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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4831 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DI MATTEO GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv BEVILACQUA VALENTINA
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 07/11/2022 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico a CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr prod ricorrente)
La domanda va respinta;
In proposito si osserva che sia la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che quella espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata in quanto entrambi i consulenti hanno evidenziato l'insussistenza di patologie tali da poter ritenere parte ricorrente meritevole dei benefici richiesti (cfr CTU in atti); Nulla per spese di lite stante dichiarazione in atti ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4831 /2022
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (dott e Per_1 dott. ) in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre accessori di legge Per_2
Nocera Inferiore 02/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DI MATTEO GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv BEVILACQUA VALENTINA
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 07/11/2022 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico a CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr prod ricorrente)
La domanda va respinta;
In proposito si osserva che sia la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che quella espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata in quanto entrambi i consulenti hanno evidenziato l'insussistenza di patologie tali da poter ritenere parte ricorrente meritevole dei benefici richiesti (cfr CTU in atti); Nulla per spese di lite stante dichiarazione in atti ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4831 /2022
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (dott e Per_1 dott. ) in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre accessori di legge Per_2
Nocera Inferiore 02/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale