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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.i. ), con sede a Nuoro ed elettivamente do- Parte_1 P.IVA_1
miciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappre- senta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), residente a [...]e Controparte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebastiano Cheri, che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, b) annullare e riformare integralmente la Sentenza n.
1691/2022, emessa dal Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Eli- sabetta Murru, in data 28.06.2022 e pubblicata in data 29.06.2022, ivi compre- sa la statuizione sulle spese di lite;
per l'effetto, rigettate le avverse domande perché infondate tanto in fatto quanto in diritto, c) condannare il Sig. CP_1
al pagamento delle fatture n. 2010/266087, emessa per € 4.938,90 ed oggi inso- luta per € 4.827,48, n. 2010/285675 di € 9.712,15, n. 2011/33389 di € 1.828,49
e n. 2011/136017 di € 17.802,06, per il complessivo importo di € 34.170,18, oltre interessi da ritardato pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. B.22 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter accogliere la suddetta domanda, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellato per la Pt_1
fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato dalle fatture ingiunte n.2010/266087, emessa per € 4.938,90 ed oggi insoluta per € 4.827,48,
n.2010/285675 di € 9.712,15, n. 2011/33389 di € 1.828,49 e n. 2011/136017 di
€ 17.802,06 e, per l'effetto, e) condannare quest'ultimo al pagamento del cre- dito così determinato a favore di oltre interessi da ritardato Parte_1
pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. B.22 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato;
pagina 2 di 13 In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfetta- rio per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello
- disporre la totale conferma della sentenza appellata e rigettare l'avverso gravame per tutte le ragioni di inammissibilità ed infondatezza esposte e per quelle in atti;
- con condanna a favore dell'attore\appellato al pagamento di tut- te le spese processuali del doppio grado di giudizio, e con condanna dell'avversa parte ex art. 96 c. 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dando seguito a un procedimento cautelare ante causam ex art. 700
c.p.c. (iscritto al n. 3080/2012 R.G.) con il quale aveva ottenuto l'immediato ripristino della fornitura idrica sospesa da agì Parte_1 Controparte_1
in giudizio (procedimento iscritto al n. 6181/2013 R.G.) nei confronti del ge- store del servizio idrico al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza del credito per la fornitura relativa all'utenza posta al servizio dell'immobile di
Viale Regina Elena 24 a Cagliari negli anni 2009 e 2010.
A fondamento della domanda l'attore espose che:
- egli aveva corrisposto, dal 1984 al 2009, importi per la fornitura idrica assolutamente in linea con i consumi medi di una famiglia;
- a partire dal 2009, invece, si erano verificate anomalie nei consumi, non rilevate tempestivamente da la quale aveva omesso per circa Pt_1
due anni le periodiche doverose letture del contatore;
- solo a seguito di una sua sollecitazione, in data 3 novembre 2010 il ge- store aveva inviato un letturista, il quale aveva riscontrato che il misura-
pagina 3 di 13 tore registrava passaggio d'acqua nonostante tutti i rubinetti dell'abitazione fossero chiusi;
- a seguito di tale anomalia, egli aveva formalmente segnalato il malfun- zionamento del contatore, che era stato poi sostituito da Pt_1
- sebbene dopo la sostituzione non fossero state più rilevate anomalie nei consumi, per il periodo 2009-2010, aveva emesso fatture per Pt_1
un importo complessivo superiore a euro 34.000,00, suddiviso in quattro bollette;
- egli aveva contestato sin da subito l'inverosimiglianza dei consumi fat- turati, lamentando anche l'avvenuta sostituzione del contatore in assenza di contraddittorio, e aveva richiesto la rideterminazione dei consumi sul- la base della media storica, ma aveva rigettato il reclamo, op- Pt_1
ponendo il corretto funzionamento del misuratore;
- aveva addirittura sospeso la fornitura idrica in data 15 ottobre Pt_1
2012, procedendo, in assenza sua e dei suoi familiari, all'asportazione del misuratore, collocato all'interno della proprietà privata;
- la fornitura era stata ripristinata solo a seguito di un provvedimento cautelare del Tribunale di Cagliari;
- nel corso del 2012 e del 2013 erano state riscontrate perdite nelle con- dutture idriche in prossimità ma all'esterno del proprio immobile, le quali erano state riparate dai tecnici del gestore.
Tanto esposto, l'attore lamentò l'illegittimità del comportamento di Pt_2
siccome contrario ai principi di buona fede contrattuale e alle disposizioni
[...]
del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare alla Carta del Ser- vizio.
pagina 4 di 13 *
Nel resistere, contestò le allegazioni dell'attore e propose domanda Pt_1
riconvenzionale per il pagamento dei consumi idrici non corrisposti, pari a euro
34.271,81; a tal fine sostenne che l'anomalia era dovuta a una perdita interna all'impianto dell'utente, atteso che dal raffronto tra quelli rilevati il 13 novem- bre 2010 (mc 14098) e quelli rilevati il 28 gennaio 2011 in occasione della so- stituzione del contatore M21032 (mc 14128) risultava che i consumi fossero tornati nella norma.
In ogni caso -proseguì il gestore- il contatore era stato sottoposto a verifica da parte dei propri tecnici ed era risultato funzionante, sicché la causa della tar- diva rilevazione della perdita occulta andava imputata alla mancata comunica- zione dei consumi tramite autolettura da parte dell'utente.
*
A questo procedimento venne riunito il giudizio di opposizione (iscritto al n.
3080/2018 R.G.) contro l'ingiunzione fiscale n. 515/2018 con cui Pt_1
aveva intimato il pagamento di euro 34.134,15 in relazione alle medesime fat- ture oggetto di contestazione nel primo procedimento.
In questo giudizio rimase contumace. Pt_1
*
Con la sentenza n. 1691 pubblicata il 29 giugno 2022, il Tribunale ritenne che non avesse dato prova del corretto funzionamento del contatore e Pt_1
che, conseguentemente, non vi fosse la prova dei consumi effettivi dell'utenza nel periodo in contestazione, in quanto il gestore:
- non aveva fornito la prova del corretto funzionamento del contatore che aveva registrato consumi all'evidenza abnormi e spropositati;
pagina 5 di 13 - non aveva consentito l'espletamento degli accertamenti tecnici sul con- tatore asportato.
Il primo giudice ritenne fondata la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attore e rigettò la domanda riconvenzionale per il paga- mento del corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio idrico, in difetto di una domanda di rideterminazione dei consumi sulla base dei criteri residuali individuati dal Regolamento Idrico Integrato per le ipotesi di malfunzionamen- to del contatore.
* * *
2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione Pt_1
2.1 Con un primo motivo, il gestore ha denunciato che, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il Tribunale aveva errato la valutazione in ordine alla prova dei consumi effettivi e, in particolare, in ordine al fatto che i consumi anomali dell'utenza fossero cessati solo dopo la sostituzione del contatore, giacché, tramite letture effettive, era stato provato che già prima della sostitu- zione (avvenuta il 29 gennaio 2011) i consumi erano tornati nella norma, atteso che tra il 3 novembre 2010 e il 28 gennaio 2011, i consumi erano stati di soli
30 mc, con una media giornaliera compatibile con i dati storici.
Questa circostanza fattuale, sostenuta dalla documentazione prodotta agli at- ti (e non contestata dall'utente), avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere la sussistenza di una perdita occulta nell'impianto idrico del privato (a valle del contatore), ragionevolmente riparata nel periodo immediatamente successi- vo alla segnalazione del consumo anomalo da parte del suo letturista (3 no- vembre 2010), in quanto l'improvvisa cessazione del consumo eccessivo, senza alcuna attività correttiva da parte del gestore sul misuratore in uso, dovrebbe pagina 6 di 13 risultare incompatibile con l'ipotesi di un guasto spontaneamente risolto del contatore stesso.
Ancora, ha sottolineato che, una volta rimosso e sostituito alla pre- Pt_1
senza della moglie del , il vecchio del contatore era stato sottoposto CP_1
in data 9 febbraio 2011 a verifica tecnica, la quale aveva rivelato uno scosta- mento compreso tra l'1% e il 2%, ben al di sotto della soglia di tolleranza fissata dall'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (pari al
5%).
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione della prova per testi
(relativa ai tecnici intervenuti) disattesa dal primo giudice.
Il Tribunale –ha argomentato l'appellante- aveva mal esercitato i propri po- teri di apprezzamento del materiale probatorio, sottovalutando prove tecniche documentali chiare e precise, e aveva fondato il proprio convincimento su un'i- potesi di malfunzionamento del contatore che non trovava riscontro agli atti.
Infine, l'appellante ha evidenziato come anche l'utente avesse omesso gli obblighi contrattuali previsti dal Regolamento, in particolare:
• il monitoraggio autonomo del contatore;
• la comunicazione di eventuali anomalie;
• la tempestiva verifica di perdite a valle del dispositivo.
2.2 Con un secondo motivo, ha censurato l'errata valutazione Pt_1
dell'opposizione all'ingiunzione fiscale n. 515/2018, sul rilievo che, seppure avesse ritenuto la prova del credito incerta o non pienamente soddisfacente, il primo giudice avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, in linea con il principio per cui la cognizione del giudice dell'opposizione a ingiunzione fiscale non può limitarsi alla verifica dei pre-
pagina 7 di 13 supposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa in esso espresso, sulla cui fondatezza il giudice è comunque tenu- to a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal sogget- to ingiunto.
Il Tribunale, conseguentemente, avrebbe dovuto procedere a una stima giu- diziale del credito residuo effettivamente dovuto dall'utente per la fornitura idrica ricevuta e non semplicemente annullare l'ingiunzione, disconoscendo qualsiasi obbligazione di pagamento.
2.3 Con un terzo motivo, ha censurato il governo delle spese lega- Pt_1
li (comprensive dei giudizi riuniti e delle spese del procedimento ante causam nonché della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c).
L'appellante ha denunciato l'ingiustizia di tale condanna perché basata sul presupposto errato e indimostrato dell'esistenza di gravi indizi di malfun- zionamento del contatore, che la documentazione tecnica aveva invece smenti- to, e nonostante vi fossero elementi probatori oggettivi che dimostravano l'infondatezza della domanda attorea e che avrebbero dovuto portare a una va- lutazione diversa del comportamento delle parti.
*
3. Il ha resistito. CP_1
3.1 Con riguardo al primo motivo di appello ha evidenziato come la prova controfattuale della legittimità e correttezza della pronuncia del primo giudice potesse ricavarsi dalla sostituzione del contattore (avvenuta per iniziativa di nonostante l'asserito regolare funzionamento del misuratore) e la Pt_1
mancata messa a disposizione dell'apparecchio per lo svolgimento della c.t.u.
pagina 8 di 13 3.2 Con riguardo al secondo motivo, l'appellato ha evidenziato come
[...]
non si fosse costituita nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale Per_1
(proc. n. 3080/2018 R.G.), con conseguente inammissibilità di tutte le argo- mentazioni proposte in questa fase, rappresentanti un novum in appello, e come i principi giurisprudenziali invocati dall'appellante fossero relativi a sanzioni amministrative applicate dalla P.A. e non si attagliassero alla somministrazione di acqua.
Nel merito, l'appellato ha insistito sul principio per cui l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante incombe sul gestore e da ciò ha tratto la conferma della correttezza del rigetto della pretesa di determinazione dei compensi per la somministrazione.
3.3 Con riguardo al terzo motivo di appello, il ha difeso CP_1
l'impianto della decisione del primo giudice, in quanto coerente con le ragioni di diritto condivise dalla giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata.
In merito alle istanze istruttorie, il ha evidenziato che, pur dolen- CP_1
dosi dell'operato del primo giudice circa la mancata assunzione delle prove te- stimoniali dedotte nella memoria ex art. 183 c.p.c.., non aveva rifor- Pt_1
mulato alcuna istanza in appello.
* * *
4. Il primo motivo di appello è infondato e non può essere accolto.
Secondo l'univoco insegnamento di legittimità, in tema di contratti di som- ministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, la distribuzione dell'onere del- la prova in forza del principio di vicinanza giustifica che qualora l'utente con- testi il regolare funzionamento del contatore (sulla base altresì di consumi ab-
pagina 9 di 13 normi) sia onere del somministrante dimostrare che il contatore funziona cor- rettamente (Cass., ord. 9 gennaio 2025, n. 512, Cass., ord., 13 dicembre 2023,
n. 34696 e Cass., ord. 9 gennaio 2020, n. 297).
Nella fattispecie, a fronte delle univoche contestazioni dell'utente circa il funzionamento del contatore, non ha dato la prova del funzionamento Pt_1
dell'apparecchio né ha consentito lo svolgimento della c.t.u. disposta dal Tri- bunale per la relativa verifica.
Non vale osservare che aveva già provveduto in proprio alla veri- Pt_1
fica del contatore, previa sua rimozione alla presenza dell'utente (o meglio di un suo delegato).
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il verbale proveniente dallo stesso somministrante (che è una società per azioni) non può costituire prova di quanto lo stesso somministrante afferma;
si tratta di un accertamento o di una dichiarazione di scienza (il contatore funziona) che proviene dalla parte che ha l'onere di dimostrare che quella dichiarazione di scienza è, per l'appunto, vera
(Cass., ord. 13 dicembre 2023, n. 34927).
Non rileva che il verbale (in cui si dà atto che il contatore viene asportato e poi aperto perché si proceda, successivamente, a verifica tecnica) sia stato sot- toscritto dall'utente che ha dato consenso a quella operazione, in quanto tale consenso non lo rende una prova del corretto funzionamento del contatore.
L'utente non ha sottoscritto e fatta propria la verifica tecnica, ma ha soltanto al più acconsentito a che la verifica si facesse con quelle modalità, ossia aspor- tando il contatore e aprendolo: l'accertamento del suo funzionamento corretto è avvenuto in seguito o, comunque, è avvenuto con un procedimento tecnico a cui l'utente non può partecipare se non attraverso l'ausilio di un consulente che pagina 10 di 13 prenda parte per suo conto alla operazione. Partecipazione che nella fattispecie non si è avuta, sicché non può certo dirsi che l'accertamento tecnico sia avve- nuto in contraddittorio con l'utente; semmai in contraddittorio sono avvenuti il sopralluogo e l'asportazione del contatore (Cass., n. 34927/2023 cit.)
Con l'ulteriore conseguenza, dunque, che il verbale di accertamento tecnico proviene dalla parte, e che dunque non può costituire prova, in assenza di un contraddittorio con l'interessato.
In conclusione, ove la prova tecnica di funzionamento non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha eliminato, im- pedendo ogni verifica tecnica), non può̀ addebitarsi al somministrato la manca- ta prova dell'inesattezza dei calcoli (cfr. Cass., n. 512/2025 cit., Cass., n.
34927/2023 cit. e Cass., 22 novembre 2016, n. 23699).
Nella fattispecie, l'accertamento tecnico disposto dal Tribunale non è stato possibile perché il gestore non ha messo l'apparecchio a disposizione del c.t.u.
Deve conseguentemente ritenersi condovisibile la valutazione del primo giudice in ordine alla mancata prova da parte di della correttezza dei Pt_1
consumi addebitati all'utenza.
In questa prospettiva deve trovare conferma anche la valutazione del Tribu- nale in ordine alla non ammissione della prova testimoniale dedotta dal gestore, non potendo provarsi il funzionamento del contatore per mezzo della deposi- zione di chi ha effettuato le letture o la verifica in proprio del funzionamento dell'apparecchio (così, Cass., n. 512/2025 cit.).
5. Il secondo motivo è, invece, fondato e merita accoglimento.
A superamento di pregresse oscillazioni interpretative, l'orientamento della pagina 11 di 13 Suprema Corte è oramai ben fermo nel riconoscere che il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. (o dal di- verso soggetto legittimato a fare uso dell'ingiunzione fiscale).
In questa prospettiva, l'opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge, comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (per tutte, cfr. Cass., ord. 8 febbraio 2023, n. 3843).
Conseguentemente, nella fattispecie s'impone la determinazione dei com- pensi spettanti al gestore in forza della previsione dell'art. B.35 del
[...]
il quale attribuisce al gestore, in assenza di letture effettive, il pote- CP_2
re di procedere alla stima dei consumi sulla base della media storica dell'utenza.
Nella fattispecie in esame, la conservazione dello storico dei consumi dell'utente, non contestati, consente la determinazione dei corrispettivi secondo i criteri di stima storica, siccome proporzionata e coerente con il parametro re- golamentare enucleato.
S'impone, dunque, la nomina di un consulente tecnico che provveda alla de- terminazione dei compensi spettanti ad nel periodo oggetto di causa Pt_1
sulla base del criterio sopra indicato.
pagina 12 di 13 La causa deve essere pertanto rimessa in lettura per tale incombente istrutto- rio.
Conseguentemente, anche la regolamentazione delle spese deve essere ri- messa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni contra- ria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta il primo motivo di appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 1691/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. pronuncia separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Cagliari, 4 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.i. ), con sede a Nuoro ed elettivamente do- Parte_1 P.IVA_1
miciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappre- senta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), residente a [...]e Controparte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebastiano Cheri, che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, b) annullare e riformare integralmente la Sentenza n.
1691/2022, emessa dal Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Eli- sabetta Murru, in data 28.06.2022 e pubblicata in data 29.06.2022, ivi compre- sa la statuizione sulle spese di lite;
per l'effetto, rigettate le avverse domande perché infondate tanto in fatto quanto in diritto, c) condannare il Sig. CP_1
al pagamento delle fatture n. 2010/266087, emessa per € 4.938,90 ed oggi inso- luta per € 4.827,48, n. 2010/285675 di € 9.712,15, n. 2011/33389 di € 1.828,49
e n. 2011/136017 di € 17.802,06, per il complessivo importo di € 34.170,18, oltre interessi da ritardato pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. B.22 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter accogliere la suddetta domanda, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellato per la Pt_1
fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato dalle fatture ingiunte n.2010/266087, emessa per € 4.938,90 ed oggi insoluta per € 4.827,48,
n.2010/285675 di € 9.712,15, n. 2011/33389 di € 1.828,49 e n. 2011/136017 di
€ 17.802,06 e, per l'effetto, e) condannare quest'ultimo al pagamento del cre- dito così determinato a favore di oltre interessi da ritardato Parte_1
pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. B.22 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato;
pagina 2 di 13 In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfetta- rio per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello
- disporre la totale conferma della sentenza appellata e rigettare l'avverso gravame per tutte le ragioni di inammissibilità ed infondatezza esposte e per quelle in atti;
- con condanna a favore dell'attore\appellato al pagamento di tut- te le spese processuali del doppio grado di giudizio, e con condanna dell'avversa parte ex art. 96 c. 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dando seguito a un procedimento cautelare ante causam ex art. 700
c.p.c. (iscritto al n. 3080/2012 R.G.) con il quale aveva ottenuto l'immediato ripristino della fornitura idrica sospesa da agì Parte_1 Controparte_1
in giudizio (procedimento iscritto al n. 6181/2013 R.G.) nei confronti del ge- store del servizio idrico al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza del credito per la fornitura relativa all'utenza posta al servizio dell'immobile di
Viale Regina Elena 24 a Cagliari negli anni 2009 e 2010.
A fondamento della domanda l'attore espose che:
- egli aveva corrisposto, dal 1984 al 2009, importi per la fornitura idrica assolutamente in linea con i consumi medi di una famiglia;
- a partire dal 2009, invece, si erano verificate anomalie nei consumi, non rilevate tempestivamente da la quale aveva omesso per circa Pt_1
due anni le periodiche doverose letture del contatore;
- solo a seguito di una sua sollecitazione, in data 3 novembre 2010 il ge- store aveva inviato un letturista, il quale aveva riscontrato che il misura-
pagina 3 di 13 tore registrava passaggio d'acqua nonostante tutti i rubinetti dell'abitazione fossero chiusi;
- a seguito di tale anomalia, egli aveva formalmente segnalato il malfun- zionamento del contatore, che era stato poi sostituito da Pt_1
- sebbene dopo la sostituzione non fossero state più rilevate anomalie nei consumi, per il periodo 2009-2010, aveva emesso fatture per Pt_1
un importo complessivo superiore a euro 34.000,00, suddiviso in quattro bollette;
- egli aveva contestato sin da subito l'inverosimiglianza dei consumi fat- turati, lamentando anche l'avvenuta sostituzione del contatore in assenza di contraddittorio, e aveva richiesto la rideterminazione dei consumi sul- la base della media storica, ma aveva rigettato il reclamo, op- Pt_1
ponendo il corretto funzionamento del misuratore;
- aveva addirittura sospeso la fornitura idrica in data 15 ottobre Pt_1
2012, procedendo, in assenza sua e dei suoi familiari, all'asportazione del misuratore, collocato all'interno della proprietà privata;
- la fornitura era stata ripristinata solo a seguito di un provvedimento cautelare del Tribunale di Cagliari;
- nel corso del 2012 e del 2013 erano state riscontrate perdite nelle con- dutture idriche in prossimità ma all'esterno del proprio immobile, le quali erano state riparate dai tecnici del gestore.
Tanto esposto, l'attore lamentò l'illegittimità del comportamento di Pt_2
siccome contrario ai principi di buona fede contrattuale e alle disposizioni
[...]
del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare alla Carta del Ser- vizio.
pagina 4 di 13 *
Nel resistere, contestò le allegazioni dell'attore e propose domanda Pt_1
riconvenzionale per il pagamento dei consumi idrici non corrisposti, pari a euro
34.271,81; a tal fine sostenne che l'anomalia era dovuta a una perdita interna all'impianto dell'utente, atteso che dal raffronto tra quelli rilevati il 13 novem- bre 2010 (mc 14098) e quelli rilevati il 28 gennaio 2011 in occasione della so- stituzione del contatore M21032 (mc 14128) risultava che i consumi fossero tornati nella norma.
In ogni caso -proseguì il gestore- il contatore era stato sottoposto a verifica da parte dei propri tecnici ed era risultato funzionante, sicché la causa della tar- diva rilevazione della perdita occulta andava imputata alla mancata comunica- zione dei consumi tramite autolettura da parte dell'utente.
*
A questo procedimento venne riunito il giudizio di opposizione (iscritto al n.
3080/2018 R.G.) contro l'ingiunzione fiscale n. 515/2018 con cui Pt_1
aveva intimato il pagamento di euro 34.134,15 in relazione alle medesime fat- ture oggetto di contestazione nel primo procedimento.
In questo giudizio rimase contumace. Pt_1
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Con la sentenza n. 1691 pubblicata il 29 giugno 2022, il Tribunale ritenne che non avesse dato prova del corretto funzionamento del contatore e Pt_1
che, conseguentemente, non vi fosse la prova dei consumi effettivi dell'utenza nel periodo in contestazione, in quanto il gestore:
- non aveva fornito la prova del corretto funzionamento del contatore che aveva registrato consumi all'evidenza abnormi e spropositati;
pagina 5 di 13 - non aveva consentito l'espletamento degli accertamenti tecnici sul con- tatore asportato.
Il primo giudice ritenne fondata la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attore e rigettò la domanda riconvenzionale per il paga- mento del corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio idrico, in difetto di una domanda di rideterminazione dei consumi sulla base dei criteri residuali individuati dal Regolamento Idrico Integrato per le ipotesi di malfunzionamen- to del contatore.
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2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione Pt_1
2.1 Con un primo motivo, il gestore ha denunciato che, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il Tribunale aveva errato la valutazione in ordine alla prova dei consumi effettivi e, in particolare, in ordine al fatto che i consumi anomali dell'utenza fossero cessati solo dopo la sostituzione del contatore, giacché, tramite letture effettive, era stato provato che già prima della sostitu- zione (avvenuta il 29 gennaio 2011) i consumi erano tornati nella norma, atteso che tra il 3 novembre 2010 e il 28 gennaio 2011, i consumi erano stati di soli
30 mc, con una media giornaliera compatibile con i dati storici.
Questa circostanza fattuale, sostenuta dalla documentazione prodotta agli at- ti (e non contestata dall'utente), avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere la sussistenza di una perdita occulta nell'impianto idrico del privato (a valle del contatore), ragionevolmente riparata nel periodo immediatamente successi- vo alla segnalazione del consumo anomalo da parte del suo letturista (3 no- vembre 2010), in quanto l'improvvisa cessazione del consumo eccessivo, senza alcuna attività correttiva da parte del gestore sul misuratore in uso, dovrebbe pagina 6 di 13 risultare incompatibile con l'ipotesi di un guasto spontaneamente risolto del contatore stesso.
Ancora, ha sottolineato che, una volta rimosso e sostituito alla pre- Pt_1
senza della moglie del , il vecchio del contatore era stato sottoposto CP_1
in data 9 febbraio 2011 a verifica tecnica, la quale aveva rivelato uno scosta- mento compreso tra l'1% e il 2%, ben al di sotto della soglia di tolleranza fissata dall'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (pari al
5%).
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione della prova per testi
(relativa ai tecnici intervenuti) disattesa dal primo giudice.
Il Tribunale –ha argomentato l'appellante- aveva mal esercitato i propri po- teri di apprezzamento del materiale probatorio, sottovalutando prove tecniche documentali chiare e precise, e aveva fondato il proprio convincimento su un'i- potesi di malfunzionamento del contatore che non trovava riscontro agli atti.
Infine, l'appellante ha evidenziato come anche l'utente avesse omesso gli obblighi contrattuali previsti dal Regolamento, in particolare:
• il monitoraggio autonomo del contatore;
• la comunicazione di eventuali anomalie;
• la tempestiva verifica di perdite a valle del dispositivo.
2.2 Con un secondo motivo, ha censurato l'errata valutazione Pt_1
dell'opposizione all'ingiunzione fiscale n. 515/2018, sul rilievo che, seppure avesse ritenuto la prova del credito incerta o non pienamente soddisfacente, il primo giudice avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, in linea con il principio per cui la cognizione del giudice dell'opposizione a ingiunzione fiscale non può limitarsi alla verifica dei pre-
pagina 7 di 13 supposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa in esso espresso, sulla cui fondatezza il giudice è comunque tenu- to a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal sogget- to ingiunto.
Il Tribunale, conseguentemente, avrebbe dovuto procedere a una stima giu- diziale del credito residuo effettivamente dovuto dall'utente per la fornitura idrica ricevuta e non semplicemente annullare l'ingiunzione, disconoscendo qualsiasi obbligazione di pagamento.
2.3 Con un terzo motivo, ha censurato il governo delle spese lega- Pt_1
li (comprensive dei giudizi riuniti e delle spese del procedimento ante causam nonché della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c).
L'appellante ha denunciato l'ingiustizia di tale condanna perché basata sul presupposto errato e indimostrato dell'esistenza di gravi indizi di malfun- zionamento del contatore, che la documentazione tecnica aveva invece smenti- to, e nonostante vi fossero elementi probatori oggettivi che dimostravano l'infondatezza della domanda attorea e che avrebbero dovuto portare a una va- lutazione diversa del comportamento delle parti.
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3. Il ha resistito. CP_1
3.1 Con riguardo al primo motivo di appello ha evidenziato come la prova controfattuale della legittimità e correttezza della pronuncia del primo giudice potesse ricavarsi dalla sostituzione del contattore (avvenuta per iniziativa di nonostante l'asserito regolare funzionamento del misuratore) e la Pt_1
mancata messa a disposizione dell'apparecchio per lo svolgimento della c.t.u.
pagina 8 di 13 3.2 Con riguardo al secondo motivo, l'appellato ha evidenziato come
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non si fosse costituita nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale Per_1
(proc. n. 3080/2018 R.G.), con conseguente inammissibilità di tutte le argo- mentazioni proposte in questa fase, rappresentanti un novum in appello, e come i principi giurisprudenziali invocati dall'appellante fossero relativi a sanzioni amministrative applicate dalla P.A. e non si attagliassero alla somministrazione di acqua.
Nel merito, l'appellato ha insistito sul principio per cui l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante incombe sul gestore e da ciò ha tratto la conferma della correttezza del rigetto della pretesa di determinazione dei compensi per la somministrazione.
3.3 Con riguardo al terzo motivo di appello, il ha difeso CP_1
l'impianto della decisione del primo giudice, in quanto coerente con le ragioni di diritto condivise dalla giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata.
In merito alle istanze istruttorie, il ha evidenziato che, pur dolen- CP_1
dosi dell'operato del primo giudice circa la mancata assunzione delle prove te- stimoniali dedotte nella memoria ex art. 183 c.p.c.., non aveva rifor- Pt_1
mulato alcuna istanza in appello.
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4. Il primo motivo di appello è infondato e non può essere accolto.
Secondo l'univoco insegnamento di legittimità, in tema di contratti di som- ministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, la distribuzione dell'onere del- la prova in forza del principio di vicinanza giustifica che qualora l'utente con- testi il regolare funzionamento del contatore (sulla base altresì di consumi ab-
pagina 9 di 13 normi) sia onere del somministrante dimostrare che il contatore funziona cor- rettamente (Cass., ord. 9 gennaio 2025, n. 512, Cass., ord., 13 dicembre 2023,
n. 34696 e Cass., ord. 9 gennaio 2020, n. 297).
Nella fattispecie, a fronte delle univoche contestazioni dell'utente circa il funzionamento del contatore, non ha dato la prova del funzionamento Pt_1
dell'apparecchio né ha consentito lo svolgimento della c.t.u. disposta dal Tri- bunale per la relativa verifica.
Non vale osservare che aveva già provveduto in proprio alla veri- Pt_1
fica del contatore, previa sua rimozione alla presenza dell'utente (o meglio di un suo delegato).
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il verbale proveniente dallo stesso somministrante (che è una società per azioni) non può costituire prova di quanto lo stesso somministrante afferma;
si tratta di un accertamento o di una dichiarazione di scienza (il contatore funziona) che proviene dalla parte che ha l'onere di dimostrare che quella dichiarazione di scienza è, per l'appunto, vera
(Cass., ord. 13 dicembre 2023, n. 34927).
Non rileva che il verbale (in cui si dà atto che il contatore viene asportato e poi aperto perché si proceda, successivamente, a verifica tecnica) sia stato sot- toscritto dall'utente che ha dato consenso a quella operazione, in quanto tale consenso non lo rende una prova del corretto funzionamento del contatore.
L'utente non ha sottoscritto e fatta propria la verifica tecnica, ma ha soltanto al più acconsentito a che la verifica si facesse con quelle modalità, ossia aspor- tando il contatore e aprendolo: l'accertamento del suo funzionamento corretto è avvenuto in seguito o, comunque, è avvenuto con un procedimento tecnico a cui l'utente non può partecipare se non attraverso l'ausilio di un consulente che pagina 10 di 13 prenda parte per suo conto alla operazione. Partecipazione che nella fattispecie non si è avuta, sicché non può certo dirsi che l'accertamento tecnico sia avve- nuto in contraddittorio con l'utente; semmai in contraddittorio sono avvenuti il sopralluogo e l'asportazione del contatore (Cass., n. 34927/2023 cit.)
Con l'ulteriore conseguenza, dunque, che il verbale di accertamento tecnico proviene dalla parte, e che dunque non può costituire prova, in assenza di un contraddittorio con l'interessato.
In conclusione, ove la prova tecnica di funzionamento non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha eliminato, im- pedendo ogni verifica tecnica), non può̀ addebitarsi al somministrato la manca- ta prova dell'inesattezza dei calcoli (cfr. Cass., n. 512/2025 cit., Cass., n.
34927/2023 cit. e Cass., 22 novembre 2016, n. 23699).
Nella fattispecie, l'accertamento tecnico disposto dal Tribunale non è stato possibile perché il gestore non ha messo l'apparecchio a disposizione del c.t.u.
Deve conseguentemente ritenersi condovisibile la valutazione del primo giudice in ordine alla mancata prova da parte di della correttezza dei Pt_1
consumi addebitati all'utenza.
In questa prospettiva deve trovare conferma anche la valutazione del Tribu- nale in ordine alla non ammissione della prova testimoniale dedotta dal gestore, non potendo provarsi il funzionamento del contatore per mezzo della deposi- zione di chi ha effettuato le letture o la verifica in proprio del funzionamento dell'apparecchio (così, Cass., n. 512/2025 cit.).
5. Il secondo motivo è, invece, fondato e merita accoglimento.
A superamento di pregresse oscillazioni interpretative, l'orientamento della pagina 11 di 13 Suprema Corte è oramai ben fermo nel riconoscere che il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. (o dal di- verso soggetto legittimato a fare uso dell'ingiunzione fiscale).
In questa prospettiva, l'opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge, comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (per tutte, cfr. Cass., ord. 8 febbraio 2023, n. 3843).
Conseguentemente, nella fattispecie s'impone la determinazione dei com- pensi spettanti al gestore in forza della previsione dell'art. B.35 del
[...]
il quale attribuisce al gestore, in assenza di letture effettive, il pote- CP_2
re di procedere alla stima dei consumi sulla base della media storica dell'utenza.
Nella fattispecie in esame, la conservazione dello storico dei consumi dell'utente, non contestati, consente la determinazione dei corrispettivi secondo i criteri di stima storica, siccome proporzionata e coerente con il parametro re- golamentare enucleato.
S'impone, dunque, la nomina di un consulente tecnico che provveda alla de- terminazione dei compensi spettanti ad nel periodo oggetto di causa Pt_1
sulla base del criterio sopra indicato.
pagina 12 di 13 La causa deve essere pertanto rimessa in lettura per tale incombente istrutto- rio.
Conseguentemente, anche la regolamentazione delle spese deve essere ri- messa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni contra- ria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta il primo motivo di appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 1691/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. pronuncia separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Cagliari, 4 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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