nei confronti della IG.ra . Parte_1
Ritiene errata, inoltre, l'affermazione di controparte, secondo cui non era in dubbio l'autenticità della firma, ma solo la genuinità del documento. Sostiene, invece, che il disconoscimento formale e rituale compiuto dalla IG.ra RI all'udienza del 19/09/2023 ha reso necessaria la decisione del Giudice su entrambi i punti.
Si oppone, infine, all'affermazione della ricorrente, per cui il Giudice ha errato nel sindacare l'autonomia delle parti con riferimento alla scrittura privata.
Ritiene, invece, che il Tribunale, servendosi dei poteri discrezionali attribuiti, ha valutato il documento nella sua interezza, rilevando l'illogicità dell'accordo, che, di fatto, avrebbe accollato alla IG.ra RI debiti non propri.
L'APPELLO DEV'ESSERE RESPINTO.
In via pregiudiziale si deve rilevare la tardiva produzione da parte di CR
RI, in sede di appello, di sommarie informazioni testimoniali raccolte (in data
3.2.2024) nel corso di un procedimento penale contro Parte_1
(doc. n.3) giacchè non vi è prova, ex art.345, 3°c., c.p.c. che le stesse
[...]
non potessero essere prodotte nel giudizio di primo grado (conclusosi a dicembre
2024).
Parte appellante lamenta che il tribunale abbia erroneamente valutato Parte_1
le risultanze probatorie discendenti dalla eseguita CTU che avrebbe comprovato la riconducibilità della sottoscrizione della scrittura transattiva suddetta alla pagina 9 di 14 mano della sig.ra RI ed assume che il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, illecitamente sindacato il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti nonostante le dichiarazioni dei testi escussi.
In via preliminare si deve considerare la circostanza che Il tribunale ha ammesso l'istanza di verificazione, ex art.216 c.p.c., in presenza della (semplice) fotocopia della scrittura privata del 30.9.2016, disconosciuta da CR RI e rappresentante l'accordo transattivo avente ad oggetto la compensazione dell'ammontare del canone dovuto alla sig.ra RI per la locazione dell'immobile oggetto del giudizio con il credito della sig.ra (per le Parte_1
prestazioni nel settore previdenziale, contabile e fiscale) svolte a favore delle due società Se.Ge.Co. s.n.c. e la seconda delle quali aveva Controparte_2
avuto quale socio e amministratore il marito (defunto) di CR RI.
Nessuna delle due parti ha obiettato sulla legittimità, di per sé, di tale procedimento di verificazione (operato su una semplice fotocopia), ma è bene chiarire che alcun giudicato si è formato sul punto giacchè questo si determina su un'unità minima di decisione che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico (Cass.2022 n.31343) e, quindi, su una statuizione che abbia attribuito o negato il bene della vita preteso e non, quindi, su una pronuncia che risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso (Cass.2022 n.1256).
Nel caso oggetto del presente giudizio l'autenticità o meno della scrittura e la sua utilizzabilità in giudizio risultano ancora sub iudice perché la questione è oggetto di appello e non è passata in giudicato e, quindi, non puo' esserlo neppure la semplice ammissibilità del procedimento di verificazione che è solo uno dei passaggi strumentali che deve portare alla statuizione passibile (appunto) di giudicato.
pagina 10 di 14 Parte appellante RI ha rilevato (pag.3 comparsa in appello), del resto, che la
CTU non si è svolta (appunto) sull'originale del documento, ma su una mera copia.
Per unanime opinione la fotocopia della scrittura privata non puo' essere oggetto di verificazione ex art.216 c.p.c. (Cass.2000 n.1831) che puo' avere ad oggetto solo i documenti originali (Cass.2014 n.14804), cosicchè la parte che abbia prodotto la copia (disconosciuta) in giudizio deve necessariamente produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (Cass.2019 n.33769). In pratica, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda valersene deve produrne l'originale al fine di ottenerne la verificazione. Altrimenti del contenuto del documento, compresa l'autografia, puo' fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, a partire dalla prova per testi o per presunzioni ove il contraente, secondo quanto previsto dall'art. 2724 n.3 c.c., abbia smarrito senza sua colpa il documento originale (Cass.2022 n.4474).
Premesso che la sig.ra neppure allega di aver perso senza sua Parte_1
colpa il documento in originale, i mezzi ordinari assunti in causa non comprovano in alcun modo che le due parti del giudizio abbiano concluso l'accordo di cui alla scrittura privata transattiva del 30.9.2016.
La CTU è (ovviamente) inutile (e inservibile) perché ha avuto ad oggetto direttamente il documento disconosciuto e, come tale, inutilizzabile a fini istruttori (Cass.2019 n.33769).
In ogni caso, la CTU ha escluso che si possa accertare compiutamente la genuinità della sottoscrizione perché, in assenza dell'originale della sottoscrizione di CR RI, non è possibile verificare, sulla fotocopia, la presenza di solchi (ricalco della firma) o trasposizioni (fotocomposizioni della firma).
pagina 11 di 14 I testi (socio e legale rappresentante della Se.Ge.Co. s.n.c.) e Parte_2
(sua moglie e legale rappresentante della dopo Testimone_1 Controparte_2
la morte di ) assunti in primo grado, innanzi tutto, non hanno mai Persona_2
visto CR RI sottoscrivere la transazione né assumono di aver visto la scrittura transattiva già sottoscritta dalla medesima.
Il teste , poi, parla dell'accordo che avrebbe coinvolto anche CR Per_1
RI a causa di suoi debiti personali contratti con la sig.ra , mentre Parte_1
(al contrario) è proprio quest'ultima ad allegare (e a tentare di comprovare con la scrittura disconosciuta) che parte appellata si sarebbe fatta carico (non di un debito proprio, ma) dell'importo delle somme dovute dalle due società Se.Ge.Co.
Anche la teste (contraddicendo la tesi di parte appellante) sostiene che il Tes_1
debito assunto da parte appallata riguardava “tutte le sue cose personali, come le dichiarazioni dei redditi”.
Tali testimoni, tra l'altro, non risultano neppure particolarmente attendibili perché la scrittura disconosciuta pone in evidenza il loro interesse di fatto giacchè i canoni di locazione dell'immobile sarebbero serviti a compensare non solo il debito relativo alla società di capitali (s.r.l., di cui è amministratrice la teste ) di cui era stato socio (oltre al teste ) e Tes_1 Parte_2
amministratore il marito di CR RI che non rispondeva Persona_2
personalmente dei debiti di una società di capitali), ma anche quello relativo alla società di persone (s.n.c.) del cognato di CR RI e, cioè, che Parte_2
rispondeva (invece) personalmente dei debiti sociali (cui l'appellata era completamente estranea).
Neppure risultano prove presuntive che un tale accordo di cui alla scrittura transattiva sia stato concluso tra le parti in causa, anzi.
Alla diffida di pagamento dei canoni inviatale da CR RI in data
16.4.2018 la sig.ra faceva rispondere al suo legale in data 14.5.2018 il Parte_1
quale (lamentando che la cliente non sarebbe mai entrata in possesso delle chiavi pagina 12 di 14 dell'immobile) neppure accennava all'accordo transattivo che compensava il credito dei canoni con il debito delle due società (cosa inverosimile, se tale accordo fosse stato concluso).
Contratto di locazione e scrittura disconosciuta, in ogni caso, sono in contraddizione: al contrario della scrittura transattiva, la locazione è stata conclusa solo da RI (e non da ) e da in proprio e non quale Per_1 Parte_1
legale rappresentante della s.r.l. M.C.2 (creditrice delle società) e la locazione non fa alcun cenno (come invece stabilisce la transazione) alla necessità della durata del contratto per circa vent'anni al fine di compensare il canone con i debiti delle due società verso . Parte_1
IC (e non oggetto di impugnazione) l'inadempimento totale di
[...]
nel pagamento dei canoni dovuti (per oltre sei anni) per il Parte_1
godimento dell'immobile (in presenza di clausola risolutiva espressa azionabile anche in caso di mancato pagamento di un solo canone) e non provata la
(pretesa) compensazione (a carico di CR RI) con i debiti delle due società, l'appello risulta infondato e dev'essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come e in dispositivo in forza dei parametri tabellari medi corrispondenti al valore della causa.
Sussistono i motivi per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 447-bis e 437 c.p.c.; rigetta l'appello di proposto avverso la sentenza n. Parte_1
6472/24 del Tribunale di Torino in data 19.12.2024, che, per l'effetto, conferma;
pagina 13 di 14 dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata le spese del presente grado d'appello che liquida per compensi in € 6.946,00, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino all'udienza del 17/09/2025 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello con lettura in udienza del presente dispositivo.
Il Presidente estensore
dott. Francesco Rizzi
pagina 14 di 14