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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Converti (g.o.t.s.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2746 dell'anno 2021, promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in viale dello Splendore n. 29, elettivamente domiciliata in Pescara, piazza Ettore Troilo n. 18, presso lo studio dell'Avv. Monica Cacace e dell'Avv. Giuseppe Di Girolamo, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
ATTRICE nei confronti di
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, CP_1 P.IVA_1 viale Regina Margherita n. 42,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti e come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 22/09/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “NEL MERITO:
1 - Accertare e dichiarare che la responsabilità per i fatti di cui in premessa è imputabile esclusivamente all' , in persona del legale rapp.te p.t., 2 – e per l'effetto condannare la Controparte_2 CP_2
in persona del legale rapp.te, a risarcire la Sig.ra di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza
[...] Parte_1 del sinistro per cui è causa che si quantificano nella somma di €.11.193,08 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con l'ausilio di parametri equitativi. E per l'effetto condannare la convenuta, in favore dell'attrice, al pagamento del danno morale per tutte le motivazioni spiegate in premessa. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
3 - condannare la in persona del legale rapp.te, al Controparte_2 pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 12/07/2014, alle ore 11,30 circa, essa, unitamente alla propria figlia, si era recata presso il punto vendita (Magazzini “ ), sito in Giulianova (TE), via F. Turati n. 181; CP_1 CP_2
- che all'interno del punto vendita erano esposte alcune sedie e che l'attrice, interessata all'acquisto di una sedia ed in assenza di cartellonistica o avvisi che impedivano l'utilizzo dei prodotti esposti, si era apprestata a provarne la seduta allorquando, inaspettatamente, era caduta rovinosamente a terra, a causa della rottura della sedia stessa;
- che la sedia era stata posta in esposizione al pubblico, montata nella sua interezza, priva di cellophane e/o altro materiale di imballaggio e/o strumento idoneo ad impedirne l'utilizzo da parte dei consumatori e né all'ingresso, né all'interno del punto vendita, erano stati posti cartelli o avvisi che intimassero al pubblico di non utilizzare la merce esposta, ivi inclusa la sedia de qua;
- che, in esito all'evento dannoso, si era reso necessario l'intervento del 118, sollecitato dalla figlia dell'attrice e, successivamente, il locale nosocomio, Pronto Soccorso dell'Ospedale di Giulianova, aveva diagnosticato alla “trauma lombo-sacrale e bacino” con prognosi di 10 giorni;
Parte_1
- che l'istante era stata sottoposta a visita ortopedica specialistica, reiterata in data 19/07/2014, durante la quale le erano stati riscontrati “postumi di policontusione con risentimento distruttivo-contusivo della colonna in toto, disturbi alla mano sin e risentimento distruttivo della cuffia dei rotatori spalla sx”, con prognosi di giorni 20;
- che, in data 30/08/2014, l'attrice si era sottoposta nuovamente a visita specialistica con prescrizione di accertamenti clinico-strumentali ed una prognosi di ulteriori 20 giorni ed ancora, in data 20/09/2014, aveva eseguito una RX del rachide L.S. e del coccige che aveva evidenziato “anteriorizzazione delle due ultime vertebre coccigee ed irregolarità del profilo atero-superiore sacrale di natura post-traumatica”;
- che i dolori e la limitazione funzionale del tronco, avevano obbligato la ad osservare un Parte_1 periodo di riposo fino al 24/10/2014, giorno della guarigione clinica con postumi permanenti;
- che, in data 16/07/2014, era stata inviata, a mezzo racc. a r., ai formale Controparte_3 richiesta di risarcimento di tutti i danni personali, morali e patrimoniali, patiti e patendi dalla in Parte_1 esito alla quale la Compagnia Assicurativa dell'odierna convenuta, aveva liquidato in Controparte_4 favore dell'attrice, dapprima, la somma di euro 600,00 (di cui euro 100,00 per onorari) e successivamente, la somma di euro 3.620,00 (di cui euro 500,00 per onorari);
- che, in considerazione della perizia medica del Dott. la summenzionata liquidazione Persona_1 non era risultata in alcun modo satisfattiva, in quanto l'attrice aveva subito anche il danno da cinestesi lavorativa essendo ella all'epoca del sinistro dipendente presso l'Asl di Teramo-Distretto di Roseto Degli
Abruzzi- con la qualifica di amministrativo e segretaria della 2° commissione medico-legale e pertanto, dunque svolgendo attività lavorativa prevalentemente sedentaria, resa difficoltosa dalle lesioni riportate;
- che il danno subito consisteva in “anteriorizzazione delle ultime due vertebre coccigee ed irregolarità del profilo atero- superiore sacrale di natura post-traumatica”, comportante l'impossibilità da parte della di potersi Parte_1 sedere in “maniera naturale”, e la necessità dell'ausilio di un cuscino ovvero di un cuscino medicalmente previsto c.d. “cuscino per coccige” e, allo stesso tempo, possibilità di mantenere tale postura solo per un lasso di tempo molto limitato;
- che il Supremo Collegio aveva chiarito che “Il danno da cinestesi lavorativa inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa è risarcibile come danno biologico” (Cass. Civ. Sez. III, 8/11/2007 n. 23293);
- che a seguito del sinistro l'attrice, stante le risultanze della perizia medico-legale redatta dal dott. Per_1
aveva riportato le seguenti voci di danno: a) Danno Biologico Permanente (Tabella di Milano)
[...]
Invalidità del 6% (soggetto di 64 anni) = euro 5.908,55; b) Danno Biologico Temporaneo;
Inabilità assoluta
30 giorni = euro 1.388,70; Inabilità parziale 72 giorni = euro 2.499,66; c) Personalizzazione del danno al
30%= euro 2.939,07; d) Danno da cinestesi lavorativa al 20% = euro 1.959,38; e) Spese mediche = euro
117,72, per un Totale = euro 11.193,08 (già detratto l'acconto di euro 3.620,00);
- che al conteggio andava aggiunto il danno morale: considerata la tipologia delle lesioni accertate e l'impossibilità dell'attrice di poter svolgere le proprie primarie occupazioni in quanto ella, in esito alle lesioni riportate, non aveva potuto “vivere normalmente”, essendo stata costretta dapprima per diverse settimane a restare a letto, e successivamente, per diverse settimane non avendo potuto condurre il proprio veicolo ed essendosi dovuta avvalere dell'ausilio dei propri familiari anche solo per soddisfare le esigenze di vita primaria (potersi vestire o deambulare autonomamente);
- che parte convenuta, unitamente alla Compagnia Assicuratrice, per il tramite dell'Avv. Silvia Daccò, era stata invitata in data 1/06/2016 alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, ma la missiva era stata riscontrata esclusivamente dalla Compagnia assicuratrice della Società convenuta la quale aveva manifestato la propria volontà di non aderire all'istanza;
- che, in data 26/07/2016, l'attrice aveva spiegato una prima azione giudiziaria citando innanzi all'intestato
( , con procedimento iscritto al n. R.G. 3104/2016 e fissato Controparte_5 Controparte_3 all'udienza del 12/12/2016;
- che il predetto procedimento si era interrotto in data 21/05/2019 a causa del decesso dell'Avv. Silvia
Daccò in data 21/05/2019;
- che in data 7/08/2019, l'attrice, difesa dall'avv. Giuseppe Di Girolamo, ai sensi degli articoli 299 – 302
c.p.c., si era costituita volontariamente in giudizio, in sostituzione dell'Avv. Silvia Daccò, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione notificato in data 1/08/2019;
- che in data 22/10/2019, il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi, con ordinanza ex art. 307 c.p.c., aveva dichiarato il non luogo a provvedere del processo con la seguente motivazione: “rilevato che non è stata fissata alcuna udienza visto l'art. 302 c.p.c.
PQM
dichiara il non luogo a provvedere”;
- che, ritenendo ingiusta e illegittima la predetta ordinanza, l'attrice aveva proposto reclamo ex art. 178
c.p.c. avverso la stessa, chiedendone la revoca e che con ordinanza del 22/02/2020, il Tribunale di Teramo aveva dichiarato inammissibile il reclamo;
- che nessuna prescrizione era intervenuta nel diritto ad ottenere il risarcimento da fatto illecito e, non essendovi dubbio alcuno che l'evento occorso alla deducente fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta posta in essere da controparte, sussunta nella fattispecie astratta di cui all'art. 2051 c.c., era sua intenzione agire per il risarcimento dei danni patiti a mente dell'art. 2051 c.c.;
- che il punto vendita si qualificava infatti notoriamente in termini di custode del bene destinato alla vendita in favore dei terzi, pertanto, era obbligato a premurarsi di predisporre di ogni opportuna misura e cautela idonea ed atta ad evitare eventi dannosi a carico dell'utenza.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
regolarmente citata, non si è costituita ed all'udienza dell'1/02/2022 ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte attrice e le prove orali da questa articolate. È stata, altresì, disposta l'acquisizione delle deposizioni dei testi e Testimone_1
rese nel giudizio n. 3104/2016, rispettivamente alle udienze del 6/11/2018 e del Testimone_2
29/05/2018. È stata, inoltre, espletata una consulenza tecnica affidata al dott. Persona_2
Depositato il relativo elaborato, all'udienza del 20/02/2025, tenuta con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
°°°°°°°°°
Delimitazione del thema decidendum.
L'attrice invoca la responsabilità della società (gestrice ai sensi dell'art. 2051 CP_1 Controparte_3
c.c., nella causazione del sinistro occorsole in data 12/07/2014 alle ore 11,30 circa, presso il punto vendita sito in Giulianova, alla via F. Turato, ove si era recata unitamente alla propria figlia, e, nell'intento CP_1 di provare la seduta di una sedia messa in esposizione per la vendita, era caduta rovinosamente a terra - a causa della rottura della sedia - riportando gravi lesioni. La società e per essa la sua Compagnia, CP_1 avendo già provveduto a liquidare un importo (euro 600,00 ed euro 3.620,00) in favore della danneggiata, da questa ritenuto insufficiente al ristoro dei danni patiti (compreso quello da cinestesi lavorativa e danno morale), è rimasta contumace.
La normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale.
Preliminarmente deve essere correttamente qualificata la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, la quale nel proprio atto di citazione chiedeva che la responsabilità della convenuta fosse valutata secondo i criteri di cui all'art. 2051 c.c.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, il titolo di responsabilità del gestore o titolare di supermercato per infortuni occorsi all'interno dei locali è disciplinato dall'art. 2051 c.c.
Il presupposto di detta responsabilità è l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi (Cass. 23/10/1990 n. 10277).
La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (Cass. Civ.
4476/2011, Tribunale Pavia n. 548 del 21/04/2021). Il rapporto di custodia, che rappresenta il presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., viene definito come un potere di fatto, di regola corrispondente ad una situazione giuridica almeno di detenzione qualificata (e quindi non di detenzione per ragioni di ospitalità o di servizio), che conferisce al titolare un potere di controllo e di inibizione dei fattori di rischio, che possano essere appunto rappresentati secondo criteri di normalità (Tribunale Milano sez. X
21/09/2009 n. 11027).
Circa l'onus probandi, assumendo quale parametro di responsabilità l'art. 2051 c.c., secondo i principi generali fatti propri dalla giurisprudenza, in linea di principio, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare sia il fatto storico sia l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. 18/02/2014 n. 3793; Cass. 25/08/2014 n. 18162; Cass.
23/10/2014 n. 22528). In particolare, con specifico riferimento all'attore, secondo quanto precisato recentemente dalla giurisprudenza, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 29/07/2016 n.
15761; Cass. 7/01/2016 n. 56); in altri termini, incombe sul danneggiato "l'onere di provare il danno e il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso (cfr. Cass. 28/09/2015 n. 19121; Cass.
18/05/2015 n. 10129).
In relazione al profilo della pericolosità o alla potenziale lesività della cosa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc. - Cass. 13/03/2013, n. 6306; Cass.
5/02/2013, n. 2660; Cass. 9/12/2009, n. 25772; Cass. 4/11/2003, n. 16527; da ultimo, Cass. 27/03/2020,
n.7580).
Incombe, comunque, sul danneggiato provare il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa. Tale specifico onere probatorio non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso a soggetto che ha provato, sedendosi, una sedia collocata in esposizione per la vendita.
Invero, il comportamento colposo tenuto dal danneggiato può escludere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, in misura via via crescente quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto ed evitato. Pertanto, è possibile anche che la distrazione o imprudenza del danneggiato siano di tale intensità, da porsi quale causa esclusiva nella produzione dell'evento dannoso (Corte Appello L'Aquila, 19/05/2022
n. 735).
Così inquadrata l'elaborazione giurisprudenziale in tale annosa materia, può ritenersi che all'esito del presente giudizio parte attrice abbia assolto al proprio onus probandi circa la precisa estrinsecazione del fatto storico, così come dedotto nei propri scritti difensivi, essendo stata raggiunta la prova sulle effettive modalità della caduta, come sopra detto, ovvero che la sedia in esposizione, destinata alla vendita, non fosse stata montata in maniera idonea a sopportare la seduta del pubblico, atto sufficiente questo a costituire una anomalia della res, non percepibile con l'ordinaria diligenza.
Il caso di specie.
Orbene, risulta innanzitutto processualmente accertato, in fatto, che in data 12/07/2014, alle ore 11,30 circa, si era recata in compagnia della figlia presso il punto vendita ( Parte_1 CP_1 CP_3
), sito in Giulianova alla via F. Turati n. 181. Ivi essa riferisce fossero esposte sedie destinate alla
[...] vendita e che, essendo interessata all'acquisto, si era determinata a provarne una, ma che a causa della improvvisa rottura della sedia, era caduta rovinosamente a terra, riportando lesioni.
La dinamica del sinistro, come rappresentata negli atti difensivi dell'attrice, ha ricevuto conferma dalle deposizioni testimoniali sì da potersi configurare la responsabilità della convenuta. I testi escussi all'udienza del 23/05/2023 , e (soccorritori volontari della Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Croce Rossa), hanno confermato i capitoli di prova articolati da parte attrice in ordine alla circostanza della soccorsa e trasportata al P.S. di Giulianova a causa di una caduta nel locale vendita dei Parte_1 magazzini in Giulianova. Hanno, altresì, riferito di aver trovato l'attrice dolorante e seduta su una CP_2 sedia nel corridoio del negozio. nella deposizione resa nel giudizio n. 3104/2016, ha Testimone_2 dichiarato che la madre, appena si sedette sulla sedia, cadde immediatamente a terra e solo dopo la caduta la teste ebbe ad avvedersi che la seduta non era fissata con le viti. La teste ha riferito, inoltre, che non vi erano cartelli che vietavano di provare le sedie in esposizione, circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla teste cliente abituale del negozio, escussa sempre nel medesimo giudizio. Testimone_1
Alla luce di quanto evidenziato è dunque possibile affermare con ragionevole certezza che il sinistro si sia effettivamente verificato a causa del mancato adempimento dell'obbligo di custodia da parte della ditta proprietaria del supermercato, la quale avrebbe dovuto provvedere a mettere in vendita oggetti privi della caratteristica della pericolosità.
Pertanto, in virtù delle sopra richiamate risultanze fattuali, deve ritenersi che parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2051 c.c., avendo dimostrato la derivazione causale della “caduta” dannosa dalla res (sedia) in custodia della convenuta.
Orbene, è altrettanto noto che - una volta provate queste circostanze - il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multiis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 5/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del
13/07/2011). Ciò vuol dire che il custode è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità,
l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24428 del 19/11/2009).
Nella specie, per contro, la convenuta è rimasta contumace e dunque non ha in alcun modo fornito una tale prova liberatoria, né è emerso nel processo alcun elemento da cui poter inferire (per lo meno) il sospetto che la caduta potesse essere dipesa da un comportamento anomalo o abnorme della Parte_1 nel provare la seduta di un oggetto destinato alla vendita.
Sulla scorta delle considerazioni svolte sopra deve essere dichiarata la responsabilità, nella determinazione del sinistro, della e quest'ultima deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attrice.
Non è dato ravvisare, peraltro, dall'istruttoria espletata alcuna ipotesi di concorso di colpa della danneggiata nella causazione del danno a mente dell'art. 1227 c.c.
La liquidazione del danno.
Ciò posto in ordine all'an e passando ad esaminare il profilo concernente il quantum, merita rilevare che parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico e del danno morale subito.
In particolare, a questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008 n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la tutela risarcitoria è estesa ai soli casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quale è innanzitutto il danno biologico, che costituisce appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. Passando, quindi, alla liquidazione del danno, ritiene il giudicante di dover condividere in toto la relazione di consulenza in atti che qui deve intendersi richiamata e trascritta nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e dell'estrema chiarezza espositiva.
Il consulente, Dott. , esaminata la documentazione medica in atti e dopo aver effettuato Persona_2 una valutazione obiettiva dello stato di salute dell'attrice, ha ritenuto che “esista un nesso causale tra l'evento traumatico e le lesioni riportate e può essere posta a carico del signora diagnosi di Parte_1
DISFUNZIONALITA' CON ALGIA RESIDUA COCCIGEA POST-TRAUMATICA IN ESITI DI
FRATTURE VERTEBRALI. L'affezione posta in diagnosi fa riferimento alla voce: Esiti di frattura sacrale o coccigea mal consolidata con conseguente sindrome algico-disfunzionale che prevede - Guida RMG (3-5) e Guida SIMLA (3-5) - un danno biologico residuo pari al 3%”. Dalle su descritte lesioni, secondo il professionista incaricato, sono derivati postumi permanenti valutati nella misura del 3% (tre per cento), chiarendo, altresì, che la durata della
Inabilità temporanea al 50% era stata di 30 (trenta) giorni e al 25 % per ulteriori 70 (settanta) giorni.
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno non patrimoniale le Tabelle di Milano del 2024, tenendo conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (64 anni), nonché del difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione tabellare, all'infortunata competono le seguenti somme: euro 4.026,00 per danno biologico permanente;
euro 1.725,00 per i 30 dì di
ITP al 50% ed euro 2.012,50 per i successivi 70 dì di ITP al 25 % e così un totale generale di euro 7.763,50.
Non può esser riconosciuto, invece, per difetto prova, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16/10/2014 n. 235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n.
11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi
(Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/02/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n. 18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648). Deve, infine, esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. e quantificabili in euro 117,62.
Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo.
Per quanto concerne, invece, le spese dell'espletata c.t.u., come liquidate con separato decreto in corso di causa, le stesse vanno poste integralmente a carico della convenuta, in virtù del medesimo principio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2746/2021 RGAC, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- accerta la responsabilità del sinistro per cui è causa esclusivamente in capo alla ex art. 2051 c.c. e, CP_1 per l'effetto,
- condanna la al risarcimento del danno alla persona patito da a seguito del CP_1 Parte_1 sinistro per cui è causa, che liquida complessivamente in euro 7.881,16, comprensivo di rimborso spese mediche sostenute, già all'attualità oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che, al netto di quanto già liquidato all'attrice dalla Compagnia Assicuratrice della convenuta pari ad euro 4.220,00, ammonta ad ulteriori euro 3.661,12;
- condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in euro CP_1
2.552,00 per compensi, oltre esborsi per euro 237,00, oltre spese generali (15 % sui compensi) ed accessori di legge;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della convenuta.
Teramo lì 26 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Converti (g.o.t.s.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2746 dell'anno 2021, promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in viale dello Splendore n. 29, elettivamente domiciliata in Pescara, piazza Ettore Troilo n. 18, presso lo studio dell'Avv. Monica Cacace e dell'Avv. Giuseppe Di Girolamo, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
ATTRICE nei confronti di
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, CP_1 P.IVA_1 viale Regina Margherita n. 42,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti e come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 22/09/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “NEL MERITO:
1 - Accertare e dichiarare che la responsabilità per i fatti di cui in premessa è imputabile esclusivamente all' , in persona del legale rapp.te p.t., 2 – e per l'effetto condannare la Controparte_2 CP_2
in persona del legale rapp.te, a risarcire la Sig.ra di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza
[...] Parte_1 del sinistro per cui è causa che si quantificano nella somma di €.11.193,08 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con l'ausilio di parametri equitativi. E per l'effetto condannare la convenuta, in favore dell'attrice, al pagamento del danno morale per tutte le motivazioni spiegate in premessa. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
3 - condannare la in persona del legale rapp.te, al Controparte_2 pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 12/07/2014, alle ore 11,30 circa, essa, unitamente alla propria figlia, si era recata presso il punto vendita (Magazzini “ ), sito in Giulianova (TE), via F. Turati n. 181; CP_1 CP_2
- che all'interno del punto vendita erano esposte alcune sedie e che l'attrice, interessata all'acquisto di una sedia ed in assenza di cartellonistica o avvisi che impedivano l'utilizzo dei prodotti esposti, si era apprestata a provarne la seduta allorquando, inaspettatamente, era caduta rovinosamente a terra, a causa della rottura della sedia stessa;
- che la sedia era stata posta in esposizione al pubblico, montata nella sua interezza, priva di cellophane e/o altro materiale di imballaggio e/o strumento idoneo ad impedirne l'utilizzo da parte dei consumatori e né all'ingresso, né all'interno del punto vendita, erano stati posti cartelli o avvisi che intimassero al pubblico di non utilizzare la merce esposta, ivi inclusa la sedia de qua;
- che, in esito all'evento dannoso, si era reso necessario l'intervento del 118, sollecitato dalla figlia dell'attrice e, successivamente, il locale nosocomio, Pronto Soccorso dell'Ospedale di Giulianova, aveva diagnosticato alla “trauma lombo-sacrale e bacino” con prognosi di 10 giorni;
Parte_1
- che l'istante era stata sottoposta a visita ortopedica specialistica, reiterata in data 19/07/2014, durante la quale le erano stati riscontrati “postumi di policontusione con risentimento distruttivo-contusivo della colonna in toto, disturbi alla mano sin e risentimento distruttivo della cuffia dei rotatori spalla sx”, con prognosi di giorni 20;
- che, in data 30/08/2014, l'attrice si era sottoposta nuovamente a visita specialistica con prescrizione di accertamenti clinico-strumentali ed una prognosi di ulteriori 20 giorni ed ancora, in data 20/09/2014, aveva eseguito una RX del rachide L.S. e del coccige che aveva evidenziato “anteriorizzazione delle due ultime vertebre coccigee ed irregolarità del profilo atero-superiore sacrale di natura post-traumatica”;
- che i dolori e la limitazione funzionale del tronco, avevano obbligato la ad osservare un Parte_1 periodo di riposo fino al 24/10/2014, giorno della guarigione clinica con postumi permanenti;
- che, in data 16/07/2014, era stata inviata, a mezzo racc. a r., ai formale Controparte_3 richiesta di risarcimento di tutti i danni personali, morali e patrimoniali, patiti e patendi dalla in Parte_1 esito alla quale la Compagnia Assicurativa dell'odierna convenuta, aveva liquidato in Controparte_4 favore dell'attrice, dapprima, la somma di euro 600,00 (di cui euro 100,00 per onorari) e successivamente, la somma di euro 3.620,00 (di cui euro 500,00 per onorari);
- che, in considerazione della perizia medica del Dott. la summenzionata liquidazione Persona_1 non era risultata in alcun modo satisfattiva, in quanto l'attrice aveva subito anche il danno da cinestesi lavorativa essendo ella all'epoca del sinistro dipendente presso l'Asl di Teramo-Distretto di Roseto Degli
Abruzzi- con la qualifica di amministrativo e segretaria della 2° commissione medico-legale e pertanto, dunque svolgendo attività lavorativa prevalentemente sedentaria, resa difficoltosa dalle lesioni riportate;
- che il danno subito consisteva in “anteriorizzazione delle ultime due vertebre coccigee ed irregolarità del profilo atero- superiore sacrale di natura post-traumatica”, comportante l'impossibilità da parte della di potersi Parte_1 sedere in “maniera naturale”, e la necessità dell'ausilio di un cuscino ovvero di un cuscino medicalmente previsto c.d. “cuscino per coccige” e, allo stesso tempo, possibilità di mantenere tale postura solo per un lasso di tempo molto limitato;
- che il Supremo Collegio aveva chiarito che “Il danno da cinestesi lavorativa inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa è risarcibile come danno biologico” (Cass. Civ. Sez. III, 8/11/2007 n. 23293);
- che a seguito del sinistro l'attrice, stante le risultanze della perizia medico-legale redatta dal dott. Per_1
aveva riportato le seguenti voci di danno: a) Danno Biologico Permanente (Tabella di Milano)
[...]
Invalidità del 6% (soggetto di 64 anni) = euro 5.908,55; b) Danno Biologico Temporaneo;
Inabilità assoluta
30 giorni = euro 1.388,70; Inabilità parziale 72 giorni = euro 2.499,66; c) Personalizzazione del danno al
30%= euro 2.939,07; d) Danno da cinestesi lavorativa al 20% = euro 1.959,38; e) Spese mediche = euro
117,72, per un Totale = euro 11.193,08 (già detratto l'acconto di euro 3.620,00);
- che al conteggio andava aggiunto il danno morale: considerata la tipologia delle lesioni accertate e l'impossibilità dell'attrice di poter svolgere le proprie primarie occupazioni in quanto ella, in esito alle lesioni riportate, non aveva potuto “vivere normalmente”, essendo stata costretta dapprima per diverse settimane a restare a letto, e successivamente, per diverse settimane non avendo potuto condurre il proprio veicolo ed essendosi dovuta avvalere dell'ausilio dei propri familiari anche solo per soddisfare le esigenze di vita primaria (potersi vestire o deambulare autonomamente);
- che parte convenuta, unitamente alla Compagnia Assicuratrice, per il tramite dell'Avv. Silvia Daccò, era stata invitata in data 1/06/2016 alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, ma la missiva era stata riscontrata esclusivamente dalla Compagnia assicuratrice della Società convenuta la quale aveva manifestato la propria volontà di non aderire all'istanza;
- che, in data 26/07/2016, l'attrice aveva spiegato una prima azione giudiziaria citando innanzi all'intestato
( , con procedimento iscritto al n. R.G. 3104/2016 e fissato Controparte_5 Controparte_3 all'udienza del 12/12/2016;
- che il predetto procedimento si era interrotto in data 21/05/2019 a causa del decesso dell'Avv. Silvia
Daccò in data 21/05/2019;
- che in data 7/08/2019, l'attrice, difesa dall'avv. Giuseppe Di Girolamo, ai sensi degli articoli 299 – 302
c.p.c., si era costituita volontariamente in giudizio, in sostituzione dell'Avv. Silvia Daccò, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione notificato in data 1/08/2019;
- che in data 22/10/2019, il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi, con ordinanza ex art. 307 c.p.c., aveva dichiarato il non luogo a provvedere del processo con la seguente motivazione: “rilevato che non è stata fissata alcuna udienza visto l'art. 302 c.p.c.
PQM
dichiara il non luogo a provvedere”;
- che, ritenendo ingiusta e illegittima la predetta ordinanza, l'attrice aveva proposto reclamo ex art. 178
c.p.c. avverso la stessa, chiedendone la revoca e che con ordinanza del 22/02/2020, il Tribunale di Teramo aveva dichiarato inammissibile il reclamo;
- che nessuna prescrizione era intervenuta nel diritto ad ottenere il risarcimento da fatto illecito e, non essendovi dubbio alcuno che l'evento occorso alla deducente fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta posta in essere da controparte, sussunta nella fattispecie astratta di cui all'art. 2051 c.c., era sua intenzione agire per il risarcimento dei danni patiti a mente dell'art. 2051 c.c.;
- che il punto vendita si qualificava infatti notoriamente in termini di custode del bene destinato alla vendita in favore dei terzi, pertanto, era obbligato a premurarsi di predisporre di ogni opportuna misura e cautela idonea ed atta ad evitare eventi dannosi a carico dell'utenza.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
regolarmente citata, non si è costituita ed all'udienza dell'1/02/2022 ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte attrice e le prove orali da questa articolate. È stata, altresì, disposta l'acquisizione delle deposizioni dei testi e Testimone_1
rese nel giudizio n. 3104/2016, rispettivamente alle udienze del 6/11/2018 e del Testimone_2
29/05/2018. È stata, inoltre, espletata una consulenza tecnica affidata al dott. Persona_2
Depositato il relativo elaborato, all'udienza del 20/02/2025, tenuta con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
°°°°°°°°°
Delimitazione del thema decidendum.
L'attrice invoca la responsabilità della società (gestrice ai sensi dell'art. 2051 CP_1 Controparte_3
c.c., nella causazione del sinistro occorsole in data 12/07/2014 alle ore 11,30 circa, presso il punto vendita sito in Giulianova, alla via F. Turato, ove si era recata unitamente alla propria figlia, e, nell'intento CP_1 di provare la seduta di una sedia messa in esposizione per la vendita, era caduta rovinosamente a terra - a causa della rottura della sedia - riportando gravi lesioni. La società e per essa la sua Compagnia, CP_1 avendo già provveduto a liquidare un importo (euro 600,00 ed euro 3.620,00) in favore della danneggiata, da questa ritenuto insufficiente al ristoro dei danni patiti (compreso quello da cinestesi lavorativa e danno morale), è rimasta contumace.
La normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale.
Preliminarmente deve essere correttamente qualificata la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, la quale nel proprio atto di citazione chiedeva che la responsabilità della convenuta fosse valutata secondo i criteri di cui all'art. 2051 c.c.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, il titolo di responsabilità del gestore o titolare di supermercato per infortuni occorsi all'interno dei locali è disciplinato dall'art. 2051 c.c.
Il presupposto di detta responsabilità è l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi (Cass. 23/10/1990 n. 10277).
La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (Cass. Civ.
4476/2011, Tribunale Pavia n. 548 del 21/04/2021). Il rapporto di custodia, che rappresenta il presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., viene definito come un potere di fatto, di regola corrispondente ad una situazione giuridica almeno di detenzione qualificata (e quindi non di detenzione per ragioni di ospitalità o di servizio), che conferisce al titolare un potere di controllo e di inibizione dei fattori di rischio, che possano essere appunto rappresentati secondo criteri di normalità (Tribunale Milano sez. X
21/09/2009 n. 11027).
Circa l'onus probandi, assumendo quale parametro di responsabilità l'art. 2051 c.c., secondo i principi generali fatti propri dalla giurisprudenza, in linea di principio, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare sia il fatto storico sia l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. 18/02/2014 n. 3793; Cass. 25/08/2014 n. 18162; Cass.
23/10/2014 n. 22528). In particolare, con specifico riferimento all'attore, secondo quanto precisato recentemente dalla giurisprudenza, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 29/07/2016 n.
15761; Cass. 7/01/2016 n. 56); in altri termini, incombe sul danneggiato "l'onere di provare il danno e il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso (cfr. Cass. 28/09/2015 n. 19121; Cass.
18/05/2015 n. 10129).
In relazione al profilo della pericolosità o alla potenziale lesività della cosa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc. - Cass. 13/03/2013, n. 6306; Cass.
5/02/2013, n. 2660; Cass. 9/12/2009, n. 25772; Cass. 4/11/2003, n. 16527; da ultimo, Cass. 27/03/2020,
n.7580).
Incombe, comunque, sul danneggiato provare il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa. Tale specifico onere probatorio non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso a soggetto che ha provato, sedendosi, una sedia collocata in esposizione per la vendita.
Invero, il comportamento colposo tenuto dal danneggiato può escludere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, in misura via via crescente quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto ed evitato. Pertanto, è possibile anche che la distrazione o imprudenza del danneggiato siano di tale intensità, da porsi quale causa esclusiva nella produzione dell'evento dannoso (Corte Appello L'Aquila, 19/05/2022
n. 735).
Così inquadrata l'elaborazione giurisprudenziale in tale annosa materia, può ritenersi che all'esito del presente giudizio parte attrice abbia assolto al proprio onus probandi circa la precisa estrinsecazione del fatto storico, così come dedotto nei propri scritti difensivi, essendo stata raggiunta la prova sulle effettive modalità della caduta, come sopra detto, ovvero che la sedia in esposizione, destinata alla vendita, non fosse stata montata in maniera idonea a sopportare la seduta del pubblico, atto sufficiente questo a costituire una anomalia della res, non percepibile con l'ordinaria diligenza.
Il caso di specie.
Orbene, risulta innanzitutto processualmente accertato, in fatto, che in data 12/07/2014, alle ore 11,30 circa, si era recata in compagnia della figlia presso il punto vendita ( Parte_1 CP_1 CP_3
), sito in Giulianova alla via F. Turati n. 181. Ivi essa riferisce fossero esposte sedie destinate alla
[...] vendita e che, essendo interessata all'acquisto, si era determinata a provarne una, ma che a causa della improvvisa rottura della sedia, era caduta rovinosamente a terra, riportando lesioni.
La dinamica del sinistro, come rappresentata negli atti difensivi dell'attrice, ha ricevuto conferma dalle deposizioni testimoniali sì da potersi configurare la responsabilità della convenuta. I testi escussi all'udienza del 23/05/2023 , e (soccorritori volontari della Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Croce Rossa), hanno confermato i capitoli di prova articolati da parte attrice in ordine alla circostanza della soccorsa e trasportata al P.S. di Giulianova a causa di una caduta nel locale vendita dei Parte_1 magazzini in Giulianova. Hanno, altresì, riferito di aver trovato l'attrice dolorante e seduta su una CP_2 sedia nel corridoio del negozio. nella deposizione resa nel giudizio n. 3104/2016, ha Testimone_2 dichiarato che la madre, appena si sedette sulla sedia, cadde immediatamente a terra e solo dopo la caduta la teste ebbe ad avvedersi che la seduta non era fissata con le viti. La teste ha riferito, inoltre, che non vi erano cartelli che vietavano di provare le sedie in esposizione, circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla teste cliente abituale del negozio, escussa sempre nel medesimo giudizio. Testimone_1
Alla luce di quanto evidenziato è dunque possibile affermare con ragionevole certezza che il sinistro si sia effettivamente verificato a causa del mancato adempimento dell'obbligo di custodia da parte della ditta proprietaria del supermercato, la quale avrebbe dovuto provvedere a mettere in vendita oggetti privi della caratteristica della pericolosità.
Pertanto, in virtù delle sopra richiamate risultanze fattuali, deve ritenersi che parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2051 c.c., avendo dimostrato la derivazione causale della “caduta” dannosa dalla res (sedia) in custodia della convenuta.
Orbene, è altrettanto noto che - una volta provate queste circostanze - il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multiis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 5/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del
13/07/2011). Ciò vuol dire che il custode è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità,
l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24428 del 19/11/2009).
Nella specie, per contro, la convenuta è rimasta contumace e dunque non ha in alcun modo fornito una tale prova liberatoria, né è emerso nel processo alcun elemento da cui poter inferire (per lo meno) il sospetto che la caduta potesse essere dipesa da un comportamento anomalo o abnorme della Parte_1 nel provare la seduta di un oggetto destinato alla vendita.
Sulla scorta delle considerazioni svolte sopra deve essere dichiarata la responsabilità, nella determinazione del sinistro, della e quest'ultima deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attrice.
Non è dato ravvisare, peraltro, dall'istruttoria espletata alcuna ipotesi di concorso di colpa della danneggiata nella causazione del danno a mente dell'art. 1227 c.c.
La liquidazione del danno.
Ciò posto in ordine all'an e passando ad esaminare il profilo concernente il quantum, merita rilevare che parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico e del danno morale subito.
In particolare, a questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008 n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la tutela risarcitoria è estesa ai soli casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quale è innanzitutto il danno biologico, che costituisce appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. Passando, quindi, alla liquidazione del danno, ritiene il giudicante di dover condividere in toto la relazione di consulenza in atti che qui deve intendersi richiamata e trascritta nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e dell'estrema chiarezza espositiva.
Il consulente, Dott. , esaminata la documentazione medica in atti e dopo aver effettuato Persona_2 una valutazione obiettiva dello stato di salute dell'attrice, ha ritenuto che “esista un nesso causale tra l'evento traumatico e le lesioni riportate e può essere posta a carico del signora diagnosi di Parte_1
DISFUNZIONALITA' CON ALGIA RESIDUA COCCIGEA POST-TRAUMATICA IN ESITI DI
FRATTURE VERTEBRALI. L'affezione posta in diagnosi fa riferimento alla voce: Esiti di frattura sacrale o coccigea mal consolidata con conseguente sindrome algico-disfunzionale che prevede - Guida RMG (3-5) e Guida SIMLA (3-5) - un danno biologico residuo pari al 3%”. Dalle su descritte lesioni, secondo il professionista incaricato, sono derivati postumi permanenti valutati nella misura del 3% (tre per cento), chiarendo, altresì, che la durata della
Inabilità temporanea al 50% era stata di 30 (trenta) giorni e al 25 % per ulteriori 70 (settanta) giorni.
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno non patrimoniale le Tabelle di Milano del 2024, tenendo conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (64 anni), nonché del difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione tabellare, all'infortunata competono le seguenti somme: euro 4.026,00 per danno biologico permanente;
euro 1.725,00 per i 30 dì di
ITP al 50% ed euro 2.012,50 per i successivi 70 dì di ITP al 25 % e così un totale generale di euro 7.763,50.
Non può esser riconosciuto, invece, per difetto prova, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16/10/2014 n. 235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n.
11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi
(Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/02/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n. 18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648). Deve, infine, esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. e quantificabili in euro 117,62.
Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo.
Per quanto concerne, invece, le spese dell'espletata c.t.u., come liquidate con separato decreto in corso di causa, le stesse vanno poste integralmente a carico della convenuta, in virtù del medesimo principio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2746/2021 RGAC, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- accerta la responsabilità del sinistro per cui è causa esclusivamente in capo alla ex art. 2051 c.c. e, CP_1 per l'effetto,
- condanna la al risarcimento del danno alla persona patito da a seguito del CP_1 Parte_1 sinistro per cui è causa, che liquida complessivamente in euro 7.881,16, comprensivo di rimborso spese mediche sostenute, già all'attualità oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che, al netto di quanto già liquidato all'attrice dalla Compagnia Assicuratrice della convenuta pari ad euro 4.220,00, ammonta ad ulteriori euro 3.661,12;
- condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in euro CP_1
2.552,00 per compensi, oltre esborsi per euro 237,00, oltre spese generali (15 % sui compensi) ed accessori di legge;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della convenuta.
Teramo lì 26 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)