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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2186/2020 promossa da:
difeso dall'avv. BALSAMO SIMONE, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in C.SO FERRUCCI, 74 10138 TORINO
ATTORE contro difeso dall'avv. CURTI MAURIZIO, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Via Cardinal Maurizio, 8 f 10131 Torino
difeso dall'avv. GIORDANO STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il CP_2
suo studio in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 174 10138 TORINO
EREDI DI UI LI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis contrariis,
NEL MERITO
Dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Sig. , conducente del CP_2 veicolo Fiat AN, tg. FL519AF, assicurato per la R.C.A., presso la e, conseguentemente Controparte_1
1 Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni dal medesimo patiti e patiendi, causa l'occorso ,
danni che si quantificano nella somma di € 82.803,40 (di cui € 69.850,00 per la riparazione del veicolo attoreo, € 5.400 per la tassa di circolazione, € 1.250,00 per il fermo tecnico, € 6.303,40 per l'assistenza legale stragiudiziale), o di quegli importi veriori accertandi in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data del fatto e rivalutazione monetaria.
Condannare i convenuti in solido alla refusione di tutte le spese, anche stragiudiziali (legali, di CTU e CTP), onorari e
competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari e successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege con distrazione a favore del legale antistatario.
Per parte convenuta Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, assolvere i convenuti tutti da ogni attrice – non adeguatamente giustificata – domanda,
con il favore delle spese di lite.
Per parte convenuta CP_2
Voglia il Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio de quo, stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
NEL MERITO:
CP_ In via principale: Respingere le domande avanzate dall'attore nei confronti dei sig.ri in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti e per l'effetto assolvere i convenuti citati in merito all'asserito comportamento assunto, oltrechè alle richieste risarcitorie presentate;
Sempre in via principale: accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio e per l'effetto respingere le CP_ domande attoree, mandando assolti i sig.ri da qualsivoglia pretesa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, graduare le responsabilità eventualmente riconosciute e per l'effetto riquantificare il danno richiesto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, disporre la riquantificazione
delle somme richieste, per le motivazioni di cui in narrativa;
Con il favore delle spese legali e di giudizio tutte.
Oggetto:
risarcimento del danno da sinistro stradale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 21.1.2020 ha chiesto il risarcimento dei Parte_1
danni patiti al veicolo di sua proprietà, esponendo i seguenti fatti:
• In data 8.9.2019 in Torino alle ore 22.50 alla guida della AL ME Persona_1
tg FM850PM di percorreva Corso ON CA nel viale centrale in Parte_1
direzione esterno città;
• Giunto all'intersezione con via Passo Buole, mentre si accingeva ad attraversare l'incrocio veniva urtato da sinistra dal veicolo fiat AN tg FL519 AF di LL IG e condotto da
[...]
che attraversava l'incrocio con il rosso;
CP_2
• L'urto provocava il distacco della ruota della AL ME;
il conducente perdeva il controllo ed andava ad urtare contro la OK AT tg FW038FH che proveniva nel senso di marcia opposto,
• La AT a sua volta andava ad urtare contro un taxi, TO AU tg ES 833ME che proveniva nel suo stesso senso di marcia.
La vettura AL romeo veniva danneggiata in modo tale da rendere antieconomica la sua riparazione.
Chiedeva quindi a LL IG, a ed alla Assicurazione il CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno nell'ammontare di € 75.000,00 oltre alla tassa di circolazione di € 5.400,00 e fermo tecnico per € 1.250,00, con le spese stragiudiziali per l'importo di € 4.320,00 oltre accessori.
Si è costituita in giudizio quale impresa garante per la Controparte_1
responsabilità civile della Fiat AN con targa FL519AFche ha svolto le seguenti difese:
• Ha contestato che nella dinamica del sinistro fosse stato riferito che la AN aveva impegnato l'incrocio di via Passo Buole;
• Ha contestato la quantificazione del danno totale della AL ME che avrebbe potuto essere riparata con la spesa di € 61.000;
• Ha contestato il danno da fermo tecnico che non è in re ipsa e le spese di assistenza legale stragiudiziale che non hanno alcuna autonomia rispetto alla difesa svola in giudizio.
Si sono costituiti in qualità di conducente della Fiat AN e IG LL, in CP_2
qualità di proprietario, che hanno svolto le seguenti difese:
• non è stata svolta la negoziazione assistita
3 • nel merito, ha impegnato l'incrocio con luce semaforica verde per il suo senso di CP_2
marcia;
• A metà della careggiata veniva urtato alla AL ME Stelvio, proveniente dalla carreggiata centrale che a forte velocità passava con il rosso ed andava poi ad urtare
contro
OK
AT tg FW038FH;
• La responsabilità del sinistro va imputata esclusivamente all' che attraversava con i rosso Pt_1
e teneva una velocità non consona per poter arrestare la marcia in sicurezza ai sensi dell'art. 141
e 145 del C.d.S.;
• Il danno patito da controparte va comunque quantificato nel minor importo di € 61.000.
Verificato l'invito alla negoziazione assistita in corso di causa anche nei confronti dei convenuti la causa era istruita a mezzo interrogatorio, escussione testi;
la causa veniva interrotta e riassunta CP_2
a seguito per il decesso di IG LL nei confronti degli eredi;
La causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo dal nuovo Giudice assegnatario per espletare la CTU volta a quantificare i danni al veicolo . Pt_2
Il CTU dava atto tuttavia che le parti avevano trovato un accordo in punto quantificazione del danno che rendeva inutile la nuova perizia.
Il procedimento è stato discusso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.4.2025, con riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni.
*******
I veicoli coinvolti nel sinistro sono i seguenti:
➢ l'autovettura FI AN targata FL 519 AF di proprietà di IG LI e condotta da che percorreva la via Passo Buole con direzione di marcia verso corso CP_2
Agnelli
➢ l'autovettura ALFA ROMEO Stelvio targata FM 850 PH di proprietà di e Parte_1
condotta da che percorreva la carreggiata centrale del corso Persona_1
ON CA con direzione di marcia verso esterno città;
➢ l'autovettura GE AT targata FW 038 FH di proprietà e condotta da CP_3
, che si trovava nella carreggiata centrale del corso ON CA in direzione centro
[...]
città (opposta a quella della ); Pt_2
➢ l'autovettura TOYOTA AU targata ES 833 ME di proprietà e condotta da _4
, che si trovava a tergo della AT e spostata verso dx rispetto a quest'ultima.
[...]
4 Il tratto stradale di interesse era costituito da un incrocio semaforizzato, di forma pressoché ortogonale, tra
- il corso ON CA, che in quel tratto ha andamento rettilineo con tre carreggiate
- la via Passo Buole, anch'essa con andamento rettilineo e pianeggiante in quel tratto ad unica carreggiata divisa da una linea di mezzeria per ogni senso di marcia.
Il CTU non è stato in grado di ricostruire la dinamica del sinistro non avendo potuto esaminare i veicoli incidentati e ritenendo non sufficienti le foto prodotte in atti.
La CTU tuttavia ha potuto accertare i seguenti fatti rispetto alla dinamica del sinistro:
▪ la AN procedeva lungo la via P. Buole fino al raggiungimento dell'intersezione con il corso
U. CA, che iniziava ad impegnare;
▪ nel frattempo la percorreva il corso U. CA verso esterno città ed anch'essa Pt_2 impegnava l'incrocio semaforizzato;
▪ i mezzi addivenivano ad urto di tipo pressoché ortogonale, la AN con le strutture anteriori mentre la con la fiancata sx all'altezza della ruota posteriore;
Pt_2
▪ a seguito di questo 1^ urto la AN rototraslava verso la propria sx e in senso antiorario e si posizionava lungo il corso U. CA, mentre la acquisiva un moto aberrante roto- Pt_2
traslatorio, che la portava a proseguire sul corso U. CA per addivenire ad un 2^ urto contro la AT che occupava l'opposto senso di marcia;
▪ quest'urto avveniva tra lo spigolo ant. sx della AT e la portiera post. della fiancata sx della
Pt_2
▪ a seguito dell'urto la AT veniva sospinta all'indietro e verso sx fino a collidere con il taxi
AU che si trovava a tergo (3^ urto), mentre la (che nel 2^ urto perdeva la ruota post. Pt_2
sx, stante anche il danno subito nel 1^ urto) acquisiva una finale componente rototraslatoria, che la portava al raggiungimento della propria posizione statica finale durante il quale perdeva lo pneumatico post. sx ed il sottoporta sx.
▪ Il crash report del satellitare installato sulla AN fornisce l'ultimo valore della velocità rilevata di circa 43 km/h, compatibile con le modeste deformazioni della AN;
il CTU ha stimato che al momento della percezione del pericolo la AN poteva avere una velocità di 45 km/h.
▪ La , considerate le deformazioni e lo spazio percorso, secondo il CTU aveva una velocità Pt_2 di 85/90 km/h, superiore al limite di cui all'art. 42 C.D.S.
Sulle fasi semaforiche, entrambi i conducenti riferivano - sin dall'immediatezza dei fatti - di avere il favore della fase verde, circostanza evidentemente impossibile.
Sul punto è stata svolta l'istruttoria orale.
5 • La teste moglie di in regime di separazione dei beni, Testimone_1 CP_2
trasportata sulla AN e non danneggiata - quindi capace a deporre ex art. 246 c.p.c.- , ha riferito: La AN ha impegnato il crocevia che immette in Corso ON CA con il semaforo verde. Guidava mio figlio io ero seduta dietro in mezzo e ho visto benissimo che il semaforo era verde per mio figlio.
La AN è stata colpita dalla che veniva dalla carreggiata centrale a forte velocità e Pt_2 che a forte velocità impegnava l'incrocio. Ho visto che la arrivava a velocità sostenuta. Pt_2
• passeggero a bordo della AT guidata dal marito ed in regime di separazione CP_5
dei beni, non danneggiata e quindi capace di deporre ex art. 246 c.p.c., ha riferito di non aver visto l'incidente perché piegata in avanti per dare l'acqua al figlio, ma ha riferito di ricordare che erano fermi al semaforo rosso. Tutto quanto sa o a dichiarato ai vigili, le è stato riferito da suo marito. ha precisato in SIT che il rosso era appena scattato
• Non può essere utilizzata invece ai sensi dell'art. 246 c.p.c. la deposizione di OT , CP_3
conducente della AT che al momento della deposizione non aveva ancora ricevuto la integrale liquidazione del danno al mezzo di sua proprietà ed avrebbe quindi potuto partecipare al presente giudizio.
• era trasportata sul taxi, anch'esso incidentato;
non ha riportato danni ed è CP_6
quindi capace di deporre. Ha riferito: Ricordo che noi eravamo fermi al semaforo perché era rosso e ad un certo punto la c'è venuta (contro)però non mi ricordo esattamente però mi Pt_2
ricordo di aver fatto delle dichiarazione ai vigili. In sede di SIT la dichiarava che CP_6 approssimandosi all'incrocio, dietro al AT, il semaforo era ancora verde. Il veicolo che percorreva corso ON sovietica in direzione opposta alla nostra procedeva a forte velocità.
• ha riferito: Ho conosciuto il sig. in occasione dell'incidente; Io ero fermo Testimone_2 Pt_1
a un bar all'angolo di via Passo Buole;
il bar era chiuso ma io ero lì davanti da solo;
mentre mandavo dei messaggi al mio figlioccio appoggiato ad un muretto ho visto passare davanti a me una AN nera che andava veloce tanto è vero che tra me e me ho detto “ma guarda sto pazzo”; pochi secondi dopo ho sentito una botto a sinistra su Corso ON CA ho alzato la testa e ho visto il semaforo rosso pieno. Ho reso delle dichiarazioni ai Vigili e come ho detto
a loro mi dispiace di non aver fatto la foto con il telefono perché il semaforo era rosso pieno la
AN. Io non ho visto lo scontro ho sentito il botto ho alzato lo sguardo e ho visto il semaforo rosso pieno per la AN e ho visto le auto dopo che lo scontro era avvenuto…… io la dinamica del sinistro non l'ho vista.
All'esito delle prove orali emerge una situazione contraddittoria:
6 la trasportata sulla AN ha sostenuto che suo figlio conducente fosse passato con il verde;
la trasportata sulla AT per cui la fase semaforica era la stessa della , ha sostenuto che Pt_2
il suo veicolo si era fermato perché vi era la fase semaforica rossa;
con il rosso era appena scattato;
la trasportata sulla TO, che si trovava dietro alla AT ha riferito che il taxi era fermo al semaforo rosso;
in sede di SIT ha precisato che sopraggiungendo al semaforo, questo era verde ed il Taxi si era accodato alla AT che si era appena fermata;
ha riferito di aver visto passare la AN con il rosso. Testimone_2
Si ritiene di dover prendere in maggior considerazioni le deposizioni dei testi che hanno reso delle dichiarazioni compatibili e concordanti tra loro e cioè: e CP_5 CP_6 _2
.
[...]
La deposizione resa dalla e dalla infatti secondo cui la AT e dietro di questa la CP_5 CP_6
TO si erano fermate proprio non appena era scattato il rosso, sono compatibili con la deposizione del che vide passare la AN con il rosso. _2
Infatti esaminando le fasi semaforiche ripotate nella CTU emerge che vi è un lasso di tempo che dura
40 secondi in cui il semaforo è rosso
➢ sia per chi transita su Corso ON CA (gruppo semaforico 2); il rosso scatta dopo il giallo di 4 secondi;
il rosso dura 40 secondi in comune con la fase semaforica 7, + 15 secondi in cui vi è la fase semaforica 7 verde, + 4 secondi in cui vi è la fase semaforica 7 gialla;
➢ sia per chi proviene da via Passo Buole (gruppo semaforico 7); il rosso dura per tutta la fase semaforica 2, + 40 secondi comuni alle due fasi semaforiche 2 e 7.
Da ciò discende che se la AT e la TO si erano fermate al semaforo 2 appena divenuto rosso, vi era un lasso di tempo di 40 secondi in cui anche la AN su Passo Buole aveva la fase semaforica rossa per 40 secondi.
La AN quindi è necessariamente passata con il rosso, come riferito anche dal teste . _2
D'altro canto, si ritiene che l'AL ME anch'essa transitante sul corso ON CA in direzione opposta alla AT ed alla TO, ma con le sesse fasi semaforiche di queste, per trovarsi al centro dell'incrocio quando già era scattato il rosso, sia dovuta passare quantomeno con il giallo, nei 4 secondi prima che scattasse il rosso. Questo spiega anche la velocità molto elevata che teneva, come rilevato dal CTU.
In conclusione, con le difficoltà evidenti di una CTU che non ha potuto fare accertamenti ulteriori rispetto a quelli riportati e di prove testimoniali tra loro incompatibili e contraddittorie, si può ritenere che la AN sia passata con il rosso alla velocità di 45 km/h; l'AL sia passata con il giallo e ad una
7 velocità di 85/90 km/h.
L'AL ha dunque ampiamente violato:
- l'art. 142 C.d.S. che impone una velocità non superiore ai 50km/h, circostanza che va valutata considerato che era in pieno centro urbano;
- l'art. 41 comma 10 del codice della strada: a mente del quale durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza;
- l'art. 145 C.d.S. comma 1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
La dal canto suo ha violato: Pt_3
- il comma 11 dell'art. 41: durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare
l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni;
- l'art. 145 C.d.S., non avendo certo tenuto una condotta di guida prudente in prossimità dell'incrocio.
Alla luce di quanto sopra motivato si ritiene di poter attribuire la responsabilità del sinistro al
50% ad entrambe le parti, considerata la rispettiva gravità dei comportamenti tenuti.
Sui danni al veicolo AL ME Stelvio
Le parti hanno concordato i costi di rispristino del mezzo, già integralmente riparato, nell'importo di € 69.850,00 come confermato da parte attrice all'udienza del 8.4.2025 e non contestato dai difensori delle altre parti presenti alla predetta udienza.
Tale importo, determinato su accordo delle parti in sede di operazioni peritali, deve ritenersi quantificato all'attualità, stante altresì il fatto che in atti non è stata prodotta la fattura dei costi sostenuti per le riparazioni.
In ragione del riparto di responsabilità tra i conducenti al 50%, l'importo di € 69.850,00 va suddiviso in egual misura tra parte attrice e le parti convenute con la conseguenza che € 34.925,00 restano a carico di parte attrice ed € 34.925,00 devono invece essere corrisposti dalle parti convenute in solido tra loro, in favore dell'attore.
8 Sul danno da fermo tecnico
Il danno da "fermo tecnico" del veicolo incidentato non è risarcibile in re ipsa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi [quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità di detti costi] idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (tra le altre, Cass. 19 aprile 2013 n°9626, Cass. 17 luglio 2015 n°15089 e
Cass. 14 ottobre 2015 n°20620I). Il danno da fermo tecnico deve, essere allegato e dimostrato in ragione della effettiva perdita patita dal danneggiato, ex art. 1223 Cod. Civ. richiamato dall'art. 2056
Cod. Civ.
Nel caso che ci occupa parte attrice non ha fornito alcuna prova in merito al danno effettivamente patito per non aver potuto disporre della sua vettura, nel tempo utile alla riparazione o sostituzione della sessa.
Sulla tassa di circolazione
Parte attrice all'udienza del 8.4.2025 ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di pagamento della tassa di circolazione, pertanto nulla è dovuto con riferimento a tale voce di danno.
Sulle spese stragiudiziali
Parte attrice ha chiesto la liquidazione delle spese stragiudiziali.
Non risulta che sia stata compiuta attività stragiudiziale autonoma rispetto alle difese poi svolte in giudizio, che giustifichino una refusione ulteriore e diversa rispetto alla liquidazione delle spese di lite
Possono essere riconosciute in favore di parte attrice le spese per la fase di negoziazione assistita relativamente alla sola fase di attivazione, avviata in corso di causa nei confronti di cui non è CP_2
seguita una fase di trattazione, nell'importo di € 1.008,00.
In conclusione:
- la responsabilità del sinistro è attribuita ad entrambe le parti ( e nella Pt_1 CP_2
misura del 50% ciascuna;
- le parti convenute in solido tra loro, sono tenute a corrispondere all'attore la somma di €
34.925,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
9 Sulle spese di lite
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea si ritiene di dover compensare le spese di lite al 50%, mentre la restante parte delle spese di lite vanno poste a carico delle parti convenute soccombenti.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a euro 260.000
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati per l'intero:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 5.670,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale euro 14.103,00
Spese di CTU a carico solidale delle parti atteso l'esito in punto accertamento della responsabilità del danno.
Nulla sulle spese di CTP sopportate da parte attrice in difetto di giustificativo di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 CP_2 CP_7
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara tenuti e condanna e gli EREDI Controparte_1 CP_2
DI UI LI al pagamento in solido tra loro di € 34.925,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo, in favore di;
Parte_1
compensa al 50% le spese di lite tra le parti;
dichiara tenuti e condanna e gli EREDI Controparte_1 CP_2
DI UI LI al rimborso del restante 50% delle spese del giudizio in favore di Parte_1
, liquidandole per l'interno in € 14.103,00 per compensi ed euro 759 + euro 27 per esposti,
[...]
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
10 pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 5.2.2023, a carico delle parti in solido.
Torino, 08/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2186/2020 promossa da:
difeso dall'avv. BALSAMO SIMONE, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in C.SO FERRUCCI, 74 10138 TORINO
ATTORE contro difeso dall'avv. CURTI MAURIZIO, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Via Cardinal Maurizio, 8 f 10131 Torino
difeso dall'avv. GIORDANO STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il CP_2
suo studio in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 174 10138 TORINO
EREDI DI UI LI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis contrariis,
NEL MERITO
Dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Sig. , conducente del CP_2 veicolo Fiat AN, tg. FL519AF, assicurato per la R.C.A., presso la e, conseguentemente Controparte_1
1 Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni dal medesimo patiti e patiendi, causa l'occorso ,
danni che si quantificano nella somma di € 82.803,40 (di cui € 69.850,00 per la riparazione del veicolo attoreo, € 5.400 per la tassa di circolazione, € 1.250,00 per il fermo tecnico, € 6.303,40 per l'assistenza legale stragiudiziale), o di quegli importi veriori accertandi in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data del fatto e rivalutazione monetaria.
Condannare i convenuti in solido alla refusione di tutte le spese, anche stragiudiziali (legali, di CTU e CTP), onorari e
competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari e successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege con distrazione a favore del legale antistatario.
Per parte convenuta Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, assolvere i convenuti tutti da ogni attrice – non adeguatamente giustificata – domanda,
con il favore delle spese di lite.
Per parte convenuta CP_2
Voglia il Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio de quo, stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
NEL MERITO:
CP_ In via principale: Respingere le domande avanzate dall'attore nei confronti dei sig.ri in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti e per l'effetto assolvere i convenuti citati in merito all'asserito comportamento assunto, oltrechè alle richieste risarcitorie presentate;
Sempre in via principale: accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio e per l'effetto respingere le CP_ domande attoree, mandando assolti i sig.ri da qualsivoglia pretesa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, graduare le responsabilità eventualmente riconosciute e per l'effetto riquantificare il danno richiesto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, disporre la riquantificazione
delle somme richieste, per le motivazioni di cui in narrativa;
Con il favore delle spese legali e di giudizio tutte.
Oggetto:
risarcimento del danno da sinistro stradale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 21.1.2020 ha chiesto il risarcimento dei Parte_1
danni patiti al veicolo di sua proprietà, esponendo i seguenti fatti:
• In data 8.9.2019 in Torino alle ore 22.50 alla guida della AL ME Persona_1
tg FM850PM di percorreva Corso ON CA nel viale centrale in Parte_1
direzione esterno città;
• Giunto all'intersezione con via Passo Buole, mentre si accingeva ad attraversare l'incrocio veniva urtato da sinistra dal veicolo fiat AN tg FL519 AF di LL IG e condotto da
[...]
che attraversava l'incrocio con il rosso;
CP_2
• L'urto provocava il distacco della ruota della AL ME;
il conducente perdeva il controllo ed andava ad urtare contro la OK AT tg FW038FH che proveniva nel senso di marcia opposto,
• La AT a sua volta andava ad urtare contro un taxi, TO AU tg ES 833ME che proveniva nel suo stesso senso di marcia.
La vettura AL romeo veniva danneggiata in modo tale da rendere antieconomica la sua riparazione.
Chiedeva quindi a LL IG, a ed alla Assicurazione il CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno nell'ammontare di € 75.000,00 oltre alla tassa di circolazione di € 5.400,00 e fermo tecnico per € 1.250,00, con le spese stragiudiziali per l'importo di € 4.320,00 oltre accessori.
Si è costituita in giudizio quale impresa garante per la Controparte_1
responsabilità civile della Fiat AN con targa FL519AFche ha svolto le seguenti difese:
• Ha contestato che nella dinamica del sinistro fosse stato riferito che la AN aveva impegnato l'incrocio di via Passo Buole;
• Ha contestato la quantificazione del danno totale della AL ME che avrebbe potuto essere riparata con la spesa di € 61.000;
• Ha contestato il danno da fermo tecnico che non è in re ipsa e le spese di assistenza legale stragiudiziale che non hanno alcuna autonomia rispetto alla difesa svola in giudizio.
Si sono costituiti in qualità di conducente della Fiat AN e IG LL, in CP_2
qualità di proprietario, che hanno svolto le seguenti difese:
• non è stata svolta la negoziazione assistita
3 • nel merito, ha impegnato l'incrocio con luce semaforica verde per il suo senso di CP_2
marcia;
• A metà della careggiata veniva urtato alla AL ME Stelvio, proveniente dalla carreggiata centrale che a forte velocità passava con il rosso ed andava poi ad urtare
contro
OK
AT tg FW038FH;
• La responsabilità del sinistro va imputata esclusivamente all' che attraversava con i rosso Pt_1
e teneva una velocità non consona per poter arrestare la marcia in sicurezza ai sensi dell'art. 141
e 145 del C.d.S.;
• Il danno patito da controparte va comunque quantificato nel minor importo di € 61.000.
Verificato l'invito alla negoziazione assistita in corso di causa anche nei confronti dei convenuti la causa era istruita a mezzo interrogatorio, escussione testi;
la causa veniva interrotta e riassunta CP_2
a seguito per il decesso di IG LL nei confronti degli eredi;
La causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo dal nuovo Giudice assegnatario per espletare la CTU volta a quantificare i danni al veicolo . Pt_2
Il CTU dava atto tuttavia che le parti avevano trovato un accordo in punto quantificazione del danno che rendeva inutile la nuova perizia.
Il procedimento è stato discusso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.4.2025, con riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni.
*******
I veicoli coinvolti nel sinistro sono i seguenti:
➢ l'autovettura FI AN targata FL 519 AF di proprietà di IG LI e condotta da che percorreva la via Passo Buole con direzione di marcia verso corso CP_2
Agnelli
➢ l'autovettura ALFA ROMEO Stelvio targata FM 850 PH di proprietà di e Parte_1
condotta da che percorreva la carreggiata centrale del corso Persona_1
ON CA con direzione di marcia verso esterno città;
➢ l'autovettura GE AT targata FW 038 FH di proprietà e condotta da CP_3
, che si trovava nella carreggiata centrale del corso ON CA in direzione centro
[...]
città (opposta a quella della ); Pt_2
➢ l'autovettura TOYOTA AU targata ES 833 ME di proprietà e condotta da _4
, che si trovava a tergo della AT e spostata verso dx rispetto a quest'ultima.
[...]
4 Il tratto stradale di interesse era costituito da un incrocio semaforizzato, di forma pressoché ortogonale, tra
- il corso ON CA, che in quel tratto ha andamento rettilineo con tre carreggiate
- la via Passo Buole, anch'essa con andamento rettilineo e pianeggiante in quel tratto ad unica carreggiata divisa da una linea di mezzeria per ogni senso di marcia.
Il CTU non è stato in grado di ricostruire la dinamica del sinistro non avendo potuto esaminare i veicoli incidentati e ritenendo non sufficienti le foto prodotte in atti.
La CTU tuttavia ha potuto accertare i seguenti fatti rispetto alla dinamica del sinistro:
▪ la AN procedeva lungo la via P. Buole fino al raggiungimento dell'intersezione con il corso
U. CA, che iniziava ad impegnare;
▪ nel frattempo la percorreva il corso U. CA verso esterno città ed anch'essa Pt_2 impegnava l'incrocio semaforizzato;
▪ i mezzi addivenivano ad urto di tipo pressoché ortogonale, la AN con le strutture anteriori mentre la con la fiancata sx all'altezza della ruota posteriore;
Pt_2
▪ a seguito di questo 1^ urto la AN rototraslava verso la propria sx e in senso antiorario e si posizionava lungo il corso U. CA, mentre la acquisiva un moto aberrante roto- Pt_2
traslatorio, che la portava a proseguire sul corso U. CA per addivenire ad un 2^ urto contro la AT che occupava l'opposto senso di marcia;
▪ quest'urto avveniva tra lo spigolo ant. sx della AT e la portiera post. della fiancata sx della
Pt_2
▪ a seguito dell'urto la AT veniva sospinta all'indietro e verso sx fino a collidere con il taxi
AU che si trovava a tergo (3^ urto), mentre la (che nel 2^ urto perdeva la ruota post. Pt_2
sx, stante anche il danno subito nel 1^ urto) acquisiva una finale componente rototraslatoria, che la portava al raggiungimento della propria posizione statica finale durante il quale perdeva lo pneumatico post. sx ed il sottoporta sx.
▪ Il crash report del satellitare installato sulla AN fornisce l'ultimo valore della velocità rilevata di circa 43 km/h, compatibile con le modeste deformazioni della AN;
il CTU ha stimato che al momento della percezione del pericolo la AN poteva avere una velocità di 45 km/h.
▪ La , considerate le deformazioni e lo spazio percorso, secondo il CTU aveva una velocità Pt_2 di 85/90 km/h, superiore al limite di cui all'art. 42 C.D.S.
Sulle fasi semaforiche, entrambi i conducenti riferivano - sin dall'immediatezza dei fatti - di avere il favore della fase verde, circostanza evidentemente impossibile.
Sul punto è stata svolta l'istruttoria orale.
5 • La teste moglie di in regime di separazione dei beni, Testimone_1 CP_2
trasportata sulla AN e non danneggiata - quindi capace a deporre ex art. 246 c.p.c.- , ha riferito: La AN ha impegnato il crocevia che immette in Corso ON CA con il semaforo verde. Guidava mio figlio io ero seduta dietro in mezzo e ho visto benissimo che il semaforo era verde per mio figlio.
La AN è stata colpita dalla che veniva dalla carreggiata centrale a forte velocità e Pt_2 che a forte velocità impegnava l'incrocio. Ho visto che la arrivava a velocità sostenuta. Pt_2
• passeggero a bordo della AT guidata dal marito ed in regime di separazione CP_5
dei beni, non danneggiata e quindi capace di deporre ex art. 246 c.p.c., ha riferito di non aver visto l'incidente perché piegata in avanti per dare l'acqua al figlio, ma ha riferito di ricordare che erano fermi al semaforo rosso. Tutto quanto sa o a dichiarato ai vigili, le è stato riferito da suo marito. ha precisato in SIT che il rosso era appena scattato
• Non può essere utilizzata invece ai sensi dell'art. 246 c.p.c. la deposizione di OT , CP_3
conducente della AT che al momento della deposizione non aveva ancora ricevuto la integrale liquidazione del danno al mezzo di sua proprietà ed avrebbe quindi potuto partecipare al presente giudizio.
• era trasportata sul taxi, anch'esso incidentato;
non ha riportato danni ed è CP_6
quindi capace di deporre. Ha riferito: Ricordo che noi eravamo fermi al semaforo perché era rosso e ad un certo punto la c'è venuta (contro)però non mi ricordo esattamente però mi Pt_2
ricordo di aver fatto delle dichiarazione ai vigili. In sede di SIT la dichiarava che CP_6 approssimandosi all'incrocio, dietro al AT, il semaforo era ancora verde. Il veicolo che percorreva corso ON sovietica in direzione opposta alla nostra procedeva a forte velocità.
• ha riferito: Ho conosciuto il sig. in occasione dell'incidente; Io ero fermo Testimone_2 Pt_1
a un bar all'angolo di via Passo Buole;
il bar era chiuso ma io ero lì davanti da solo;
mentre mandavo dei messaggi al mio figlioccio appoggiato ad un muretto ho visto passare davanti a me una AN nera che andava veloce tanto è vero che tra me e me ho detto “ma guarda sto pazzo”; pochi secondi dopo ho sentito una botto a sinistra su Corso ON CA ho alzato la testa e ho visto il semaforo rosso pieno. Ho reso delle dichiarazioni ai Vigili e come ho detto
a loro mi dispiace di non aver fatto la foto con il telefono perché il semaforo era rosso pieno la
AN. Io non ho visto lo scontro ho sentito il botto ho alzato lo sguardo e ho visto il semaforo rosso pieno per la AN e ho visto le auto dopo che lo scontro era avvenuto…… io la dinamica del sinistro non l'ho vista.
All'esito delle prove orali emerge una situazione contraddittoria:
6 la trasportata sulla AN ha sostenuto che suo figlio conducente fosse passato con il verde;
la trasportata sulla AT per cui la fase semaforica era la stessa della , ha sostenuto che Pt_2
il suo veicolo si era fermato perché vi era la fase semaforica rossa;
con il rosso era appena scattato;
la trasportata sulla TO, che si trovava dietro alla AT ha riferito che il taxi era fermo al semaforo rosso;
in sede di SIT ha precisato che sopraggiungendo al semaforo, questo era verde ed il Taxi si era accodato alla AT che si era appena fermata;
ha riferito di aver visto passare la AN con il rosso. Testimone_2
Si ritiene di dover prendere in maggior considerazioni le deposizioni dei testi che hanno reso delle dichiarazioni compatibili e concordanti tra loro e cioè: e CP_5 CP_6 _2
.
[...]
La deposizione resa dalla e dalla infatti secondo cui la AT e dietro di questa la CP_5 CP_6
TO si erano fermate proprio non appena era scattato il rosso, sono compatibili con la deposizione del che vide passare la AN con il rosso. _2
Infatti esaminando le fasi semaforiche ripotate nella CTU emerge che vi è un lasso di tempo che dura
40 secondi in cui il semaforo è rosso
➢ sia per chi transita su Corso ON CA (gruppo semaforico 2); il rosso scatta dopo il giallo di 4 secondi;
il rosso dura 40 secondi in comune con la fase semaforica 7, + 15 secondi in cui vi è la fase semaforica 7 verde, + 4 secondi in cui vi è la fase semaforica 7 gialla;
➢ sia per chi proviene da via Passo Buole (gruppo semaforico 7); il rosso dura per tutta la fase semaforica 2, + 40 secondi comuni alle due fasi semaforiche 2 e 7.
Da ciò discende che se la AT e la TO si erano fermate al semaforo 2 appena divenuto rosso, vi era un lasso di tempo di 40 secondi in cui anche la AN su Passo Buole aveva la fase semaforica rossa per 40 secondi.
La AN quindi è necessariamente passata con il rosso, come riferito anche dal teste . _2
D'altro canto, si ritiene che l'AL ME anch'essa transitante sul corso ON CA in direzione opposta alla AT ed alla TO, ma con le sesse fasi semaforiche di queste, per trovarsi al centro dell'incrocio quando già era scattato il rosso, sia dovuta passare quantomeno con il giallo, nei 4 secondi prima che scattasse il rosso. Questo spiega anche la velocità molto elevata che teneva, come rilevato dal CTU.
In conclusione, con le difficoltà evidenti di una CTU che non ha potuto fare accertamenti ulteriori rispetto a quelli riportati e di prove testimoniali tra loro incompatibili e contraddittorie, si può ritenere che la AN sia passata con il rosso alla velocità di 45 km/h; l'AL sia passata con il giallo e ad una
7 velocità di 85/90 km/h.
L'AL ha dunque ampiamente violato:
- l'art. 142 C.d.S. che impone una velocità non superiore ai 50km/h, circostanza che va valutata considerato che era in pieno centro urbano;
- l'art. 41 comma 10 del codice della strada: a mente del quale durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza;
- l'art. 145 C.d.S. comma 1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
La dal canto suo ha violato: Pt_3
- il comma 11 dell'art. 41: durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare
l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni;
- l'art. 145 C.d.S., non avendo certo tenuto una condotta di guida prudente in prossimità dell'incrocio.
Alla luce di quanto sopra motivato si ritiene di poter attribuire la responsabilità del sinistro al
50% ad entrambe le parti, considerata la rispettiva gravità dei comportamenti tenuti.
Sui danni al veicolo AL ME Stelvio
Le parti hanno concordato i costi di rispristino del mezzo, già integralmente riparato, nell'importo di € 69.850,00 come confermato da parte attrice all'udienza del 8.4.2025 e non contestato dai difensori delle altre parti presenti alla predetta udienza.
Tale importo, determinato su accordo delle parti in sede di operazioni peritali, deve ritenersi quantificato all'attualità, stante altresì il fatto che in atti non è stata prodotta la fattura dei costi sostenuti per le riparazioni.
In ragione del riparto di responsabilità tra i conducenti al 50%, l'importo di € 69.850,00 va suddiviso in egual misura tra parte attrice e le parti convenute con la conseguenza che € 34.925,00 restano a carico di parte attrice ed € 34.925,00 devono invece essere corrisposti dalle parti convenute in solido tra loro, in favore dell'attore.
8 Sul danno da fermo tecnico
Il danno da "fermo tecnico" del veicolo incidentato non è risarcibile in re ipsa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi [quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità di detti costi] idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (tra le altre, Cass. 19 aprile 2013 n°9626, Cass. 17 luglio 2015 n°15089 e
Cass. 14 ottobre 2015 n°20620I). Il danno da fermo tecnico deve, essere allegato e dimostrato in ragione della effettiva perdita patita dal danneggiato, ex art. 1223 Cod. Civ. richiamato dall'art. 2056
Cod. Civ.
Nel caso che ci occupa parte attrice non ha fornito alcuna prova in merito al danno effettivamente patito per non aver potuto disporre della sua vettura, nel tempo utile alla riparazione o sostituzione della sessa.
Sulla tassa di circolazione
Parte attrice all'udienza del 8.4.2025 ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di pagamento della tassa di circolazione, pertanto nulla è dovuto con riferimento a tale voce di danno.
Sulle spese stragiudiziali
Parte attrice ha chiesto la liquidazione delle spese stragiudiziali.
Non risulta che sia stata compiuta attività stragiudiziale autonoma rispetto alle difese poi svolte in giudizio, che giustifichino una refusione ulteriore e diversa rispetto alla liquidazione delle spese di lite
Possono essere riconosciute in favore di parte attrice le spese per la fase di negoziazione assistita relativamente alla sola fase di attivazione, avviata in corso di causa nei confronti di cui non è CP_2
seguita una fase di trattazione, nell'importo di € 1.008,00.
In conclusione:
- la responsabilità del sinistro è attribuita ad entrambe le parti ( e nella Pt_1 CP_2
misura del 50% ciascuna;
- le parti convenute in solido tra loro, sono tenute a corrispondere all'attore la somma di €
34.925,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
9 Sulle spese di lite
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea si ritiene di dover compensare le spese di lite al 50%, mentre la restante parte delle spese di lite vanno poste a carico delle parti convenute soccombenti.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a euro 260.000
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati per l'intero:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 5.670,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale euro 14.103,00
Spese di CTU a carico solidale delle parti atteso l'esito in punto accertamento della responsabilità del danno.
Nulla sulle spese di CTP sopportate da parte attrice in difetto di giustificativo di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 CP_2 CP_7
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara tenuti e condanna e gli EREDI Controparte_1 CP_2
DI UI LI al pagamento in solido tra loro di € 34.925,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo, in favore di;
Parte_1
compensa al 50% le spese di lite tra le parti;
dichiara tenuti e condanna e gli EREDI Controparte_1 CP_2
DI UI LI al rimborso del restante 50% delle spese del giudizio in favore di Parte_1
, liquidandole per l'interno in € 14.103,00 per compensi ed euro 759 + euro 27 per esposti,
[...]
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
10 pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 5.2.2023, a carico delle parti in solido.
Torino, 08/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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