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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5163 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2016, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo Parte_1 difensore, dall'avv. Giovanni Russomanno, presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_1 di costituzione, dall'avv. Puccio Vincenzo presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/11/2016 premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1
RI il 06/08/1983 con dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(25/09/1985) e (03/06/1991) e riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi Per_2 al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 17/6/2008, era intervenuta separazione in forza di omologa resa nel procedimento RG 471/2008, chiedeva pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Part Precisava che in sede di omologa le parti si accordavano affinché l' versasse alla moglie €
1.750,00 euro, di cui € 1.000,00 a titolo di mantenimento per la € 400,00 per il figlio CP_1
e € 350,00 per il figlio , assegno poi ridotto a € 1.400,00 a seguito di ricorso per Per_2 Per_1 modifica delle condizioni di separazione, oltre all'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Deducendo un peggioramento della propria condizione economica e il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , ed esponendo la nascita di un figlio da altra Per_1 relazione, domandava dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la alle seguenti condizioni: CP_1
“Sull'Affidamento: I figli della coppia sono oramai maggiorenni e con propri nuclei familiari non sussistendo più le ragioni per un versamento di assegno di mantenimento a mani della madre ed inoltre essendo entrambi indipendenti sul piano economico;
Par
- Sui rapporti tra le parti: I sig.ri e saranno tenuti a mantenere un contegno di CP_1 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro specie alla presenza dei figli;
- Sull'assegno di mantenimento: a modifica del verbale e del decreto di omologa del 2008, lo stesso mantenimento dovrà necessariamente essere parametrato alle condizioni economiche e reddituali del ricorrente, che allo stato è semplicemente un operaio Par dipendente, per cui le condizioni (che pacificamente lo stesso si era addossato in sede di omologazione della separazione consensuale non sono oggi minimamente sopportabili dallo stesso che per di più è padre di un ulteriore figlio (a cui deve anche provvedere in termini di mantenimento). Tuttavia allo stato si chiede che venga disposto a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio il versamento mensile della somma di Euro 150, 00, Per_2 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50
% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.) mentre per il figlio titolare Per_1 di una propria attività economica nulla più risulta dovuto;
- Sull'assegno divorzile: accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra
e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo Controparte_1 favore o in via subordinata parametrare lo stesso alle condizioni reddituali attuali del sig.
[...]
, che oggi vive di un semplice salario da lavoro dipendente, nella misura che si quantifica in Pt_1 euro200, 00.
2 - Sulla casa coniugale: la stessa sita in RI, Via Bovio, si chiede che resti assegnata alla sig.ra Par mentre al sig. rimanga assegnato l'immobile sito nello stesso comune, Via Giorla CP_1
n. 8;”
Con comparsa del 29/11/2017 si costituiva in giudizio , la quale, seppur Controparte_1 aderendo alla domandata pronuncia, contestava quanto riferito da controparte, soprattutto in riferimento alle condizioni economiche del ricorrente, nonché al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e così concludeva:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rigettare ogni richiesta di modifica delle statuizioni patrimoniali già intercorrenti fra le parti e per l'effetto mantenere inalterato
l'assegno di mantenimento disposto a carico del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 di € 800,00 mensili, di € 250,00 in favore di e di € 350,00 in favore di CP_1 Per_1
Attribuire in proprietà alla sig.ra la casa coniugale sita in RI alla Via Per_2 CP_1
Giovanni Bovio, 23. Vista la cronicità del comportamento omissivo mantenuto costantemente dal Par sig. nel sottrarsi agli obblighi integrali stabiliti dal Tribunale nei confronti della odierna comparente e dei figli e concedere in assegnazione anche alla sig.ra Per_1 Per_2
l'immobile sito in Via Giorla n° 8 di RI, affinché la stessa possa eventualmente CP_1
Par concederlo in locazione al fine di recuperare gli importi dovuti e debendi dal ricorrente .
All'esito dell'udienza presidenziale del 4 luglio 2018, il presidente del Tribunale, sentiti i coniugi, assegnava la casa coniugale alla moglie, determinava assegno di mantenimento per il solo figlio per € 250,00 e l'assegno divorzile per € 400,00 mensili. Per_2
Avverso tale ordinanza la proponeva reclamo dinnanzi alla Corte di Appello, che, con CP_1
Part accoglimento parziale, riformava l'ordinanza e prevedeva che l' versasse un assegno divorzile pari ad € 600,00 in favore della reclamante.
Istruito il giudizio per il tramite di memorie ex art. 183 co. 6 cpc, e rinviato per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2024 con ordinanza del 4 dicembre 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge.
Con le comparse conclusionali, la rettificava le proprie conclusioni, rinunciando alla Parte_2 domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi, e la riduzione dell'assegno divorzile in proprio favore da 600 euro a 400 euro.
3 * * *
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 22 luglio 2008
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile
È necessario rammentare preliminarmente che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le
Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e
4 nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante,
e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Dunque, alla luce dei richiamati principi di diritto il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e
5 alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi, l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Trattasi di principi recentemente confermati dalla Suprema Corte, la quale ribadisce quanto segue:
“Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il
6 parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass. Cassazione civile sez.
I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
7 In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
Nel caso di specie, relativamente alla funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno divorzile, non sussiste agli atti alcuna prova dei sacrifici sostenuti in costanza di matrimonio dalla anche sotto il profilo della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, e CP_1 del contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, sebbene la stessa ne faccia un timido riferimento solo in sede di comparse di replica, non avendo dato prova nel corso del giudizio della sussistenza dei presupposti.
Non è, dunque, accertato lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, che possa giustificare il riconoscimento di un assegno "perequativo".
Neppure sotto il profilo assistenziale il Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente trovi margini di accoglimento, atteso che la sebbene dichiari di essere affetta da invalidità al 60 %, non produce CP_1 nulla a riprova della propria situazione, e le dichiarazioni dei redditi prodotti non sono bastevoli per ottenere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, che dimostrano il solo divario sussistente tra i redditi delle parti.
8 In conseguenza di quanto sopra, deve pertanto escludersi il diritto all'assegno divorzile richiesto, essendo carente sia la prova del requisito relativo alla funzione perequativa e riequilibratrice che quello assistenziale.
Sull'assegnazione degli immobili
Attesa la rinuncia alla domanda di mantenimento in favore dei figli, precisata in sede di memorie conclusionali, per il raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi, nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, che seguirà le disposizioni in materia di proprietà.
Rispetto, invece, alla domanda proposta dalle parti sull'assegnazione della seconda abitazione, ci si richiama quanto disposto sul punto dalla Corte di Appello in sede di reclamo, in cui viene disattesa la richiesta di assegnazione dell'immobile sito in RI, alla via Gloria n.8, che non costituisce casa coniugale, potendo formare oggetto di assegnazione esclusivamente l'immobile che ha rappresentato la residenza della famiglia, posto che Sotto tale profilo, va infatti osservato che
l'assegnazione della casa familiare, risponde all'esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816).
Pertanto, nulla si dispone sul punto.
Stante la parziale soccombenza delle parti, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti a RI il
06/08/1983 (atto n. 5, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1983);
• Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
• Revoca l'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico di , Parte_1
• Nulla dispone sull'assegnazione della casa coniugale;
• Dichiara inammissibile la domanda in ordine all'assegnazione dell'ulteriore immobile sito in via Gloria, 8 RI;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le
9 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 8/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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