Articolo 41 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 40Articolo 42
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15 maggio 1981
Art. 41.

In relazione alla istituzione del ruolo dei ricercatori universitari di cui all' articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai trasferimenti di fondi, in termini di competenza e di cassa, dai capitoli nn. 4115, 4117 e 4118 al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in relazione agli inquadramenti dei borsisti, assegnisti e contrattisti, da effettuare in detto ruolo in applicazione del suddetto articolo.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981