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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
AN AR RI Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
AN Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 3909/2022, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.7.2025, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Santovincenzo ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Gianluca Marchionne in Latina, via Farini n. 2, per procura allegata al ricorso in appello ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. AR Giovanna De Toma Controparte_1
e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via Apuania n. 16, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 92/22 del 18.1.2022 del Tribunale di Latina
1 Conclusioni
Parte appellante: “chiede che la Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, voglia: riformare la sentenza n. 92/2022 del 14/01/2022 pubblicata il 18/01/2022 del Tribunale di Latina nel procedimento R.G. 3944/2017, non notificata e per l'effetto, a) revocare l'addebito della separazione a carico di e con Parte_1 conseguente attribuzione alla coniuge dell'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili richiesto e già disposto con l'ordinanza presidenziale a causa dell'evidente sproporzione reddituale tra i coniugi;
b) fermo l'affidamento condiviso, disporre il c.d. collocamento paritetico della figlia presso entrambi i genitori con uguali tempi di frequentazione, da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze della minore, nonché l'assegnazione all'appellante della casa coniugale in Aprilia Via Traiano n. 22, di Parte_1 proprietà di entrambi i coniugi, ed il versamento in suo favore a carico del padre della somma per il mantenimento della figlia pari a € 200,00 mensili rivalutabili, nonché in favore dell'appellante del percepimento del 100% dell'assegno unico, ferma la ripartizione delle spese straordinarie come disposte in sentenza;
c) condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado giudizio, da liquidare secondo legge avendo l'appellante presentato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma - Sezione per la Persona e la Famiglia, rigettare il proposto appello perchè infondato in fatto e in diritto e non provato, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria dei due gradi del giudizio.”
Premesso che con ricorso depositato il 26.6.2017 adiva il Tribunale di Latina per Controparte_1
chiedere la pronuncia di separazione dalla coniuge, con la quale aveva Parte_1
contratto matrimonio il 18.9.2015 e dall'unione con la quale, nel 2011, era nata la figlia avanzava altresì domanda di addebito della separazione alla coniuge, affidamento Per_1
condiviso della figlia con collocamento presso la madre nella casa familiare e regolamentazione della permanenza presso di sé, fissazione di un contributo paterno per il mantenimento ordinario della minore dell'importo mensile di 200,00 euro, con ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la figlia;
costituitasi in giudizio, la non si opponeva alla domanda di separazione nè a Pt_1
quella di affidamento e collocamento della minore ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito e, in via riconvenzionale, il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di 250,00 euro, la fissazione di un contributo
2 paterno per il mantenimento della minore dell'importo mensile di 500,00 euro oltre il
75 % delle spese straordinarie;
all'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimento in data 10.6.2018, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare alla affidava la figlia ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre e Pt_1
regolamentandone la permanenza presso l'altro genitore, con il monitoraggio del
Servizio Sociale sul nucleo familiare, poneva obbligo al di versare alla coniuge CP_1
l'assegno mensile complessivo di 500,00 euro a titolo di concorso al mantenimento di lei stessa e della figlia oltre il 70 % delle spese straordinarie da sostenere per quest'ultima; all'esito della fase istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale così disponeva: “Addebita la separazione alla resistente. Affida in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore con collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre come Per_1
indicato in parte motiva. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente. Dispone che la madre mantenga la minore in modo diretto nei rispettivi periodi di permanenza e partecipando al 10% delle spese straordinarie come indicate nell'ordinanza presidenziale. Dispone che il ricorrente mantenga in via diretta la minore presso di sé, partecipi al 90% delle spese straordinarie, e versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese la somma di € 100,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, al fine di consentirle il mantenimento diretto della minore nei periodi di sua spettanza. Revoca il maggiore assegno disposto in sede presidenziale, salva l'irripetibilità degli assegni comunque già percepiti.
Compensa integralmente le spese di lite.”; con ricorso depositato il 7.7.2022 la ha proposto appello avverso la sentenza: Pt_1
l'appellante ha contestato la statuizione di addebito della separazione e la conseguente decisione di rigetto della domanda di mantenimento da lei proposta, frutto a suo dire dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dell'istruttoria compiuta ed ha pertanto chiesto la revoca della pronuncia di addebito e il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento nella misura di 200,00 euro mensili;
ha contestato altresì le statuizioni in punto di collocamento della minore, che ha chiesto disporsi presso di sé nella casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, chiedendo
3 conseguentemente, l'assegnazione dell'immobile e l'obbligo a carico del coniuge di versarle, per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 300,00; con decreto presidenziale sono stati fissati i termini per la costituzione del contraddittorio e l'udienza per la trattazione della causa;
le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
è stato inoltre chiesto al Servizio Sociale di far pervenire un aggiornamento sulla condizione della minore;
con comparsa di risposta depositata il 20.9.2023 si è costituito in giudizio il CP_1
che ha contestato il fondamento del ricorso nel merito e ne ha chiesto il rigetto;
è pervenuta la relazione del Servizio Sociale del Comune di Aprilia;
il Procuratore Generale, con atto depositato il 24.6.2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello; con ordinanza del 27.3.2025 la Corte ha disposto l'ascolto della minore, espletato all'udienza del 17.4.2025, all'esito della quale, la Corte ha fissato l'udienza del 26.6.2025 per la decisione concedendo alle parti termini antecedenti per il deposito di note conclusive;
con note depositate il 12.6.2025 l'appellante, parzialmente modificando le originarie conclusioni, ha chiesto il collocamento paritario della figlia prevedendo tempi di frequentazione con entrambi i genitori da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze della minore;
con note depositate il 16.6.2025 l'appellato ha aderito alla modifica proposta dalla coniuge, insistendo nelle conclusioni già in atti rese sugli altri motivi di appello;
l'udienza del 10.7.2025, cui la causa è stata rinviata a seguito della necessità di mutamento del relatore, è stata sostituita con note scritte ex art. 127 c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la
Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è in parte fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Addebito separazione
4 Il Tribunale, premessi i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in punto di presupposti e onere della prova dell'addebito della separazione, ha ritenuto dimostrato dall'istruttoria compiuta l'assunto prospettato dal circa la CP_1
violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale attuata dalla coniuge quale causa della crisi coniugale e del venir meno dell'unione; in particolare, ha ritenuto accertate sia la sussistenza della relazione extraconiugale, individuata specificamente, sia la riconducibilità a tale evento della crisi della coppia, escludendo i fatti emersi alcuna pregressa frattura o vita separata dei coniugi.
La decisione non è censurabile poiché coerente con il dato istruttorio.
L'appellante, che non contesta la relazione extraconiugale a lei addebitata (che ha sempre ammesso nelle deduzioni difensive e in sede di interrogatorio formale della parte), si duole, invece, della ritenuta connessione a detto evento della crisi coniugale e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, asserendo che l'istruttoria compiuta non avrebbe fornito questo riscontro e che il rapporto coniugale era già compromesso antecedentemente all'instaurazione, da parte sua, della relazione affettiva con un altro uomo.
Il Tribunale, al riguardo, ha evidenziato, a fondamento della decisione, l'assenza di riscontri della prospettazione difensiva della che risultava al contrario smentita Pt_1
dall'istruttoria: la reazione alterata del alla scoperta della relazione CP_1
sentimentale della coniuge con l'organizzazione da parte del di una festa CP_2 CP_1
di compleanno per la coniuge, presso un locale e con molte persone, appena pochi mesi prima (circostanze entrambe ammesse dalla parte in sede di interrogatorio formale e confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi) contrastavano l'immagine di una relazione coniugale già in grave difficoltà ovvero di una convivenza tra i coniugi meramente formale.
La valutazione va pienamente condivisa. Dimostrata dal la sussistenza della CP_1
relazione extraconiugale instaurata dalla coniuge con circostanza sulla quale egli CP_3
fondava la crisi coniugale ad essa collegando il venir meno della convivenza coniugale, ricadeva infatti sulla l'onere della prova della dedotta antecedenza della crisi Pt_1
matrimoniale (vedi sul punto il costante principio affermato dal Giudice di legittimità
5 secondo il quale “è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà “ Cass.
2059/12 e 3923/18 già citate dal primo giudice). La non ha fornito alcun Pt_1
riscontro probatorio al riguardo;
quand'anche poi, tenendo conto della recente affermazione della Corte di legittimità (vedi ord. n. 20866/21), secondo la quale è sufficiente, poichè eccezione in senso stretto, l'allegazione della parte ai fini della rilevabilità di ufficio, purchè la circostanza risulti comunque dal materiale probatorio in atti, correttamente il Tribunale ha rilevato dagli atti la presenza di riscontri contrari a smentita della prospettazione di un rapporto coniugale irrimediabilmente compromesso già in epoca anteriore alla relazione extraconiugale, scoperta dal nel gennaio CP_1
2017 (la forte reazione emotiva del alla conferma dell'infedeltà della coniuge, CP_1
la festa da lui organizzata appena pochi mesi prima per il compleanno della coniuge). A ciò deve aggiungersi che già dalla prospettazione dei fatti contenuta nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado emerge che le criticità di coppia, la cui unione risaliva al 1995 e la convivenza al 2007, vengono collocate esclusivamente nel corso dell'anno anteriore alla cessazione della coabitazione, quest'ultima intervenuta nell'immediatezza della scoperta e relativa conferma da parte della della Pt_1
relazione extraconiugale da lei intrapresa, compatibilmente, dunque, con l'avvio della frequentazione tra la e (secondo i tempi rappresentati dalla stessa Pt_1 CP_3
appellante).
L'appello sul punto va pertanto respinto.
-Mantenimento coniuge
Alla decisione in punto di addebito della separazione consegue il rigetto dell'impugnazione sulla statuizione del Tribunale di rigetto della domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento formulata dalla per lei stessa: la Pt_1
prestazione patrimoniale a favore del coniuge cui sia addebitata la separazione è infatti esclusa dalla disciplina di cui all'art. 156 c.c., correttamente richiamata dal primo giudice.
-Collocamento prole
6 L'audizione della minore, oggi quattordicenne, espletata all'udienza del 17.4.2025, ha confermato in pieno la valutazione di benessere già restituita alla Corte dalla relazione di aggiornamento pervenuta dal Servizio sociale nel novembre 2023, nella quale, peraltro, si dava conto di una condizione monitorata nel tempo, a far data dal 2018, costantemente caratterizzata da una piena adeguatezza genitoriale cui corrispondeva una crescita serena della minore. La gestione collaborativa tra i genitori ha permesso a di non risentire del mutamento intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, Per_1
allorchè è stata collocata presso il padre, poiché ha conservato una continuità nella relazione con la madre più ampia di quanto disposto giudizialmente, favorita da entrambi i genitori e dalla vicinanza delle rispettive abitazioni. ha espresso con Per_1
serenità di trovarsi pienamente a suo agio nel nucleo familiare ricostituito dal padre con l'attuale compagna, dove è presente la figlia di quest'ultima, sua coetanea, e nell'attuale regime di libera frequentazione e permanenza presso la madre, nella casa familiare, secondo un'organizzazione concordata tra lei e i genitori. Vige dunque di fatto, da tempo risalente, un collocamento della minore presso ciascun genitore tendenzialmente paritetico che può essere ratificato, così come richiesto da entrambe le parti nelle note depositate all'esito dell'ascolto della minore e in prospettiva della decisione, perché gestito con responsabile collaborazione tra i genitori e ad oggi consolidato con effetti benefici per la minore stessa.
Assegnazione casa coniugale
Il Tribunale, collocando la minore presso il padre, ha respinto la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla revocando il diverso Pt_1
provvedimento emesso in via provvisoria nella fase presidenziale allorchè la figlia veniva collocata (su concorde adesione delle parti) presso la madre.
La decisione, giustificata dal mutamento di collocamento della minore e dalla mancata richiesta di assegnazione da parte del divenuto genitore collocatario, deve CP_1
essere riformata alla luce del collocamento paritetico di presso ciascun genitore Per_1
ora statuito. Come anzi esposto la possibilità per la minore di spostarsi tra le abitazioni dei genitori con facilità e in serenità, cui è conseguito il mantenimento di un rapporto significativo con entrambi, a prescindere dal collocamento presso l'uno o l'altro, è stato
7 favorito, dapprima, quando la minore era collocata presso la madre, dalla sistemazione abitativa del padre presso l'abitazione della compagna, nello stesso comune di Aprilia, poi, collocata la minore presso il padre, dalla conservazione della disponibilità in capo alla madre della casa coniugale, dove ha potuto recarsi e permanere con ampie Per_1
modalità, ritrovando l'ambiente domestico a lei familiare.
L'assegnazione della casa familiare alla arantisce, dunque, la prosecuzione per Pt_1
la minore della condizione di benessere ad oggi riscontrata (vedi Cass. ord. n. 5738/23 secondo la quale in regime di affido condiviso “il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore”).
Sull'immobile, di proprietà comune dei coniugi, il da sempre, sostiene per CP_1
intero il pagamento delle rate di restituzione del mutuo gravante sul bene;
egli concorre inoltre al mantenimento della figlia anche per il tempo di permanenza presso la madre;
provvede al mantenimento della figlia per il tempo di permanenza presso di lui e al 90% delle spese straordinarie: tale condizione, complessivamente, può divenire gravosa in quanto impeditiva di una sistemazione personale altrettanto definitiva per sé e il nucleo ricostituito. E' dunque auspicabile che, quali genitori coaffidatari, esercitanti pari responsabilità genitoriale sulla minore, i coniugi sapranno collaborare anche nell'eventuale ricerca di diverse soluzioni tenendo sempre presente l'interesse della figlia sino ad ora responsabilmente preservato (anche) attraverso una libera permanenza presso ciascun genitore favorita dalla vicinanza delle rispettive abitazioni.
Mantenimento figlia
Il Tribunale, pur collocando la figlia presso il padre, ha stabilito un contributo (100,00 euro mensili) che il deve versare alla titolo di mantenimento della CP_1 Pt_1
minore allorchè presente presso la madre. Quest'ultima ha insistito nella richiesta di aumento dell'assegno (a 200,00 euro mensili) anche a seguito della modifica delle originarie conclusioni dell'appello volta alla richiesta di collocamento paritetico e non più prevalente presso di lei.
8 La statuizione, cui la parte obbligata ha prestato quiescenza, non è rivedibile nei termini oggetto di impugnazione, dal momento che il è onerato del mantenimento CP_1
diretto della minore per i tempi di permanenza presso di lui, del 90% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, notoriamente in crescita con il crescere dell'età e sostiene in via esclusiva l'onere del mutuo gravante sull'immobile ex casa familiare, di proprietà comune. L'appello sul punto va pertanto respinto.
Nulla, invece, deve disporsi circa l'assegno unico familiare, la cui spettanza è già collegata, per disposizione normativa, all'affidamento e collocamento della minore, quest'ultimo ora previsto paritario tra i genitori.
Il tenore complessivo della decisione, tenuto conto del raggiungimento di comuni conclusioni sul collocamento della minore, dell'accoglimento dell'appello sull'assegnazione della casa coniugale e del rigetto su tutti i restanti motivi, giustifica la conferma della pronuncia di primo grado sulle spese e la compensazione per intero delle spese processuali del presente grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 92/22, Controparte_1
nel resto confermata, così dispone:
-fermo restando l'affidamento ad entrambi i genitori, considerato anche l'accordo delle parti, colloca la figlia in modo paritario presso ciascun genitore, secondo modalità concertate tra i genitori tenuto conto delle esigenze e desideri della minore;
-assegna a la casa coniugale sita in Aprilia via Traiano 22; Parte_1
-rigetta l'appello nel resto;
-compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 9.9.2025
Il Presidente estensore
AN AR RI
9
La Corte, composta dai magistrati
AN AR RI Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
AN Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 3909/2022, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.7.2025, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Santovincenzo ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Gianluca Marchionne in Latina, via Farini n. 2, per procura allegata al ricorso in appello ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. AR Giovanna De Toma Controparte_1
e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via Apuania n. 16, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 92/22 del 18.1.2022 del Tribunale di Latina
1 Conclusioni
Parte appellante: “chiede che la Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, voglia: riformare la sentenza n. 92/2022 del 14/01/2022 pubblicata il 18/01/2022 del Tribunale di Latina nel procedimento R.G. 3944/2017, non notificata e per l'effetto, a) revocare l'addebito della separazione a carico di e con Parte_1 conseguente attribuzione alla coniuge dell'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili richiesto e già disposto con l'ordinanza presidenziale a causa dell'evidente sproporzione reddituale tra i coniugi;
b) fermo l'affidamento condiviso, disporre il c.d. collocamento paritetico della figlia presso entrambi i genitori con uguali tempi di frequentazione, da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze della minore, nonché l'assegnazione all'appellante della casa coniugale in Aprilia Via Traiano n. 22, di Parte_1 proprietà di entrambi i coniugi, ed il versamento in suo favore a carico del padre della somma per il mantenimento della figlia pari a € 200,00 mensili rivalutabili, nonché in favore dell'appellante del percepimento del 100% dell'assegno unico, ferma la ripartizione delle spese straordinarie come disposte in sentenza;
c) condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado giudizio, da liquidare secondo legge avendo l'appellante presentato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma - Sezione per la Persona e la Famiglia, rigettare il proposto appello perchè infondato in fatto e in diritto e non provato, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria dei due gradi del giudizio.”
Premesso che con ricorso depositato il 26.6.2017 adiva il Tribunale di Latina per Controparte_1
chiedere la pronuncia di separazione dalla coniuge, con la quale aveva Parte_1
contratto matrimonio il 18.9.2015 e dall'unione con la quale, nel 2011, era nata la figlia avanzava altresì domanda di addebito della separazione alla coniuge, affidamento Per_1
condiviso della figlia con collocamento presso la madre nella casa familiare e regolamentazione della permanenza presso di sé, fissazione di un contributo paterno per il mantenimento ordinario della minore dell'importo mensile di 200,00 euro, con ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la figlia;
costituitasi in giudizio, la non si opponeva alla domanda di separazione nè a Pt_1
quella di affidamento e collocamento della minore ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito e, in via riconvenzionale, il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di 250,00 euro, la fissazione di un contributo
2 paterno per il mantenimento della minore dell'importo mensile di 500,00 euro oltre il
75 % delle spese straordinarie;
all'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimento in data 10.6.2018, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare alla affidava la figlia ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre e Pt_1
regolamentandone la permanenza presso l'altro genitore, con il monitoraggio del
Servizio Sociale sul nucleo familiare, poneva obbligo al di versare alla coniuge CP_1
l'assegno mensile complessivo di 500,00 euro a titolo di concorso al mantenimento di lei stessa e della figlia oltre il 70 % delle spese straordinarie da sostenere per quest'ultima; all'esito della fase istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale così disponeva: “Addebita la separazione alla resistente. Affida in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore con collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre come Per_1
indicato in parte motiva. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente. Dispone che la madre mantenga la minore in modo diretto nei rispettivi periodi di permanenza e partecipando al 10% delle spese straordinarie come indicate nell'ordinanza presidenziale. Dispone che il ricorrente mantenga in via diretta la minore presso di sé, partecipi al 90% delle spese straordinarie, e versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese la somma di € 100,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, al fine di consentirle il mantenimento diretto della minore nei periodi di sua spettanza. Revoca il maggiore assegno disposto in sede presidenziale, salva l'irripetibilità degli assegni comunque già percepiti.
Compensa integralmente le spese di lite.”; con ricorso depositato il 7.7.2022 la ha proposto appello avverso la sentenza: Pt_1
l'appellante ha contestato la statuizione di addebito della separazione e la conseguente decisione di rigetto della domanda di mantenimento da lei proposta, frutto a suo dire dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dell'istruttoria compiuta ed ha pertanto chiesto la revoca della pronuncia di addebito e il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento nella misura di 200,00 euro mensili;
ha contestato altresì le statuizioni in punto di collocamento della minore, che ha chiesto disporsi presso di sé nella casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, chiedendo
3 conseguentemente, l'assegnazione dell'immobile e l'obbligo a carico del coniuge di versarle, per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 300,00; con decreto presidenziale sono stati fissati i termini per la costituzione del contraddittorio e l'udienza per la trattazione della causa;
le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
è stato inoltre chiesto al Servizio Sociale di far pervenire un aggiornamento sulla condizione della minore;
con comparsa di risposta depositata il 20.9.2023 si è costituito in giudizio il CP_1
che ha contestato il fondamento del ricorso nel merito e ne ha chiesto il rigetto;
è pervenuta la relazione del Servizio Sociale del Comune di Aprilia;
il Procuratore Generale, con atto depositato il 24.6.2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello; con ordinanza del 27.3.2025 la Corte ha disposto l'ascolto della minore, espletato all'udienza del 17.4.2025, all'esito della quale, la Corte ha fissato l'udienza del 26.6.2025 per la decisione concedendo alle parti termini antecedenti per il deposito di note conclusive;
con note depositate il 12.6.2025 l'appellante, parzialmente modificando le originarie conclusioni, ha chiesto il collocamento paritario della figlia prevedendo tempi di frequentazione con entrambi i genitori da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze della minore;
con note depositate il 16.6.2025 l'appellato ha aderito alla modifica proposta dalla coniuge, insistendo nelle conclusioni già in atti rese sugli altri motivi di appello;
l'udienza del 10.7.2025, cui la causa è stata rinviata a seguito della necessità di mutamento del relatore, è stata sostituita con note scritte ex art. 127 c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la
Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è in parte fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Addebito separazione
4 Il Tribunale, premessi i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in punto di presupposti e onere della prova dell'addebito della separazione, ha ritenuto dimostrato dall'istruttoria compiuta l'assunto prospettato dal circa la CP_1
violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale attuata dalla coniuge quale causa della crisi coniugale e del venir meno dell'unione; in particolare, ha ritenuto accertate sia la sussistenza della relazione extraconiugale, individuata specificamente, sia la riconducibilità a tale evento della crisi della coppia, escludendo i fatti emersi alcuna pregressa frattura o vita separata dei coniugi.
La decisione non è censurabile poiché coerente con il dato istruttorio.
L'appellante, che non contesta la relazione extraconiugale a lei addebitata (che ha sempre ammesso nelle deduzioni difensive e in sede di interrogatorio formale della parte), si duole, invece, della ritenuta connessione a detto evento della crisi coniugale e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, asserendo che l'istruttoria compiuta non avrebbe fornito questo riscontro e che il rapporto coniugale era già compromesso antecedentemente all'instaurazione, da parte sua, della relazione affettiva con un altro uomo.
Il Tribunale, al riguardo, ha evidenziato, a fondamento della decisione, l'assenza di riscontri della prospettazione difensiva della che risultava al contrario smentita Pt_1
dall'istruttoria: la reazione alterata del alla scoperta della relazione CP_1
sentimentale della coniuge con l'organizzazione da parte del di una festa CP_2 CP_1
di compleanno per la coniuge, presso un locale e con molte persone, appena pochi mesi prima (circostanze entrambe ammesse dalla parte in sede di interrogatorio formale e confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi) contrastavano l'immagine di una relazione coniugale già in grave difficoltà ovvero di una convivenza tra i coniugi meramente formale.
La valutazione va pienamente condivisa. Dimostrata dal la sussistenza della CP_1
relazione extraconiugale instaurata dalla coniuge con circostanza sulla quale egli CP_3
fondava la crisi coniugale ad essa collegando il venir meno della convivenza coniugale, ricadeva infatti sulla l'onere della prova della dedotta antecedenza della crisi Pt_1
matrimoniale (vedi sul punto il costante principio affermato dal Giudice di legittimità
5 secondo il quale “è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà “ Cass.
2059/12 e 3923/18 già citate dal primo giudice). La non ha fornito alcun Pt_1
riscontro probatorio al riguardo;
quand'anche poi, tenendo conto della recente affermazione della Corte di legittimità (vedi ord. n. 20866/21), secondo la quale è sufficiente, poichè eccezione in senso stretto, l'allegazione della parte ai fini della rilevabilità di ufficio, purchè la circostanza risulti comunque dal materiale probatorio in atti, correttamente il Tribunale ha rilevato dagli atti la presenza di riscontri contrari a smentita della prospettazione di un rapporto coniugale irrimediabilmente compromesso già in epoca anteriore alla relazione extraconiugale, scoperta dal nel gennaio CP_1
2017 (la forte reazione emotiva del alla conferma dell'infedeltà della coniuge, CP_1
la festa da lui organizzata appena pochi mesi prima per il compleanno della coniuge). A ciò deve aggiungersi che già dalla prospettazione dei fatti contenuta nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado emerge che le criticità di coppia, la cui unione risaliva al 1995 e la convivenza al 2007, vengono collocate esclusivamente nel corso dell'anno anteriore alla cessazione della coabitazione, quest'ultima intervenuta nell'immediatezza della scoperta e relativa conferma da parte della della Pt_1
relazione extraconiugale da lei intrapresa, compatibilmente, dunque, con l'avvio della frequentazione tra la e (secondo i tempi rappresentati dalla stessa Pt_1 CP_3
appellante).
L'appello sul punto va pertanto respinto.
-Mantenimento coniuge
Alla decisione in punto di addebito della separazione consegue il rigetto dell'impugnazione sulla statuizione del Tribunale di rigetto della domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento formulata dalla per lei stessa: la Pt_1
prestazione patrimoniale a favore del coniuge cui sia addebitata la separazione è infatti esclusa dalla disciplina di cui all'art. 156 c.c., correttamente richiamata dal primo giudice.
-Collocamento prole
6 L'audizione della minore, oggi quattordicenne, espletata all'udienza del 17.4.2025, ha confermato in pieno la valutazione di benessere già restituita alla Corte dalla relazione di aggiornamento pervenuta dal Servizio sociale nel novembre 2023, nella quale, peraltro, si dava conto di una condizione monitorata nel tempo, a far data dal 2018, costantemente caratterizzata da una piena adeguatezza genitoriale cui corrispondeva una crescita serena della minore. La gestione collaborativa tra i genitori ha permesso a di non risentire del mutamento intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, Per_1
allorchè è stata collocata presso il padre, poiché ha conservato una continuità nella relazione con la madre più ampia di quanto disposto giudizialmente, favorita da entrambi i genitori e dalla vicinanza delle rispettive abitazioni. ha espresso con Per_1
serenità di trovarsi pienamente a suo agio nel nucleo familiare ricostituito dal padre con l'attuale compagna, dove è presente la figlia di quest'ultima, sua coetanea, e nell'attuale regime di libera frequentazione e permanenza presso la madre, nella casa familiare, secondo un'organizzazione concordata tra lei e i genitori. Vige dunque di fatto, da tempo risalente, un collocamento della minore presso ciascun genitore tendenzialmente paritetico che può essere ratificato, così come richiesto da entrambe le parti nelle note depositate all'esito dell'ascolto della minore e in prospettiva della decisione, perché gestito con responsabile collaborazione tra i genitori e ad oggi consolidato con effetti benefici per la minore stessa.
Assegnazione casa coniugale
Il Tribunale, collocando la minore presso il padre, ha respinto la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla revocando il diverso Pt_1
provvedimento emesso in via provvisoria nella fase presidenziale allorchè la figlia veniva collocata (su concorde adesione delle parti) presso la madre.
La decisione, giustificata dal mutamento di collocamento della minore e dalla mancata richiesta di assegnazione da parte del divenuto genitore collocatario, deve CP_1
essere riformata alla luce del collocamento paritetico di presso ciascun genitore Per_1
ora statuito. Come anzi esposto la possibilità per la minore di spostarsi tra le abitazioni dei genitori con facilità e in serenità, cui è conseguito il mantenimento di un rapporto significativo con entrambi, a prescindere dal collocamento presso l'uno o l'altro, è stato
7 favorito, dapprima, quando la minore era collocata presso la madre, dalla sistemazione abitativa del padre presso l'abitazione della compagna, nello stesso comune di Aprilia, poi, collocata la minore presso il padre, dalla conservazione della disponibilità in capo alla madre della casa coniugale, dove ha potuto recarsi e permanere con ampie Per_1
modalità, ritrovando l'ambiente domestico a lei familiare.
L'assegnazione della casa familiare alla arantisce, dunque, la prosecuzione per Pt_1
la minore della condizione di benessere ad oggi riscontrata (vedi Cass. ord. n. 5738/23 secondo la quale in regime di affido condiviso “il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore”).
Sull'immobile, di proprietà comune dei coniugi, il da sempre, sostiene per CP_1
intero il pagamento delle rate di restituzione del mutuo gravante sul bene;
egli concorre inoltre al mantenimento della figlia anche per il tempo di permanenza presso la madre;
provvede al mantenimento della figlia per il tempo di permanenza presso di lui e al 90% delle spese straordinarie: tale condizione, complessivamente, può divenire gravosa in quanto impeditiva di una sistemazione personale altrettanto definitiva per sé e il nucleo ricostituito. E' dunque auspicabile che, quali genitori coaffidatari, esercitanti pari responsabilità genitoriale sulla minore, i coniugi sapranno collaborare anche nell'eventuale ricerca di diverse soluzioni tenendo sempre presente l'interesse della figlia sino ad ora responsabilmente preservato (anche) attraverso una libera permanenza presso ciascun genitore favorita dalla vicinanza delle rispettive abitazioni.
Mantenimento figlia
Il Tribunale, pur collocando la figlia presso il padre, ha stabilito un contributo (100,00 euro mensili) che il deve versare alla titolo di mantenimento della CP_1 Pt_1
minore allorchè presente presso la madre. Quest'ultima ha insistito nella richiesta di aumento dell'assegno (a 200,00 euro mensili) anche a seguito della modifica delle originarie conclusioni dell'appello volta alla richiesta di collocamento paritetico e non più prevalente presso di lei.
8 La statuizione, cui la parte obbligata ha prestato quiescenza, non è rivedibile nei termini oggetto di impugnazione, dal momento che il è onerato del mantenimento CP_1
diretto della minore per i tempi di permanenza presso di lui, del 90% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, notoriamente in crescita con il crescere dell'età e sostiene in via esclusiva l'onere del mutuo gravante sull'immobile ex casa familiare, di proprietà comune. L'appello sul punto va pertanto respinto.
Nulla, invece, deve disporsi circa l'assegno unico familiare, la cui spettanza è già collegata, per disposizione normativa, all'affidamento e collocamento della minore, quest'ultimo ora previsto paritario tra i genitori.
Il tenore complessivo della decisione, tenuto conto del raggiungimento di comuni conclusioni sul collocamento della minore, dell'accoglimento dell'appello sull'assegnazione della casa coniugale e del rigetto su tutti i restanti motivi, giustifica la conferma della pronuncia di primo grado sulle spese e la compensazione per intero delle spese processuali del presente grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 92/22, Controparte_1
nel resto confermata, così dispone:
-fermo restando l'affidamento ad entrambi i genitori, considerato anche l'accordo delle parti, colloca la figlia in modo paritario presso ciascun genitore, secondo modalità concertate tra i genitori tenuto conto delle esigenze e desideri della minore;
-assegna a la casa coniugale sita in Aprilia via Traiano 22; Parte_1
-rigetta l'appello nel resto;
-compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 9.9.2025
Il Presidente estensore
AN AR RI
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