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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 1796/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1796/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1796/2025 R.G. promossa da
, nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_1 [...]
rappresentata e difesa, per procura in atti, anche disgiuntamente, dall' avv. C.F._1
MO AP e dall'SC AS ed elettivamente domiciliata in Acireale (CT),Via
Piemonte 117 presso il loro studio
- ricorrente- CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria
Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 Catania presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 59320240006777729000, notificato il 16.1.2025 con cui l' sede di Catania le ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
4.084,25 a titolo di contributo fisso I.V.S. per l'anno 2023 gestione commercianti, oltre che i relativi interessi e somme aggiuntive,
Eccepiva, quindi: Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito impugnato e precisava, a tal riguardo che nessuna somma può essere richiesta all'odierna ricorrente a titolo di contributo fisso I.V.S. gestione commercianti e somme aggiuntive, non essendo la stessa tenuta ad alcun pagamento di contributi . Rilevava, a tal proposito, che il presupposto CP_1 per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale in modo abituale e prevalente e che la stessa era, si, titolare di un'attività vendita di miele ma che ha cessato ogni attività in data 31.12.2019, come da comunicazione unica che allegava in atti, di guisa che nessuna somma a titolo di contributi è dovuta.
Precisava, ancora, di avere già impugnato gli avvisi di addebito relativi agli anni 2020 e 2021
e che, nonostante entrambe le opposizioni siano state accolte dal Tribunale di Catania rispettivamente con le sentenze n. 4879/2024 pubbl. il 29/10/2024 e n. 2731/2024 pubblicata CP_ in data 17-05-2024, l' parte nei rispettivi giudizi, persevera nell'inviarle avvisi di addebito sebbene ella abbia proceduto alla cessazione di ogni attività nel 2019.
Concludeva chiedendo: dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito in contestazione e non dovuta somma alcuna
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare nullo il ricorso avversario, in subordine rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata nel merito;
condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite. Fissata l'udienza di comparizione per l'udienza del 31, alla medesima udienza il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 21 novembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
All'esito, all'udienza del 3.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio la causa
è decisa con sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività della opposizione, tenuto conto che l'avviso di addebito impugnato è stato notificato il 16.1.2025 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 24.02.2025, nel rispetto del termine di cui all'art. 24 D. LGS. 46/1999.
Trattasi di ricorso proposto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma
II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, e strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque,
è il legittimato passivo della domanda.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova, anzitutto, richiamare la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti – estensibile al caso de quo per analogia - la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (Cass. Sez. 12 aprile 2010, n. 8651). CP_ Tanto premesso, la ricorrente sostiene non essere dovuta la somma pretesa dall' con l'avviso di addebito opposto (che è relativo a contributi IVS gestione agricola –lavoratori autonomi per l'anno 2023) in ragione della dedotta cessazione dell'attività e conseguente cancellazione della propria impresa dal relativo registro e della partita IVA dal dicembre del
2019, e produce a sostegno dell'allegazione dichiarazione di inizio attività o variazioni dati o cessazione attività ai fini IVA” nonché visura camerale (si vedano allegati opponente), dalla quale si ricava effettivamente la cessazione della partita IVA, nonché la cancellazione dal registro delle imprese per cessazione attività dal 31.12.2019.
CP_ L'allegazione relativa alla cessazione dell'attività è contestata dall' che, in senso contrario, ha dedotto che era stata la ricorrente a richiedere l'iscrizione,
CP_ Ebbene le argomentazioni dell' non sembrano attinenti, poiché a fronte di quanto richiesto alla ricorrente non è dato desumere la perdurante esistenza dell'impresa e, dall'altro canto la
(documentata) cessazione della partita IVA costituisce elemento presuntivo dimostrativo del mancato svolgimento dell'attività di impresa.
In siffatto quadro istruttorio, non essendo adeguatamente provato lo svolgimento dell'attività di impresa nel periodo per cui è causa (il 2023), deve ritenersi insussistente l'obbligo CP_ dell'opponente del versamento dei contributi pretesi dall' con l'avviso di addebito opposto
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7546/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
59320240006777729000 dichiarando non dovute dalla ricorrente le somme portate da detto avviso;
CP_
- Ordina all la cancellazione del nominativo di dagli Elenchi Parte_1
Anagrafici dei Coltivatori Diretti del Comune di Zafferana per il periodo oggetto dell'avviso di addebito CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.7769,00 oltre IVA e CPA sul dovuto come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 9 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1796/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1796/2025 R.G. promossa da
, nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_1 [...]
rappresentata e difesa, per procura in atti, anche disgiuntamente, dall' avv. C.F._1
MO AP e dall'SC AS ed elettivamente domiciliata in Acireale (CT),Via
Piemonte 117 presso il loro studio
- ricorrente- CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria
Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 Catania presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 59320240006777729000, notificato il 16.1.2025 con cui l' sede di Catania le ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
4.084,25 a titolo di contributo fisso I.V.S. per l'anno 2023 gestione commercianti, oltre che i relativi interessi e somme aggiuntive,
Eccepiva, quindi: Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito impugnato e precisava, a tal riguardo che nessuna somma può essere richiesta all'odierna ricorrente a titolo di contributo fisso I.V.S. gestione commercianti e somme aggiuntive, non essendo la stessa tenuta ad alcun pagamento di contributi . Rilevava, a tal proposito, che il presupposto CP_1 per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale in modo abituale e prevalente e che la stessa era, si, titolare di un'attività vendita di miele ma che ha cessato ogni attività in data 31.12.2019, come da comunicazione unica che allegava in atti, di guisa che nessuna somma a titolo di contributi è dovuta.
Precisava, ancora, di avere già impugnato gli avvisi di addebito relativi agli anni 2020 e 2021
e che, nonostante entrambe le opposizioni siano state accolte dal Tribunale di Catania rispettivamente con le sentenze n. 4879/2024 pubbl. il 29/10/2024 e n. 2731/2024 pubblicata CP_ in data 17-05-2024, l' parte nei rispettivi giudizi, persevera nell'inviarle avvisi di addebito sebbene ella abbia proceduto alla cessazione di ogni attività nel 2019.
Concludeva chiedendo: dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito in contestazione e non dovuta somma alcuna
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare nullo il ricorso avversario, in subordine rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata nel merito;
condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite. Fissata l'udienza di comparizione per l'udienza del 31, alla medesima udienza il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 21 novembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
All'esito, all'udienza del 3.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio la causa
è decisa con sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività della opposizione, tenuto conto che l'avviso di addebito impugnato è stato notificato il 16.1.2025 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 24.02.2025, nel rispetto del termine di cui all'art. 24 D. LGS. 46/1999.
Trattasi di ricorso proposto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma
II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, e strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque,
è il legittimato passivo della domanda.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova, anzitutto, richiamare la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti – estensibile al caso de quo per analogia - la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (Cass. Sez. 12 aprile 2010, n. 8651). CP_ Tanto premesso, la ricorrente sostiene non essere dovuta la somma pretesa dall' con l'avviso di addebito opposto (che è relativo a contributi IVS gestione agricola –lavoratori autonomi per l'anno 2023) in ragione della dedotta cessazione dell'attività e conseguente cancellazione della propria impresa dal relativo registro e della partita IVA dal dicembre del
2019, e produce a sostegno dell'allegazione dichiarazione di inizio attività o variazioni dati o cessazione attività ai fini IVA” nonché visura camerale (si vedano allegati opponente), dalla quale si ricava effettivamente la cessazione della partita IVA, nonché la cancellazione dal registro delle imprese per cessazione attività dal 31.12.2019.
CP_ L'allegazione relativa alla cessazione dell'attività è contestata dall' che, in senso contrario, ha dedotto che era stata la ricorrente a richiedere l'iscrizione,
CP_ Ebbene le argomentazioni dell' non sembrano attinenti, poiché a fronte di quanto richiesto alla ricorrente non è dato desumere la perdurante esistenza dell'impresa e, dall'altro canto la
(documentata) cessazione della partita IVA costituisce elemento presuntivo dimostrativo del mancato svolgimento dell'attività di impresa.
In siffatto quadro istruttorio, non essendo adeguatamente provato lo svolgimento dell'attività di impresa nel periodo per cui è causa (il 2023), deve ritenersi insussistente l'obbligo CP_ dell'opponente del versamento dei contributi pretesi dall' con l'avviso di addebito opposto
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7546/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
59320240006777729000 dichiarando non dovute dalla ricorrente le somme portate da detto avviso;
CP_
- Ordina all la cancellazione del nominativo di dagli Elenchi Parte_1
Anagrafici dei Coltivatori Diretti del Comune di Zafferana per il periodo oggetto dell'avviso di addebito CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.7769,00 oltre IVA e CPA sul dovuto come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 9 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011