TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa
TT GE, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 112 R.G.A.C., anno 2025, avente ad oggetto: cessione di credito, passata in decisione nell'udienza del 12.11.25, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., el.te Parte_1
dom.to presso lo studio dell'avv. Lucia Forgione, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione
Opponente
E in persona del legale rapp.te p.t., el.te Controparte_1
dom.ta presso lo studio dell'avv. Caterina De Tilla, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di risposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 novembre 2025
Svolgimento del processo
Il proponeva opposizione avverso il Parte_1
pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo n. 1001/2024, con il quale, su istanza della gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 224.993,82 (oltre interessi come da ricorso, nonché
€ 40,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del d.lgs 231/2002 e €
53,82 per spese notarili, oltre le spese della procedura).
L'ingiungente agiva sulla base di una cessione di credito derivante dall'esecuzione di opere di adeguamento sismico e funzionale dell'Istituto Comprensivo Padre Pio di San Sossio
Baronia, effettuate da F&F impresa esecutrice Controparte_2
individuata dal consorzio , assegnataria dei CP_3
lavori commissionati dal Comune di . Parte_1
A sostegno dell'opposizione il eccepiva la mancanza di Pt_1
titolo della cessione e la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo
Si costituiva la opposta, contestando i motivi di opposizione
All'udienza del 12 novembre 2025, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che il Parte_1
approvava il progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento sismico e funzionale dell'Istituto Comprensivo
Padre Pio, per l'importo complessivo di € 1.472.932,82
(finanziato con i fondi di cui all'art. 1, comma 140, della legge
11.12.2016 n. 232).
Risulta pacifico che risultava aggiudicataria dei l'impresa
Consorzio A.I.CO S.C. a rl.), per l'importo di €. 1.091.073,74.
Dall'esame degli atti emerge che il 21.10.2020 il
[...]
stipulavano Parte_2 pagina 2 di 5 contratto di appalto, in cui, all'art. 4, le parti convenivano che i pagamenti in favore dell'appaltatore dovevano essere effettuati sul conto corrente “intestato all'impresa designata come esecutrice F&F Costruzioni srl che assume i rapporti fiscali con la stazione appaltante”.
Le parti pattuivano altresì che tutti i pagamenti, sia in acconto che a saldo, dovevano essere effettuati dalla stazione appaltante solo dopo l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, con esonero della stessa da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamento per cause ad essa non imputabile o per ritardo degli accrediti da parte dell'ente finanziatore.
Fatta questa premessa, appare evidente la fondatezza della opposizione, atteso che la parte ingiungente, CP_1
ha agito in giudizio sulla base di una cessione di credito
[...]
non opponibile al in quanto il credito ceduto è stato Pt_1
traferito da un soggetto che non ne aveva la titolarità.
Infatti, del credito di cui alla azionata fattura n. 15PA/2024, ceduto alla , era titolare il Consorzio A.I.CO Controparte_1
SC a r.l, appaltatore nel contratto di appalto sopra menzionato, laddove la società F&F Costruzioni era contrattualmente indicata come impresa esecutrice dei lavori e delegata all'incasso delle somme dovute dall'ente a titolo di Pt_1
corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e funzionale dell'istituto comprensivo Padre Pio.
Non vi è dubbio che la delega all'incasso non conferisce al delegato la qualità di titolare del credito, che rimane in capo al soggetto contraente, come avvenuto nella specie, in cui la società F&F Costruzione, mandataria all'incasso, aveva pagina 3 di 5 legittimazione unicamente per riscuotere somme in nome e per conto del mandante appaltatore, titolare del credito.
Il mandato all'incasso non determina effetto traslativo del credito, avendo ad oggetto l'espletamento di attività specificamente individuata nell'interesse del mandante.
Nella specie, risulta dagli atti che il Controparte_4
conferiva alla F & F Costruzioni srl procura irrevocabile all'incasso di tutte le somme che erano dovute al Consorzio a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto, con l'obbligo della resa dei conti.
Ad abundantiam, deve osservarsi che la certificazione dei crediti invocata dalla opposta non si configura come riconoscimento di debito e non preclude alla p.a., debitore ceduto, la possibilità di proporre, nei confronti del cessionario, eccezioni relative al rapporto da cui sono scaturiti i crediti ceduti;
la certificazione dei crediti ha infatti la sola funzione di consentire la circolazione degli stessi, rimanendone estranei i rapporti tra i soggetti coinvolti nella cessione.
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato, con rigetto della domanda monitoria.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1001/24, Controparte_1
così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta con il ricorso monitorio pagina 4 di 5 2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1800,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 2000,00 per la fase istruttoria, € 2400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, C.U.,
Iva e CPA secondo legge
Benevento, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. TT GE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa
TT GE, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 112 R.G.A.C., anno 2025, avente ad oggetto: cessione di credito, passata in decisione nell'udienza del 12.11.25, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., el.te Parte_1
dom.to presso lo studio dell'avv. Lucia Forgione, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione
Opponente
E in persona del legale rapp.te p.t., el.te Controparte_1
dom.ta presso lo studio dell'avv. Caterina De Tilla, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di risposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 novembre 2025
Svolgimento del processo
Il proponeva opposizione avverso il Parte_1
pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo n. 1001/2024, con il quale, su istanza della gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 224.993,82 (oltre interessi come da ricorso, nonché
€ 40,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del d.lgs 231/2002 e €
53,82 per spese notarili, oltre le spese della procedura).
L'ingiungente agiva sulla base di una cessione di credito derivante dall'esecuzione di opere di adeguamento sismico e funzionale dell'Istituto Comprensivo Padre Pio di San Sossio
Baronia, effettuate da F&F impresa esecutrice Controparte_2
individuata dal consorzio , assegnataria dei CP_3
lavori commissionati dal Comune di . Parte_1
A sostegno dell'opposizione il eccepiva la mancanza di Pt_1
titolo della cessione e la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo
Si costituiva la opposta, contestando i motivi di opposizione
All'udienza del 12 novembre 2025, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che il Parte_1
approvava il progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento sismico e funzionale dell'Istituto Comprensivo
Padre Pio, per l'importo complessivo di € 1.472.932,82
(finanziato con i fondi di cui all'art. 1, comma 140, della legge
11.12.2016 n. 232).
Risulta pacifico che risultava aggiudicataria dei l'impresa
Consorzio A.I.CO S.C. a rl.), per l'importo di €. 1.091.073,74.
Dall'esame degli atti emerge che il 21.10.2020 il
[...]
stipulavano Parte_2 pagina 2 di 5 contratto di appalto, in cui, all'art. 4, le parti convenivano che i pagamenti in favore dell'appaltatore dovevano essere effettuati sul conto corrente “intestato all'impresa designata come esecutrice F&F Costruzioni srl che assume i rapporti fiscali con la stazione appaltante”.
Le parti pattuivano altresì che tutti i pagamenti, sia in acconto che a saldo, dovevano essere effettuati dalla stazione appaltante solo dopo l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, con esonero della stessa da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamento per cause ad essa non imputabile o per ritardo degli accrediti da parte dell'ente finanziatore.
Fatta questa premessa, appare evidente la fondatezza della opposizione, atteso che la parte ingiungente, CP_1
ha agito in giudizio sulla base di una cessione di credito
[...]
non opponibile al in quanto il credito ceduto è stato Pt_1
traferito da un soggetto che non ne aveva la titolarità.
Infatti, del credito di cui alla azionata fattura n. 15PA/2024, ceduto alla , era titolare il Consorzio A.I.CO Controparte_1
SC a r.l, appaltatore nel contratto di appalto sopra menzionato, laddove la società F&F Costruzioni era contrattualmente indicata come impresa esecutrice dei lavori e delegata all'incasso delle somme dovute dall'ente a titolo di Pt_1
corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e funzionale dell'istituto comprensivo Padre Pio.
Non vi è dubbio che la delega all'incasso non conferisce al delegato la qualità di titolare del credito, che rimane in capo al soggetto contraente, come avvenuto nella specie, in cui la società F&F Costruzione, mandataria all'incasso, aveva pagina 3 di 5 legittimazione unicamente per riscuotere somme in nome e per conto del mandante appaltatore, titolare del credito.
Il mandato all'incasso non determina effetto traslativo del credito, avendo ad oggetto l'espletamento di attività specificamente individuata nell'interesse del mandante.
Nella specie, risulta dagli atti che il Controparte_4
conferiva alla F & F Costruzioni srl procura irrevocabile all'incasso di tutte le somme che erano dovute al Consorzio a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto, con l'obbligo della resa dei conti.
Ad abundantiam, deve osservarsi che la certificazione dei crediti invocata dalla opposta non si configura come riconoscimento di debito e non preclude alla p.a., debitore ceduto, la possibilità di proporre, nei confronti del cessionario, eccezioni relative al rapporto da cui sono scaturiti i crediti ceduti;
la certificazione dei crediti ha infatti la sola funzione di consentire la circolazione degli stessi, rimanendone estranei i rapporti tra i soggetti coinvolti nella cessione.
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato, con rigetto della domanda monitoria.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1001/24, Controparte_1
così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta con il ricorso monitorio pagina 4 di 5 2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1800,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 2000,00 per la fase istruttoria, € 2400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, C.U.,
Iva e CPA secondo legge
Benevento, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. TT GE
pagina 5 di 5