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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3215/2021 promossa da:
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di amministratore di Parte_1 CodiceFiscale_1 sostegno di (c.f.: ), (c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, C.F._3 unitamente a , del figlio minore (c.f.: Persona_1 Persona_2 [...]
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. C.F._4
Massimiliano Lata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via degli Stadi, n.
20;
- attori –
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Manfredo Piazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Negroni, n. 53.
- convenuta -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferto, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, il e l' chiedendone la condanna al Controparte_2 CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali da loro subiti a causa della perdita del rapporto parentale dovuta alla morte della loro congiunta , deceduta a causa di epatite virale cronica, Persona_3 cirrosi epatica ascitica, sindrome epatorenale, insufficienza renale acuta, da lei contratte a causa di trasfusioni di sangue infetto da lei effettuate presso la sede di Cosenza nel 1973 e per le quali la CP_1
pagina 1 di 8 commissione medica ospedaliera e la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 1510/2014 hanno riconosciuto la responsabilità in capo al e all' di Cosenza. Controparte_2 CP_1
2. Il , costituitosi tempestivamente, ha eccepito il difetto di competenza per Controparte_2 territorio di questo tribunale in favore del tribunale distrettuale di Catanzaro e, nel merito, la prescrizione del diritto e comunque l'infondatezza della domanda. Ha inoltre dedotto che, in ogni caso, dalla somma dovuta a titolo risarcitorio deve essere scomputato quanto percepito dall'attrice ai sensi della l. 25 febbraio 1992, n. 210.
2.1. Si è costituita in giudizio per eccepire a sua volta il difetto di incompetenza per CP_1 territorio del tribunale di Cosenza in favore di quello di Catanzaro e per chiedere, nel merito, dichiararsi prescritto il diritto azionato e comunque il rigetto della domanda.
3. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc all'udienza dell'11.03.2022, il precedente Istruttore dichiarava l'incompetenza per territorio della domanda azionata nei confronti del
[...]
in favore del Tribunale di Catanzaro, competente per il foro erariale, mentre veniva CP_2 rigettata l'analoga eccezione proposta da CP_1
Con ordinanza coeva veniva poi disposta CTU, espletata da parte del dott. Persona_4
[...]
Disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato che, indi, la tratteneva in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 Cpc.
4. La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
4.1. Appare necessario esaminare, preliminarmente, la spiegata eccezione di prescrizione, invero inammissibile perché tardivamente proposta.
All'uopo appare sufficiente richiamare le motivazioni esposte nella sentenza dell'11.03.2022, con cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta non essendovi CP_1 dubbi che la costituzione della stessa sia avvenuta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 167 Cpc rispetto alla udienza indicata in citazione e non oggetto di differimento ai sensi del previgente art. 168 bis ult. Comma.
4.2. Venendo al merito della vicenda, giova evidenziare come, sulla scorta del disposto della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1510/2014 prodotta in atti, risulta preclusa da giudicato la valutazione della responsabilità, di natura contrattuale, dell in merito alla riconducibilità delle CP_1 infezioni e del contagio alle trasfusioni operate dalla stessa convenuta.
L'unica valutazione residuante, infatti, è l'accertamento o meno del nesso di causalità tra le malattie sofferte dalla dante causa degli attori, (attrice nel giudizio conclusosi con la Persona_3 sentenza sopra citata, poi confermata dalla SC), e il decesso della stessa, avvenuto in data 24.05.2013.
Detto accertamento è stato oggetto di CTU, espletata dal dott. la cui relazione è stata depositata Per_4 in data 31.12.2022.
Ed invero, nelle conclusioni della relazione depositata dal CTU, rispondendo ai quesiti posti dall'allora
G.I., il perito ha affermato che “Il decesso di avvenuto in data 24/5/2013 è Persona_3 etiologicamente ricollegabile alle infezioni da lei contratte a seguito delle emotrasfusioni di sangue infetto subite nei primi anni settanta “.
A tali conclusioni è pervenuto con articolate motivazioni, affermanti innanzitutto, che “già alla data della valutazione CMO del 08.07.2003 l'infezione epatica HCV aveva chiaramente e indiscutibilmente acquisito i caratteri della tipica fibrosi e quindi della cirrosi post-epatitica” e che “Negli anni pagina 2 di 8 successivi, la de cuius andò incontro ad un progressivo aggravamento, così com'è tipico della storia naturale della malattia” giungendo poi al decesso in data 24.05.2013 con causa accertata di epatite virale cronica avente quali complicanze la Cirrosi epatica ascitica, la Sindrome epato-renale e
Insufficienza renale acuta.
Tali conclusioni sono frutto di un articolata risposta ai quesiti posti avendo evidenziato il CTU che
“Nei due successivi ricoveri ospedalieri, che avvennero nelle settimane precedenti al decesso, gli elementi clinici descritti nelle relative cartelle, indicano l'improvviso e tumultuoso aggravamento della patologia cirrotica epatica, con i caratteristici segni dell'encefalopatia porto-sistemica (coma e iperammoniemia); In particolare durante l'ultimo ricovero ospedaliero del 19.04.2013, la de cuius fu curata per un coma epatico di III stadio all'ingresso, che si aggravò con encefalopatia porto-sistemica
e quindi con una sindrome epato-renale” esplicitando poi che “Le evidenze cliniche esaminate e discusse nei vari paragrafi, in relazione alla dinamica fisiopatologica dell'epatite virale C-correlata, hanno reso evidente un progressivo aggravamento della lesione epatocellulare che ha condotto alla tipica evoluzione dell'infezione virale verso la cirrosi epatica e quindi la perdita della funzione metabolica del fegato con la definitiva encefalopatia porto-sistemica; 11. Si sono prese in esame altre infermità di cui ha sofferto in vita la de cuius: il diabete mellito II in trattamento misto, l'insufficienza renale cronica di lieve entità; la pregressa cardiopatia ischemica;
la colelitiasi. Nessuna di esse si manifestò con autonome evidenze cliniche significative nelle ultime settimane di vita al punto da poter incidere significativamente sulla sopravvivenza. Esse, né singolarmente, né in associazione tra loro hanno rivestito ruolo di causa-concausa efficiente e determinante nel determinismo dell'evento morte.
12. La disamina del nesso di causalità fondamentale, NON lascia dubbi nell'individuare la causa preminente di morte della de cuius nell'encefalopatia porto-sistemica e nella sindrome epato renale, avvenute per ulteriore e definitivo aggravamento della cirrosi epatica da epatite HCV correlata di cui soffriva da anni.”
Il dr. ha inoltre specificato, come il nesso di causalità tra le malattie sofferte a causa delle Per_4 trasfusioni e il decesso fosse a suo giudizio certamente sussistente in quanto le evidenze documentali permettessero di ritenere soddisfatto ogni criterio di valutazione da lui esaminato, quali il Criterio cronologico, il Criterio topografico, il Criterio d'idoneità qualitativa e quantitativa, il Criterio della continuità fenomenica e il Criterio di esclusione.
Le conclusioni del CTU non sono state contestate dal CTP della parte convenuta e neppure dal difensore della stessa il quale non ha poi depositato le note scritte relative all'udienza cartolare successiva al deposito della CTU, ha poi precisato le proprie conclusioni per come originariamente formulate e non ha depositato scritti conclusionali.
4.3. Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia ed immuni da vizi logico-giuridici.
5. Venendo alla disamina dei danni non patrimoniali invocati "iure proprio" dai ricorrenti, va innanzitutto specificato che l'unica voce di danno risarcibile risulta il danno da perdita del rapporto parentale. È pacifico che, nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, occorra procedere ad una valutazione equitativa complessiva che tenga conto del peculiare rapporto del danneggiato con la vittima primaria, della situazione familiare, della presenza di altri congiunti, della convivenza o meno con la vittima, dell'età di quest'ultima e quindi della durata presumibile del periodo in cui la stessa pagina 3 di 8 sarebbe rimasta in vita e di ogni altra circostanza utile ai fini una di corretta quantificazione del danno non patrimoniale, da compiersi in base al principio dell'integrale ristoro ma senza duplicazioni e quindi unitariamente considerato.
Il danno da perdita del rapporto parentale è, invero, "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara…provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno
e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti (cfr. Cass. n.9196/2018).
In definitiva, esso si concreta nella lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti, in particolare "il diritto all'esplicazione della propria personalità, mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita protetto dal combinato disposto degli artt. 2,29 e 30 Costituzione" (cfr. Cass n. 907/2018).
Per il principio dell'unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale, inteso come innanzi, cioè come stravolgimento dell'esistenza, comprende in sé ogni tipo di danno non patrimoniale e non consente la liquidazione a parte, né del danno esistenziale, né di liquidazioni ulteriori che costituirebbero un'inammissibile duplicazione.
Le ultime tabelle del Tribunale di Milano rappresentano idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, poiché si basano su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ottenuto partendo da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'assegnazione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le medesime, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (in tal senso, di recente, Cass. SSUU 33645/2022).
5.1 Nell'atto di citazione, assumono gli attori che a sig.ra al momento del decesso ha lasciato in Per_3 vita, il proprio coniuge i figli , ed il nipote minore Parte_1 Parte_3 Parte_2
figlio di e , tutti odierni attori (ad eccezione Persona_5 Parte_3 Persona_1 della , la quale agiva solo quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Per_1 minore).
pagina 4 di 8 Alcuna circostanza specifica in merito all'effettivo rapporto, alla convivenza, ai pregiudizi concretamente sofferti veniva poi allegato e soprattutto provato da parte degli attori;
non risulta allegato e provato, neppure, l'eventuale convivenza tra le parti, circostanza che non può ritenersi provata in via presuntiva se non con riferimento al coniuge che non risulta separato.
In assenza di circostanze che consentono di valutare i criteri di attribuzione dei punteggi dei parametri sopra indicati, ritiene il Tribunale che si possa e debba fare esclusivamente riferimento ai criteri minimi di liquidazione previsti dalle tabelle meneghine. Facendo perciò applicazione dei nuovi ed attuali parametri di calcolo del danno, ai ricorrenti andranno riconosciute le seguenti somme con la precisazione che sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, si ritiene, in assenza di emersione di circostanze di fatto rilevanti, di riconoscere il valore minimo per come di seguito indicato.:
- al coniuge , la somma di € 207.283,00 a fronte di un punteggio di 53 punti (di cui: Parte_1
12 punti sub lett. a), 16 punti sub lett. b), 16 punti sub lett. c), 9 punti sub lett. d), 0 punti sub lett. e);, secondo il seguente schema:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 78 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 63 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Controparte_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO del RISARCIMENTO € 207.283,00
Al figlio la somma di € 168.173,00 a fronte di un punteggio di 43 punti (di Parte_3 cui: 18 punti sub lett. a), 16 punti sub lett. b), 0 punti sub lettera c), 9 punti sub lett. d), 0 punti sub lett.
e);, secondo il seguente schema
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 54 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 63 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
del CALCOLO CP_3
pagina 5 di 8 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 168.173,00
Al figlio la somma di € 175.995,00 a fronte di un punteggio di 45 punti (di Parte_2 cui: 20 punti sub lett. a), 16 punti sub lett. b), 0 punti sub lettera c), 9 punti sub lett. d), 0 punti sub lett.
e);, secondo il seguente schema
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 50 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 63 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO € 175.995,00
Al nipote la somma di € 66.222,00 a fronte di un punteggio di 39 Persona_2 punti (di cui: 20 punti sub lett. a), 10 punti sub lett. b), 0 punti sub lettera c), 9 punti sub lett. d), 0 punti sub lett. e);, secondo il seguente schema
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 15 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 63 anni al momento del decesso pagina 6 di 8 Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 66.222,00
5.2 In definitiva, dunque, l' deve essere condannata al pagamento, delle seguenti CP_1 somme: € 207.283,00 in favore di € 168.173,00 in favore di Parte_1 [...]
, € 175.995,00 in favore di e € 66.222,00 in favore di Parte_3 Parte_2
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_3 Persona_1 figlio a titolo di danno non patrimoniale;
così in complessivi euro Persona_2
617.673,00. Competono, inoltre, agli istanti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle dette somme, devalutate alla data dell'evento lesivo (24.05.2013) e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo.
5.3 Gli attori hanno formalizzato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale relativamente alle spese funerarie sostenute per € 5.900. Rilevato che a parere del Tribunale le spese funerarie non possano essere riconosciute essendo legate a un evento certo e imprescindibile non evitabile in futuro e che quindi si sarebbe verificato comunque anche senza la condotta dei danneggianti, sebbene in un tempo diverso, la domanda deve essere rigettata in parte qua.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, applicando i valori minimi (applicabili in ragione dell'attività concretamente prestata) previsti dal D.M. 55/14 per le controversie di valore fino a euro 1.000.000,00, aumentati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 30% (misura motivata dalla identità delle questioni affrontate relativamente ai soggetti difesi) per ogni assistito oltre il primo, secondo il seguente prospetto: (€ 2.304,00 per fase di studio, € 1.520,00 per fase introduttiva, € 6.767,00 per fase istruttoria ed € 4.007,00 per fase decisoria;
€ 13.138,20 per aumento ex art. 4 comma 2), per un totale di € 27.736,20, oltre rimborso forf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
6.1. Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto e obbligo di ripetizione in favore delle parti attrici di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione da calcolarsi CP_1 secondo i criteri indicati in parte motiva: € 207.283,00 in favore di;
€ Parte_1
168.173,00 in favore di , € 175.995,00 in favore di Parte_3 [...]
e € 66.222,00 in favore di e Parte_2 Parte_3 Persona_1 quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio a titolo Persona_2 di danno non patrimoniale;
così in complessivi euro 617.673,00;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate dagli CP_1 attori, che si liquidano in € 545,00 per esborsi documentati ed € 27.736,20 per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. LATA
MASSIMILIANO;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Cosenza, 09/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3215/2021 promossa da:
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di amministratore di Parte_1 CodiceFiscale_1 sostegno di (c.f.: ), (c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, C.F._3 unitamente a , del figlio minore (c.f.: Persona_1 Persona_2 [...]
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. C.F._4
Massimiliano Lata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via degli Stadi, n.
20;
- attori –
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Manfredo Piazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Negroni, n. 53.
- convenuta -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferto, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, il e l' chiedendone la condanna al Controparte_2 CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali da loro subiti a causa della perdita del rapporto parentale dovuta alla morte della loro congiunta , deceduta a causa di epatite virale cronica, Persona_3 cirrosi epatica ascitica, sindrome epatorenale, insufficienza renale acuta, da lei contratte a causa di trasfusioni di sangue infetto da lei effettuate presso la sede di Cosenza nel 1973 e per le quali la CP_1
pagina 1 di 8 commissione medica ospedaliera e la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 1510/2014 hanno riconosciuto la responsabilità in capo al e all' di Cosenza. Controparte_2 CP_1
2. Il , costituitosi tempestivamente, ha eccepito il difetto di competenza per Controparte_2 territorio di questo tribunale in favore del tribunale distrettuale di Catanzaro e, nel merito, la prescrizione del diritto e comunque l'infondatezza della domanda. Ha inoltre dedotto che, in ogni caso, dalla somma dovuta a titolo risarcitorio deve essere scomputato quanto percepito dall'attrice ai sensi della l. 25 febbraio 1992, n. 210.
2.1. Si è costituita in giudizio per eccepire a sua volta il difetto di incompetenza per CP_1 territorio del tribunale di Cosenza in favore di quello di Catanzaro e per chiedere, nel merito, dichiararsi prescritto il diritto azionato e comunque il rigetto della domanda.
3. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc all'udienza dell'11.03.2022, il precedente Istruttore dichiarava l'incompetenza per territorio della domanda azionata nei confronti del
[...]
in favore del Tribunale di Catanzaro, competente per il foro erariale, mentre veniva CP_2 rigettata l'analoga eccezione proposta da CP_1
Con ordinanza coeva veniva poi disposta CTU, espletata da parte del dott. Persona_4
[...]
Disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato che, indi, la tratteneva in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 Cpc.
4. La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
4.1. Appare necessario esaminare, preliminarmente, la spiegata eccezione di prescrizione, invero inammissibile perché tardivamente proposta.
All'uopo appare sufficiente richiamare le motivazioni esposte nella sentenza dell'11.03.2022, con cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta non essendovi CP_1 dubbi che la costituzione della stessa sia avvenuta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 167 Cpc rispetto alla udienza indicata in citazione e non oggetto di differimento ai sensi del previgente art. 168 bis ult. Comma.
4.2. Venendo al merito della vicenda, giova evidenziare come, sulla scorta del disposto della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1510/2014 prodotta in atti, risulta preclusa da giudicato la valutazione della responsabilità, di natura contrattuale, dell in merito alla riconducibilità delle CP_1 infezioni e del contagio alle trasfusioni operate dalla stessa convenuta.
L'unica valutazione residuante, infatti, è l'accertamento o meno del nesso di causalità tra le malattie sofferte dalla dante causa degli attori, (attrice nel giudizio conclusosi con la Persona_3 sentenza sopra citata, poi confermata dalla SC), e il decesso della stessa, avvenuto in data 24.05.2013.
Detto accertamento è stato oggetto di CTU, espletata dal dott. la cui relazione è stata depositata Per_4 in data 31.12.2022.
Ed invero, nelle conclusioni della relazione depositata dal CTU, rispondendo ai quesiti posti dall'allora
G.I., il perito ha affermato che “Il decesso di avvenuto in data 24/5/2013 è Persona_3 etiologicamente ricollegabile alle infezioni da lei contratte a seguito delle emotrasfusioni di sangue infetto subite nei primi anni settanta “.
A tali conclusioni è pervenuto con articolate motivazioni, affermanti innanzitutto, che “già alla data della valutazione CMO del 08.07.2003 l'infezione epatica HCV aveva chiaramente e indiscutibilmente acquisito i caratteri della tipica fibrosi e quindi della cirrosi post-epatitica” e che “Negli anni pagina 2 di 8 successivi, la de cuius andò incontro ad un progressivo aggravamento, così com'è tipico della storia naturale della malattia” giungendo poi al decesso in data 24.05.2013 con causa accertata di epatite virale cronica avente quali complicanze la Cirrosi epatica ascitica, la Sindrome epato-renale e
Insufficienza renale acuta.
Tali conclusioni sono frutto di un articolata risposta ai quesiti posti avendo evidenziato il CTU che
“Nei due successivi ricoveri ospedalieri, che avvennero nelle settimane precedenti al decesso, gli elementi clinici descritti nelle relative cartelle, indicano l'improvviso e tumultuoso aggravamento della patologia cirrotica epatica, con i caratteristici segni dell'encefalopatia porto-sistemica (coma e iperammoniemia); In particolare durante l'ultimo ricovero ospedaliero del 19.04.2013, la de cuius fu curata per un coma epatico di III stadio all'ingresso, che si aggravò con encefalopatia porto-sistemica
e quindi con una sindrome epato-renale” esplicitando poi che “Le evidenze cliniche esaminate e discusse nei vari paragrafi, in relazione alla dinamica fisiopatologica dell'epatite virale C-correlata, hanno reso evidente un progressivo aggravamento della lesione epatocellulare che ha condotto alla tipica evoluzione dell'infezione virale verso la cirrosi epatica e quindi la perdita della funzione metabolica del fegato con la definitiva encefalopatia porto-sistemica; 11. Si sono prese in esame altre infermità di cui ha sofferto in vita la de cuius: il diabete mellito II in trattamento misto, l'insufficienza renale cronica di lieve entità; la pregressa cardiopatia ischemica;
la colelitiasi. Nessuna di esse si manifestò con autonome evidenze cliniche significative nelle ultime settimane di vita al punto da poter incidere significativamente sulla sopravvivenza. Esse, né singolarmente, né in associazione tra loro hanno rivestito ruolo di causa-concausa efficiente e determinante nel determinismo dell'evento morte.
12. La disamina del nesso di causalità fondamentale, NON lascia dubbi nell'individuare la causa preminente di morte della de cuius nell'encefalopatia porto-sistemica e nella sindrome epato renale, avvenute per ulteriore e definitivo aggravamento della cirrosi epatica da epatite HCV correlata di cui soffriva da anni.”
Il dr. ha inoltre specificato, come il nesso di causalità tra le malattie sofferte a causa delle Per_4 trasfusioni e il decesso fosse a suo giudizio certamente sussistente in quanto le evidenze documentali permettessero di ritenere soddisfatto ogni criterio di valutazione da lui esaminato, quali il Criterio cronologico, il Criterio topografico, il Criterio d'idoneità qualitativa e quantitativa, il Criterio della continuità fenomenica e il Criterio di esclusione.
Le conclusioni del CTU non sono state contestate dal CTP della parte convenuta e neppure dal difensore della stessa il quale non ha poi depositato le note scritte relative all'udienza cartolare successiva al deposito della CTU, ha poi precisato le proprie conclusioni per come originariamente formulate e non ha depositato scritti conclusionali.
4.3. Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia ed immuni da vizi logico-giuridici.
5. Venendo alla disamina dei danni non patrimoniali invocati "iure proprio" dai ricorrenti, va innanzitutto specificato che l'unica voce di danno risarcibile risulta il danno da perdita del rapporto parentale. È pacifico che, nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, occorra procedere ad una valutazione equitativa complessiva che tenga conto del peculiare rapporto del danneggiato con la vittima primaria, della situazione familiare, della presenza di altri congiunti, della convivenza o meno con la vittima, dell'età di quest'ultima e quindi della durata presumibile del periodo in cui la stessa pagina 3 di 8 sarebbe rimasta in vita e di ogni altra circostanza utile ai fini una di corretta quantificazione del danno non patrimoniale, da compiersi in base al principio dell'integrale ristoro ma senza duplicazioni e quindi unitariamente considerato.
Il danno da perdita del rapporto parentale è, invero, "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara…provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno
e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti (cfr. Cass. n.9196/2018).
In definitiva, esso si concreta nella lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti, in particolare "il diritto all'esplicazione della propria personalità, mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita protetto dal combinato disposto degli artt. 2,29 e 30 Costituzione" (cfr. Cass n. 907/2018).
Per il principio dell'unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale, inteso come innanzi, cioè come stravolgimento dell'esistenza, comprende in sé ogni tipo di danno non patrimoniale e non consente la liquidazione a parte, né del danno esistenziale, né di liquidazioni ulteriori che costituirebbero un'inammissibile duplicazione.
Le ultime tabelle del Tribunale di Milano rappresentano idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, poiché si basano su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ottenuto partendo da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'assegnazione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le medesime, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (in tal senso, di recente, Cass. SSUU 33645/2022).
5.1 Nell'atto di citazione, assumono gli attori che a sig.ra al momento del decesso ha lasciato in Per_3 vita, il proprio coniuge i figli , ed il nipote minore Parte_1 Parte_3 Parte_2
figlio di e , tutti odierni attori (ad eccezione Persona_5 Parte_3 Persona_1 della , la quale agiva solo quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Per_1 minore).
pagina 4 di 8 Alcuna circostanza specifica in merito all'effettivo rapporto, alla convivenza, ai pregiudizi concretamente sofferti veniva poi allegato e soprattutto provato da parte degli attori;
non risulta allegato e provato, neppure, l'eventuale convivenza tra le parti, circostanza che non può ritenersi provata in via presuntiva se non con riferimento al coniuge che non risulta separato.
In assenza di circostanze che consentono di valutare i criteri di attribuzione dei punteggi dei parametri sopra indicati, ritiene il Tribunale che si possa e debba fare esclusivamente riferimento ai criteri minimi di liquidazione previsti dalle tabelle meneghine. Facendo perciò applicazione dei nuovi ed attuali parametri di calcolo del danno, ai ricorrenti andranno riconosciute le seguenti somme con la precisazione che sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, si ritiene, in assenza di emersione di circostanze di fatto rilevanti, di riconoscere il valore minimo per come di seguito indicato.:
- al coniuge , la somma di € 207.283,00 a fronte di un punteggio di 53 punti (di cui: Parte_1
12 punti sub lett. a), 16 punti sub lett. b), 16 punti sub lett. c), 9 punti sub lett. d), 0 punti sub lett. e);, secondo il seguente schema:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 78 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 63 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Controparte_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO del RISARCIMENTO € 207.283,00
Al figlio la somma di € 168.173,00 a fronte di un punteggio di 43 punti (di Parte_3 cui: 18 punti sub lett. a), 16 punti sub lett. b), 0 punti sub lettera c), 9 punti sub lett. d), 0 punti sub lett.
e);, secondo il seguente schema
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 54 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 63 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
del CALCOLO CP_3
pagina 5 di 8 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 168.173,00
Al figlio la somma di € 175.995,00 a fronte di un punteggio di 45 punti (di Parte_2 cui: 20 punti sub lett. a), 16 punti sub lett. b), 0 punti sub lettera c), 9 punti sub lett. d), 0 punti sub lett.
e);, secondo il seguente schema
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 50 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 63 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO € 175.995,00
Al nipote la somma di € 66.222,00 a fronte di un punteggio di 39 Persona_2 punti (di cui: 20 punti sub lett. a), 10 punti sub lett. b), 0 punti sub lettera c), 9 punti sub lett. d), 0 punti sub lett. e);, secondo il seguente schema
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 15 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 63 anni al momento del decesso pagina 6 di 8 Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 66.222,00
5.2 In definitiva, dunque, l' deve essere condannata al pagamento, delle seguenti CP_1 somme: € 207.283,00 in favore di € 168.173,00 in favore di Parte_1 [...]
, € 175.995,00 in favore di e € 66.222,00 in favore di Parte_3 Parte_2
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_3 Persona_1 figlio a titolo di danno non patrimoniale;
così in complessivi euro Persona_2
617.673,00. Competono, inoltre, agli istanti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle dette somme, devalutate alla data dell'evento lesivo (24.05.2013) e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo.
5.3 Gli attori hanno formalizzato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale relativamente alle spese funerarie sostenute per € 5.900. Rilevato che a parere del Tribunale le spese funerarie non possano essere riconosciute essendo legate a un evento certo e imprescindibile non evitabile in futuro e che quindi si sarebbe verificato comunque anche senza la condotta dei danneggianti, sebbene in un tempo diverso, la domanda deve essere rigettata in parte qua.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, applicando i valori minimi (applicabili in ragione dell'attività concretamente prestata) previsti dal D.M. 55/14 per le controversie di valore fino a euro 1.000.000,00, aumentati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 30% (misura motivata dalla identità delle questioni affrontate relativamente ai soggetti difesi) per ogni assistito oltre il primo, secondo il seguente prospetto: (€ 2.304,00 per fase di studio, € 1.520,00 per fase introduttiva, € 6.767,00 per fase istruttoria ed € 4.007,00 per fase decisoria;
€ 13.138,20 per aumento ex art. 4 comma 2), per un totale di € 27.736,20, oltre rimborso forf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
6.1. Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto e obbligo di ripetizione in favore delle parti attrici di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione da calcolarsi CP_1 secondo i criteri indicati in parte motiva: € 207.283,00 in favore di;
€ Parte_1
168.173,00 in favore di , € 175.995,00 in favore di Parte_3 [...]
e € 66.222,00 in favore di e Parte_2 Parte_3 Persona_1 quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio a titolo Persona_2 di danno non patrimoniale;
così in complessivi euro 617.673,00;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate dagli CP_1 attori, che si liquidano in € 545,00 per esborsi documentati ed € 27.736,20 per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. LATA
MASSIMILIANO;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Cosenza, 09/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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