Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di
Palermo
Sezione
Lavoro
N°
_______________
_____
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________
Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _______________
__
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. _____________
Rilasciata 10685/2024 R.G.L. promossa spedizione in forma esecutiva all'Avv.
DA
________________ ANDREA POLIZZI, rappresentato e difeso dall'avv. Angela ______
Giaisi.
- ricorrente -
Per ________________ C O N T R O ___
Controparte_1
[...]
.
[...]
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 5/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'11/07/2024, il ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
L' convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_1
rimanendo pertanto contumace.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' convenuto, il quale CP_1
seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, nel merito il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni, ritenendo che il ricorrente “presenti un quadro clinico ad oggi, alla luce dell'attuale andamento del quadro clinico, tale da: A) Da non poter consentire la concessione della indennità di accompagnamento, a mente della L. 18/80, in quanto soggetto in grado di deambulare autonomamente, nonché di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. B) Da non poter consentire il riconoscimento dei benefici di cui al III comma – art. 3 – L. 104/92, in quanto non sono emerse condizioni cliniche tali da ridurre l'autonomia personale, in modo da integrare i precisi dettami di cui alla sopra citata normativa, in favore dei soggetti portatori di handicap in situazione di gravità” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, stante la contumacia dell' e avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva CP_1
richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003, di parte ricorrente.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' CP_1 Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese relative alla difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 8/05/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino