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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 23.09.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 12998/2024
Tra
Il sig. , nato Napoli il 17/03/1986, c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagna presso lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla via Cuma n. 28, come in atti
-Ricorrente- E
, con sede in Roma, Viale Liegi n.33, in persona del Controparte_1 suo Legale Rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...] Controparte_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall' Avv. Chiara Masi ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceccano (FR) alla via S. Maria A Fiume n.12, come in atti,
-Resistente-
NONCHE'
(p. IVA ) rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ed elettivamente domicilia presso la sede dell'Avvocatura in Napoli, Via Armando Diaz, 11,
-Resistente-
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 03.06.2024, il sig. esponeva: Parte_1
Che la era una agenzia di somministrazione Controparte_1 autorizzata aggiudicataria di una gara d'Appalto per la “Somministrazione di Lavoro”, indetta dall' Controparte_3 che il sig. era stato dipendente della dal dicembre 2014 ad Pt_1 CP_1 ottobre 2019, in virtù di più contratti di lavoro subordinato;
che il contratto sottoscritto dal ricorrente era un contratto di somministrazione e l'impresa utilizzatrice era l' dove Controparte_3 effettivamente era stata resa la prestazione, che in particolare il ricorrente aveva prestato servizio con la qualifica di Infermiere;
che il ricorrente aveva prestato servizio presso l' Controparte_3 svolgendo l'attività su tre turni (turnista);
[...] che al sig. non era stato applicato correttamente il CCNL Comparto Sanità Pt_1
Pubblica 2019 – 2021 ed inoltre non era stata riconosciuta correttamente l'indennità di mensa ex ART. 29 CCNL integrativo 2001; che da ultimo non erano stati riconosciuti al ricorrente gli arretrati previsti dal CCNL Comparto Sanità triennio 2019 – 2021 del 02/11/2022 così come era facilmente riscontrabile dalla contabilità allegata al ricorso a formarne parte integrante. A sostegno delle proprie pretese, richiamava, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che disciplinava la somministrazione di lavoro, nonché gli artt. 33, comma 2, e
35, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo. Rilevava come, diversamente da quanto previsto dalla normativa di riferimento, il CCNL fosse stato applicato solo parzialmente e non fossero state corrisposte correttamente tutte le indennità previste dallo stesso. Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuta al ricorrente la somma di € 5.200,00 per il periodo dicembre 2014 e sino al ottobre 2019 (esclusivamente per il mancato riconoscimento dei ticket mensa e per il mancato adeguamento degli arretrati del CCNL), così come riportato nella contabilità allegata in calce al ricorso a formarne parte integrante, la quale è stata redatta tenendo conto dei parametri dei CCNL di riferimento, sottraendo quanto effettivamente percepito e sulla scorta dei cartellini marcatempo depositati in atti, da cui si evince anche l'effettiva adibizione della ricorrente ai fini del calcolo delle indennità dovute.
Pertanto, alla luce di quanto esposto in fatto, il ricorrente concludeva il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive e per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa, in Controparte_3 persona del Direttore Generale p.t., e la in persona Controparte_1 del lr pt in solido e/o alternativamente al pagamento in favore di esso ricorrente dell'importo di € 5.200,00 per il periodo dicembre 2014 e sino al ottobre 2019 o il minore
o maggiore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 cc, oltre accessori come per legge dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.>>
Si costituiva con memoria del 14.01.2025 la la quale Controparte_1 eccepiva la infondatezza della domanda, in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto. Deduceva la nullità dell'avverso ricorso ex art. 414, nn. 3 e 4, carente e lacunoso, avendo il lavoratore omesso di allegare i fatti costitutivi della pretesa, che potevano consentire di ricostruire lo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro, né gli stessi erano altrimenti desumibili dall'esame complessivo dell'atto e dei documenti con esso prodotti, deduceva la intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948, n. 4, c.c. rilevato che il ricorrente agiva per vedersi riconosciute alcune differenze retributive maturate nel periodo dicembre 2014 – ottobre 2019, essendo decorso il termine quinquennale per richiedere il pagamento delle somme stesse al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Nel merito, la infondatezza della domanda e il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla CP_1
Eccepiva parte resistente che la domanda non era sostenuta dalla necessaria allegazione dei fatti costitutivi della pretesa. Con specifico riferimento alle somme richieste a titolo di buoni pasto, il ricorrente non aveva allegato alcunché in merito alla predisposizione da parte dell' Controparte_3
di un servizio mensa aziendale o, in difetto, di altri servizi equipollenti o alternativi. Nulla aveva poi dedotto riguardo la ragione della mancata fruizione della mensa o dei servizi ad essa alternativi o sostitutivi. Ancora, il ricorrente neppure accennava alle proprie mansioni, alle modalità di svolgimento delle stesse, all'articolazione dell'orario di lavoro, alla fruizione di pause e, soprattutto, alla possibilità o meno di consumare il pasto in ragione dello svolgimento delle mansioni stesse e dell'articolazione dell'orario svolto, anche fuori dal luogo e dall'orario di lavoro. Il ricorso non era supportato da alcun elemento probatorio minimamente idoneo a suffragare la pretesa del sig. . Pt_1
Pertanto, concludeva chiedendo reiectis: In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'avverso ricorso ex art. 414, nn. 3 e 4, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata e subordinata, accertare
e dichiarare prescritto il credito ex art. 2948, n. 4, c.c.; in via ancor più gradata e subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
in via ancor più gradata e subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'
[...] tenuta in via esclusiva all'erogazione dei buoni mensa in favore Controparte_3 del lavoratore e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore di quest'ultimo delle somme richieste o ritenute di giustizia, con conseguente rigetto della medesima domanda spiegata nei confronti della per difetto di Controparte_4 titolarità passiva del rapporto;
in via ancor più gradata e subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che l' utilizzatrice e la società somministratrice sono CP_3 tenute in solido tra loro al pagamento delle somme richieste a titolo di buoni mensa e per gli aumenti retributivi disposti dal CCNL applicabile ratione temporis e, per l'effetto, condannare entrambe in solido al pagamento delle somme richieste dal lavoratore e/o accertate di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.>>
Con memoria del 16.12.2024 si costituiva L' Controparte_3
la quale eccepiva la infondatezza della domanda, in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto. Deduceva l'intervenuta prescrizione. Trattandosi di somme in ipotesi da corrispondere in relazione ad un rapporto di lavoro intervenuto tra il 2014 ed il 2019 riteneva la difesa che nel 2024 fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione per la complessità
o parte delle somme reclamate col ricorso. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva in quanto il soggetto legittimato passivo nel presente giudizio era la società con cui il ricorrente intratteneva il proprio rapporto di lavoro. La società infatti, aggiudicataria dell'appalto indetto dalla resistente CP_1 amministrazione, era, a suo parere, l'unico soggetto in capo al quale gravava l'onere di corrispondere la dovuta e corretta retribuzione, laddove dovuta e, conseguentemente, la resistente amministrazione era, in relazione a tali pretese, del tutto sfornita di legittimazione passiva, essendo obbligata solo nei confronti della società e non della parte ricorrente. Pertanto, concludeva: rigettare integralmente l'avverso ricorso siccome prescritto e infondato, per i motivi sopra dedotti;
con vittoria di spese di lite secondo le tariffe di legge>>.
Incardinato il giudizio innanzi a questo Tribunale, alla odierna udienza, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di nullità del ricorso e di prescrizione sollevate dalle resistenti.
Occorre al riguardo rilevare che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/03/2025 che il ricorso è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, ogni qualvolta lo stesso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (cfr. Cass. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820). La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e perfino in grado di appello. Sicché non possono ad esempio costituire causa di nullità né l'omessa produzione, né la mancata indicazione del contrato collettivo applicabile al caso di specie, non essendo in grado tali omissioni di incidere sull'oggetto della domanda ed avendo il contratto solo un rilievo di carattere probatorio. La S.C. ha inoltre chiarito che è di norma irrilevante anche l'omessa notificazione dei conteggi analitici degli emolumenti retributivi richiesti (cfr. Cass. 10 novembre 2003, n.16855); che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici ( Cass. n. 817 del 1999); che anzi anche deve ritenersi ininfluente perfino la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, purché siano specificamente indicati i relativi titoli e gli elementi fattuali, in modo da consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa (cfr. Cass. 5 ottobre 2002, n.14292).
Nel caso di specie il ricorso risulta completo degli elementi essenziali e, dalla lettura complessiva dello stesso, in collegamento ai conteggi prodotti, alle buste paga ed ai cartellini marcatempo, si evincono con chiarezza iturni di lavoro osservati e le concrete mansioni disimpegnate dal ricorrente, specificati sia il petitum che la causa petendi dell' azione, sui quali ,a ben vedere, le parti evocate in giudizio si sono adeguatamente difese.
Anche l' eccezione di prescrizione va respinta.
Quanto ai buoni pasto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e la più recente n.21440/2024); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985 ..." (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 97/2025 del 14-01-2025)
Pertanto il diritto all' erogazione dei buoni pasto soggiace all' ordinario termine di prescrizione decennale ditachè gli emolumenti pretesi a tale titolo dalla parte ricorrente non risultavano prescritti all' atto del deposito del ricorso e della notifica dello stesso alle convenute. Invero, la parte attrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento contrattuale connesso al rapporto lavorativo, consistente nell'aver omesso di erogare i buoni pasto o il servizio mensa, come sarebbe stato obbligo della datrice. Si tratta di domanda avente natura risarcitoria e fonte contrattuale, che quindi si prescrive nell'ordinario termine decennale, pacificamente non decorso nel caso di specie. (cfr. ex plurimis TRIBUNALE DI UDINE, Sentenza n. 26/2024 del 30-01-2024)
Neppure gli arretrati richiesti sulla scorta del CCNL di settore applicabile nella specie appaiono estinti per prescrizione alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali condivisi da questo giudice.
Alla luce dell'evoluzione della disciplina dei licenziamenti si deve difatti prendere atto di una necessaria revisione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di decorrenza dei termini di prescrizione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con una importante decisione del settembre
2022 (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), sembra ormai essere giunta alla conclusione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità (nello stesso senso: Cass. 9 dicembre 2022, n. 36066; Cass. 9 dicembre 2022, n. 36108 e Cass. 13 dicembre 2022, n. 36292).
Da tale constatazione la Cassazione fa derivare la conclusione che, «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» .
Passando all' esame del merito, il ricorso è fondato.
Non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' secondo cui il pagamento delle Controparte_3 indennità richieste, ove riconosciute, spetterebbe esclusivamente all'
[...]
quale datore di lavoro principale, e neppure può ravvisarsi nella Controparte_1 specie la tesi secondo cui l'Azienda ospedaliera potrebbe al più intervenire solo in via sussidiaria in caso di mancata ottemperanza del somministratore.
La disciplina della somministrazione di lavoro, come delineata dal D.Lgs. n. 81/2015 richiamato nell' atto introduttivo, prevede un regime di responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi. In particolare, l'art. 35, comma 2, del citato decreto stabilisce espressamente che:
“L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”. Tale norma, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha configurato un'ipotesi di solidarietà passiva perfetta tra somministratore e utilizzatore, senza alcun beneficio d'ordine o preventiva escussione. Ne consegue che il lavoratore può agire indifferentemente nei confronti del somministratore, dell'utilizzatore o di entrambi, per l'intero credito retributivo, salvo il diritto di rivalsa tra coobbligati secondo la disciplina ordinaria delle obbligazioni solidali.
Nel merito parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli arretrati derivanti dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021.
Sul punto, va richiamato il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui: “Per tutta la durata della missione presso
l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Tale principio, di derivazione comunitaria (art. 5 della Direttiva 2008/104/CE), costituisce un presidio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati e non può essere derogato né dalle parti né dalla contrattazione collettiva. Esso impone che al lavoratore somministrato siano applicate le medesime condizioni economiche e normative che sarebbero state applicate se fosse stato assunto direttamente dall'utilizzatore per svolgere le stesse mansioni.
Nel caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente abbia svolto mansioni di Infermiere presso l' nel periodo dicembre 2014 – Controparte_3 ottobre 2019, con modalità di turnazione che prevedevano l'articolazione su tre turni. Ciò posto, alla stessa dovevano essere applicate le medesime condizioni economiche previste dal CCNL Comparto Sanità ratione temporis applicabile per i dipendenti dell con pari mansioni e inquadramento. CP_3
È altresì fondato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di mensa prevista dall'art. 29 CCNL integrativo 2001.
Tale disposizione, che deve essere applicata in virtù del principio di parità di trattamento, stabilisce espressamente che: “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle buste paga, risulta inequivocabilmente che il ricorrente ha prestato servizio nei giorni indicati, secondo una turnazione che rendeva pienamente applicabile il diritto all'indennità di mensa. La natura dell'attività lavorativa svolta dall'infermiere, articolata su turni e caratterizzata da continuità assistenziale, rende infatti impossibile la fruizione della pausa pranzo senza ricorrere a meccanismi di avvicendamento del personale, esattamente come accade per i dipendenti diretti dell con analoghe mansioni. Il Controparte_3 valore unitario di tale indennità, come correttamente quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso, ammonta a € 4,13 per ciascun giorno di effettiva presenza, importo che corrisponde alla conversione in euro dei valori originariamente espressi in lire nella disposizione contrattuale ed aggiornati dalla contrattazione collettiva successiva. Pertanto, considerate le giornate di effettiva presenza documentate per il periodo dicembre 2014 - ottobre 2019 ( come risulta dalle buste paga), l'importo complessivamente dovuto a titolo di indennità di mensa ammonta a € 5.042,73.
Parimenti fondato è il diritto agli arretrati derivanti dall'applicazione del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 02/11/2022. Il fatto che il CCNL sia stato rinnovato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro non esclude il diritto della parte ricorrente agli adeguamenti retributivi per il periodo in cui ha prestato servizio, trattandosi di diritti che maturano per effetto dell'applicazione retroattiva delle disposizioni economiche del contratto collettivo.
Nel caso di specie, l'art. 2, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 prevede espressamente che “gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del contratto medesimo”. Le successive tabelle dispongono prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, prevedendo quindi una chiara efficacia retroattiva degli adeguamenti economici.
Ne consegue che al ricorrente spettano gli incrementi stipendiali previsti dal rinnovato CCNL per il periodo di effettivo servizio (dicembre 2014 - ottobre 2019), da calcolarsi secondo i valori stabiliti dalle tabelle allegate al CCNL stesso. In particolare, in base agli incrementi previsti dall'art. 92 e dalle tabelle B e C allegate al CCNL, per il livello di inquadramento del ricorrente (corrispondente a quello dell'infermiere nel Comparto Sanità), gli incrementi mensili ammontano agli importi riportati nel conteggio allegato al ricorso e non contestati dalle parti convenute , per un totale complessivo a titolo di arretrati pari a € 174,48. L'importo complessivo dovuto alla ricorrente, come quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso e non specificamente contestato nel suo ammontare dalle parti convenute, è pari a € 5.217,21, di cui € 5.042,73 per indennità di mensa ed € 174,48 per arretrati contrattuali.
Quanto al regime di responsabilità tra i convenuti, come già chiarito, l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce la solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi, ferma restando la disciplina dei rapporti interni tra coobbligati.
A tal proposito, l'art. 33, comma 2, del medesimo decreto prevede che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Tale disposizione, lungi dal configurare un regime di responsabilità sussidiaria dell'utilizzatore disciplina i rapporti interni tra somministratore e utilizzatore, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare al primo gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti. Ciò non esclude, tuttavia, la responsabilità solidale verso il lavoratore, che può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro coobbligato.
Nel caso di specie, è incontestato che l' non ha adempiuto Controparte_3 all'obbligo di comunicare ad i miglioramenti economici derivanti dal Controparte_1 rinnovo del CCNL Comparto Sanità. Tale circostanza, sebbene rilevante nei rapporti interni tra coobbligati ai fini dell'eventuale rivalsa, non incide sulla posizione del dipendente, che ha diritto di ottenere il pagamento delle somme dovute da entrambi i convenuti in regime di solidarietà passiva.
I convenuti devono, pertanto essere condannati al pagamento della somma complessiva di € 5.217,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna l' e l' Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo
[...] complessivo di € 5.217,21 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
Condanna l' e l' Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.450,00 a titolo di
[...] compensi professionali, oltre ad €.167,50 a titolo di spese forfettarie, per un totale di
€. 1.617,00, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si comunichi.
Napoli, il 23.9.2025.
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 23.09.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 12998/2024
Tra
Il sig. , nato Napoli il 17/03/1986, c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagna presso lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla via Cuma n. 28, come in atti
-Ricorrente- E
, con sede in Roma, Viale Liegi n.33, in persona del Controparte_1 suo Legale Rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...] Controparte_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall' Avv. Chiara Masi ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceccano (FR) alla via S. Maria A Fiume n.12, come in atti,
-Resistente-
NONCHE'
(p. IVA ) rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ed elettivamente domicilia presso la sede dell'Avvocatura in Napoli, Via Armando Diaz, 11,
-Resistente-
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 03.06.2024, il sig. esponeva: Parte_1
Che la era una agenzia di somministrazione Controparte_1 autorizzata aggiudicataria di una gara d'Appalto per la “Somministrazione di Lavoro”, indetta dall' Controparte_3 che il sig. era stato dipendente della dal dicembre 2014 ad Pt_1 CP_1 ottobre 2019, in virtù di più contratti di lavoro subordinato;
che il contratto sottoscritto dal ricorrente era un contratto di somministrazione e l'impresa utilizzatrice era l' dove Controparte_3 effettivamente era stata resa la prestazione, che in particolare il ricorrente aveva prestato servizio con la qualifica di Infermiere;
che il ricorrente aveva prestato servizio presso l' Controparte_3 svolgendo l'attività su tre turni (turnista);
[...] che al sig. non era stato applicato correttamente il CCNL Comparto Sanità Pt_1
Pubblica 2019 – 2021 ed inoltre non era stata riconosciuta correttamente l'indennità di mensa ex ART. 29 CCNL integrativo 2001; che da ultimo non erano stati riconosciuti al ricorrente gli arretrati previsti dal CCNL Comparto Sanità triennio 2019 – 2021 del 02/11/2022 così come era facilmente riscontrabile dalla contabilità allegata al ricorso a formarne parte integrante. A sostegno delle proprie pretese, richiamava, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che disciplinava la somministrazione di lavoro, nonché gli artt. 33, comma 2, e
35, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo. Rilevava come, diversamente da quanto previsto dalla normativa di riferimento, il CCNL fosse stato applicato solo parzialmente e non fossero state corrisposte correttamente tutte le indennità previste dallo stesso. Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuta al ricorrente la somma di € 5.200,00 per il periodo dicembre 2014 e sino al ottobre 2019 (esclusivamente per il mancato riconoscimento dei ticket mensa e per il mancato adeguamento degli arretrati del CCNL), così come riportato nella contabilità allegata in calce al ricorso a formarne parte integrante, la quale è stata redatta tenendo conto dei parametri dei CCNL di riferimento, sottraendo quanto effettivamente percepito e sulla scorta dei cartellini marcatempo depositati in atti, da cui si evince anche l'effettiva adibizione della ricorrente ai fini del calcolo delle indennità dovute.
Pertanto, alla luce di quanto esposto in fatto, il ricorrente concludeva il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive e per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa, in Controparte_3 persona del Direttore Generale p.t., e la in persona Controparte_1 del lr pt in solido e/o alternativamente al pagamento in favore di esso ricorrente dell'importo di € 5.200,00 per il periodo dicembre 2014 e sino al ottobre 2019 o il minore
o maggiore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 cc, oltre accessori come per legge dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.>>
Si costituiva con memoria del 14.01.2025 la la quale Controparte_1 eccepiva la infondatezza della domanda, in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto. Deduceva la nullità dell'avverso ricorso ex art. 414, nn. 3 e 4, carente e lacunoso, avendo il lavoratore omesso di allegare i fatti costitutivi della pretesa, che potevano consentire di ricostruire lo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro, né gli stessi erano altrimenti desumibili dall'esame complessivo dell'atto e dei documenti con esso prodotti, deduceva la intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948, n. 4, c.c. rilevato che il ricorrente agiva per vedersi riconosciute alcune differenze retributive maturate nel periodo dicembre 2014 – ottobre 2019, essendo decorso il termine quinquennale per richiedere il pagamento delle somme stesse al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Nel merito, la infondatezza della domanda e il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla CP_1
Eccepiva parte resistente che la domanda non era sostenuta dalla necessaria allegazione dei fatti costitutivi della pretesa. Con specifico riferimento alle somme richieste a titolo di buoni pasto, il ricorrente non aveva allegato alcunché in merito alla predisposizione da parte dell' Controparte_3
di un servizio mensa aziendale o, in difetto, di altri servizi equipollenti o alternativi. Nulla aveva poi dedotto riguardo la ragione della mancata fruizione della mensa o dei servizi ad essa alternativi o sostitutivi. Ancora, il ricorrente neppure accennava alle proprie mansioni, alle modalità di svolgimento delle stesse, all'articolazione dell'orario di lavoro, alla fruizione di pause e, soprattutto, alla possibilità o meno di consumare il pasto in ragione dello svolgimento delle mansioni stesse e dell'articolazione dell'orario svolto, anche fuori dal luogo e dall'orario di lavoro. Il ricorso non era supportato da alcun elemento probatorio minimamente idoneo a suffragare la pretesa del sig. . Pt_1
Pertanto, concludeva chiedendo reiectis: In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'avverso ricorso ex art. 414, nn. 3 e 4, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata e subordinata, accertare
e dichiarare prescritto il credito ex art. 2948, n. 4, c.c.; in via ancor più gradata e subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
in via ancor più gradata e subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'
[...] tenuta in via esclusiva all'erogazione dei buoni mensa in favore Controparte_3 del lavoratore e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore di quest'ultimo delle somme richieste o ritenute di giustizia, con conseguente rigetto della medesima domanda spiegata nei confronti della per difetto di Controparte_4 titolarità passiva del rapporto;
in via ancor più gradata e subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che l' utilizzatrice e la società somministratrice sono CP_3 tenute in solido tra loro al pagamento delle somme richieste a titolo di buoni mensa e per gli aumenti retributivi disposti dal CCNL applicabile ratione temporis e, per l'effetto, condannare entrambe in solido al pagamento delle somme richieste dal lavoratore e/o accertate di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.>>
Con memoria del 16.12.2024 si costituiva L' Controparte_3
la quale eccepiva la infondatezza della domanda, in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto. Deduceva l'intervenuta prescrizione. Trattandosi di somme in ipotesi da corrispondere in relazione ad un rapporto di lavoro intervenuto tra il 2014 ed il 2019 riteneva la difesa che nel 2024 fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione per la complessità
o parte delle somme reclamate col ricorso. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva in quanto il soggetto legittimato passivo nel presente giudizio era la società con cui il ricorrente intratteneva il proprio rapporto di lavoro. La società infatti, aggiudicataria dell'appalto indetto dalla resistente CP_1 amministrazione, era, a suo parere, l'unico soggetto in capo al quale gravava l'onere di corrispondere la dovuta e corretta retribuzione, laddove dovuta e, conseguentemente, la resistente amministrazione era, in relazione a tali pretese, del tutto sfornita di legittimazione passiva, essendo obbligata solo nei confronti della società e non della parte ricorrente. Pertanto, concludeva: rigettare integralmente l'avverso ricorso siccome prescritto e infondato, per i motivi sopra dedotti;
con vittoria di spese di lite secondo le tariffe di legge>>.
Incardinato il giudizio innanzi a questo Tribunale, alla odierna udienza, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di nullità del ricorso e di prescrizione sollevate dalle resistenti.
Occorre al riguardo rilevare che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/03/2025 che il ricorso è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, ogni qualvolta lo stesso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (cfr. Cass. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820). La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e perfino in grado di appello. Sicché non possono ad esempio costituire causa di nullità né l'omessa produzione, né la mancata indicazione del contrato collettivo applicabile al caso di specie, non essendo in grado tali omissioni di incidere sull'oggetto della domanda ed avendo il contratto solo un rilievo di carattere probatorio. La S.C. ha inoltre chiarito che è di norma irrilevante anche l'omessa notificazione dei conteggi analitici degli emolumenti retributivi richiesti (cfr. Cass. 10 novembre 2003, n.16855); che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici ( Cass. n. 817 del 1999); che anzi anche deve ritenersi ininfluente perfino la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, purché siano specificamente indicati i relativi titoli e gli elementi fattuali, in modo da consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa (cfr. Cass. 5 ottobre 2002, n.14292).
Nel caso di specie il ricorso risulta completo degli elementi essenziali e, dalla lettura complessiva dello stesso, in collegamento ai conteggi prodotti, alle buste paga ed ai cartellini marcatempo, si evincono con chiarezza iturni di lavoro osservati e le concrete mansioni disimpegnate dal ricorrente, specificati sia il petitum che la causa petendi dell' azione, sui quali ,a ben vedere, le parti evocate in giudizio si sono adeguatamente difese.
Anche l' eccezione di prescrizione va respinta.
Quanto ai buoni pasto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e la più recente n.21440/2024); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985 ..." (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 97/2025 del 14-01-2025)
Pertanto il diritto all' erogazione dei buoni pasto soggiace all' ordinario termine di prescrizione decennale ditachè gli emolumenti pretesi a tale titolo dalla parte ricorrente non risultavano prescritti all' atto del deposito del ricorso e della notifica dello stesso alle convenute. Invero, la parte attrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento contrattuale connesso al rapporto lavorativo, consistente nell'aver omesso di erogare i buoni pasto o il servizio mensa, come sarebbe stato obbligo della datrice. Si tratta di domanda avente natura risarcitoria e fonte contrattuale, che quindi si prescrive nell'ordinario termine decennale, pacificamente non decorso nel caso di specie. (cfr. ex plurimis TRIBUNALE DI UDINE, Sentenza n. 26/2024 del 30-01-2024)
Neppure gli arretrati richiesti sulla scorta del CCNL di settore applicabile nella specie appaiono estinti per prescrizione alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali condivisi da questo giudice.
Alla luce dell'evoluzione della disciplina dei licenziamenti si deve difatti prendere atto di una necessaria revisione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di decorrenza dei termini di prescrizione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con una importante decisione del settembre
2022 (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), sembra ormai essere giunta alla conclusione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità (nello stesso senso: Cass. 9 dicembre 2022, n. 36066; Cass. 9 dicembre 2022, n. 36108 e Cass. 13 dicembre 2022, n. 36292).
Da tale constatazione la Cassazione fa derivare la conclusione che, «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» .
Passando all' esame del merito, il ricorso è fondato.
Non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' secondo cui il pagamento delle Controparte_3 indennità richieste, ove riconosciute, spetterebbe esclusivamente all'
[...]
quale datore di lavoro principale, e neppure può ravvisarsi nella Controparte_1 specie la tesi secondo cui l'Azienda ospedaliera potrebbe al più intervenire solo in via sussidiaria in caso di mancata ottemperanza del somministratore.
La disciplina della somministrazione di lavoro, come delineata dal D.Lgs. n. 81/2015 richiamato nell' atto introduttivo, prevede un regime di responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi. In particolare, l'art. 35, comma 2, del citato decreto stabilisce espressamente che:
“L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”. Tale norma, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha configurato un'ipotesi di solidarietà passiva perfetta tra somministratore e utilizzatore, senza alcun beneficio d'ordine o preventiva escussione. Ne consegue che il lavoratore può agire indifferentemente nei confronti del somministratore, dell'utilizzatore o di entrambi, per l'intero credito retributivo, salvo il diritto di rivalsa tra coobbligati secondo la disciplina ordinaria delle obbligazioni solidali.
Nel merito parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli arretrati derivanti dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021.
Sul punto, va richiamato il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui: “Per tutta la durata della missione presso
l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Tale principio, di derivazione comunitaria (art. 5 della Direttiva 2008/104/CE), costituisce un presidio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati e non può essere derogato né dalle parti né dalla contrattazione collettiva. Esso impone che al lavoratore somministrato siano applicate le medesime condizioni economiche e normative che sarebbero state applicate se fosse stato assunto direttamente dall'utilizzatore per svolgere le stesse mansioni.
Nel caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente abbia svolto mansioni di Infermiere presso l' nel periodo dicembre 2014 – Controparte_3 ottobre 2019, con modalità di turnazione che prevedevano l'articolazione su tre turni. Ciò posto, alla stessa dovevano essere applicate le medesime condizioni economiche previste dal CCNL Comparto Sanità ratione temporis applicabile per i dipendenti dell con pari mansioni e inquadramento. CP_3
È altresì fondato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di mensa prevista dall'art. 29 CCNL integrativo 2001.
Tale disposizione, che deve essere applicata in virtù del principio di parità di trattamento, stabilisce espressamente che: “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle buste paga, risulta inequivocabilmente che il ricorrente ha prestato servizio nei giorni indicati, secondo una turnazione che rendeva pienamente applicabile il diritto all'indennità di mensa. La natura dell'attività lavorativa svolta dall'infermiere, articolata su turni e caratterizzata da continuità assistenziale, rende infatti impossibile la fruizione della pausa pranzo senza ricorrere a meccanismi di avvicendamento del personale, esattamente come accade per i dipendenti diretti dell con analoghe mansioni. Il Controparte_3 valore unitario di tale indennità, come correttamente quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso, ammonta a € 4,13 per ciascun giorno di effettiva presenza, importo che corrisponde alla conversione in euro dei valori originariamente espressi in lire nella disposizione contrattuale ed aggiornati dalla contrattazione collettiva successiva. Pertanto, considerate le giornate di effettiva presenza documentate per il periodo dicembre 2014 - ottobre 2019 ( come risulta dalle buste paga), l'importo complessivamente dovuto a titolo di indennità di mensa ammonta a € 5.042,73.
Parimenti fondato è il diritto agli arretrati derivanti dall'applicazione del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 02/11/2022. Il fatto che il CCNL sia stato rinnovato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro non esclude il diritto della parte ricorrente agli adeguamenti retributivi per il periodo in cui ha prestato servizio, trattandosi di diritti che maturano per effetto dell'applicazione retroattiva delle disposizioni economiche del contratto collettivo.
Nel caso di specie, l'art. 2, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 prevede espressamente che “gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del contratto medesimo”. Le successive tabelle dispongono prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, prevedendo quindi una chiara efficacia retroattiva degli adeguamenti economici.
Ne consegue che al ricorrente spettano gli incrementi stipendiali previsti dal rinnovato CCNL per il periodo di effettivo servizio (dicembre 2014 - ottobre 2019), da calcolarsi secondo i valori stabiliti dalle tabelle allegate al CCNL stesso. In particolare, in base agli incrementi previsti dall'art. 92 e dalle tabelle B e C allegate al CCNL, per il livello di inquadramento del ricorrente (corrispondente a quello dell'infermiere nel Comparto Sanità), gli incrementi mensili ammontano agli importi riportati nel conteggio allegato al ricorso e non contestati dalle parti convenute , per un totale complessivo a titolo di arretrati pari a € 174,48. L'importo complessivo dovuto alla ricorrente, come quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso e non specificamente contestato nel suo ammontare dalle parti convenute, è pari a € 5.217,21, di cui € 5.042,73 per indennità di mensa ed € 174,48 per arretrati contrattuali.
Quanto al regime di responsabilità tra i convenuti, come già chiarito, l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce la solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi, ferma restando la disciplina dei rapporti interni tra coobbligati.
A tal proposito, l'art. 33, comma 2, del medesimo decreto prevede che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Tale disposizione, lungi dal configurare un regime di responsabilità sussidiaria dell'utilizzatore disciplina i rapporti interni tra somministratore e utilizzatore, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare al primo gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti. Ciò non esclude, tuttavia, la responsabilità solidale verso il lavoratore, che può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro coobbligato.
Nel caso di specie, è incontestato che l' non ha adempiuto Controparte_3 all'obbligo di comunicare ad i miglioramenti economici derivanti dal Controparte_1 rinnovo del CCNL Comparto Sanità. Tale circostanza, sebbene rilevante nei rapporti interni tra coobbligati ai fini dell'eventuale rivalsa, non incide sulla posizione del dipendente, che ha diritto di ottenere il pagamento delle somme dovute da entrambi i convenuti in regime di solidarietà passiva.
I convenuti devono, pertanto essere condannati al pagamento della somma complessiva di € 5.217,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna l' e l' Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo
[...] complessivo di € 5.217,21 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
Condanna l' e l' Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.450,00 a titolo di
[...] compensi professionali, oltre ad €.167,50 a titolo di spese forfettarie, per un totale di
€. 1.617,00, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si comunichi.
Napoli, il 23.9.2025.
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero