Art. 41.
In relazione alla istituzione del ruolo dei ricercatori universitari di cui all' articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai trasferimenti di fondi, in termini di competenza e di cassa, dai capitoli nn. 4115, 4117 e 4118 al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in relazione agli inquadramenti dei borsisti, assegnisti e contrattisti, da effettuare in detto ruolo in applicazione del suddetto articolo.
In relazione alla istituzione del ruolo dei ricercatori universitari di cui all' articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai trasferimenti di fondi, in termini di competenza e di cassa, dai capitoli nn. 4115, 4117 e 4118 al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in relazione agli inquadramenti dei borsisti, assegnisti e contrattisti, da effettuare in detto ruolo in applicazione del suddetto articolo.