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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
01.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1449/2024, R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
RO NI Via Giardini e domiciliato in Taurianova via Gemelli 22 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Lemma del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso il di Lei studio in Reggio Calabria Via San Cristoforo 43 89133 Reggio Calabria, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Reggio Calabria, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt elettivamente domiciliato per la carica in Reggio Calabria via S'Anna II
Tr. N. 18/P Palazzo Tibi;
Resistente
(contumace)
Oggetto: Diritto del ricorrente al rimborso chilometrico. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 l'odierno ricorrente
[...]
, dipendente dell' a tempo indeterminato Parte_1 Controparte_1
dall'1.02.2007, con la qualifica di Dirigente medico, in servizio presso il Poliambulatorio di Taurianova dal 26.09.2022, deduceva:
- che il Direttore del Distretto Dott. , in data 24.02.2023, sottoscriveva Persona_1
l'ordine di servizio recante il n. di prot. 10537, con il quale, veniva disposto lo svolgimento di attività domiciliare a favore dei pazienti che avessero fatto richiesta, previa autorizzazione del referente del poliambulatorio;
- che in ottemperanza a quanto contenuto nell'ordine di servizio svolgeva l'attività esterna
“ovvero al domicilio dei pazienti richiedenti”, giuste schede riepilogative di marzo, aprile, maggio e giugno 2023;
- che percorreva, utilizzando il mezzo proprio (Mitsubishi ASX DI 150 CAV a gasolio tg
ED896NT) nel mese di marzo 2023 KM 787; nel mese di aprile KM 374; nel mese di maggio KM 540; nel mese di giugno KM 429 per raggiungere i pazienti nei paesi indicati
(Palmi; ; ; ; ; ; ; CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
; ; Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13
; ; ; ) per un totale CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
di KM 2130;
- che in considerazione delle tabelle ACI vigenti al ricorrente spetta un rimborso pari ad €
0,5280/KM per un totale di € 1.124,64 anche in ossequio al disposto degli articoli dell'ACN 32 e 46; Contr
- che a mezzo pec del 31.07.2023 ritualmente inviata e consegnata al GRU dell' evidenziava il mancato rimborso delle somme de quibus e sollecitava un riscontro;
- che ad oggi l'ASP morosa, maturava un debito in suo favore pari ad € 1.124,64.
Adiva pertanto codesto Tribunale per la tutela delle proprie ragioni, chiedendo “1. accertare, dichiarare e statuire, per le ragioni di cui in premessa, in considerazione della disposizione di servizio prot. n. 10537, previa declaratoria di dovutezza in ossequio al combinato disposto degli artt. 32 e 46 ACN di categoria, il diritto del ricorrente al rimborso chilometrico che ammonta ad € 1.124,64 per le visite domiciliari effettuate nei mesi da marzo a giugno 2023 per un totale di KM 2130; 2. per l'effetto, in accoglimento della richiesta di pagamento di cui al punto 1, condannare parte resistente in persona del
l.r.p.t a corrispondere la somma di € 1.124,64 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3. Accertare dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione che il comportamento dell' , nella persona del L.R.p.t, integra la violazione dell'art.2041 Controparte_1
cc, essendosi indebitamente arricchita sia per il lavoro svolto dal Dr. (visite Pt_1
domiciliari fuori paese) sia trattenendo sine titulo le somme per cui si agisce;
4. Per
l'effetto di cui al precedente punto 3, condannare parte resistente in persona del l.r.p.t al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.124,64 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
5. Condannare l' in persona Controparte_19
del l.r.p.t. alle spese e competenze del presente giudizio con distrazione”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo alla resistente
[...]
questa non si costituiva in giudizio rimanendo pertanto Controparte_20
contumace.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa sentenza.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Parte ricorrente deduce di aver diritto al rimborso chilometrico per le visite domiciliari svolte dal mese di marzo al mese di giugno 2023.
Ritiene il giudicante che la fattispecie in esame non sia inquadrabile nell'ipotesi di cui l'art. 44 comma 13 del CCNL del 20.9.2001 relativo all'indennità di trasferta.
Orbene, è necessario richiamare la normativa in materia trasferte al fine di comprendere le differenze con il caso in esame.
Il D.L.n. 78/2010, (convertito , con L. n 122/2010) recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” –trasferte del pubblico dipendente- all'art. 6, ultimo pe- riodo del comma 12, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n°836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n° 417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.
L'art. 15 della legge n. 836/1973 disciplina l'utilizzo, previa autorizzazione, del mezzo privato di trasporto per attività di servizio.
L'ambito di applicazione della norma è, però, differenziato dal momento che, come sostenuto dalla dottrina, mentre il primo comma si indirizza al personale assegnato allo svolgimento delle funzioni ispettive consentendo l'uso del mezzo proprio qualora lo stesso risulti più conveniente dei normali servizi di linea, il terzo comma, più genericamente, si rivolge, invece, al personale che debba recarsi, per ragioni di servizio, in altra località
(diversa dalla ordinaria sede di lavoro) qualora l'orario dei servi- zi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o nei casi in cui tali servizi manchino del tutto.
L'art. 8 della legge n°417/1878 disciplina, invece, la misura dell'indennità chilometrica
(un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente al momento della missione) spettante per chilometro percorso nonché il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per pedaggio autostradale.
Il disposto di cui all'art. 6, ultimo periodo del comma 12, del decreto citato in premessa, perseguendo finalità di contenimento della spesa pubblica, nella sostanza mira, pertanto, non solo alla soppressione dell'uso del mezzo proprio, ma anche alla soppressione dell'indennità chilometrica, ragguagliata al prezzo della benzina, quale precedentemente prevista a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio.
La disapplicazione dell'art. 15 della legge n° 836 del 1973 nella sua interezza, di fatto preclude, sempre secondo l'interpretazione maggioritaria data dalla dottrina- a tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati comandati in missione l'uso del mezzo proprio e la conseguente liquidazione dell'indennità chilometrica.
Ad eccezione dell'art. 9 (non disapplicato dal legislatore) della legge n° 417 del 26 luglio
1978 che così recita “Quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”. In sintesi il combinato disposto di cui all'art. 6, ultimo periodo del comma 12, del D.L. n°
78/2010 e all'art. 9 della legge n° 417/1978 nel sancire, in via generale, il divieto all'uso del mezzo proprio e alla conseguente liquidazione dell'indennità chilometrica, prevede, tuttavia, talune deroghe consentendo ai dipendenti pubblici, in occasione di trasferte, l'uso, previa autorizzazione, del proprio mezzo di trasporto qua lora sussistano condizioni di disagio e risulti economicamente più vantaggioso o perché richiesto da particolari esigenze di servizio, mentre la corresponsione della indennità chilometrica, sarebbe riconosciuta al solo personale adibito a funzioni ispettive nonché a quello che, in relazione alla natura dell'attività svolta, è impegnato nel- lo svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.
Relativamente al personale non ricompreso nelle categorie predette, in quanto impegnato in compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo l'uso del mezzo privato può essere autorizzato ai soli fini della copertura assicurativa con esclusione, pertanto, di qualsiasi indennità a titolo di rimborso spese.
La Corte dei Conti, riferendosi alle trasferte, nel sottolineare che l'area di disapplicazione di norme, quale individuata dall'ultimo pe- riodo del comma 12, dell'art. 6, del decreto citato, sembra non comprendere anche l'art. 9 della legge n° 417 del 1978 per il quale, come noto, l'uso del mezzo privato è ammesso quando “particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più vantaggioso”, precisa che tale ultima norma continua tuttora ad esplicare i suoi effetti dal momento che attiene più specificatamente, alle “modalità di organizzazione” di servizi pubblici per le quali l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente è funzionale all'organizzazione stessa.
Un più agevole spostamento sul territorio, rispondendo meglio a finalità proprie dell'amministrazione, può, infatti, assicurare particolari esigenze di servizio altrimenti non conseguibili o più difficilmente conseguibili con diverse modalità organizzative.
Nelle ipotesi sopra rappresentate, continua la Corte, “-la spesa conseguente all'uso del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa del personale, ma più propriamente alla natura delle pubbliche amministrazioni la cui attività deve sempre rispondere ai ben noti criteri di buon andamento costituzionalmente sanciti”
(art. 97 della Costituzione per il quale “i pubblici uffici sono organizzati, secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione-”).
In tale contesto, poiché, ad avviso dei giudici contabili, l'art. 6, comma 12, del più volte citato D.L. n° 78 del 2010 non interviene nell'organizzazione dei servizi approntati dalle amministrazioni pubbliche per soddisfare bisogni ed esigenze specifiche della collettività, limitatamente alle fattispecie considerate, il rimborso spese ai dipendenti conseguente all'uso, previa autorizzazione, del mezzo proprio costituisce, ad ogni effetto, un costo del servizio sostenuto dall'amministrazione nell'assolvimento di compiti istituzionali da valutare esclusivamente alla luce del di- sposto di cui al citato art. 97 della Costituzione.
Alla luce delle considerazioni sin qui evidenziate la Corte dei Conti nel raccomandare alle amministrazioni pubbliche, nell'esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a indubbi criteri di discrezionalità, un'attenta valutazione delle fattispecie considerate al fine di meglio rispondere ai principi di economicità, efficacia ed efficienza propri dell'attività amministrativa, è del parere che, non intervenendo l'art. 6, comma 12, del decreto citato nell'organizzazione dei servizi pubblici, vigente l'art. 9 della legge n°
417 del 1978 ed in presenza delle condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio
“può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente, garantite dall'ordinamento”.
Ricostruita la normativa in materia di rimborso dell'indennità chilometrica, sulla scorta degli indirizzi ermeneutici dati dalla Corte dei Conti, va rilevato che nel caso in esame parte ricorrente, ha reso un servizio pubblico non altrimenti erogabile dall CP_1
trattandosi di assistenza domiciliare, idoneo a giustificare la deroga, sulla sorta delle considerazioni che precedono.
Ne consegue che la modifica normativa sopra richiamata e concernente il pagamento delle trasferte ai dipendenti pubblici non contrattualizzati, non sembra incidere sul diritto oggetto del ricorso, che trova la sua nella disposizione di servizio recante n. di prot. 10537.
Nel caso in esame, invero, si versa in un'ipotesi speciale in cui l'amministrazione si serve dei propri dipendenti per erogare un servizio pubblico essenziale non altrimenti sostenibile, quale è quello delle prestazioni assistenziali domiciliari. Le modalità di pagamento delle prestazioni domiciliari, nel caso in esame, trovano la propria fonte nell'ordine di servizio non nel C.C.N.L., né nella normativa sulle trasferte, che rappresenta solo un parametro di quantificazione dell'importo chilometrico
(trattandosi di un rinvio fisso al solo criterio di calcolo e non ai relativi presupposti di operabilità della disposizione).
L'ipotesi in esame, pertanto, deroga dalla disciplina normativa suddetta, che sia applica ai dipendenti che devono svolgono le prestazioni fuori dalla sede lavorativa e durate l'orario di lavoro.
A ciò si aggiunga che trattandosi di prestazioni di assistenza domiciliare non altrimenti erogabili si tratterebbe comunque di un'ipotesi derogatoria ai sensi dell'art. 9 della legge n° 417 del 1978 come sopra rilevato.
Per le ragioni espresse la domanda deve quindi ritenersi fondata.
Per quanto riguarda il quantum, il rimborso deve essere calcolato secondo quanto disposto degli articoli dell'ACN 32 e 46: “ACN-SPECIALISTI 2005) Articolo 32 - Attività esterna
e pronta disponibilità 11. L'azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può fare svolgere allo specialista ambulatoriale o al professionista, incaricato ai sensi del presente Accordo, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna). In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio.
2. Le prestazioni specialistiche
e professionali di cui al comma 1, sono svolte dallo specialista ambulatoriale e dal professionista: a. nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI); b. presso il domicilio del paziente;
c. presso le strutture pubbliche del SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori famigliari e pediatrici, ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunità terapeutiche, carceri ecc.; d. presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
e. nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D.
3. Detta attività deve essere preventivamente programmata e concordata con lo specialista ambulatoriale
o il professionista interessato.
4. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario di servizio, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato ad un impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
5. Per lo svolgimento di attività esterna durante
l'orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
6. Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.
43, lettera A, commi 1 e 2, maggiorato del 35% in caso di attività esterna svolta al di fuori dell'orario di servizio o maggiorato del 25% in caso di svolgimento di tale attività durante
l'orario di servizio.
7. Per l'attività svolta ai sensi del comma 2, agli incaricati spetta, qualora non sia disponibile l'automezzo aziendale e si avvalgano del proprio automezzo, un rimborso pari a un 1/5 del prezzo “ufficiale” di un litro di benzina verde per Km., nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco).
8. Qualora lo specialista ambulatoriale
o il professionista operi in un servizio in cui è attivato l'istituto della pronta disponibilità, la stessa dovrà essere assicurata dallo specialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità e lo stesso compenso del personale dipendente.
Articolo 46 - Rimborso spese di viaggio 1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al
l° gennaio e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo "ufficiale " della benzina verde per uguale importo in percentuale.
2. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro…”. Nel caso di specie, i conteggi prodotti dalla parte ricorrente non sono stati contestati dall resistente, stante la contumacia della stessa, deve quindi ritenersi Controparte_20
che questi siano corretti e che il rimborso chilometrico per lo svolgimento di visite domiciliari dal mese di marzo 2023 al mese di giugno 2024 debba essere quantificato in euro 1.124,64., così come risulta dal prospetto prodotto in atti dall'odierno ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
La novità delle questioni trattate unitamente a ragioni di equità, inducono codesto giudicante a compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, della persona del Dott. Carlo
Gabutti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, contro , disattesa ogni Parte_1 Controparte_20
altra domanda, istanza ed eccezione:
- Dichiara la contumacia nel presente giudizio della convenuta CP_1
;
[...]
- Accerta il diritto del ricorrente al rimborso Parte_1
chilometrico per le visite domiciliari effettuate nei mesi da marzo a giugno 2023 godute per un totale di km 2.130,00 e per l'effetto,
- Condanna l al pagamento della somma di Controparte_21
€ 1.124,64, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- Condanna l' resistente al pagamento della restante parte che liquida nella somma di euro 550,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Palmi, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti