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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1614 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Jan Palach, n. 33, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Alba Armocida (PEC: , che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dall'ordinanza ingiunzione n. OI-
000109943, notificata il 21.06.2022, con cui le veniva intimato il pagamento di 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti.
La ricorrente deduceva l'omessa ricezione dell'atto di accertamento prodromico (prot. n. . CP_1
2202.01/06/2017.0077086), l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione e la genericità del contenuto dell'atto impugnato.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. N.OI-000109943 emessa dall' sede di Vibo Valentia e notificata CP_1 in data 21 giugno 2022 In via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione N.OI-000109943, per i motivi appresso specificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il grave nocumento che deriverebbe alla ricorrente se il medesimo fosse destinatario di una espropriazione forzata in virtù di un atto palesemente illegittimo;
Nel merito: - Dichiarare nulla
e illegittima l'ordinanza-ingiunzione impugnata per tutti i motivi indicati in premessa;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio o con ogni altra consequenziale pronunzia di Legge e con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, CP_1 rideterminava le sanzioni irrogate alla ricorrente e in seguito, contestava il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio proposta dall'Ente previdenziale, provvedendo, anche, al versamento dello stesso.
3. Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato come peraltro da richiesta dei procuratori all'odierna udienza.
4. Si dichiara la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite, in ragione della modifica della normativa in questione che ha modificato il regime sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Jan Palach, n. 33, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Alba Armocida (PEC: , che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dall'ordinanza ingiunzione n. OI-
000109943, notificata il 21.06.2022, con cui le veniva intimato il pagamento di 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti.
La ricorrente deduceva l'omessa ricezione dell'atto di accertamento prodromico (prot. n. . CP_1
2202.01/06/2017.0077086), l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione e la genericità del contenuto dell'atto impugnato.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. N.OI-000109943 emessa dall' sede di Vibo Valentia e notificata CP_1 in data 21 giugno 2022 In via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione N.OI-000109943, per i motivi appresso specificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il grave nocumento che deriverebbe alla ricorrente se il medesimo fosse destinatario di una espropriazione forzata in virtù di un atto palesemente illegittimo;
Nel merito: - Dichiarare nulla
e illegittima l'ordinanza-ingiunzione impugnata per tutti i motivi indicati in premessa;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio o con ogni altra consequenziale pronunzia di Legge e con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, CP_1 rideterminava le sanzioni irrogate alla ricorrente e in seguito, contestava il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio proposta dall'Ente previdenziale, provvedendo, anche, al versamento dello stesso.
3. Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato come peraltro da richiesta dei procuratori all'odierna udienza.
4. Si dichiara la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite, in ragione della modifica della normativa in questione che ha modificato il regime sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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