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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12193/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12193 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con gli avv.ti Monica Rota, Davide Bonsignorio e Matteo Magini. Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1. accertare e dichiarare la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12 dicembre 2017 all'8 settembre 2019, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 3° livello CCNL Studi professionali, ovvero al diverso inquadramento ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorsoe ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 1 del D. Lgs.
23/15, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento, disposto nei confronti del ricorrente con lettera in data 6 settembre 2024 e, conseguentemente:
a. in via principale, ordinare alla convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente, condannandola altresì al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto sino a quella di effettivo ripristino dello stesso, sulla base del compenso mensile di € 3.026,83, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia;
b. in via subordinata, e con riserva di impugnazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. ai sensi degli artt. 3 c. 1 e 9 del D. Lgs. 23/15, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di
€ 18.161,01, o il diverso importo ritenuto di giustizia.
In caso di ritenuta cessazione del rapporto di lavoro: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al
1 pagamento delle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto, ordinare alla convenuta di consegnare i cedolini relativi alle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto e condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo di competenze di fine rapporto e TFR.
In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condannare la convenuta alla rifusione del compenso professionale con distrazione delle spese di lite”.
La convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. È fondata la domanda con cui la parte attrice ha chiesto l'accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12 dicembre 2017 all'8 settembre
2019.
1.1. Ed invero, i testi escussi hanno confermato che l'attore anche nel periodo in controversia:
- era tenuto al rispetto di un orario di lavoro determinato dal datore di lavoro;
- aveva l'obbligo di operare all'interno dei locali aziendali utilizzando strumentazione messa a disposizione del datore di lavoro;
- era assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro;
- doveva chiedere l'autorizzazione per poter fruire delle ferie.
1.2. Tanto deve bastare all'accoglimento della domanda de qua.
*
2. È pure fondata la domanda attorea volta a ottenere l'inquadramento, anche per il periodo antecedente, nel 3° livello CCNL Studi professionali (livello poi riconosciutogli con il contratto a tempo indeterminato).
2.1. Dall'analisi delle deposizioni testimoniali è infatti emerso che l'attore, anche a seguito della formalizzazione del contratto a tempo indeterminato, ha continuato a svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza.
2.2. In particolare, i testimoni hanno confermato che l'attore inizialmente si era occupato in prevalenza di attività inerenti agli aspetti informativi delle sedi, quali: gestione problematiche tecniche IT, gestione licenze programmi, installazione programmi, manutenzione pc e gestione server.
2.3. Orbene, tenuto conto che la declaratoria del CCNL di settore prevede che appartengono al livello
3° “i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela”, la tesi propugnata dall'attore si rivela convincente, apparendo il preteso livello quello più coincidente alla funzione ricoperta.
*
2 3. Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità del licenziamento per ritorsività.
3.1. Come è noto, per affermare l'esistenza del dedotto motivo illecito ovvero che il licenziamento sia stato intimato a seguito di comportamenti risultati sgraditi al datore di lavoro, è comunque necessaria la prova della sussistenza di un rapporto diretto di causalità tra tali circostanze indicate e l'asserito intento di ritorsione, dovendo in mancanza escludersi la finalità illecita del licenziamento (cfr. in fattispecie Cass. n. 14816/2005).
3.2. A fronte della menzionata necessità di fornire una prova rigorosa del nesso causale tra il motivo discriminatorio e/o ritorsivo ed il recesso impugnato (cfr. Cass. nn. 14816/2005, 3986/2015), si osserva che la difesa attorea ha inteso valorizzare il fatto che il lavoratore “a partire dalla metà del 2023, … si è visto progressivamente sottrarre il ruolo rivestito e le mansioni svolte sino a tale data” (cfr. pag. 7 del ricorso).
Tuttavia, nulla è stato allegato in ordine alle ragioni (di carattere ritorsivo) che avrebbero condotto a tale asserito demansionamento.
3.3. In seconda battuta, il ricorso sembra ancorare l'esistenza di un proposito di rappresaglia alla tempistica del provvedimento espulsivo, in quanto emesso dopo la ricezione della lettera di rivendicazioni inviata dai legali l'11.7.2024 (all. n. 9).
Ma tale dedotta tempistica, tenuto anche conto che il licenziamento è stato intimato a settembre 2024, non pare bastevole ai fini della prova della sussistenza dell'intento ritorsivo e dell'efficacia determinativa esclusiva di tale intento nell'atto espulsivo adottato nei confronti dell'attore.
*
4. Venendo quindi alla domanda subordinata di impugnativa di licenziamento, non può ritenersi provata la ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
4.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; nonché Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016,
24882/2017, 27792/2017).
Con particolare riferimento all'obbligo di repechage, è stato affermato che il datore di lavoro può fornire la prova del fatto negativo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di fatti e circostanze secondarie idonee a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato in ordine all'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018).
Ora, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di aderire al principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
(Cass. n. 10435/18; ma cfr. anche Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016, 20436/2016, 24882/2017,
3 27792/2017).
Vero è che i suesposti principi sono stati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla legge n.
92/2012, ma è altrettanto vero che l'art. 5 l. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
A tale conclusione non osta neppure la lettera dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, che si limita a stabilire che “Salvo quando disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro (…)”; con una formulazione legislativa che non allude ad alcuna inversione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del fatto sotteso al giustificato motivo oggettivo di licenziamento (cfr.
Trib. Roma n. 2503/2020).
I principi sopra esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova sono, quindi, applicabili anche al licenziamento intimato alla parte attrice e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro di causa sia disciplinato dalle norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.
4.2. Nel caso in esame, il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha allegato né provato la sussistenza di una qualsiasi ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda che abbia determinato l'esigenza di soppressione del posto di lavoro occupato dall'attore e neppure ha dimostrato l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni anche diverse da quelle precedentemente svolte.
L'esistenza dei presupposti dal giustificato motivo non può peraltro nemmeno desumersi dalla lettera di licenziamento.
Premesso che l'indicazione dei motivi del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) deve essere specifica e completa, in modo da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, e che pertanto non è sufficiente la mera affermazione della sussistenza di difficoltà o esigenze di carattere organizzativo, economico o produttivo, ma è necessaria l'individuazione di fatti specifici sottesi a dette difficoltà o esigenze, appare chiaro che il riferimento alla
“riorganizzazione dell'attività aziendale volta al contenimento dei costi” (cfr. all. n. 13 al ricorso introduttivo) non vale ex se a rappresentare l'esistenza di fatti fonte del giustiziato motivo oggettivo.
Del pari, l'affermazione “non vi sono posti liberi con analogo professionalità nei quali l'azienda possa utilmente collocarla” (cfr. all. n. 13 al ricorso introduttivo) nulla dimostra in ordine all'effettiva assenza, all'interno dell'impresa, di una posizione lavorativa in cui impiegare il dipendente licenziato.
I presupposti del giustificato motivo oggettivo non emergono neppure dalle altre risultanze
4 istruttorie: manca la prova dell'inutilità sopravvenuta della mansione svolta dall'attore e non vi è nemmeno riscontro in ordine all'insussistenza di posti di lavoro ove avrebbe potuto essere utilmente collocato l'attore, essendo rimaste sfornite di corroboro circostanze, di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione dell'organico aziendale, concernenti la struttura del personale della società.
4.3. Accertata dunque l'ingiustificatezza del licenziamento per carenza di entrambi i presupposti del giustificato motivo oggettivo, la stessa deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n.
23/2015.
Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
4.4. Poiché, però, l'art. 9 d.lgs. n. 23/2015 (applicabile alle imprese, come quella di causa, che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970) dispone il dimezzamento delle indennità previste dall'art. 3, comma 1 e stabilisce che l'ammontare non possa “in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore della parte attrice un'indennità risarcitoria in misura comunque non inferiore a due e non superiore a sei mensilità.
Orbene, alla luce del quadro normativo applicabile e tenuto conto della mancanza di prova di entrambi i presupposti del giustificato motivo oggettivo, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
*
5. Alla dichiarata cessazione del rapporto di lavoro consegue il diritto della parte attrice al pagamento delle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto e alla consegna dei cedolini relativi alle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto, a cui deve essere condannata la parte convenuta.
*
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12 dicembre 2017 all'8 settembre 2019;
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice all'inquadramento nel 3° livello CCNL Studi professionali;
5 - dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta alla consegna, in favore della parte attrice, dei cedolini relativi alle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto e al pagamento, in favore della parte attrice, delle somme dovute a titolo di competenze di fine rapporto e TFR;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 02.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12193 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con gli avv.ti Monica Rota, Davide Bonsignorio e Matteo Magini. Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1. accertare e dichiarare la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12 dicembre 2017 all'8 settembre 2019, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 3° livello CCNL Studi professionali, ovvero al diverso inquadramento ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorsoe ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 1 del D. Lgs.
23/15, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento, disposto nei confronti del ricorrente con lettera in data 6 settembre 2024 e, conseguentemente:
a. in via principale, ordinare alla convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente, condannandola altresì al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto sino a quella di effettivo ripristino dello stesso, sulla base del compenso mensile di € 3.026,83, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia;
b. in via subordinata, e con riserva di impugnazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. ai sensi degli artt. 3 c. 1 e 9 del D. Lgs. 23/15, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di
€ 18.161,01, o il diverso importo ritenuto di giustizia.
In caso di ritenuta cessazione del rapporto di lavoro: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al
1 pagamento delle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto, ordinare alla convenuta di consegnare i cedolini relativi alle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto e condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo di competenze di fine rapporto e TFR.
In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condannare la convenuta alla rifusione del compenso professionale con distrazione delle spese di lite”.
La convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. È fondata la domanda con cui la parte attrice ha chiesto l'accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12 dicembre 2017 all'8 settembre
2019.
1.1. Ed invero, i testi escussi hanno confermato che l'attore anche nel periodo in controversia:
- era tenuto al rispetto di un orario di lavoro determinato dal datore di lavoro;
- aveva l'obbligo di operare all'interno dei locali aziendali utilizzando strumentazione messa a disposizione del datore di lavoro;
- era assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro;
- doveva chiedere l'autorizzazione per poter fruire delle ferie.
1.2. Tanto deve bastare all'accoglimento della domanda de qua.
*
2. È pure fondata la domanda attorea volta a ottenere l'inquadramento, anche per il periodo antecedente, nel 3° livello CCNL Studi professionali (livello poi riconosciutogli con il contratto a tempo indeterminato).
2.1. Dall'analisi delle deposizioni testimoniali è infatti emerso che l'attore, anche a seguito della formalizzazione del contratto a tempo indeterminato, ha continuato a svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza.
2.2. In particolare, i testimoni hanno confermato che l'attore inizialmente si era occupato in prevalenza di attività inerenti agli aspetti informativi delle sedi, quali: gestione problematiche tecniche IT, gestione licenze programmi, installazione programmi, manutenzione pc e gestione server.
2.3. Orbene, tenuto conto che la declaratoria del CCNL di settore prevede che appartengono al livello
3° “i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela”, la tesi propugnata dall'attore si rivela convincente, apparendo il preteso livello quello più coincidente alla funzione ricoperta.
*
2 3. Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità del licenziamento per ritorsività.
3.1. Come è noto, per affermare l'esistenza del dedotto motivo illecito ovvero che il licenziamento sia stato intimato a seguito di comportamenti risultati sgraditi al datore di lavoro, è comunque necessaria la prova della sussistenza di un rapporto diretto di causalità tra tali circostanze indicate e l'asserito intento di ritorsione, dovendo in mancanza escludersi la finalità illecita del licenziamento (cfr. in fattispecie Cass. n. 14816/2005).
3.2. A fronte della menzionata necessità di fornire una prova rigorosa del nesso causale tra il motivo discriminatorio e/o ritorsivo ed il recesso impugnato (cfr. Cass. nn. 14816/2005, 3986/2015), si osserva che la difesa attorea ha inteso valorizzare il fatto che il lavoratore “a partire dalla metà del 2023, … si è visto progressivamente sottrarre il ruolo rivestito e le mansioni svolte sino a tale data” (cfr. pag. 7 del ricorso).
Tuttavia, nulla è stato allegato in ordine alle ragioni (di carattere ritorsivo) che avrebbero condotto a tale asserito demansionamento.
3.3. In seconda battuta, il ricorso sembra ancorare l'esistenza di un proposito di rappresaglia alla tempistica del provvedimento espulsivo, in quanto emesso dopo la ricezione della lettera di rivendicazioni inviata dai legali l'11.7.2024 (all. n. 9).
Ma tale dedotta tempistica, tenuto anche conto che il licenziamento è stato intimato a settembre 2024, non pare bastevole ai fini della prova della sussistenza dell'intento ritorsivo e dell'efficacia determinativa esclusiva di tale intento nell'atto espulsivo adottato nei confronti dell'attore.
*
4. Venendo quindi alla domanda subordinata di impugnativa di licenziamento, non può ritenersi provata la ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
4.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; nonché Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016,
24882/2017, 27792/2017).
Con particolare riferimento all'obbligo di repechage, è stato affermato che il datore di lavoro può fornire la prova del fatto negativo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di fatti e circostanze secondarie idonee a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato in ordine all'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018).
Ora, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di aderire al principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
(Cass. n. 10435/18; ma cfr. anche Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016, 20436/2016, 24882/2017,
3 27792/2017).
Vero è che i suesposti principi sono stati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla legge n.
92/2012, ma è altrettanto vero che l'art. 5 l. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
A tale conclusione non osta neppure la lettera dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, che si limita a stabilire che “Salvo quando disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro (…)”; con una formulazione legislativa che non allude ad alcuna inversione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del fatto sotteso al giustificato motivo oggettivo di licenziamento (cfr.
Trib. Roma n. 2503/2020).
I principi sopra esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova sono, quindi, applicabili anche al licenziamento intimato alla parte attrice e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro di causa sia disciplinato dalle norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.
4.2. Nel caso in esame, il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha allegato né provato la sussistenza di una qualsiasi ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda che abbia determinato l'esigenza di soppressione del posto di lavoro occupato dall'attore e neppure ha dimostrato l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni anche diverse da quelle precedentemente svolte.
L'esistenza dei presupposti dal giustificato motivo non può peraltro nemmeno desumersi dalla lettera di licenziamento.
Premesso che l'indicazione dei motivi del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) deve essere specifica e completa, in modo da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, e che pertanto non è sufficiente la mera affermazione della sussistenza di difficoltà o esigenze di carattere organizzativo, economico o produttivo, ma è necessaria l'individuazione di fatti specifici sottesi a dette difficoltà o esigenze, appare chiaro che il riferimento alla
“riorganizzazione dell'attività aziendale volta al contenimento dei costi” (cfr. all. n. 13 al ricorso introduttivo) non vale ex se a rappresentare l'esistenza di fatti fonte del giustiziato motivo oggettivo.
Del pari, l'affermazione “non vi sono posti liberi con analogo professionalità nei quali l'azienda possa utilmente collocarla” (cfr. all. n. 13 al ricorso introduttivo) nulla dimostra in ordine all'effettiva assenza, all'interno dell'impresa, di una posizione lavorativa in cui impiegare il dipendente licenziato.
I presupposti del giustificato motivo oggettivo non emergono neppure dalle altre risultanze
4 istruttorie: manca la prova dell'inutilità sopravvenuta della mansione svolta dall'attore e non vi è nemmeno riscontro in ordine all'insussistenza di posti di lavoro ove avrebbe potuto essere utilmente collocato l'attore, essendo rimaste sfornite di corroboro circostanze, di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione dell'organico aziendale, concernenti la struttura del personale della società.
4.3. Accertata dunque l'ingiustificatezza del licenziamento per carenza di entrambi i presupposti del giustificato motivo oggettivo, la stessa deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n.
23/2015.
Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
4.4. Poiché, però, l'art. 9 d.lgs. n. 23/2015 (applicabile alle imprese, come quella di causa, che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970) dispone il dimezzamento delle indennità previste dall'art. 3, comma 1 e stabilisce che l'ammontare non possa “in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore della parte attrice un'indennità risarcitoria in misura comunque non inferiore a due e non superiore a sei mensilità.
Orbene, alla luce del quadro normativo applicabile e tenuto conto della mancanza di prova di entrambi i presupposti del giustificato motivo oggettivo, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
*
5. Alla dichiarata cessazione del rapporto di lavoro consegue il diritto della parte attrice al pagamento delle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto e alla consegna dei cedolini relativi alle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto, a cui deve essere condannata la parte convenuta.
*
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12 dicembre 2017 all'8 settembre 2019;
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice all'inquadramento nel 3° livello CCNL Studi professionali;
5 - dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta alla consegna, in favore della parte attrice, dei cedolini relativi alle competenze di fine rapporto e del trattamento di fine rapporto e al pagamento, in favore della parte attrice, delle somme dovute a titolo di competenze di fine rapporto e TFR;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 02.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6