Decreto cautelare 29 marzo 2022
Sentenza breve 4 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 29/03/2022, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 00350/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2022, proposto da
Spiaggia Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, Soprintendenza Abap di Lecce, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) dell'Ordinanza n. 101 datata 21.03.2022 a firma della Dirigente del Settore 3 – Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata – del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero delle strutture stagionali ubicate in area distinta in Catasto al fg 20 p.lla 599 (ex 416)”;
b) di ogni atto alla stessa connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce Class 34.43.04/2021 acquisita al prot. n. 564 in data 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e indicata nel provvedimento impugnato, nonché della nota prot. n. 0010124 della Polizia Municipale di Gallipoli datata 09.02.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorrono i presupposti per concedere l’invocata cautela monocratica, in ragione dell’opportunità di consentire al collegio una decisione re adhuc integra , atteso che l’esecuzione d’ufficio dell’impugnata ordinanza di demolizione e ripristino determinerebbe la definitiva e irreversibile frustrazione della pretesa azionata;
Considerato che l’impugnata ordinanza dirigenziale n.101/2022 risulta adottata in violazione della sentenza di questo tribunale n.1683/2021.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende in via interinale l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 28 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO