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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
SI RI presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 791/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il risarcimento danni da responsabilità medica tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), difesi dagli avvocati Paolo Falzea e Andrea Lollo C.F._4
Parte appellante e
(C.F. ), difeso dagli avvocati Controparte_1 C.F._5
MA EL e FO GU
Parte appellata
1 P.I. Controparte_2
, costituita a seguito dell'incorporazione per fusione della già P.IVA_1
, con l Controparte_3 [...]
Controparte_4
, difesa dall'avvocato Florenza Russo
[...]
Parte appellata
(C.F./ I.V.A. ), difesa dall'avvocato Augusto CP_5 P.IVA_2
Servino
Parte appellata di Londra (C.F./I.V.A. ), difesa dall'avvocato Silvia CP_6 P.IVA_3
RA
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Accogliere l'appello per i motivi sopra proposti e, in riforma della sentenza impugnata: l) In via istruttoria, disporre rinnovo della CTU, affinché accerti, sulla scorta degli atti di causa, della documentazione sanitaria, ed esperita ogni altra eventuale indagine clinico strumentale specialistica reputata indispensabile, le cause della morte del feto e se nella produzione dell'evento sia riscontrabile una colpa del Dott.
che ha avuto in cura la paziente e, di conseguenza, della struttura CP_1
dove lo stesso prestava la sua attività professionale. Nel merito, ritenere e dichiarare sussistente la responsabilità professionale del Dott. CP_1
sotto il profilo dell'imprudenza, imperizia e superficialità
[...]
determinate dal comportamento gravemente omissivo e dell
[...]
, in persona del suo Direttore Generale e legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, presso cui lo stesso prestava la sua attività lavorativa, per la causazione dell'evento morte per cui è giudizio.
2. Sempre
2 nel merito, per conseguenza, condannare il Dott. e l ' Controparte_1
in solido tra loro al risarcimento Controparte_7
danni in favore degli appellanti determinato nella complessiva somma di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per ciascuno dei due genitori ed euro
50.000,00 per ciascuno dei nonni, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o ritenuta congrua dai giudici. Con vittoria di spese, compensi ed onorari dell'intero giudizio.”.
Per : “Piaccia a codesto Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_1
contrariis reiectis, in via principale rigettare il gravame infondato in fatto e diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori/appellanti, liquidare, comunque, il danno in misura inferiore rispetto al preteso, ponendo tale danno a carico diretto dell'appellata in persona del legale rappresentante p.t., per CP_5
sorte, interessi e spese di lite quale garante dell'istante 0, in subordine, condannarla a rivalere l'odierno appellato per tutte le somme che dovesse essere dichiarato tenuto a corrispondere per sorte, accessori e spese.”.
Per l'Azienda ospedaliero-unviersitaria : “Voglia Controparte_2
l'Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte: - dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, rigettare il gravame poiché infondato in fatto e diritto;
- la concludente si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU, non ricorrendone i presupposti di Legge;
- in via del tutto subordinata nella denegata e remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, condannare i di Londra, CP_6
in persona del suo I. r. p. t. a manlevare l' , giusta contratto inter partes; CP_8
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
3 Per la “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, ogni CP_5
contraria istanza e difesa disattesa: in via preliminare -dichiarare inammissibile il gravame proposto da , Parte_1 [...]
, e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
437/2019 del Tribunale di Catanzaro per la insussistenza della "ragionevole probabilità di essere accolto" ex art. 348 bis, I comma, c.p.c.; -condannare gli appellanti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente grado del giudizio in favore di nel merito in via CP_5
principale -rigettare l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
437/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro e, questa confermando, condannare gli appellanti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente grado del giudizio in favore della compagnia concludente;
in via subordinata. salvo ulteriore gravame e nella inverosimile e contestata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dagli appellanti nonché nella inverosimile e contestata ipotesi in cui dovesse essere comunque dichiarata una qualsivoglia responsabilità del dr. e CP_1
quindi dovesse. essere accolta la domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellanti nei confronti del predetto dr. ; -dichiarare in ogni CP_1
caso la tenutezza dei di Londra, in persona del legale rappresentante CP_6
pro-tempore, quale compagnia assicurativa della
[...]
, a far fronte a tutte le poste risarcitorie che Controparte_3
eventualmente verranno riconosciute in favore degli odierni appellanti oltre che per gli eventuali accessori, quali interessi e/o rivalutazione monetaria, nonché per le spese, le competenze e gli onorari del giudizio;
-dichiarare in ogni caso la tenutezza di solo "a secondo rischio" cioè solo ad CP_5
4 esaurimento della copertura assicurativa prestata dalla compagnia di CP_6
Londra ovvero per la parte di rischio non coperto dalla stessa;
-dichiarare altresì il diritto di regresso di nei confronti dei di CP_5 CP_6
Londra ex art. 1910, 40 comma, c.c.; -accertare, comunque, la quota di responsabilità per "contatto sociale" della struttura sanitaria
[...]
nonché graduare la eventuale responsabilità o Controparte_3
corresponsabilità fra tutti i soggetti che hanno avuto in cura
[...]
; -rigettare la eventuale richiesta dell'assicurato di condanna della Parte_2
compagnia concludente al pagamento delle spese e competenze legali sostenute dal dr. nel presente giudizio.”. CP_1
Per la di Londra: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, CP_6
previa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, previo rigetto delle istanze - anche istruttorie- avversarie: - in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342
e/o 348 bis e ter c.p.c., anche in combinato disposto tra loro, l'appello promosso, con ogni conseguenza anche in punto spese e competenze di lite in favore degli appellati che hanno assunto il rischio Parte_5
di cui al contratto di assicurazione no. 1336483; - sempre in via preliminare: assolvere gli che hanno assunto il rischio di cui Parte_5
al contratto di assicurazione no. dalle domande tutte avanzate P.IVA_4
dall in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non Pt_6
provate, nonché prescritte e/ o decadute ex art. 2952 cod.civ.; in via subordinata nel merito, rigettare in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto l'appello promosso confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Catanzaro no. 437/2019 del 6 marzo 2019, depositata il 7 marzo 2019, notificata l'11 marzo 2019; ii. in ogni caso, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte da parte attrice attuale appellante nei
5 confronti dell e dei Convenuti, in quanto infondate in fatto e in Pt_6
diritto e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta dall' nei confronti degli assicuratori Pt_6 [...]
che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione Pt_5
no. 1336483; iii. in via ulteriormente subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte da parte attrice attuale appellante nei confronti dell'LE e dei
Convenuti, e della domanda di manleva dall'Assicurato formulata nei confronti degli , dichiarare l'obbligo di manleva Parte_5
degli che hanno assunto il rischio di cui al Parte_5
contratto di assicurazione no. 1336483 esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti, ed in particolare entro il limite della franchigia aggregata annua di Euro 1.250.000,00 e del massimale di € 5.000.000,00* convenuto in polizza;
iv. in assoluto subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di condanna anche parziale dei Convenuti, dichiarare l'obbligo di manleva degli che hanno assunto il rischio di cui Parte_5
al contratto di assicurazione no. 1336483 esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti (ed in particolare entro il limite del massimale per sinistro convenuto in polizza e con applicazione della franchigia aggregata), ed esclusivamente entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra gli ed Parte_5
x art. 1910 cod. civ., espressamente dichiarando il diritto CP_5
di regresso dei eventualmente escussi nei confronti di detta CP_6
compagnia; v. in ogni caso, sempre in assoluto subordine (e con espressa riserva di gravame), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale di domande nei confronti degli che Parte_5
hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione no. 1336483,
6 dichiarare l'obbligo degli esclusivamente entro i Parte_5
limiti contrattualmente assunti ed in particolare entro il limite del massimale pari all'importo € 5.000.000,00* per sinistro e con franchigia aggregata annua di € 1.250.000,00*, e salvo comunque il diritto di rivalsa ed il diritto di regresso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avevano adito il Tribunale di Catanzaro per sentire condannare il
[...]
dottor e l'azienda ospedaliera Controparte_1 Controparte_9
(ora azienda ospedaliera universitaria ) al
[...] Controparte_2
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito della morte endouterina del nascituro e quantificati in euro 500.000,00 (euro 200.000,00 ciascuno in favore di e quali genitori Parte_1 Parte_2
ed euro 50.000,00 ciascuno in favore di e Parte_3 Parte_4
quali nonni paterni).
Gli attori avevano dedotto la negligenza del ginecologo CP_1
che, noncurante delle perdite di liquido amniotico, della condizione
[...]
di ipertensione della gestante, dei tracciati anomali eseguiti il 7 e il 9 febbraio del 2008 e della scarsa motilità del feto avvertita dalla gestante, aveva rassicurato la regolarità della gravidanza e provocato, con la sua condotta, la morte del nascituro, intervenuta il successivo 11 febbraio del 2008.
L'Azienda ospedaliera si era costituita in giudizio Controparte_3
deducendo la condotta diligente del sanitario coinvolto e aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la di Londra. CP_6
7 Il ginecologo si era costituito in giudizio, Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la nel merito aveva argomentato per CP_5
l'infondatezza della domanda attorea e chiesto, in subordine, la riduzione del danno da liquidare con onere di manleva a carico di Controparte_5
si era costituita, argomentando per l'infondatezza della CP_5
domanda attorea e deducendo che, in caso di riconoscimento della responsabilità dei convenuti, l'onere di risarcimento sarebbe spettato in via principale alla compagnia assicuratrice dell'azienda, e a suo carico solo l'eventuale residuo.
La compagna di Londra si era costituita, deducendo in via CP_6
principale l'infondatezza della domanda risarcitoria, e chiedendo in subordine il riconoscimento della manleva per la sola quota pattuita contrattualmente con l'azienda sanitaria.
La causa era stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico legale e decisa con la sentenza n. 437/2019 del
6.3.2019.
A definizione del giudizio n. 1109/2010 r.g.a.c., il Tribunale di
Catanzaro aveva rigettato la domanda attorea per difetto di prova dei fatti posti a suo fondamento: in particolare dall'istruttoria non erano emersi elementi che avrebbero dovuto indurre i sanitari a scegliere un iter diagnostico e terapeutico alternativo a quello previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche professionali.
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
hanno impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: 1)
[...]
erroneità della c.t.u.; 2) carenza di motivazione;
3) erronea designazione,
8 quale c.t.u., di un medico di medicina generale, non specialista in ginecologia e ostetricia.
si è costituito, argomentando per l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e ribadendo, in ogni caso, la sussistenza della copertura assicurativa in relazione al sinistro.
L'Azienda ospedaliera – successivamente costituita Controparte_3
quale azienda ospedaliera universitaria - si è costituita, Controparte_2
eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e del verbale di sommarie informazioni del 28.2.2008 (allegato n. 2 dell'appello) ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'appello, il rigetto del rinnovo alla C.T.U., la condanna della di Londra a manlevare l'azienda del quantum eventualmente CP_6
dovuto a titolo risarcitorio. si è costituita, eccependo, in via preliminare, CP_5
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per insussistenza “della ragionevole probabilità di essere accolta”; nel merito, ha argomentato per l'infondatezza dell'appello alla luce della C.T.U. espletata in primo grado, per l'assenza dell'obbligo di manleva, posto che l'azienda ospedaliera presenta apposita copertura assicurativa operante in primo rischio, mentre quella prevista a carico di opera solo a esaurimento CP_5
della copertura assicurativa dell'ospedale (con possibilità di regresso verso di Londra ai sensi dell'art. 1910 co.,4 c.c.), la riduzione del quantum CP_6
eventualmente dovuto in favore dei genitori - in conformità all'orientamento prevalente in punto di morte endouterina - e l'esclusione del risarcimento in favore dei nonni paterni, per assenza di danno conseguenza.
9 di Londra, costituendosi, ha eccepito in via preliminare CP_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero per violazione degli artt. 342 e 163 c.p.c.; nel merito ha argomentato per l'infondatezza dell'appello alla luce della consulenza tecnica espletata in primo grado, con conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata dall'azienda sanitaria nei confronti della compagnia assicurativa, nonché per il riconoscimento dell'eventuale obbligo di manleva entro i soli limiti previsti dal contratto e comunque ripartiti con CP_5
La causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17 febbraio
2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto non emerge dalla lettura dell'atto la sua manifesta infondatezza.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento del danno per asserita responsabilità del sanitario in relazione alla morte endouterina del figlio di e , esclusa dal consulente Parte_1 Parte_2
nominato in primo grado.
La corte ritiene corretta e adeguatamente motivata la decisione del primo giudice fondata sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quel grado, e dunque infondato l'appello.
10 Occorre evidenziare che nel presente grado di giudizio è stata espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, conferendo ai medici nominati l'incarico di accertare le cause della morte del feto, nonché se nella produzione dell'evento vi sia stata colpa del sanitario che ha avuto in cura la paziente e che ha eseguito l'intervento, chiarendo le attività che il sanitario avrebbe dovuto eseguire in base alla scienza medica.
Il medico legale e il ginecologo nominati, con argomentazione logica e priva di vizi, che la corte condivide, dopo aver esaminato gli atti ed esposto i criteri applicabili nella valutazione, sono giunti alle seguenti conclusioni:
“non si ravvedono profili di responsabilità del Ginecologo o dei Sanitari che ebbero la paziente in affidamento e cura”.
Ciò dopo aver condiviso le conclusioni del consulente del P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 870/08 R.G.N.R., in cui si legge:
“Conseguentemente non è possibile affermare con criterio di certezza e neanche con criterio di concreta probabilità scientifica, che l'esecuzione di un altro monitoraggio cardiotocografico eseguito lo stesso giorno o il giorno successivo 10 febbraio avrebbe evidenziato anomalie ascrivibili a sofferenza fetale acuta e che, quindi, il conseguente espletamento del parto avrebbe impedito la morte in utero”. (pagina 22 della relazione depositata in data 13.6.2024).
Non emergono, quindi, gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità medica, non potendosi ricondurre eziologicamente l'evento morte a negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che
11 giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
La soccombenza seguono anche le spese di c.t.u., liquidate con separato e coevo decreto.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato e coevo decreto.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA AR RC SI RI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
SI RI presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 791/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il risarcimento danni da responsabilità medica tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), difesi dagli avvocati Paolo Falzea e Andrea Lollo C.F._4
Parte appellante e
(C.F. ), difeso dagli avvocati Controparte_1 C.F._5
MA EL e FO GU
Parte appellata
1 P.I. Controparte_2
, costituita a seguito dell'incorporazione per fusione della già P.IVA_1
, con l Controparte_3 [...]
Controparte_4
, difesa dall'avvocato Florenza Russo
[...]
Parte appellata
(C.F./ I.V.A. ), difesa dall'avvocato Augusto CP_5 P.IVA_2
Servino
Parte appellata di Londra (C.F./I.V.A. ), difesa dall'avvocato Silvia CP_6 P.IVA_3
RA
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Accogliere l'appello per i motivi sopra proposti e, in riforma della sentenza impugnata: l) In via istruttoria, disporre rinnovo della CTU, affinché accerti, sulla scorta degli atti di causa, della documentazione sanitaria, ed esperita ogni altra eventuale indagine clinico strumentale specialistica reputata indispensabile, le cause della morte del feto e se nella produzione dell'evento sia riscontrabile una colpa del Dott.
che ha avuto in cura la paziente e, di conseguenza, della struttura CP_1
dove lo stesso prestava la sua attività professionale. Nel merito, ritenere e dichiarare sussistente la responsabilità professionale del Dott. CP_1
sotto il profilo dell'imprudenza, imperizia e superficialità
[...]
determinate dal comportamento gravemente omissivo e dell
[...]
, in persona del suo Direttore Generale e legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, presso cui lo stesso prestava la sua attività lavorativa, per la causazione dell'evento morte per cui è giudizio.
2. Sempre
2 nel merito, per conseguenza, condannare il Dott. e l ' Controparte_1
in solido tra loro al risarcimento Controparte_7
danni in favore degli appellanti determinato nella complessiva somma di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per ciascuno dei due genitori ed euro
50.000,00 per ciascuno dei nonni, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o ritenuta congrua dai giudici. Con vittoria di spese, compensi ed onorari dell'intero giudizio.”.
Per : “Piaccia a codesto Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_1
contrariis reiectis, in via principale rigettare il gravame infondato in fatto e diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori/appellanti, liquidare, comunque, il danno in misura inferiore rispetto al preteso, ponendo tale danno a carico diretto dell'appellata in persona del legale rappresentante p.t., per CP_5
sorte, interessi e spese di lite quale garante dell'istante 0, in subordine, condannarla a rivalere l'odierno appellato per tutte le somme che dovesse essere dichiarato tenuto a corrispondere per sorte, accessori e spese.”.
Per l'Azienda ospedaliero-unviersitaria : “Voglia Controparte_2
l'Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte: - dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, rigettare il gravame poiché infondato in fatto e diritto;
- la concludente si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU, non ricorrendone i presupposti di Legge;
- in via del tutto subordinata nella denegata e remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, condannare i di Londra, CP_6
in persona del suo I. r. p. t. a manlevare l' , giusta contratto inter partes; CP_8
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
3 Per la “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, ogni CP_5
contraria istanza e difesa disattesa: in via preliminare -dichiarare inammissibile il gravame proposto da , Parte_1 [...]
, e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
437/2019 del Tribunale di Catanzaro per la insussistenza della "ragionevole probabilità di essere accolto" ex art. 348 bis, I comma, c.p.c.; -condannare gli appellanti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente grado del giudizio in favore di nel merito in via CP_5
principale -rigettare l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
437/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro e, questa confermando, condannare gli appellanti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente grado del giudizio in favore della compagnia concludente;
in via subordinata. salvo ulteriore gravame e nella inverosimile e contestata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dagli appellanti nonché nella inverosimile e contestata ipotesi in cui dovesse essere comunque dichiarata una qualsivoglia responsabilità del dr. e CP_1
quindi dovesse. essere accolta la domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellanti nei confronti del predetto dr. ; -dichiarare in ogni CP_1
caso la tenutezza dei di Londra, in persona del legale rappresentante CP_6
pro-tempore, quale compagnia assicurativa della
[...]
, a far fronte a tutte le poste risarcitorie che Controparte_3
eventualmente verranno riconosciute in favore degli odierni appellanti oltre che per gli eventuali accessori, quali interessi e/o rivalutazione monetaria, nonché per le spese, le competenze e gli onorari del giudizio;
-dichiarare in ogni caso la tenutezza di solo "a secondo rischio" cioè solo ad CP_5
4 esaurimento della copertura assicurativa prestata dalla compagnia di CP_6
Londra ovvero per la parte di rischio non coperto dalla stessa;
-dichiarare altresì il diritto di regresso di nei confronti dei di CP_5 CP_6
Londra ex art. 1910, 40 comma, c.c.; -accertare, comunque, la quota di responsabilità per "contatto sociale" della struttura sanitaria
[...]
nonché graduare la eventuale responsabilità o Controparte_3
corresponsabilità fra tutti i soggetti che hanno avuto in cura
[...]
; -rigettare la eventuale richiesta dell'assicurato di condanna della Parte_2
compagnia concludente al pagamento delle spese e competenze legali sostenute dal dr. nel presente giudizio.”. CP_1
Per la di Londra: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, CP_6
previa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, previo rigetto delle istanze - anche istruttorie- avversarie: - in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342
e/o 348 bis e ter c.p.c., anche in combinato disposto tra loro, l'appello promosso, con ogni conseguenza anche in punto spese e competenze di lite in favore degli appellati che hanno assunto il rischio Parte_5
di cui al contratto di assicurazione no. 1336483; - sempre in via preliminare: assolvere gli che hanno assunto il rischio di cui Parte_5
al contratto di assicurazione no. dalle domande tutte avanzate P.IVA_4
dall in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non Pt_6
provate, nonché prescritte e/ o decadute ex art. 2952 cod.civ.; in via subordinata nel merito, rigettare in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto l'appello promosso confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Catanzaro no. 437/2019 del 6 marzo 2019, depositata il 7 marzo 2019, notificata l'11 marzo 2019; ii. in ogni caso, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte da parte attrice attuale appellante nei
5 confronti dell e dei Convenuti, in quanto infondate in fatto e in Pt_6
diritto e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta dall' nei confronti degli assicuratori Pt_6 [...]
che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione Pt_5
no. 1336483; iii. in via ulteriormente subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte da parte attrice attuale appellante nei confronti dell'LE e dei
Convenuti, e della domanda di manleva dall'Assicurato formulata nei confronti degli , dichiarare l'obbligo di manleva Parte_5
degli che hanno assunto il rischio di cui al Parte_5
contratto di assicurazione no. 1336483 esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti, ed in particolare entro il limite della franchigia aggregata annua di Euro 1.250.000,00 e del massimale di € 5.000.000,00* convenuto in polizza;
iv. in assoluto subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di condanna anche parziale dei Convenuti, dichiarare l'obbligo di manleva degli che hanno assunto il rischio di cui Parte_5
al contratto di assicurazione no. 1336483 esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti (ed in particolare entro il limite del massimale per sinistro convenuto in polizza e con applicazione della franchigia aggregata), ed esclusivamente entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra gli ed Parte_5
x art. 1910 cod. civ., espressamente dichiarando il diritto CP_5
di regresso dei eventualmente escussi nei confronti di detta CP_6
compagnia; v. in ogni caso, sempre in assoluto subordine (e con espressa riserva di gravame), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale di domande nei confronti degli che Parte_5
hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione no. 1336483,
6 dichiarare l'obbligo degli esclusivamente entro i Parte_5
limiti contrattualmente assunti ed in particolare entro il limite del massimale pari all'importo € 5.000.000,00* per sinistro e con franchigia aggregata annua di € 1.250.000,00*, e salvo comunque il diritto di rivalsa ed il diritto di regresso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avevano adito il Tribunale di Catanzaro per sentire condannare il
[...]
dottor e l'azienda ospedaliera Controparte_1 Controparte_9
(ora azienda ospedaliera universitaria ) al
[...] Controparte_2
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito della morte endouterina del nascituro e quantificati in euro 500.000,00 (euro 200.000,00 ciascuno in favore di e quali genitori Parte_1 Parte_2
ed euro 50.000,00 ciascuno in favore di e Parte_3 Parte_4
quali nonni paterni).
Gli attori avevano dedotto la negligenza del ginecologo CP_1
che, noncurante delle perdite di liquido amniotico, della condizione
[...]
di ipertensione della gestante, dei tracciati anomali eseguiti il 7 e il 9 febbraio del 2008 e della scarsa motilità del feto avvertita dalla gestante, aveva rassicurato la regolarità della gravidanza e provocato, con la sua condotta, la morte del nascituro, intervenuta il successivo 11 febbraio del 2008.
L'Azienda ospedaliera si era costituita in giudizio Controparte_3
deducendo la condotta diligente del sanitario coinvolto e aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la di Londra. CP_6
7 Il ginecologo si era costituito in giudizio, Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la nel merito aveva argomentato per CP_5
l'infondatezza della domanda attorea e chiesto, in subordine, la riduzione del danno da liquidare con onere di manleva a carico di Controparte_5
si era costituita, argomentando per l'infondatezza della CP_5
domanda attorea e deducendo che, in caso di riconoscimento della responsabilità dei convenuti, l'onere di risarcimento sarebbe spettato in via principale alla compagnia assicuratrice dell'azienda, e a suo carico solo l'eventuale residuo.
La compagna di Londra si era costituita, deducendo in via CP_6
principale l'infondatezza della domanda risarcitoria, e chiedendo in subordine il riconoscimento della manleva per la sola quota pattuita contrattualmente con l'azienda sanitaria.
La causa era stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico legale e decisa con la sentenza n. 437/2019 del
6.3.2019.
A definizione del giudizio n. 1109/2010 r.g.a.c., il Tribunale di
Catanzaro aveva rigettato la domanda attorea per difetto di prova dei fatti posti a suo fondamento: in particolare dall'istruttoria non erano emersi elementi che avrebbero dovuto indurre i sanitari a scegliere un iter diagnostico e terapeutico alternativo a quello previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche professionali.
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
hanno impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: 1)
[...]
erroneità della c.t.u.; 2) carenza di motivazione;
3) erronea designazione,
8 quale c.t.u., di un medico di medicina generale, non specialista in ginecologia e ostetricia.
si è costituito, argomentando per l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e ribadendo, in ogni caso, la sussistenza della copertura assicurativa in relazione al sinistro.
L'Azienda ospedaliera – successivamente costituita Controparte_3
quale azienda ospedaliera universitaria - si è costituita, Controparte_2
eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e del verbale di sommarie informazioni del 28.2.2008 (allegato n. 2 dell'appello) ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'appello, il rigetto del rinnovo alla C.T.U., la condanna della di Londra a manlevare l'azienda del quantum eventualmente CP_6
dovuto a titolo risarcitorio. si è costituita, eccependo, in via preliminare, CP_5
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per insussistenza “della ragionevole probabilità di essere accolta”; nel merito, ha argomentato per l'infondatezza dell'appello alla luce della C.T.U. espletata in primo grado, per l'assenza dell'obbligo di manleva, posto che l'azienda ospedaliera presenta apposita copertura assicurativa operante in primo rischio, mentre quella prevista a carico di opera solo a esaurimento CP_5
della copertura assicurativa dell'ospedale (con possibilità di regresso verso di Londra ai sensi dell'art. 1910 co.,4 c.c.), la riduzione del quantum CP_6
eventualmente dovuto in favore dei genitori - in conformità all'orientamento prevalente in punto di morte endouterina - e l'esclusione del risarcimento in favore dei nonni paterni, per assenza di danno conseguenza.
9 di Londra, costituendosi, ha eccepito in via preliminare CP_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero per violazione degli artt. 342 e 163 c.p.c.; nel merito ha argomentato per l'infondatezza dell'appello alla luce della consulenza tecnica espletata in primo grado, con conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata dall'azienda sanitaria nei confronti della compagnia assicurativa, nonché per il riconoscimento dell'eventuale obbligo di manleva entro i soli limiti previsti dal contratto e comunque ripartiti con CP_5
La causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17 febbraio
2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto non emerge dalla lettura dell'atto la sua manifesta infondatezza.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento del danno per asserita responsabilità del sanitario in relazione alla morte endouterina del figlio di e , esclusa dal consulente Parte_1 Parte_2
nominato in primo grado.
La corte ritiene corretta e adeguatamente motivata la decisione del primo giudice fondata sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quel grado, e dunque infondato l'appello.
10 Occorre evidenziare che nel presente grado di giudizio è stata espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, conferendo ai medici nominati l'incarico di accertare le cause della morte del feto, nonché se nella produzione dell'evento vi sia stata colpa del sanitario che ha avuto in cura la paziente e che ha eseguito l'intervento, chiarendo le attività che il sanitario avrebbe dovuto eseguire in base alla scienza medica.
Il medico legale e il ginecologo nominati, con argomentazione logica e priva di vizi, che la corte condivide, dopo aver esaminato gli atti ed esposto i criteri applicabili nella valutazione, sono giunti alle seguenti conclusioni:
“non si ravvedono profili di responsabilità del Ginecologo o dei Sanitari che ebbero la paziente in affidamento e cura”.
Ciò dopo aver condiviso le conclusioni del consulente del P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 870/08 R.G.N.R., in cui si legge:
“Conseguentemente non è possibile affermare con criterio di certezza e neanche con criterio di concreta probabilità scientifica, che l'esecuzione di un altro monitoraggio cardiotocografico eseguito lo stesso giorno o il giorno successivo 10 febbraio avrebbe evidenziato anomalie ascrivibili a sofferenza fetale acuta e che, quindi, il conseguente espletamento del parto avrebbe impedito la morte in utero”. (pagina 22 della relazione depositata in data 13.6.2024).
Non emergono, quindi, gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità medica, non potendosi ricondurre eziologicamente l'evento morte a negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che
11 giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
La soccombenza seguono anche le spese di c.t.u., liquidate con separato e coevo decreto.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato e coevo decreto.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA AR RC SI RI
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