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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 3.3.2022
da
C.F. , nato il 1° gennaio 1971 in Marocco, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Pettazzoni, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Crevalcore (BO), via Matteotti, n. 154, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
AS (Marocco), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Mangè, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Bologna, via Morandi, n. 4, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 5.12.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti.
PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.3.2022 chiedeva di sentire dichiarare Parte_1 la separazione personale dalla moglie , con pronuncia di addebito della Controparte_1 separazione alla moglie, con la quale aveva contratto matrimonio in AS
(Marocco) in data 27.1.2005, matrimonio dal quale erano nati i figli (il 1°.2.2008), Per_1
RS (il 12.2.2009) e (il 21.7.2015). ER
A sostegno del ricorso, deduceva: Parte_1
che la coppia aveva sempre vissuto in Italia e, sino al giugno 2021, aveva abitato nella casa familiare, da ultimo sita a Caorso (PC), via Caorsana n. 57, in un immobile condotto in locazione da parte di esso ricorrente;
che erano sorte difficoltà in ambito familiare anche di ordine economico, motivo per cui il nucleo familiare risultava già noto al Servizio Sociale territorialmente competente sin dal 2010; successivamente il figlio primogenito era stato certificato Per_1 ai sensi della L. 104/1992 ed al medesimo era stato diagnosticato il diabete, mentre anche allo stesso ricorrente era stato diagnosticato un malfunzionamento tiroideo con associata una forma di diabete, circostanza che aveva comportato diverse assenze dal lavoro, con conseguente perdita economica;
che in data 21 febbraio 2019 si era verificato un grave episodio presso la casa coniugale che aveva costretto lo stesso ricorrente a contattare i Carabinieri, avendo la moglie minacciato il marito con un coltello insultando al contempo il figlio minore Per_1
che la signora era già nota al C.S.M. competente per territorio, ma la CP_1 stessa rifiutava di sottoporsi alle cure con regolarità e di assumere la terapia farmacologica prescrittale;
che esso ricorrente sin dai primi anni di matrimonio aveva assistito ad atteggiamenti violenti ed aggressivi da parte della moglie, la quale, seppur casalinga, non si era mai occupata con regolarità dei figli minori, spesso delegando al marito – che pur aveva regolare occupazione – questioni anche di particolare importanza, quali la somministrazione dei farmaci al figlio Per_1
che a seguito della “denuncia” presentata dal signor nel febbraio 2019, il Pt_1
Servizio Sociale competente, con provvedimento ex art. 403 c.c., aveva disposto l'allontanamento dei figli minori dalla casa familiare con collocazione degli stessi in un luogo protetto;
che con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 20.6.2019 veniva nominato un curatore speciale per i minori, i quali venivano contestualmente affidati al Servizio Sociale territorialmente competente;
che la signora aveva dimostrato una totale incapacità ed inadeguatezza CP_1 genitoriale, vanificando i tentativi del ricorrente affinché la stessa adottasse condotte adeguate nei confronti del Servizio Sociale e dei minori;
da ultimo, durante un incontro protetto fissato per il giorno 18 giugno 2021 presso la sede della Comunità sita a
Belgioioso, alla presenza di due educatrici incaricate dal Servizio Sociale Unione Bassa
Val D'Arda Fiume Po – Servizio Sociale territorialmente competente, stante la residenza dei minori a Caorso – la signora aveva tenuto un comportamento inadeguato, CP_1 che aveva determinato la temporanea sospensione degli incontri in forma protetta per entrambi i genitori;
esso ricorrente, avendo compreso che ogni tentativo svolto sino a quel momento per tentare di ricostituire l'unità familiare era stato vano, si era determinato a lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso nuova e diversa abitazione sita in
Roncaglia di Piacenza, Strada alla Scuola n. 5, sempre condotta in locazione;
che la signora aveva continuato ad abitare presso la casa coniugale CP_1 senza però corrispondere alcunché a titolo di canone di locazione, di tal che era stata attivata una procedura di sfratto nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto unico intestatario del contratto di locazione;
detta procedura prevedeva il rilascio dell'immobile al 24.02.2022, ma, anche prescindendo dal fatto che la signora avesse liberato CP_1
l'immobile nei tempi fissati, restavano n. 7 canoni di locazione insoluti per complessivi €
3.150,00, che sarebbero gravati, unitamente alle spese legali di controparte, sul solo ricorrente, dato che la moglie non pareva essere neppure alla ricerca di un'idonea occupazione e non aveva mai cercato una soluzione abitativa alternativa, non attivandosi neppure per il pagamento della morosità dell'immobile di Caorso, continuando piuttosto a vivere in tale immobile ben conscia che le spese sarebbero da ultimo gravate soltanto sul marito;
che nell'ambito della procedura radicata davanti al Tribunale per i Minorenni (n.
862/2019 R. Vol.) era stata disposta CTU all'esito della quale, diversamente dal ricorrente, la signora era stata valutata inidonea a comprendere le esigenze CP_1 primarie dei figli, priva di capacità metariflessive e scarsamente collaborativa nel percorso intrapreso a sostegno dei tre figli minori;
che la signora con i suoi comportamenti ed atteggiamenti inadeguati CP_1 aveva causato in via principale la disgregazione del nucleo familiare, nonché gravissime sofferenze ai figli, motivo per cui la separazione dei coniugi doveva essere addebitata alla moglie;
che esso ricorrente lavorava stabilmente in qualità di operaio, percependo una retribuzione mensile di circa 1.700,00 Euro, per tredici mensilità, dovendo al contempo corrispondere Euro 450,00 mensili a titolo di canone di locazione per il nuovo immobile reperito in Piacenza, idoneo ad ospitare la prole presso di sè.
Il ricorrente concludeva, pertanto, domandando di sentire pronunciare la separazione, con addebito alla moglie, alle condizioni indicate in ricorso, in particolare chiedendo: di delegare al Tribunale per i Minorenni di Bologna ogni decisione inerente l'affidamento dei figli minori ed il diritto di visita del padre ai figli minori;
un contributo a carico della madre per il mantenimento dei figli in misura pari a Euro 600,00 mensili (Euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat al
100% ed oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi come da Protocollo del Tribunale di Bologna. Chiedeva, infine, di porre a carico della controparte il versamento di una somma pari a Euro 20.000,00 in favore del marito, per effetto dell'addebito della separazione alla moglie, a titolo di risarcimento di ogni danno patito in conseguenza delle condotte inadeguate tenute ai danni del nucleo familiare.
Con decreto in data 7-9.3.2022, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
3.5.2022 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria depositata in data 28.4.2022 si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di separazione personale dal marito, ma contestando CP_1 la ricostruzione dei fatti operata in ricorso;
in particolare evidenziando:
che, quanto alle ragioni della crisi coniugale, durante un viaggio in Marocco essa resistente aveva subito violente aggressioni da parte della madre del signor tanto Pt_1 da rendere necessario il ricovero ospedaliero per i traumi subiti, e che, a fronte di ciò, il signor non solo non aveva censurato l'inaccettabile contegno della madre, ma anzi Pt_1 aveva giustificato le violenze subite dalla moglie sulla base dei principi della cultura marocchina rurale della sua famiglia, di tal che l'accaduto aveva generato forti tensioni nella coppia e aveva creato una frattura insanabile tra i coniugi;
che, in seguito, dopo la nascita di il signor si era mostrato sempre ER Pt_1 più distante e meno collaborativo nella gestione familiare dicendosi sempre troppo stanco al suo ritorno dal lavoro per occuparsi dei bambini, limitandosi a somministrare la terapia insulinica al figlio essendo anch'egli diabetico ed avendo perciò più dimestichezza Per_1 nell'effettuazione delle iniezioni;
che sistematicamente il marito si allontanava da casa, a volte anche per due o tre settimane, senza dare alcuna notizia di sé, lasciando così moglie e figli senza neppure le risorse economiche necessarie per il loro sostentamento;
tali condizioni di solitudine e difficoltà nella gestione della famiglia avevano contribuito ad accrescere in lei una marcata fragilità; che nel 2019 il ricorrente aveva calunniosamente sporto denuncia nei confronti della moglie, dichiarando di averlo minacciato con un coltello, denuncia successivamente ritirata dallo stesso signor il quale aveva dichiarato di aver esagerato nella Pt_1 narrazione dei fatti occorsi in sede di denuncia;
in seguito alla predetta denuncia i Servizi
Sociali avevano indirizzato la resistente al CSM di Levante a causa dei comportamenti da lei tenuti, ciò che conduceva anche all'apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna nell'ambito del quale i figli venivano allontanati dalla casa familiare e collocati in ambiente etero familiare;
che era vero che essa resistente versava in una condizione di fragilità emotiva causata dalla crisi coniugale, ma la diagnosi dello psichiatra dott. che l'aveva Per_4 visitata su richiesta del Servizio Sociale nel 2019, rendeva palese che non era affatto affetta da disturbi psicotici, stante l'efficacia riscontrata dei farmaci somministrati, tuttavia la predetta terapia la induceva in uno stato di perenne sedazione, rendendole difficile finanche alzarsi dal letto, tanto che per tale motivo la resistente decideva di interromperla;
che sin dal giugno 2021 il signor aveva omesso qualsivoglia tipo di Pt_1 contribuzione per il mantenimento della moglie, abbandonandola e lasciandola in uno stato di indigenza che avevano aggravato le sue fragilità;
che la resistente era stata assunta solo in data 19 febbraio 2022 presso una
Cooperativa Sociale per svolgere assistenza agli anziani, con contratto di collaborazione continuativa e, allo stato, lavorava per due giorni a settimana, percependo una retribuzione mensile pari a Euro 550,00;
che in data 26 aprile 2022 essa resistente aveva stipulato, grazie al supporto della sorella, un contratto di locazione al fine di evitare l'esecuzione dello sfratto programmata per mese di maggio 2022, con canone di locazione pari a Euro 380,00 mensili;
che essa resistente aveva lasciato il posto di lavoro nel 2010 in seguito alla nascita RS ravvicinata di e per prendersi cura dei figli, con conseguente sacrificio della Per_1 sua autonomia economico-reddituale e delle sue prospettive;
inoltre, allo stato, le sue capacità lavorative erano fortemente compromesse, soffrendo la stessa di artrite reumatoide.
Chiedeva, pertanto, la separazione dei coniugi con addebito al marito ed un contributo a carico di quest'ultimo per il mantenimento della moglie pari a Euro 600,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ovvero pari al diverso importo ritenuto di giustizia.
All'udienza del 3.5.2022 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi
Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti. Il ricorrente confermava quanto già dedotto con il ricorso, precisando, in particolare: di vedere attualmente i bambini due volte al mese presso la comunità dove erano stati collocati insieme dal maggio 2019 a Belgioioso e di fare con loro tre videochiamate a settimana;
di aver preso in locazione un immobile più grande con spazio adeguato ad ospitare i tre figli, con canone di locazione pari a Euro 490,00 escluse le utenze;
di lavorare con contratto a tempo indeterminato in qualità di operaio presso la Cooperativa
San Martino, con retribuzione mensile pari ad Euro 1.390,00. La resistente si riportava alla comparsa di costituzione e precisava: di abitare con la sorella presso la casa familiare sita a Caorso ma di aver già reperito un altro immobile in locazione a Roncaglia;
di lavorare in qualità di badante e di non vedere i figli da giugno 2021, pur avendo aderito ai percorsi di cura indicati dai Servizi Sociali;
di percepire una pensione pari a Euro
500,00 mensili per la disabilità del figlio provvedendo però ad accantonare per lui Per_1 le somme percepite a tale titolo dal 2017.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza. Inoltre, veniva assegnato termine alle parti per produrre la documentazione relativa alla rispettiva condizione economico-reddituale, anche con riferimento alla pensione erogata per il figlio Veniva altresì disposto che il Servizio Sociale di Per_1
Caorso affidatario dei minori provvedesse a trasmettere relazione aggiornata in ordine alla condizione psicofisica degli stessi ed agli interventi svolti su mandato del Tribunale per i Minorenni di Bologna.
Trasmessa la relazione dai Servizi Sociali territorialmente competenti, all'udienza del 14.6.2022, già autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva disposto in conformità a quanto stabilito con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Bologna del
20.6.2019, nonché con successivo decreto provvisorio in data 8.4.2021, con conferma dell'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di Caorso, demandando agli stessi Servizi di proseguire nei percorsi in atto, incaricandoli di intensificare gli incontri e i contatti dei minori con il padre, tenuto conto del collocamento etero familiare dei figli, e di operare ai fini del recupero da parte dei minori di un sereno rapporto con entrambi i genitori, se ritenuto non disturbante per i minori e con le modalità maggiormente adeguate a tale scopo, anche all'esito di percorsi di sostegno alla genitorialità e di accertamenti necessari nell'interesse dei minori;
veniva altresì disposto un contributo mensile di Euro 300,00 a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie in conformità all'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, nel quale si prevedeva che “detto importo provvisorio è stato determinato alla luce dell'attuale reddito da lavoro dipendente della signora ed al collocamento dei 3 minori in ambito etero familiare che, allo stato, non CP_1 comporta alcun onere di mantenimento diretto in capo ai genitori”.
Rimesse le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 17.11.2022, su concorde richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., invitando il Servizio Sociale territorialmente competente a proseguire nei percorsi in atto, provvedendo ad intensificare gli incontri tra i minori ed il padre ed a verificare la sussistenza dei presupposti per una liberalizzazione degli stessi nonché a valutare l'opportunità di inserire incontri tra la madre e la minore con modalità protette, ER proseguendo altresì nei percorsi di recupero del rapporto della madre nei confronti degli altri due figli. La causa veniva pertanto rinviata all'udienza successiva per la discussione sulle istanze istruttorie e per la valutazione della relazione di aggiornamento ad opera dei
Servizi Sociali.
Successivamente, all'udienza del 2.3.2023 i Procuratori delle parti rappresentavano concordemente la disponibilità dei loro assistiti a collaborare con i
Servizi per consentire una sempre maggiore frequentazione libera dei minori con il padre, nonché l'introduzione del pernottamento presso la casa del padre, nella prospettiva del ritorno definitivo presso la stessa, nonché il recupero di un rapporto dei due figli più grandi con la madre, posto che questa vedeva attualmente solo la figlia più piccola mediante incontri protetti. Veniva pertanto disposta l'acquisizione del fascicolo n. R.G. 862/2019 pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con rinvio della causa ad una successiva udienza per la comparizione personale delle parti e dell'assistente sociale che aveva in carico il nucleo familiare dei minori.
All'udienza dell'11.5.2023, sentita l'assistente sociale del su Controparte_2 concorde richiesta delle parti come rispettivamente assistite, veniva disposto l'affidamento dei tre figli minori ai Servizi Sociali del demandando Controparte_2 loro il compito di proseguire gli interventi già intrapresi e di porre in essere ogni intervento di sostegno psicologico delle parti e dei minori, anche in collaborazione con i servizi sanitari specialistici dell'Ausl di Piacenza.
In seguito, all'udienza del 22.02.2024 il Procuratore di parte ricorrente, evidenziando l'adeguatezza genitoriale del padre anche alla luce di quanto contenuto nell'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali, chiedeva di disporre l'affidamento dei figli minori al padre nelle forme dell'affidamento super esclusivo, con frequentazione madre-figli previa valutazione dell'adeguatezza genitoriale della madre da parte dello stesso Servizio. A fronte di tale richiesta, la resistente non si opponeva all'adozione, nelle more, di provvedimenti modificativi delle condizioni di affidamento dei minori al padre, insistendo peraltro affinchè il Servizio Sociale proseguisse nel monitoraggio del nucleo familiare e desse corso ad una progetto di sostegno alla genitorialità a favore della madre.
A modifica dei provvedimenti presidenziali già emessi, veniva pertanto disposto RS l'affidamento esclusivo dei tre figli minori e al padre, con residenza Per_1 ER abituale presso lo stesso e conferma della vigilanza e del monitoraggio del nucleo familiare in capo al Servizio Sociale di Piacenza, demandando a quest'ultimo di avviare nei tempi più brevi un percorso di sostegno alla genitorialità in capo alla madre, nella prospettiva del recupero del rapporto tra la stessa e i figli minori con carattere di gradualità
e con le modalità ritenute più adeguate dallo stesso Servizio, mantenendo altresì il sostegno educativo e psicologico per i minori.
Alla successiva udienza dell'11.7.2024 il Procuratore di parte resistente rappresentava che la sua assistita aveva da poco perso il posto di lavoro in quanto ricoverata presso una struttura e, per l'effetto, chiedeva un rinvio al fine di consentire l'acquisizione di un'ulteriore relazione da parte dei Servizi Sociali e verificare l'effettiva attuazione degli incontri protetti tra la madre e;
il procuratore di parte ricorrente, Pt_2 invece, chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni alla luce di quanto emerso nel corso della trattazione della causa. A fronte di ciò, preso atto di quanto precisato nella relazione da ultimo trasmessa dal Servizio Sociale di Piacenza, veniva demandato ai Servizi Sociali di valutare ed eventualmente dare attuazione all'ipotesi progettuale ivi descritta, disponendo che, all'esito di tale valutazione ed eventuale attuazione, gli stessi Servizi Sociali provvedessero a trasmettere relazione conclusiva, in ogni caso proseguendo gli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare dei minori. La causa veniva dunque rinviata all'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni. Precisate dalle parti le conclusioni, all'udienza del 5.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una situazione di grave, risalente ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambi i coniugi – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle reciproche domande di addebito svolte dalle parti, rileva in primo luogo considerare che la domanda di addebito formulata dalla resistente in sede di comparsa di costituzione non risulta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, così da doversi ritenere implicitamente rinunciata dalla stessa parte.
Per quanto attiene alla domanda di addebito formulata dal ricorrente ed ancora ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi che tale domanda non possa trovare accoglimento, in assenza della dimostrazione che la rottura del vincolo matrimoniale sia causalmente riconducibile in via esclusiva a comportamenti volontari e consapevoli adottati dalla moglie in costanza di matrimonio.
Al riguardo, occorre infatti considerare che la denuncia sporta dal signor Pt_1 nei confronti della moglie in data 22.2.2019 – nella quale vengono rappresentate condotte di violenza poste in essere dalla resistente in ambito familiare nei confronti del marito e del figlio minore (doc. n. 3 fascicolo ricorrente) - non è di per sé sufficiente a Per_1 giustificare l'addebito della separazione alla moglie, a fronte delle risultanze processuali in merito al quadro familiare ed alla condizione personale della resistente.
Nella specie rileva, in particolare, osservare che la circostanza dedotta dalla resistente in comparsa di costituzione, secondo cui la predetta denuncia risulta essere stata successivamente ritirata dal signor non è stata smentita da quest'ultimo nei Pt_1 successivi scritti difensivi, mentre è significativo il contenuto della relazione di CTU disposta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna nella quale viene riportato che, secondo quanto riferito dai professionisti dei Servizi Sociali aventi in carico il nucleo familiare, lo stesso dopo aver denunciato la moglie nel febbraio 2019, a distanza Pt_1 di circa un anno ha dichiarato agli stessi Servizi Sociali “di aver esagerato gli eventi descritti nella denuncia”, con ciò inficiando l' attendibilità della stessa denuncia. Inoltre, dall'esame della medesima relazione peritale risulta che, in seguito a condotte disturbanti poste in essere dalla moglie, il marito si è più volte allontanato dalla casa familiare facendo però sempre ritorno a casa senza prendere una decisione definitiva sul rapporto con la moglie, neppure nelle situazioni di inadeguatezza materna, in un quadro di totale mancanza di comunicazione e condivisione della coppia genitoriale (pag. 10 e seg. doc.
11 fascicolo ricorrente).
Inoltre, dalle risultanze processuali emerge che la signora dal febbraio CP_1
2019 è in cura presso il CSM di Fiorenzuola d'Arda, con diagnosi di Disturbo di
RSonalità di tipo paranoideo, da ciò potendosi desumere che le condotte inadeguate e disturbanti poste in essere in ambito familiare ben possono trovare causa nella sua condizione patologica da cui scaturiva una scarsa aderenza alla realtà, con conseguente difficoltà a controllare le sue reazioni ed i suoi agiti aggressivi nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare, in particolare del marito e del figlio primogenito Per_1 quest'ultimo certificato ai sensi della Legge 104/1992 per “disturbo evolutivo specifico misto borderline cognitivo” ed affetto da diabete necessitante di terapia insulinica (cfr. decreto definitivo TM di Bologna 22.6.2023). Ciò in un quadro di aggravamento delle condizioni patologiche della resistente in seguito alla volontaria sospensione della terapia farmacologica prescrittale, sospensione che può ricondursi ad una mancata consapevolezza di malattia, con inevitabili ripercussioni negative nel rapporto con i figli minori, essendo la stessa incapace di contenere i suoi agiti aggressivi e di comprendere i bisogni psico-emotivi dei minori.
In un siffatto contesto, i comportamenti disturbanti posti in essere dalla resistente in ambito familiare appaiono l'effetto di una accertata condizione patologica della stessa, in un quadro di profonda crisi coniugale preesistente e già in atto caratterizzato da un'accentuata conflittualità e contrapposizione tra i coniugi, così da non poter fondare l'addebito ad uno solo di essi, non potendo ritenersi pertanto provato che la disgregazione familiare sia causalmente riconducibile in via esclusiva a condotte consapevoli e volontarie della moglie. Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
RS In merito all'affidamento e collocamento dei tre figli minori e Per_1 ER rileva in primo luogo considerare che alla data di instaurazione dell'odierno giudizio gli stessi erano affidati al Servizio Sociale territorialmente competente e collocati in contesto etero familiare presso una struttura protetta dal 2019. In seguito, avendo il padre aderito positivamente alle iniziative proposte dal Servizio, mostrandosi genitore attento e capace di individuare e soddisfare i bisogni dei figli minori, il Servizio ha ravvisato le condizioni per una graduale liberalizzazione degli incontri tra il padre e i minori (cfr. relazioni dei
Servizi Sociali trasmesse a novembre 2022 e febbraio 2023), a cui è seguita, dal giugno
2023, la collocazione degli stessi presso l'abitazione paterna a Piacenza, pur mantenendo l'affidamento dei minori all'Ente territorialmente competente, fino a quando - stante il giudizio positivo di tale collocamento presso il padre, all'esito di un protratto periodo di osservazione del nucleo con residenza abituale dei tre figli minori presso l'abitazione paterna, avuto riguardo all'adeguatezza genitoriale del padre (cfr. relazioni trasmesse dai
Servizi Sociali di Piacenza nei mesi di settembre 2023 e gennaio 2024) - all'udienza del
22.02.2024, a modifica dei provvedimenti presidenziali già emessi, è stato disposto l'affidamento esclusivo dei tre figli minori al padre, pur mantenendo il monitoraggio da parte dell'Ente territorialmente competente. I Servizi Sociali di Piacenza, aventi in carico il nucleo familiare ormai da tempo, anche nelle relazioni da ultimo trasmesse a novembre
2024 e maggio 2025, non hanno segnalato problematiche in ordine alle condizioni dei minori conviventi con il padre né in ordine alla capacità del padre di soddisfare i bisogni psico-educativi dei figli, dimostrandosi lo stesso accudente nei loro confronti.
Con riguardo alla madre, invece, considerate le condotte improprie adottate anche nei confronti dei professionisti del Servizio, dettate da una condizione di sofferenza psichica che inficia inevitabilmente le sue capacità genitoriali, pur riconoscendo l'esito positivo degli incontri protetti svolti con la figlia permane ancora la necessità di ER essere sostenuta nell'esercizio della sua genitorialità.
Al riguardo rileva evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni la parte resistente non si è opposta alla conferma del predetto regime di affidamento dei figli al padre, ritenendo piuttosto indispensabile demandare ai Servizi la prosecuzione del monitoraggio e l'attuazione di ogni intervento a sostegno dei minori, al fine di proseguire il percorso di riavvicinamento dei figli alla madre. Sulla base della considerazione di tutti siffatti elementi – tenuto conto, in particolare, della sostanziale adeguatezza paterna a fronte di criticità riscontrate nell'esercizio della genitorialità materna – ritiene il Collegio che si configurino le condizioni per mantenere l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, con collocazione e residenza abituale presso lo stesso.
Permane, tuttavia, la necessità di demandare al Servizio Sociale territorialmente competente di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, supportando entrambi i genitori – in particolare la madre – nel corretto esercizio della genitorialità, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter sostenere il nucleo, mantenendo la vigilanza ed il monitoraggio dello stesso nell'interesse dei minori.
Quanto al regolamento di frequentazione con la madre, dalle risultanze processuali RS emerge che i figli minori e da tempo rifiutano qualsivoglia contatto con la Per_1 madre, essendo gli stessi ancora profondamente segnati dai vissuti traumatici relativi alle condotte gravemente inadeguate poste in essere dalla resistente anche nei loro confronti.
Ritiene pertanto il Collegio di demandare al Servizio Sociale il compito di sostenere la madre nell'esercizio della sua genitorialità e di favorire gli interventi di sostegno psicologico nell'interesse dei minori, anche in funzione di un'auspicabile ripresa dei RS rapporti dei figli e con la madre. Per_1
Per quanto attiene, invece, alla frequentazione della madre con la terzogenita rileva evidenziare che, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali del ER
5.11.2024 e del 6.5.2025, a settembre 2024 sono stati avviati, ad opera del Servizio, incontri protetti, che hanno registrato un'evoluzione positiva, di tal che, in seguito a colloqui conoscitivi e ad valutazione di fattibilità, l'assistente sociale ha previsto un graduale inserimento negli incontri protetti, a partire dal mese di febbraio 2025, della zia materna, al fine di supportare la madre nella relazione con la figlia e permettere alla bambina di riprendere i contatti con la rete familiare materna. Al riguardo, come si legge nella relazione da ultimo trasmessa, tale forma di incontri è risultato essere molto positiva ed ha permesso all'equipe referente del caso di progettare la dimissione dal Servizio
Spazio Neutro a favore di incontri regolamentati dalla stessa assistente sociale in termini di giorni e orari, con la presenza della zia materna e della rete familiare materna, che gradualmente potrà riprendere i contatti con (relazione di aggiornamento della ER dott.ssa del 6.5.2025). Per_5 Ritiene pertanto il Collegio che debba essere demandata ai Servizi Sociali la regolamentazione degli incontri tra la madre e la figlia terzogenita con ER predisposizione di un calendario di frequentazione secondo tempi e modalità ritenuti dal
Servizio non disturbanti per la minore, con l'obiettivo di mantenere un rapporto continuativo della figlia con la madre, anche in seguito a percorsi di sostegno genitoriale della madre e di sostegno psicologico della minore.
Con riguardo al regolamento economico della separazione – in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c. – occorre valutare la situazione economica e reddituale di ciascuno dei genitori. Al riguardo rileva evidenziare che il padre lavora stabilmente presso la Cooperativa San Martino con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile di circa 1.400,00 Euro (cfr. ultime buste paga allegate doc. nn. 15 e 16 fascicolo ricorrente), dovendo però sostenere le spese necessarie per il canone di locazione relativo all'immobile in cui abita unitamente ai tre figli minori pari a Euro 450,00 (doc. n. 9 fascicolo ricorrente), mentre, quanto alla condizione lavorativa ed alla capacità di reddito della madre, sulla base delle risultanze documentali la stessa risultava occupata con contratto a tempo indeterminato in qualità di badante da ottobre 2023, ma il rapporto di lavoro risulta interrotto da giugno 2024 per intervenuto licenziamento e - allo stato - risulta disoccupata (cfr. allegato “a” fascicolo resistente).
Ritiene pertanto il Collegio che – in considerazione del collocamento dei tre figli RS minori e presso il padre, sul quale risulta gravare in via esclusiva ogni Per_1 ER onere di cura, accudimento e mantenimento della prole, tenuto altresì conto delle maggiori esigenze dei figli inevitabilmente connesse al progredire dell'età, in quadro in cui la madre, pur risultando allo stato disoccupata, è comunque abile al lavoro, avendo da poco interrotto l'attività di badante e non essendovi evidenze probatorie in ordine alla correlazione tra la condizione patologica della resistente e la riduzione delle sue capacità lavorative – debba disporsi un contributo in capo alla madre a titolo di mantenimento dei tre figli minori, seppure di importo molto esiguo, con versamento di una somma mensile pari ad Euro 150,00 (Euro 50,00 per ciascun figlio), somma da versarsi al ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Per le stesse ragioni si giustifica che anche le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, come individuate dalle Linee Guida del CNF, siano ripartite tra i genitori in diversa percentuale, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, stante la precaria situazione economico-reddituale di quest'ultima.
Per quanto attiene all'assegno unico universale per i figli a carico, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari ed il cui principio regolatore generale – come chiarito dal messaggio INPS n. 1714 del 20.4.2022
– è che esso sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salvi eventuali diversi accordi tra le parti. Ritiene il Collegio che nel caso di specie – tenuto conto dell'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, sul quale risulta gravare ogni onere di cura degli stessi
– deve essere disposta l'erogazione dell'Assegno Unico per i figli minori interamente in favore del padre.
Per quanto attiene alla richiesta della resistente di sentire riconoscere un contributo di mantenimento a suo favore, giova in primo luogo osservare che ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c. «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Ed invero, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo piuttosto nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri. Nel quadro normativo del codice civile, infatti, la separazione dei coniugi ha una funzione conservativa, la quale consiste nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente più debole a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. 12.12.2023, n. 34728).
Ciò posto, nel caso di specie, pur essendo stato sottoscritto dalle parti un accordo provvisorio all'udienza del 14.6.2022 in ordine al contributo per il mantenimento in favore della moglie pari a Euro 300,00 mensili, è del pari vero che detto importo era stato determinato alla luce del collocamento dei tre figli minori in contesto etero familiare, quando non vi era alcun onere di mantenimento diretto in capo ai genitori. Tale condizione, però, è venuta meno con il trasferimento dei figli minori presso il padre, che si fa carico di provvedere ad ogni loro esigenza, diversamente dalla madre, che allo stato sta frequentando solo la figlia per il tramite di incontri calendarizzati dal Servizio ER in forma protetta. Ritiene pertanto il Collegio che, in un quadro in cui la resistente è abile al lavoro ed ha, nel corso del tempo, anche fino ad epoca recente, svolto attività lavorativa (da ultimo come badante), non si configurino i presupposti per prevedere l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie.
Quanto invece alle domande formulate da parte ricorrente di risarcimento danni e di restituzione somme indebitamente percepite dalla resistente a titolo di pensione di invalidità del figlio va rilevata l'inammissibilità di tali domande, essendo esclusa Per_1 la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni, il recupero di somme o richieste di risarcimento, essendo queste ultime soggette – secondo la disciplina previgente - al rito ordinario e non al procedimento speciale relativo alla separazione.
Quanto alle spese processuali – in considerazione dei motivi della decisione e della particolare delicatezza della situazione dedotta in giudizio, in un quadro di grave fragilità della figura materna tale da giustificare il permanere dell'affidamento esclusivo dei figli minori al padre – si configurano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
-Rigetta la domanda di addebito formulata da Parte_1
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
RS
2. Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre, Per_1 ER con residenza abituale dei minori presso lo stesso e possibilità di incontrare la madre secondo le valutazioni e la regolamentazione predisposta dal Servizio Sociale territorialmente competente, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti di fornire ausilio alla coppia genitoriale al fine di regolamentare la frequentazione della madre con la figlia con le modalità ritenute più adeguate nell'esclusivo interesse ER della minore, valutando altresì le condizioni per un'eventuale ripresa del diritto di visita RS dei minori e con la madre con le modalità ritenute più adeguate;
Per_1
3. Demanda altresì ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Piacenza di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter supportare il nucleo, mantenendo in capo agli stessi Servizi l'attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare;
4. Pone a carico di il versamento di un contributo mensile di Parte_3
Euro 150,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori (Euro 50,00 per ciascun figlio), da versarsi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, assegno Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Dispone che le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, individuate secondo le linee guida del C.N.F., siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
6. Assegno Unico per i figli minori da percepirsi integralmente dal padre;
- Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
- Dispone la comunicazione al Servizio Sociale di Piacenza per quanto di competenza.
Piacenza, 9 luglio 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti