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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/09/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 529 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi nel presente procedimento dall'avv. Sergio Finetti ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Orvieto (TR), Via Loggia dei Mercanti n. 27, giusta procura in calce alla citazione;
- attori
CONTRO
(C.F. , difeso e rappresentato dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
Manlio Morcella e Lara Cerni, con studio in Terni, Via Petroni n. 40, presso i quali è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
- convenuto
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 procuratore speciale dott. , quale rappresentante processuale di Controparte_3 [...]
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Controparte_4 P.IVA_2 in calce alla comparsa, dall'avv. Biagio Marucci, con studio in Civitanova Marche (MC), Via San Luigi
Versiglia n. 46, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
- convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come rassegnate con note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del
27.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.02.2023, e Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni e
[...] Controparte_1
er ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_4
Tribunale adito ogni diversa istanza reietta e disattesa ed in accoglimento delle pretese attoree, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del signor , conducente e Controparte_1 proprietario dell'autovettura Audi A3 targata FM800VD nell'incidente dallo stesso causato in Orvieto, in data 04.02.2022, meglio descritto in premessa. In conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare la sua esclusiva responsabilità per i danni tutti subiti dagli attori, sia a persona ed a cose, defalcati dagli acconti risarcitori già percepiti, oltre alle spese mediche vive e le spese di perizia medico- legale che ad oggi ammontano rispettivamente e complessivamente a € 25.479,81 così determinati: 1)
danno all'autovettura residuo avere € 13.925,29; 2) residuo avere € Parte_1 Parte_1
6.628,81, comprensivo di spese mediche e spese di CTP;
3) residuo avere € 5.255,40, Parte_2 comprensivo di spese mediche e spese di CTP;
per l'effetto, condannare , in solido Controparte_1 con la , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Controparte_4 assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento di tutti i predetti danni, nella misura come sopra indicata di € 25.809,50, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia da liquidare eventualmente anche in via equitativa da parte del Giudice. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro a quello dell'effettivo soddisfacimento. Con vittoria di spese”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deducevano che: - in data 04.02.2022, alle ore 20.00 circa, mentre percorrevano, a bordo della loro autovettura BMW Mini (targata EV382ET), di proprietà e condotta da , la S.R. 71, in direzione Orvieto (TR), a Parte_1 Controparte_1 bordo della propria autovettura Audi A3, targata FM800VD, assicurata con la Compagnia
[...] proveniente dal senso di marcia opposto, ad elevatissima velocità, aveva CP_4 completamente invaso la loro corsia di marcia, provocando un violento urto, in conseguenza del quale la loro auto era uscita di strada, andando a finire in una cunetta e, successivamente, si era ribaltata ed era rimbalzata sulla carreggiata;
- al convenuto era stata constatata l'infrazione dell'art. 141, co. 2 e 11,
c.d.s., in quanto lo stesso non era riuscito a mantenere il controllo del mezzo a fronte delle condizioni della strada;
- il convenuto era stato altresì rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 590-bis c.p.; - loro, invece, erano stati immediatamente condotti all'Ospedale di Orvieto, ove avevano ricevuto i primi soccorsi e, successivamente, avevano ricevuto cure mediche in considerazione di uno stato di malattia
(pari a 46 giorni per e 41 giorni per ), periodo dal quale era Parte_1 Parte_2 comunque residuata un'invalidità permanente stimata nella perizia di parte, redatta dal dott. Per_1 in misura pari al 4% per il primo e al 2% per la seconda;
- l'autovettura BMW Mini, di proprietà
[...] del , gravemente incidentata, era stata trasportata presso l'Autocarrozzeria La Rupe s.n.c. di Pt_1
Orvieto, che aveva preventivato spese di riparazione per € 22.125,29; - con lettera raccomandata a.r. del
21.02.2022, indirizzata a e alla ALLIANZ ASSICURAZIONI – Agenzia Controparte_1 di Orvieto, avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni materiali e morali, subiti e subendi, ma
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quest'ultima li aveva invitati a rivolgersi preventivamente alla propria assicurazione (
[...]
, la quale aveva liquidato in favore di la complessiva somma di € CP_2 Parte_1
10.850,00 (di cui € 2.650,00 per danni alla persona, ed € 8.200,00 per danni all'autovettura) e, in favore di , il solo importo di € 1.000,00 per danni alla persona. Parte_2
A fronte di simili circostanze, gli attori chiedevano, quindi, che i convenuti fossero condannati al risarcimento del maggior danno patrimoniale e non patrimoniale da loro patito, inclusivo anche della sofferenza patita, pari, complessivamente, ad € 22.125,29 per le riparazioni dell'autovettura; ad €
9.278,81 per il danno alla salute (comprensivo di spese mediche e di ctp) patito da ed Parte_1
€ 6.255,40 per e, quindi, detratti gli acconti ricevuti, € 13.925,29 per danni Parte_2 all'autovettura, € 6.628,81 per ed € 5.255,40 per , a titolo di danno Parte_1 Parte_2 alla salute, per un totale ancora dovuto pari ad € 25.809,50.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2023 - in vista della prima udienza del 20.06.2023 - si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni “nel merito, in via principale - rigettare in toto la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata (nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea), condannare al risarcimento dei danni Controparte_5 effettivamente subiti dagli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa, accertati con rigore e/o valutati in via equitativa, detratti gli importi già versati e trattenuti in acconto del maggior danno, negando, nell'un tempo, il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Con vittoria di spese ed onorari”.
A tal fine eccepiva: - l'improcedibilità della domanda per omesso invito a stipulare la negoziazione assistita;
- che l'incidente non era affatto riconducibile all'eccesso di velocità imputatogli dagli attori, ma, piuttosto, all'insidiosità del manto stradale, molto umido e poco visibile per la colorazione scura, in quanto rifatto da poco;
- che, inoltre, era risultato negativo ai controlli sullo stato psico-fisico e, dai rilievi svolti dai Carabinieri di Orvieto, risultava che nessuno dei due veicoli avesse lasciato segni di frenata e che l'urto era verosimilmente collocabile in punto prossimo alla striscia di mezzeria;
- il convenuto aveva contestato, inoltre, la quantificazione dei danni alla persona stimata da parte attrice, deducendo l'assenza dei presupposti per procedere alla personalizzazione del danno, nonché la sproporzione tra gli asseriti costi riparativi del veicolo (stimati in mero preventivo non risultante accettato) ed il suo valore di mercato (trattandosi di automobile immatricolata in data 29.01.2014), condivisibilmente già stimato e risarcito dall'assicurazione degli attori per equivalente, onde evitarne un'indebita locupletazione a sue spese.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.06.2023, si costituiva parimenti in giudizio la processualmente rappresentata in forza di mandato Controparte_4 irrevocabile, dalla chiedendo, nel merito, di Controparte_2 Controparte_2
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“rigettare la domanda attorea in quanto del tutto destituita di fondamento, con vittoria di spese e compensi di causa”.
La Compagnia assicurativa, a tal fine, eccepiva: - l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria per avvenuto integrale pagamento del dovuto da parte della in favore degli odierni attori;
Controparte_2
- che, in particolare, quanto al danno al mezzo, la liquidazione si era basata sulle risultanze della perizia redatta dal suo fiduciario, che, a fronte dei danni riscontrati sul veicolo BMW mini, ne aveva valutato come antieconomica la riparazione e quantificato il valore commerciale ante sinistro nella somma di €
7.700,00, poi incrementato dell'ulteriore somma di € 500,00 per oneri accessori (spese rottamazione, bollo non goduto e immatricolazione nuovo autoveicolo); - che, per quanto riguarda il danno alla persona, il risarcimento liquidato in favore degli attori era stato calcolato applicando i valori indicati nelle tabelle di cui al D.Lgs. 209/2005 alle risultanze delle relazioni redatte dal dott. , che Persona_2 aveva riconosciuto a un'invalidità permanente pari al 2% e un periodo di inabilità Parte_1 temporanea pari a giorni 50, di cui giorni 20 al 75%, giorni 15 al 50% e giorni 15 al 25%, mentre, per
, un periodo di IT di giorni 35, di cui giorni 10 al 75%, giorni 15 al 50% e giorni Parte_2
10 al 25%, mentre nulla era stato riconosciuto a titolo di rimborso delle spese mediche poiché non documentate in tale sede;
- che, a fronte di quanto già da questi ricevuto, le richieste risarcitorie degli attori erano sproporzionate e non sufficientemente documentate.
1.3. La causa, stante l'esito negativo della negoziazione assistita, veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'acquisizione dell'interrogatorio formale del convenuto e CP_1
l'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
.
[...]
1.4. Infine, su concorde richiesta delle parti, che non formulavano ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2025 e, successivamente, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è fondata soltanto in parte per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente, deve essere affermata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente per cui è causa, verificatosi in data 04.02.2022, alle ore 20.00 circa, presso la S.R. 71, in direzione Orvieto.
La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, co. 2, c.c., ha, infatti, carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro, con la conseguenza per cui l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (v. Cass.
23300/2022; Cass. 7061/2020; Cass. 8409/2011).
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Nel presente giudizio, parte attrice ha ampiamente provato la responsabilità esclusiva del convenuto, quale conducente e proprietario dell'autovettura, nella causazione del sinistro fonte del danno posto a fondamento della richiesta risarcitoria.
In particolare, dalla relazione degli Operanti intervenuti sul luogo del sinistro, risulta che al solo ra stata contestata la violazione dell'art. 141, co. 2, c.d.s., poiché, a fronte di un manto CP_1 stradale viscido a causa dell'umidità e poco visibile in ragione della forte colorazione scura, non aveva tenuto una velocità adeguata alle condizioni del manto stradale e, quindi, non era riuscito a mantenere il controllo del mezzo e a compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi prevedibile ostacolo ricompreso nel proprio campo di visibilità.
Lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale (reso all'udienza del 27.06.2024), sia pur sostenendo che, poco prima del sinistro, stava tenendo una “velocità normale”, ha ammesso che le condizioni del manto stradale non gli avevano “consentito di rispettare la linea di mezzeria” e, quindi, di aver “invaso l'altra corsia di poco” e dato causa all'incidente.
Le difese del peraltro, non solo hanno descritto la velocità del veicolo da questi condotto CP_1 come “moderata” o “normale” - asserzione che, di per sé, non ne implica affatto che la modalità di guida fosse altresì adeguata alla particolare e incontestata insidiosità del tratto stradale e alle condizioni metereologiche -, ma nemmeno hanno espressamente dedotto che l'altro veicolo fosse incorso nella medesima ovvero in altra specifica violazione, per la verità nemmeno agevolmente ipotizzabile alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in atti.
Del resto, alla condotta di guida del non è stata mossa alcuna contestazione da parte degli agenti Pt_1 verbalizzanti, mentre le modalità del sinistro (invasione di un'altra corsia da parte di un'auto che aveva appena terminato una curva a destra e proveniva dal senso di marcia opposto, v. p. 2 della “relazione incidente stradale” redatta dai Carabinieri di Orvieto), di per sé, inducono ad escludere che una condotta più cauta del avrebbe attenuato le conseguenze del sinistro o financo impedito la sua Pt_1 verificazione.
Infine, non può omettersi di evidenziare che, nell'atto di quietanza rilasciatogli dalla propria assicurazione in sede di liquidazione del risarcimento per cui è causa, la stessa, in CP_2 corrispondenza della voce “grado di responsabilità” del proprio assicurato aveva apposto l'indicazione
“nessuna responsabilità” (v. all.ti 2 e 3 alla comparsa di . CP_4
2.2. Se, allora, la responsabilità del sinistro occorso può dirsi interamente ascrivibile al convenuto,
d'altro canto, gli attori non hanno integralmente adempiuto all'onere, sugli stessi gravante, di dimostrare di aver patito danni patrimoniali e non patrimoniali ulteriori rispetto a quelli già risarciti in loro favore dalla se non nei (ridotti) limiti di seguito esposti. Controparte_2
2.3. In relazione al danno derivante dal danneggiamento dell'autovettura, giova premettere che il preventivo di riparazione del valore di € 22.125,29, sul quale parte attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria, è stato redatto da un carrozziere, che, escusso come teste all'udienza del Tes_4
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14/11/2024, ne ha confermato la paternità, attestando, al contempo, sia di essere cugino di primo grado dell'attore, sia che la vettura si trovava ancora presso la sua carrozzeria, senza, quindi, essere mai stata riparata sin dalla data del sinistro (risalente ad oltre due anni prima).
Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che entrambi i convenuti, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, hanno contestato l'eccessiva onerosità del preventivo di riparazione del veicolo allegato a fronte del valore di mercato dello stesso al momento del sinistro, eccependone la vetustà in quanto immatricolato il 29.01.2014, ossia ben otto anni prima del sinistro, verificatosi, come detto, il
04.02.2022.
Parte attrice ha omesso di replicare a detta specifica eccezione, nonché di controdedurre in merito al reale valore del veicolo al momento del sinistro, limitandosi ad eccepire (peraltro nella sola memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c.) che, in realtà, il valore dell'autovettura era ben superiore rispetto quello quantificato dalla (€ 7.700,00) e che la riparazione dello stesso non avrebbe implicato la CP_2 condanna della controparte ad una prestazione eccedente in maniera eccessiva il suo valore di mercato.
L'assunto attoreo non è suscettibile di condivisione.
Sebbene sia certamente meritevole di tutela il diritto del danneggiato ad ottenere, piuttosto che il risarcimento del danno per equivalente, commisurato al valore di mercato del veicolo, il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., ottenendo la condanna del danneggiante al pagamento del costo di riparazione del mezzo, detta tipologia di tutela incontra un limite nel comma due della medesima disposizione che consente al giudice di “disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
La giurisprudenza di legittimità ha, nello specifico, individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze di danneggiante e danneggiato facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo danneggiato, così da consentire la migliore soddisfazione del danneggiato, evitandone, al tempo stesso, un'indebita locupletazione, rendendo ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (v. Cass. 10686/2023, Cass. 10196/2022 e Cass. 27546/2017).
Ne deriva che, in presenza di una domanda di risarcimento in forma specifica, come quella articolata dagli odierni attori, spettava a questi ultimi perlomeno allegare quale fosse il valore del veicolo alla data del sinistro e specificare che questo non superava eccessivamente il costo di riparazione preteso ai sensi dell'art. 2058 c.c., trattandosi di condizioni di accesso alla forma di tutela pretesa in citazione (arg. ex
Cass. 10549/2024).
Al contrario, come detto, alla specifica eccezione di parte convenuta in ordine all'eccessività dei costi di riparazione del mezzo (stimata come “palesemente antieconomica” in sede di valutazione peritale dell'assicurazione, v. all. 5 , nonché al suo valore attuale al momento del sinistro pari a soli CP_4
€ 7.700,00 in considerazione delle condizioni del veicolo e della sua data di immatricolazione, parte attrice ha del tutto omesso di dar prova che detto valore, all'epoca dei fatti, fosse superiore a quello
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stimato dall'assicurazione, oltre che almeno prossimo ai relativi costi di riparazione (peraltro tuttora mai sostenuti, oltre che stimati da un'autocarrozzeria pacificamente gestita dal cugino dell'attore).
Il descritto difetto di allegazione e prova ha reso superflua la nomina di un c.t.u. che accertasse il valore del mezzo danneggiato al momento del sinistro, trattandosi di elemento di fatto nemmeno allegato approssimativamente dalla parte a ciò onerata. In altri termini, una c.t.u., sul punto, si sarebbe rilevata meramente esplorativa e non sufficientemente giustificata alla luce del tenore delle pretese degli attori e dell'onere della prova su di essi gravante.
2.4. A conclusioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle appena rassegnate con riguardo al danno del veicolo, si perviene per il danno alla persona patito dagli attori.
Occorre premettere, sul punto, che (almeno sino alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) parte attrice non ha mai chiesto procedersi ad un accertamento peritale volto ad accertare le conseguenze dannose derivate a e dal sinistro del 04.02.2022. Parte_1 Parte_2
In disparte ciò, deve constatarsi che la durata dell'inabilità temporanea è stata quantificata in perizia alla luce del tempo di guarigione indicato, per , dal referto di Pronto Soccorso del 04.02.2022 e dai Pt_1 certificati medici del 19.02.2022, 06.03.2022 e 21.03.2022, per complessivi giorni 46 di malattia (v. all.
4 alla citazione e all. 3 ) e, per la moglie, oltre che dal relativo referto di dimissioni, dai CP_4 certificati del 11.02.2022, 19.02.2022, 01.03.2022 e 16.03.2022 per complessivi giorni 41 di malattia (v. all. 5 alla citazione e all. 3 ). CP_4
Inoltre, le relative liquidazioni effettuate dalla risultano adottate in data 06.06.2022 e CP_2 recano importi (pari, rispettivamente, ad € 2.650,00 per l'uno e ad € 1.000,00 per l'altra) corrispondenti a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui al decreto ministeriale allora da ultimo pubblicato a norma dell'art. 139 cod. ass. (ossia il d.m. 22 luglio 2019), atteso che il decreto successivo, sia pur applicabile alle liquidazioni effettuate successivamente al mese di aprile 2022, è stato adottato dal
Ministero dello Sviluppo Economico soltanto in data 08.06.2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 22.06.2022 e, quindi, successivamente alla proposta di liquidazione formulata dalla CP_2
[...]
Il danno biologico da inabilità temporanea patito dai due attori al momento del sinistro è stato, quindi, correttamente quantificato e liquidato in loro favore prima dell'introduzione del presente giudizio.
Per quanto attiene al danno da invalidità permanente, deve invece osservarsi che la perizia di parte ne quantifica l'ammontare (in misura soltanto leggermente superiore a quella già liquidata in favore degli attori ante causam) sulla scorta di “esami strumentali” non meglio specificati (v. p. 4 degli all.ti 14 e 16 alla citazione) e privi di qualsivoglia supporto nella documentazione sanitaria in atti.
Ed invero, il più recente certificato medico prodotto dagli attori (recante la data del 21.03.2022 per e la data del 16.03.2022 per li dichiara, in dette date, “clinicamente guariti, con Pt_1 Pt_2 postumi da valutare”, senza in alcun modo attestare l'esistenza dei postumi prospettati, né nell'an, né nel quantum.
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In assenza di ulteriore documentazione a supporto della maggiore invalidità permanente dedotta in citazione (es. esiti degli “esami strumentali” menzionati nella c.t.p., ovvero, certificati di specialisti ortopedici redatti in data successiva alla stabilizzazione dei postumi), la domanda, sul punto, non può, quindi, che essere rigettata.
D'altro canto, la prova testimoniale (cfr. specialmente il dichiarato del fratello dell'attrice, Tes_2
e della figlia degli attori, , unitamente alle due fatture di psicoterapia in atti (v. all.
[...] Persona_3
6 alla citazione) ha consentito di dimostrare che entrambi gli attori e, in particolare, Pt_2 sono rimasti particolarmente traumatizzati dall'incidente, tanto che quest'ultima, per vari
[...] mesi è dovuta ricorrere a sedute di psicoterapia e, ancora oggi, ha difficoltà e timore a mettersi alla guida di un'autovettura da sola di notte.
Il sinistro del 04.02.2022 ha, invero, cagionato agli attori postumi clinicamente accertabili sotto il profilo del danno biologico non particolarmente gravi, ma, ciononostante, le modalità fortemente impattanti con le quali si è svolto l'incidente imputabile a parte convenuta meritano certamente di essere valutate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 139 cod. ass., secondo il quale “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
Vi è prova che il sinistro per cui è causa, conclusosi pacificamente con il ribaltamento del veicolo dei danneggiati (v. anche teste che occorso nell'immediatezza del sinistro, a riguardo, ha dichiarato Pt_2
“mi sono molto spaventato perché lo scenario era apocalittico e la mini era completamente rovesciata
a 30 metri dal punto dell'incidente”) abbia inciso in maniera rilevante sia su specifici aspetti dinamico- relazionali di , che ha tuttora difficoltà a guidare da sola (non essendovi concrete Parte_2 ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi sul relativo capitolo), sia sulla serenità familiare e la sofferenza morale di entrambi gli attori, in misura certamente ben più rilevante di un semplice tamponamento ovvero di un qualsiasi scontro non accompagnato dal completo sbalzo e cappottamento del veicolo (sui criteri per procedere alla cd. personalizzazione del danno biologico e sul rapporto tra le componenti di danno, cfr., da ultimo, Cass. 13383/2025).
L'integralità del risarcimento del danno non patrimoniale patita da ciascun attore avrebbe, quindi, richiesto, al momento della relativa liquidazione da parte dell'assicurazione, un aumento stimabile, equitativamente, in misura almeno pari al 10 % per e al 15 % per Parte_1 Parte_2
(tenuto conto del massimo di legge fissato in misura pari al 20 %), da riconoscere sia sul danno da inabilità temporanea che sul danno da invalidità permanente, con complessivo aumento corrispondente, per il primo, ad € 265,00 e, per la seconda, ad € 150,00.
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Non v'è prova che la abbia in alcun modo tenuto conto delle conseguenze morali e CP_2 dinamico-relazionali derivate agli attori dal sinistro per cui è causa nel momento in cui ha calcolato gli importi accettati dagli attori a mero titolo di acconto e, d'altro canto, la convenuta si è limitata CP_4
a contestare la spettanza di qualsivoglia importo a tale titolo in favore degli attori.
Al fine di assicurare a questi ultimi l'integralità del risarcimento del danno patito, i convenuti devono, quindi, essere condannati al pagamento, in favore dei primi, degli importi così quantificati, maggiorati degli interessi al saggio legale calcolati sugli importi progressivamente rivalutati mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi;
sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass.
18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), senza previa devalutazione, trattandosi di meri aumenti calcolati su importi liquidati ante causam con valori vigenti alla data del sinistro.
Ne deriva che i convenuti meritano di essere condannati, tra loro in solido, al risarcimento del residuo danno non patrimoniale patito dagli attori in misura pari ad € 307,23 per e ad € 184,32 Parte_1 per , oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo. Parte_2
2.7. Del pari, meritano di essere riconosciute in favore di ciascun attore, le spese mediche sostenute in - più che verosimile (alla luce delle risultanze istruttorie sinora ripercorse) - diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, ossia, per , € 17,60 per una rx al torace del 14.02.2022 ed € Parte_1
25,00 per l'acquisto di un collare cervicale in data 09.02.2022 (per complessivi € 42,60) e, per Pt_2
, € 206,00 ed € 124,40 per otto sedute di psicoterapia fatturate nelle date del 06.05 e 11.07.2022
[...]
(per complessivi € 330,40). Non può, invece, essere eziologicamente ascritta alla condotta del convenuto la seduta di fisioterapia effettuata da in data 07.04.2021, poiché risalente, appunto, Parte_2 ad epoca anteriore al sinistro (cfr. per tutte le spese mediche sostenute dagli attori, all. 6 alla citazione).
Trattandosi di importi richiesti e documentati per la prima volta nel presente giudizio, agli stessi meritano di essere aggiunti i soli interessi legali dalla data della notifica della domanda al saldo (sulla non applicabilità all'obbligazione in esame del saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. a far data dalla domanda giudiziale, v. le condivisibili argomentazioni di Cass. 36595/2022, Cass. 13145/2021, Cass. 29708/2020,
Cass. 7966/2020 e Cass. 28409/2018, nonché, da ultimo, di Cass. 19063/2023, emessa a seguito di ordinanza interlocutoria n. Cass. 12581/2022 nella quale si dava atto del contrasto di orientamenti in essere nella giurisprudenza di legittimità; v. altresì Cass., SS.UU., 12449/2024, la quale, lungi dall'affermare l'applicabilità del saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. alle obbligazioni risarcitorie, ne evidenzia il carattere controverso e la conseguente necessità che il giudice del merito decida espressamente sul punto, non potendo il titolo essere integrato a tal riguardo in sede esecutiva).
3. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, le parti convenute devono essere condannate in solido – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell'art. 144 d.lgs. 209/05 – al pagamento in favore:
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- di delle seguenti somme: a) € 307,23, oltre a interessi al saggio legale dalla data Parte_1 di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale residuo;
b) € 42,60, oltre a interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto di citazione
(28.02.2023) sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale (rimborso spese mediche);
- e di delle seguenti somme: a) € 184,32, oltre a interessi al saggio legale dalla Parte_2 data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale residuo;
b) € 330,40, oltre a interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto di citazione
(28.02.2023) sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale (rimborso spese mediche).
4. La parziale soccombenza di ciascuna parte su capi autonomi (danno al veicolo e danno alla persona), unitamente, da un lato, all'accertamento dell'integrale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e, dall'altro, all'accoglimento della domanda attorea in minima parte, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna e Controparte_1 rappresentata, nel presente giudizio, dalla Controparte_4 [...] tra loro in solido, al pagamento in favore, Controparte_2
a) di , delle seguenti somme: a) € 307,23, oltre a interessi al saggio legale dalla Parte_1 data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale residuo;
b) € 42,60, oltre a interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto di citazione (28.02.2023) sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale residuo (rimborso spese mediche);
b) di , delle seguenti somme: a) € 184,32, oltre a interessi al saggio legale Parte_2 dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale residuo;
b) € 330,40, oltre a interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto di citazione (28.02.2023) sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale (rimborso spese mediche);
- rigetta, per la restante parte, le domande risarcitorie formulate da e Parte_1 Pt_2
nei confronti di e di
[...] Controparte_1 Controparte_4 rappresentata, nel presente giudizio, dalla Controparte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Terni, 25/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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