Articolo 52 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 51Articolo 53
Versione
1 giugno 1975
Art. 52.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese im
pegnate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1973 (articolo 48)................. L. 185.743.394 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 50)....... " 77.900.788
----------- Residui passivi al 31 dicembre 1973... L. 263.644.182
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Entrata in vigore il 1 giugno 1975