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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Paola Giovene di Girasole all'esito dell'udienza del 15/01/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 9863 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
n. a MONTALCINO (SI) il 10/10/1941, eletti- Parte_1
vamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 334, presso lo studio degli avv.ti
PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE, che lo rappresentano e di- fendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elet- CP_1
tivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Giordano in virtù di mandato generale alle liti richia- mato in atti
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.3.24 il ricorrente in epigrafe ha esposto che in data 8.4.22, ritenendo di versare nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 e dall'art. 1, l. n. 18/1980, aveva invano presentato do- mande per ottenere il riconoscimento dello status di handicap in condizioni di
1 gravità e l'erogazione della indennità di accompagnamento;
che aveva quindi presentato il istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis
c.p.c. per la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie suddette;
che il
CTU nominato in quella sede l'ha ritenuto non in condizioni tali da conseguire il riconoscimento dello stato di handicap grave fin dalla data della domanda ammi- nistrativa né bisognoso di assistenza continua;
e che egli aveva quindi tempesti- vamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445-bis, 4° com- ma, c.p.c.
Il ricorrente, reputando non corrette le conclusioni cui è giunto il CTU, ha chiesto che, accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento e per il riconoscimen- to dello stato di handicap grave, sia condannato l'Istituto all'erogazione periodica della indennità di accompagnamento, nonché al pagamento dei ratei maturati dal- la data della domanda ovvero dalla data accertata in corso di causa, oltre accesso- ri di legge.
Costituitosi in giudizio, l ha contestato la domanda chiedendone il CP_1
rigetto.
All'esito dell'udienza di discussione del tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa come da dispositivo e conte- stuale motivazione.
Infondata è l'eccezione di improponibilità del ricorso giacché la ricorrente ha tempestivamente depositato la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ed ha parimenti tempestivamente proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la ricorrente non si è limitata a formulare generi- che contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della rela-
2 zione di CTU meritevoli di censura indicando come diversamente avrebbero do- vuto essere valutate le patologie da cui è affetta.
Ciò detto, si osserva che il Ctu medico-legale nominato in questa fase, a se- guito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficiente- mente ampie, analitiche e prive di contraddizioni ha confermato la risultanze pe- ritali già formulate dal precedente CTU, ritenendo che il ricorrente non è tuttora bisognoso di assistenza continua né può essere ritenuto incapace di deambulare, ma ha reputato che, dalla domanda amministrativa dell'8.4.22, versi in condizio- ni di salute tali da giustificare il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Deve quindi dichiararsi che il ricorrente si trova in condizioni sanitarie tali da dover essere riconosciuta portatrice di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 dall'8.4.22, mentre non sussistono i requisiti per frui- re dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite, considerato che la sola domanda relativa allo stato di han- dicap grave è stata accolta, possono essere interamente compensate.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamen- te a carico dell . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che si trova dall'8.4.22 nelle condi- Parte_1
zioni sanitarie previste dalla legge per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992;
2. - rigetta la domanda di accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per fruire dell'indennità di accompagnamento;
3. - dichiara compensate le spese di lite;
4. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma, 16 gennaio 2025.
Il Giudice
3 dott. Paola Giovene di Girasole
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