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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1150\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persone dei seguenti magistrati dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con l'avv. Mauro Ciappetta, come da procura Parte_1 C.F._1 acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Piazza Turati n. 6, Cinisello Balsamo (MI) – Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) con l'avv. Stefano De Cesare, come da procura _1 C.F._2 acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Via
Timavo n. 24, Milano - Email_2
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: arricchimento senza causa.
*
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO: accertare e dichiarare:
A. a conferma di quanto statuito dalla sentenza di primo grado, l'esclusiva proprietà e/o titolarità in capo a , anche quale unico erede di , di tutte le somme Parte_1 Persona_1 depositate sul conto corrente N. 42/68067 e dei titoli e delle obbligazioni depositate facenti parte del
Dossier N. 74567, accesi e intrattenuti presso filiale di Sesto San Giovanni, via Grandi, CP_2 per le ragioni esposte negli scritti difensivi;
B. a parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha prelevato dal conto _1 corrente N. 42/68067 la somma di € 93450,00, o quell'altra che risulterà provata in corso di causa, utilizzandone solo € 66.166,67 per soddisfare i fabbisogni della madre e del fratello;
C. a parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha sottratto dal Dossier _1
N. 74567 titoli per un controvalore pari a € 26.823,98, o quell'altro che risulterà provato in corso di causa.
Per l'effetto, condannare a pagare a , anche quale unico erede _1 Parte_1 di , la somma di € 27283,33, (€ 93450,00 - € 66.166,67) o quell'altra che Persona_1 risulterà provato in corso di causa per rifonderlo delle somme prelevate dal conto corrente N.
42/68067 e la somma di € 26.823,98, o quell'altra che risulterà provata in corso di causa, quale controvalore dei titoli sottratti dal Dossier N. 74567, per rifonderlo del depauperamento subito.
-Confermare per il resto le statuizioni della sentenza di primo grado.
-Respingere l'appello incidentale di parte appellata.
-Respingere le istanze istruttorie di parte appellata.
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi interpello e prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1.Vero che il conto corrente n. 42/68067, aperto il 2.1.2006 presso filiale di Sesto San CP_2
Giovanni, intestato a , , e Persona_1 Parte_1 _1 Controparte_3
è stato sin dall'inizio alimentato d'invalidità di . Parte_1
2.Vero che sul conto corrente n. 42/68067, aperto il 2.1.2006 presso filiale di Sesto San CP_2
Giovanni, intestato a , , e , Persona_1 Parte_1 _1 Controparte_3 gli ultimi due soggetti nulla hanno mai versato.
3.Vero che in data 28.9.2020 ha chiesto a filiale di Sesto San Giovanni, _1 CP_2 di far convergere sul proprio conto corrente i titoli presenti nella posizione in fondi n. 5021383 e n.
2108985, già facenti parte del dossier titoli n. 74567 intestato a , , Persona_1 Parte_1
e , per un valore di € 26823,98, come da missiva 10.12.2020 _1 Controparte_3
(doc. 5 fascicolo attoreo). CP_2
4.Vero che , delle somme che prelevava dal conto corrente n. 42/68067, aperto presso _1
filiale di Sesto San Giovanni, intestato CP_2
a , , e , ha consegnato ogni Persona_1 Parte_1 _1 Controparte_3 mese alla madre , dal gennaio 2015 a tutto l'anno 2019, la somma in contanti di Persona_1
€ 1000,00 per le sue esigenze correnti.
pagina 2 di 13
5. Vero che la scrittura 29.7.2020 era stata stipulata fra e , da Parte_1 Controparte_3 una parte, e , dall'altra, per consentire a di non rispondere dei debiti di _1 _1
verso , che, sulla scorta dell'ISEE di quest'ultimo, comprensivo anche dei titoli Parte_1 CP_4 che aveva sottratto dal dossier n. 74567, aveva determinato con effetto retroattivo. _1
6.Vero che i beni caduti in successione in morte di consistevano unicamente in box sito Persona_2 in Sesto San Giovanni, via Catania, distinto al Foglio 24, particella 101, sub 38.
7.Vero che nel febbraio 2019 ha aperto il suo personale conto corrente in quanto Parte_1 consigliato dal CAF di via Marzabotto n. 251, Sesto San Giovanni (MI), e da Parte_2
Dante n. 49, Sesto San Giovanni, nonché dagli assistenti sociali di Sesto San Giovanni e
[...] dai legali dell'associazione Samudra di Monza e che provvedeva direttamente al proprio sostentamento acquistando anche generi alimentari.
8.Vero che fino al dicembre 2017, il fratello , compatibilmente coi Controparte_3 _1 rispettivi orari lavorativi, si sono occupati dell'assistenza di , aiutandolo a dispiegare Parte_1 pratiche burocratiche, accompagnandolo alle visite mediche ed ospedaliere e presso gli uffici pubblici dove era richiesta la sua presenza.
9.Vero che a partire dalla fine di dicembre 2017, non si è più occupato dell'assistenza _1 di e tutte le incombenze sono state curate da , favorita anche dal fatto Pt_1 Controparte_3 di essere andata nel frattempo in pensione, così godendo di maggior tempo da dedicare.
10.Vero che mai e si sono recati in banca per prelevare denaro Persona_1 Parte_1 contante allo sportello o presso i distributori bancomat.
11.Vero che la carta bancomat n. 00010036 (pan 088650010036) era stata rilasciata a il _1
14.4.2009, come da lettera di adesione (doc. 21 fascicolo attoreo) e poi sostituita alla sua scadenza con la carta n. 222090.
12.Vero che le bollette delle utenze di luce, gas e telefono dell'appartamento abitato da Persona_1
e venivano pagate mediante domiciliazione in addebito sul conto corrente
[...] Parte_1 cointestato n. 42/68067, aperto presso filiale di Sesto San Giovanni e non tramite CP_2 contante prelevato da . _1
13.Vero che mai ha disposto di carte bancomat o di credito per operare sul conto Parte_1 corrente cointestato n. 42/68067, aperto il 2.1.2006 presso filiale di Sesto San Giovanni. CP_2
Si indicano a testi: sui Cap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 , via Marzabotto N. Controparte_3
159, Sesto San Giovanni. Sui Cap. 3, 11, 13 il direttore della filiale di Sesto San CP_2
Giovanni, via Achille Grandi n. 130 e la signora , presso filiale di Sesto San Tes_1 CP_2
Giovanni, via Achille Grandi n. 130.
Richiesta di esibizione documenti ex art. 210 cpc. Si chiede che il Giudice ordini a di CP_2 esibire in giudizio la seguente documentazione: -1.Con riferimento al conto corrente cointestato N.
001/068067/70, documentazione attestante il rilascio a della carta bancomat N. …. _1
222090, in luogo di quella N. 00010036 già rilasciata il 14.4.2009. -2. Con riferimento al dossier titoli
N. 74567, la documentazione comprovante la richiesta di scorporo, da tale dossier cointestato, dei fondi N. 5021383 e N. 2108985 intestati unicamente a . _1
Per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in via principale
pagina 3 di 13 1) respingere totalmente i motivi di appello del sig. in quanto infondati in fatto ed in Parte_1 diritto;
2) respingere la richiesta delle prove testimoniali in quanto inammissibile visto che non è stato presentato come motivo di appello.
In via incidentale
3) riformare la sentenza di primo grado n. 116/2024 emessa dal Tribunale di Monza nella causa rg
9447/2021 R.G., pubblicata il 16.1.2024 nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale di
, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento di € 34.615,38 pari a ¼ del saldo _1 attivo del dossier titoli e del saldo di c/c al momento del decesso della sig.ra , o Persona_1 alla restituzione dei titoli per il medesimo importo. O del maggior o minor importo che risulterà nel corso di causa.
4) disporre l'interrogatorio formale dell'appellante.
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre oneri come per legge del presente giudizio a carico del soccombente nonché quelle di primo grado.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza n. 116\2024, pubblicata il Parte_1
16.1.2024, che aveva accolto in parte le domande svolte dallo stesso nei confronti del fratello _1
, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di euro 15.996,21 oltre interessi legali e
[...]
alle spese di lite (euro 4.237,00) e della c.t.u.
Ne ha chiesto la parziale riforma.
, ritualmente costituito, ha insistito per il rigetto dell'appello e ha, a sua volta, _1
impugnato la sentenza in via incidentale nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale.
Alla prima udienza, il 23/10/2024, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 10/12/2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnato i termini ex lege previsti ai sensi dell'art. 352 c.p. c.
All'esito della suddetta udienza, anticipata al 21/05/2025 con nuovi termini di legge, la causa è stata trattenuta in decisione.
B. Il giudizio di primo grado.
ha agito innanzi al Tribunale al fine di ottenere la condanna del fratello al pagamento: - Parte_1 della somma di € 26.283,33, per rifonderlo delle somme prelevate dal conto corrente N. 42/68067;
- della somma di € 26.823,98, quale controvalore dei titoli sottratti dal dossier n. 74567, per rifonderlo del depauperamento subito.
Ha agito, anche in qualità di unico erede della madre , al fine di ottenere la Persona_1
restituzione dal fratello delle somme arbitrariamente prelevate dal conto corrente bancario cointestato
(aperto dai germani, unitamente alla sorella e alla madre, nel gennaio 2006, n. 42\68067 presso
[...]
) e il pagamento del controvalore dei titoli sottratti con riferimento al suddetto dossier n. 74567. CP_2
pagina 4 di 13 Ha addotto:
-che la madre, deceduta il 26.11.2019, aveva designato, con testamento Persona_1
pubblico, lui stesso quale erede universale e che gli altri figli ( e ), nella _1 Controparte_3
loro qualità di legittimari, avevano con dichiarazione resa davanti a notaio il 29.7.2020, prestato acquiescenza al testamento e rinunciato all'azione di riduzione;
- che detto conto corrente era stato alimentato unicamente dalla pensione della madre e sua, che pertanto era da ritenersi superata la presunzione, posta dall'art. 1298, comma II, cod. civ., di pari partecipazione del saldo di conto corrente;
- che il fratello fino alla morte della madre aveva prelevato dal conto corrente tramite _1
l'uso del bancomat e accessi allo sportello della filiale la complessiva somma di € 93.450,00, usandone solo € 66.167,67 per soddisfare i fabbisogni dell'attore e della madre;
⎯ che il fratello aveva inoltre utilizzato i fondi del conto corrente comune per acquistare _1
titoli intestandoseli personalmente.
ha insistito per il rigetto della domanda svolta dall'attore in quanto infondata in fatto ed _1 in diritto, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna del fratello al pagamento di € 34.615,38 pari a ¼ del saldo attivo del dossier titoli e del saldo di conto corrente al momento del decesso della madre o alla restituzione dei titoli per il medesimo importo. Persona_1
Ha riferito di avere legittimamente operato sul conto corrente cointestato e che, in ogni caso, la pretesa del fratello deve essere posta in compensazione con quanto non corrispostogli a titolo di quota di eredità della madre, trasferita su un conto corrente e dossier titoli intestato appunto al solo Pt_1
.
[...]
C. La sentenza del Tribunale Il Tribunale di Monza ha istruito la causa mediante c.t.u. contabile, all'esito della quale ha rigettato le ulteriori istanze istruttorie delle parti e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Ha innanzitutto ritenuto che l'attore abbia agito nella qualità di cointestatario del conto corrente e che tra le parti non è intervenuta alcuna transazione o rinuncia, con riguardo ai diritti azionati.
Occorre precisare, sul punto che tali aspetti non sono oggetto di impugnazione.
Ha quindi reputato la domanda dell'attore parzialmente fondata e rigettato quella riconvenzionale del convenuto.
Ha richiamato le risultanze della c.t.u., precisamente ove ha verificato che “Nella documentazione prodotta non vi è alcuna evidenza di quanto avvenuto tra la data di apertura del conto corrente
(2.01.2006) e quella del primo estratto conto disponibile (1.01.2015). … Inoltre, è opportuno specificare che tra l'1.1.2020 e la data di estinzione dello stesso avvenuta il 16.12.2020 (all. 14 atto di pagina 5 di 13 citazione) non vi è alcuna documentazione a supporto e verifica delle movimentazioni avvenute e pertanto escluse dalla presente consulenza” (pagg.
4-5 della c.t.u.).
Ha ritenuto incontestato l'avvenuto prelievo, da parte del convenuto, di parte delle somme indicate dall'attore dal conto corrente cointestato nel corso del periodo 1°/01/2015 – 1°/01/2020: “Il convenuto ha effettuato prelievi per complessivi €60.350: “Alla luce di quanto sopra esposto è possibile accertare che tra la data del 1.01.2015 e il 31.12.2019 sul conto corrente n. 001/068067/70 sono stati effettuati prelevamenti contanti per complessivi euro 93.450 di cui: - Euro 60.350 effettuati o riconducibili al solo;
- Euro 33.100 non riconducibili ad alcun cointestatario del conto corrente per _1 mancanza di evidenza documentale”). Resta, dunque, da stabilire se i prelievi di tali somme siano stati legittimamente eseguiti dal convenuto cointestatario del conto corrente.
Nel caso in esame, la presunzione di pari comproprietà tra i cointestatari delle somme depositate sul conto corrente bancario risulta superata dalla prova dell'esclusiva provenienza del denaro ivi depositato “dalle sole pensioni num. 15162867 e INPDAP num. 6928811 e 6928812, nonché dai Pt_3 proventi dei rendimenti degli strumenti finanziari posseduti”, come accertato nel corso della consulenza tecnica d'ufficio (pag. 8).
Il convenuto, del resto, non ha contestato la circostanza, essendosi limitato a prospettare che sui predetti conti erano confluiti anche i suoi proventi ereditari: tuttavia, tale circostanza, oltre ad essere stata solo genericamente prospettata, non risulta suffragata da alcun riscontro, nemmeno documentale”.
Riguardo all'utilizzo della suddetta somma prelevata ha evidenziato che lo stesso attore ha riferito che una parte è stata certamente utilizzata per il mantenimento della madre e suo: “di talché, pure aderendo alla ricostruzione attorea, non sussisterebbe alcun diritto alla restituzione delle somme prelevate dal conto comune essendo state impiegate per l'adempimento di obbligazioni contratte nell'interesse degli altri cointestatari del conto.
In altre parole, la domanda di restituzione è stata proposta sulla base dell'affermazione che il denaro fosse stato posseduto e utilizzato senza titolo dal convenuto, nei cui confronti viene rivendicato, mentre tale asserzione non risponde alla realtà emersa dagli elementi in atti, essendo risultato pacifico che il denaro è stato trasferito e prelevato con il consenso dei cointestatari e indirizzato a loro beneficio”.
Sulla base di tali argomentazioni ha quindi rigettato la domanda di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 26.283,33 richiesta dall'attore per rifonderlo delle somme prelevate dal conto corrente N. 42/68067.
Ha invece accolto, anche se per un importo inferiore rispetto a quello richiesto, la domanda di condanna al pagamento della somma equivalente al controvalore dei titoli prelevati dal dossier n.
pagina 6 di 13 74567, risultando “evidente che abbia utilizzato le disponibilità presenti sul c/c _1
001/068067/70 per un totale di euro 15.996,21 per sottoscrive titoli e fondi di sua proprietà che alla data del 10.12.2020 (data successiva alla chiusura del c/c 001/068067/70) risultavano ancora registrati sul dossier titoli di , come indicato dalla tramite la missiva del _1 CP_2
10.12.2020”.
Ha pertanto condannato il convenuto al pagamento della somma di €15.996,21, corrispondente “a tutti i versamenti effettuati dal c/c n. 001/068067/70 a favore dei soli titoli e fondi intestati al
[...]
”, somma che “… tiene conto dell'incasso netto pari a euro 5.003,79 (quindi il controvalore _1
dedotto dalle spese di smobilizzo) ricevuto in data 3.05.2018 a seguito dello smobilizzo del fondo
“Investi per obbligazionario Breve termine”.
Il Tribunale ha infine rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, sul presupposto che “al momento della morte della madre il saldo tra titoli e contanti sul c/c era di Persona_1
138.461,54 (2.205,12 saldo c/c + 136.256,42 titoli)” e che “di questa quota cointestata € 34.615,38 era la quota di caduta in successione, identiche quote erano di spettanza dei 3 fratelli, Persona_1
con la conseguenza che a dovrebbero essere restituiti i titoli di sua spettanza per _1
l'importo di €34.615,38, pare manifestamente infondata, essendo pacifico tra le parti che la defunta,
abbia istituito per testamento il figlio quale erede universale e Persona_1 Parte_1 che l'odierno convenuto abbia rinunciato all'azione do riduzione, di talché nulla gli è dovuto a tale titolo”.
D. Motivi di appello
ha svolto due motivi di appello, impugnando la sentenza del Tribunale Parte_1
1) nella parte in cui ha condannato il convenuto alla minor somma di euro 15.996,21 (in luogo di quella richiesta pari ad euro 26.823,98) in relazione al controvalore del dossier titoli n. 74567(per l'utilizzo della liquidità giacente sul conto corrente comune per l'acquisto dei titoli);
2) nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 26.283,33, al netto degli importi utilizzati per soddisfare i fabbisogni della madre e del fratello (pari a Pt_1
€ 66.166,67).
Con un ampio primo motivo di appello ha lamentato l'irrilevanza della circostanza accertata della sentenza nella parte in cui ha rilevato che agli atti non vi sono evidenze di quanto avvenuto tra il momento di apertura del conto corrente (2.1.2006) e il primo estratto conto disponibile (1.1.2005), in quanto i prelievi denunciati riguardano il solo arco temporale ricompreso tra il 2015 e il 2019.
Ha osservato che in relazione al periodo 2015\2019 il ctu ha verificato che sono state prelevate somme per complessivi euro 93.450,00, di cui euro 60.350,00 da , e la restante parte con altra _1 pagina 7 di 13 carta bancomat rispetto alla quale non c'erano evidenze che fosse riconducibile a (per _1
euro 33.100,00).
Riguardo a tale carta bancomat ha rilevato di essere venuto in possesso, dopo il primo grado di giudizio, di documentazione attestante: a) il rilascio del suddetto bancomat (n.222090) a _1
in data 24.7.18, con il quale quest'ultimo dal 31.7.18 al 28.11.19 ha fatto prelievi per euro
[...]
27.600,00; b) delle lettere di addebito in conto corrente da cui risulta che tra il 17.1.17 e l'11.12.17 ha prelevato dallo sportello euro 5.500,00.
Ha quindi prodotto tali documenti ai sensi dell'art. 345 comma 3 cpc.
Ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che avrebbe prelevato _1
euro 66.167,67 in luogo di euro 93.450,00,e nella parte in cui ritiene che aveva titolo _1
per prelevare tali somme e operare sul conto corrente cointestato, servendo le stesse al mantenimento della madre. In tale ottica ha richiamato i seguenti passaggi logico argomentativi della sentenza: “In altre parole, la domanda di restituzione è stata proposta sulla base dell'affermazione che il denaro fosse stato posseduto e utilizzato senza titolo dal convenuto, nei cui confronti viene rivendicato, mentre tale asserzione non risponde alla realtà emersa dagli elementi in atti, essendo risultato pacifico che il denaro è stato trasferito e prelevato con il consenso dei cointestatari e indirizzato a loro beneficio…deve rilevarsi nel caso in esame che la prova del reimpiego di quanto prelevato per necessità familiari, a cui soggiaceva il convenuto, può dirsi presuntivamente raggiunta. Ed invero, premesso che le operazioni di prelievo (in tesi) effettuate dal convenuto sul conto cointestato risalivano ad un'epoca in cui lo stesso convenuto, per espressa ammissione di parte attrice, era incaricato di prelevare somme in contanti che “consegnava alla madre dopo aver fatto ogni singolo prelevamento”, non può non rilevarsi che l'accusa di aver distratto le somme prelevate non ha trovato una qualche rispondenza nella documentazione versata in giudizio dalla parte, che si è limitata a richiedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che fosse ordinata l'esibizione della “documentazione attestante il rilascio a
[...]
della carta bancomat N. 222090, richiesta disattesa in quanto afferente ad una circostanza _1 non indispensabile ai fini del decidere alla luce degli elementi raccolti in corso di causa…restando, pertanto, invariati gli ulteriori e ben più rilevanti aspetti del contendere, attinenti alla destinazione delle somme prelevate.”
Con il secondo motivo di appello ha lamentato che il primo giudice ha errato nell'accogliere solo parzialmente la richiesta di restituzione dell'importo equivalente al controvalore dei titoli prelevati dal dossier n. 74567, per euro 15.996,21 in luogo di quanto richiesto, pari ad euro 26.823,98.
Sul punto ha dedotto che la stessa banca, con comunicazione del 10.12.2020, ha riferito che le posizioni in fondi n. 5021383 e 2108985, già facenti parte del dossier titoli in oggetto, risultavano intestate a pagina 8 di 13 e conseguentemente ha dato atto che il dossier titoli in oggetto al 26.11.2019 presentava Testimone_2
un controvalore di euro 136.256, 42.
Più precisamente, l'appellante ha rilevato che il ctu è giunto alla conclusione che i fondi n. 5021383 e n. 2108985 sono stati acquistati da utilizzando le disponibilità del conto comune _1 per € 15.996,21, e che avevano un controvalore al 26.11.2019 (giorno successivo al decesso di di € 26.826,98. Per tali ragioni ha ritenuto di aver diritto alla restituzione della Persona_1
somma di euro 26.8326,98.
E. La posizione dell'appellato e l'appello incidentale
E.1 Riguardo al primo motivo di appello:
- ha affermato di non aver sottratto alcuna somma dal conto corrente cointestato e che i prelievi erano effettuati nella maggior parte dei casi dalla madre, in contanti, in quanto quest'ultima, anziana e non abituata a interagire con gli strumenti bancari, voleva pagare tutto “in moneta” (spesa, bollette, affitti) e tutto ciò che serviva per il mantenimento ordinario e straordinario della madre e del fratello;
-ha osservato che, se avesse voluto “accaparrarsi” del denaro ai danni del fratello, non avrebbe rinunciato alla propria quota di legittima, come invece ha pacificamente fatto.
E.2 Riguardo al secondo motivo di appello:
- ha rilevato che i titoli per un valore di circa 26.000 euro sono stati acquistati con fondi pari ad €
15.996,21 e che comunque dal dossier titoli cointestato un ¼ dell'importo è di sua proprietà.
E. 3 Ha svolto appello incidentale nei confronti della sentenza del Tribunale con riguardo alla pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale.
Ha quindi ritenuto l'erroneità del seguente capo della sentenza: “Per contro, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto quale erede della madre, sul presupposto che "al momento della morte della madre il saldo tra titoli e contanti sul c/c era di 138.461,54 (2.205,12 Persona_1 saldo c/c + 136.256,42 titoli). (doc. 3 controparte)" e che "Di questa quota cointestata € 34.615,38
(138.461,44) era la quota di caduta in successione, identiche quote erano di spettanza Persona_1
dei 3 fratelli" (pag. 9 della comparsa), con la conseguenza che a dovrebbero essere _1 restituiti i titoli di sua spettanza per l'importo cli € 34.615,38, pare manifestamente infondata, essendo pacifico tra le parti che la defunta, , abbia istituito per testamento il figlio Persona_1
quale erede universale e che l'odierno convenuto abbia rinunciato all'azione di Parte_1 riduzione, di talché nulla gli è dovuto a tale titolo.”
Secondo la madre ha previsto nel testamento che la propria quota fosse Testimone_2 Persona_1
ereditata dal figlio , ma non ha disposto anche per le quote dei cointestatari. Per tale ragione Pt_1
pagina 9 di 13 l'appellante incidentale ritiene di avere diritto alla restituzione della quota a sé spettante, e non a quella della madre che è stata ereditata dal fratello.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1.Riguardo al primo motivo di appello, occorre osservare in punto di fatto:
- che dall'esame della documentazione prodotta in atti, e anche tenuto di quanto verificato in sede di c.t.u., non risulta possibile accertare né quali operazioni sono state poste in essere sul conto corrente cointestato dalla data di apertura (2 gennaio 2006) a quella del primo estratto disponibile (1° gennaio
2015), né l'entità dell'importo iniziale;
-che pacificamente da tale conto corrente ha prelevato denaro dalla sua apertura e fino _1
alla fine del 2019, in concomitanza con il decesso della madre, avvenuto il 26.11.2019. Il c.t.u. ha verificato che nel suddetto arco temporale, dal 2015 al 2019, l'appellato ha effettuato prelievi per euro
60.350,00 (secondo l'appellante per il maggiore importo di euro 93.450,00, tenuto conto di quanto ritirato mediante l'utilizzo di altra tessera bancomat a lui riconducibile).
Sulla base di queste premesse si deve rilevare:
- che, non conoscendo l'importo iniziale della somma presente sul conto corrente al momento della sua apertura, non è possibile stabilire se ha eseguito prelievi in denaro nel rispetto della Testimone_2
proporzione della sua quota;
- che non essendo possibile ricostruire con certezza la provenienza del denaro inizialmente confluito sul conto corrente (- sul punto non viene messo in dubbio che il conto corrente cointestato negli ultimi quattro anni sia stato alimentato esclusivamente dalle pensioni dell'attore e dalla de cuius, ma non si può escludere che il capitale iniziale, sia stato costituito in tutto o in parte con i risparmi del padre deceduto prima che venisse aperto il conto corrente - ), deve presumersi la pari comproprietà tra i cointestatari delle somme depositate sul conto corrente bancario.
Al riguardo il ctu ha verificato che non vi è alcuna evidenza in relazione alla provenienza del denaro depositato sul c/c n. 42/68067 e sul dossier titoli in oggetto, antecedentemente all' 1.1.2015, né se su di essi siano confluiti proventi ereditari del de cuius e degli altri cointestatari. Ha inoltre ritenuto che, mentre dal 2015 alla morte della sig.ra il conto è stato alimentato solamente dalle Persona_1
pensioni, altrettanto non può essere affermato per il periodo precedente;
-che sussisteva accordo tra i fratelli, e comunque tra gli intestatari del conto, sul fatto che Tes_2
potesse prelevare sul conto corrente cointestato anche per la madre, al fine di garantirne il
[...]
mantenimento;
pagina 10 di 13 - che tale modalità e tale prassi è stata perpetrata sino al 2015 e successivamente, in modo analogo, dal
2015 al 2019. Sul punto lo stesso riferisce che “una parte” del denaro è stata certamente Parte_1
utilizzata per il mantenimento della madre.
Di conseguenza non si può che ritenere che ha posseduto e utilizzato il denaro in _1
oggetto in base ad un titolo legittimo, dal momento che egli stesso era cointestatario del conto corrente e che il denaro è stato trasferito e prelevato con il consenso degli altri cointestatari e indirizzato anche a loro beneficio.
Inoltre, non è stato provato che le somme prelevate fossero eccedenti rispetto al fabbisogno della madre. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, tale prova non potrebbe essere ottenuta mediante l'escussione sulla circostanza di cui al capitolo 4), disattesa dal primo giudice e riproposta in appello (vale a dire: se di tutte le somme prelevate dal 2015 al 2019, era stato consegnato alla madre solo l'importo € 1.000,00 al mese), in quanto estremamente generica, valutativa, Persona_1
e carente di riscontri e allegazioni concrete.
Considerato quanto sopra, deve ritenersi superflua ogni valutazione relativa alla addotta erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che avrebbe prelevato euro 66.167,67 in luogo _1
di euro 93.450,00, nonché la connessa produzione documentale, posta in essere in grado di appello, relativa all'addotto rilascio di altra carta bancomat a , con la quale avrebbe eseguito _1
ulteriori prelievi per euro 27.600,00 e per euro 5.500,00.
Per tali ragioni il primo motivo di appello è infondato.
2. Riguardo al secondo motivo di appello, lamenta che il Tribunale ha accolto la Parte_1 domanda di condanna al pagamento dell'importo equivalente al controvalore dei titoli prelevati dal dossier n. 74567 per un importo inferiore rispetto a quello richiesto (euro 15.996,21 in luogo di euro
26.823,98).
Il Tribunale ha infatti ritenuto che “ abbia utilizzato le disponibilità presenti sul c/c _1
001/068067/70 per un totale di euro 15.996,21 per sottoscrive titoli e fondi di sua proprietà che alla data del 10.12.2020 (data successiva alla chiusura del c/c 001/068067/70) risultavano ancora registrati sul dossier titoli di , come indicato dalla tramite la missiva del _1 CP_2
10.12.2020”.
Anche tale motivo di appello è destituito di fondamento.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che dovesse essere corrisposto esclusivamente l'importo sottratto al conto corrente comune, pari ad euro 15.996,21, trattandosi della sola somma che è stata certamente utilizzata da per l'acquisto dei titoli di cui al dossier. _1
pagina 11 di 13 Soltanto tale importo era stato infatti prelevato dall'appellato dal conto corrente comune per acquistare titoli e fondi a titolo personale.
3. Sull'appello incidentale.
La Corte ritiene l'appello incidentale infondato per le seguenti ragioni.
ha impugnato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda dallo stesso svolto in _1 via riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna del fratello alla restituzione dell'importo di euro
34.615,38 pari ad un quarto del saldo attivo del dossier titoli e del saldo del conto corrente al momento del decesso della madre.
Risulta, tuttavia, circostanza pacifica, riferita dallo stesso , che su autorizzazione di tutti, _1
le quote dei fratelli sono state trasferite su un conto corrente e dossier titoli intestato ad . Parte_1
(e la sorella che non è parte del giudizio), vista la volontà della madre, ha quindi _1
ritenuto di attribuire al fratello , a titolo di liberalità, la sua quota, sottoscrivendo il 9.10.2020 la Pt_1
relativa disposizione (si veda doc. 15 fascicolo primo grado).
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Nel caso di specie si verte in ipotesi di soccombenza reciproca, per essere stato rigettato tanto l'appello principale, quanto quello svolto in via incidentale.
Conseguentemente, confermata la sentenza impugnata, le spese del grado devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale, per l'effetto conferma la sentenza n. 116\2024 pronunciata dal Tribunale di Monza;
2) compensa interamente le spese di giudizio del grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento rispettivamente da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115\2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228\2012.
Milano, 21.5. 2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Lorenzo Orsenigo
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persone dei seguenti magistrati dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con l'avv. Mauro Ciappetta, come da procura Parte_1 C.F._1 acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Piazza Turati n. 6, Cinisello Balsamo (MI) – Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) con l'avv. Stefano De Cesare, come da procura _1 C.F._2 acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Via
Timavo n. 24, Milano - Email_2
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: arricchimento senza causa.
*
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO: accertare e dichiarare:
A. a conferma di quanto statuito dalla sentenza di primo grado, l'esclusiva proprietà e/o titolarità in capo a , anche quale unico erede di , di tutte le somme Parte_1 Persona_1 depositate sul conto corrente N. 42/68067 e dei titoli e delle obbligazioni depositate facenti parte del
Dossier N. 74567, accesi e intrattenuti presso filiale di Sesto San Giovanni, via Grandi, CP_2 per le ragioni esposte negli scritti difensivi;
B. a parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha prelevato dal conto _1 corrente N. 42/68067 la somma di € 93450,00, o quell'altra che risulterà provata in corso di causa, utilizzandone solo € 66.166,67 per soddisfare i fabbisogni della madre e del fratello;
C. a parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha sottratto dal Dossier _1
N. 74567 titoli per un controvalore pari a € 26.823,98, o quell'altro che risulterà provato in corso di causa.
Per l'effetto, condannare a pagare a , anche quale unico erede _1 Parte_1 di , la somma di € 27283,33, (€ 93450,00 - € 66.166,67) o quell'altra che Persona_1 risulterà provato in corso di causa per rifonderlo delle somme prelevate dal conto corrente N.
42/68067 e la somma di € 26.823,98, o quell'altra che risulterà provata in corso di causa, quale controvalore dei titoli sottratti dal Dossier N. 74567, per rifonderlo del depauperamento subito.
-Confermare per il resto le statuizioni della sentenza di primo grado.
-Respingere l'appello incidentale di parte appellata.
-Respingere le istanze istruttorie di parte appellata.
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi interpello e prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1.Vero che il conto corrente n. 42/68067, aperto il 2.1.2006 presso filiale di Sesto San CP_2
Giovanni, intestato a , , e Persona_1 Parte_1 _1 Controparte_3
è stato sin dall'inizio alimentato d'invalidità di . Parte_1
2.Vero che sul conto corrente n. 42/68067, aperto il 2.1.2006 presso filiale di Sesto San CP_2
Giovanni, intestato a , , e , Persona_1 Parte_1 _1 Controparte_3 gli ultimi due soggetti nulla hanno mai versato.
3.Vero che in data 28.9.2020 ha chiesto a filiale di Sesto San Giovanni, _1 CP_2 di far convergere sul proprio conto corrente i titoli presenti nella posizione in fondi n. 5021383 e n.
2108985, già facenti parte del dossier titoli n. 74567 intestato a , , Persona_1 Parte_1
e , per un valore di € 26823,98, come da missiva 10.12.2020 _1 Controparte_3
(doc. 5 fascicolo attoreo). CP_2
4.Vero che , delle somme che prelevava dal conto corrente n. 42/68067, aperto presso _1
filiale di Sesto San Giovanni, intestato CP_2
a , , e , ha consegnato ogni Persona_1 Parte_1 _1 Controparte_3 mese alla madre , dal gennaio 2015 a tutto l'anno 2019, la somma in contanti di Persona_1
€ 1000,00 per le sue esigenze correnti.
pagina 2 di 13
5. Vero che la scrittura 29.7.2020 era stata stipulata fra e , da Parte_1 Controparte_3 una parte, e , dall'altra, per consentire a di non rispondere dei debiti di _1 _1
verso , che, sulla scorta dell'ISEE di quest'ultimo, comprensivo anche dei titoli Parte_1 CP_4 che aveva sottratto dal dossier n. 74567, aveva determinato con effetto retroattivo. _1
6.Vero che i beni caduti in successione in morte di consistevano unicamente in box sito Persona_2 in Sesto San Giovanni, via Catania, distinto al Foglio 24, particella 101, sub 38.
7.Vero che nel febbraio 2019 ha aperto il suo personale conto corrente in quanto Parte_1 consigliato dal CAF di via Marzabotto n. 251, Sesto San Giovanni (MI), e da Parte_2
Dante n. 49, Sesto San Giovanni, nonché dagli assistenti sociali di Sesto San Giovanni e
[...] dai legali dell'associazione Samudra di Monza e che provvedeva direttamente al proprio sostentamento acquistando anche generi alimentari.
8.Vero che fino al dicembre 2017, il fratello , compatibilmente coi Controparte_3 _1 rispettivi orari lavorativi, si sono occupati dell'assistenza di , aiutandolo a dispiegare Parte_1 pratiche burocratiche, accompagnandolo alle visite mediche ed ospedaliere e presso gli uffici pubblici dove era richiesta la sua presenza.
9.Vero che a partire dalla fine di dicembre 2017, non si è più occupato dell'assistenza _1 di e tutte le incombenze sono state curate da , favorita anche dal fatto Pt_1 Controparte_3 di essere andata nel frattempo in pensione, così godendo di maggior tempo da dedicare.
10.Vero che mai e si sono recati in banca per prelevare denaro Persona_1 Parte_1 contante allo sportello o presso i distributori bancomat.
11.Vero che la carta bancomat n. 00010036 (pan 088650010036) era stata rilasciata a il _1
14.4.2009, come da lettera di adesione (doc. 21 fascicolo attoreo) e poi sostituita alla sua scadenza con la carta n. 222090.
12.Vero che le bollette delle utenze di luce, gas e telefono dell'appartamento abitato da Persona_1
e venivano pagate mediante domiciliazione in addebito sul conto corrente
[...] Parte_1 cointestato n. 42/68067, aperto presso filiale di Sesto San Giovanni e non tramite CP_2 contante prelevato da . _1
13.Vero che mai ha disposto di carte bancomat o di credito per operare sul conto Parte_1 corrente cointestato n. 42/68067, aperto il 2.1.2006 presso filiale di Sesto San Giovanni. CP_2
Si indicano a testi: sui Cap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 , via Marzabotto N. Controparte_3
159, Sesto San Giovanni. Sui Cap. 3, 11, 13 il direttore della filiale di Sesto San CP_2
Giovanni, via Achille Grandi n. 130 e la signora , presso filiale di Sesto San Tes_1 CP_2
Giovanni, via Achille Grandi n. 130.
Richiesta di esibizione documenti ex art. 210 cpc. Si chiede che il Giudice ordini a di CP_2 esibire in giudizio la seguente documentazione: -1.Con riferimento al conto corrente cointestato N.
001/068067/70, documentazione attestante il rilascio a della carta bancomat N. …. _1
222090, in luogo di quella N. 00010036 già rilasciata il 14.4.2009. -2. Con riferimento al dossier titoli
N. 74567, la documentazione comprovante la richiesta di scorporo, da tale dossier cointestato, dei fondi N. 5021383 e N. 2108985 intestati unicamente a . _1
Per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in via principale
pagina 3 di 13 1) respingere totalmente i motivi di appello del sig. in quanto infondati in fatto ed in Parte_1 diritto;
2) respingere la richiesta delle prove testimoniali in quanto inammissibile visto che non è stato presentato come motivo di appello.
In via incidentale
3) riformare la sentenza di primo grado n. 116/2024 emessa dal Tribunale di Monza nella causa rg
9447/2021 R.G., pubblicata il 16.1.2024 nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale di
, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento di € 34.615,38 pari a ¼ del saldo _1 attivo del dossier titoli e del saldo di c/c al momento del decesso della sig.ra , o Persona_1 alla restituzione dei titoli per il medesimo importo. O del maggior o minor importo che risulterà nel corso di causa.
4) disporre l'interrogatorio formale dell'appellante.
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre oneri come per legge del presente giudizio a carico del soccombente nonché quelle di primo grado.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza n. 116\2024, pubblicata il Parte_1
16.1.2024, che aveva accolto in parte le domande svolte dallo stesso nei confronti del fratello _1
, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di euro 15.996,21 oltre interessi legali e
[...]
alle spese di lite (euro 4.237,00) e della c.t.u.
Ne ha chiesto la parziale riforma.
, ritualmente costituito, ha insistito per il rigetto dell'appello e ha, a sua volta, _1
impugnato la sentenza in via incidentale nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale.
Alla prima udienza, il 23/10/2024, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 10/12/2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnato i termini ex lege previsti ai sensi dell'art. 352 c.p. c.
All'esito della suddetta udienza, anticipata al 21/05/2025 con nuovi termini di legge, la causa è stata trattenuta in decisione.
B. Il giudizio di primo grado.
ha agito innanzi al Tribunale al fine di ottenere la condanna del fratello al pagamento: - Parte_1 della somma di € 26.283,33, per rifonderlo delle somme prelevate dal conto corrente N. 42/68067;
- della somma di € 26.823,98, quale controvalore dei titoli sottratti dal dossier n. 74567, per rifonderlo del depauperamento subito.
Ha agito, anche in qualità di unico erede della madre , al fine di ottenere la Persona_1
restituzione dal fratello delle somme arbitrariamente prelevate dal conto corrente bancario cointestato
(aperto dai germani, unitamente alla sorella e alla madre, nel gennaio 2006, n. 42\68067 presso
[...]
) e il pagamento del controvalore dei titoli sottratti con riferimento al suddetto dossier n. 74567. CP_2
pagina 4 di 13 Ha addotto:
-che la madre, deceduta il 26.11.2019, aveva designato, con testamento Persona_1
pubblico, lui stesso quale erede universale e che gli altri figli ( e ), nella _1 Controparte_3
loro qualità di legittimari, avevano con dichiarazione resa davanti a notaio il 29.7.2020, prestato acquiescenza al testamento e rinunciato all'azione di riduzione;
- che detto conto corrente era stato alimentato unicamente dalla pensione della madre e sua, che pertanto era da ritenersi superata la presunzione, posta dall'art. 1298, comma II, cod. civ., di pari partecipazione del saldo di conto corrente;
- che il fratello fino alla morte della madre aveva prelevato dal conto corrente tramite _1
l'uso del bancomat e accessi allo sportello della filiale la complessiva somma di € 93.450,00, usandone solo € 66.167,67 per soddisfare i fabbisogni dell'attore e della madre;
⎯ che il fratello aveva inoltre utilizzato i fondi del conto corrente comune per acquistare _1
titoli intestandoseli personalmente.
ha insistito per il rigetto della domanda svolta dall'attore in quanto infondata in fatto ed _1 in diritto, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna del fratello al pagamento di € 34.615,38 pari a ¼ del saldo attivo del dossier titoli e del saldo di conto corrente al momento del decesso della madre o alla restituzione dei titoli per il medesimo importo. Persona_1
Ha riferito di avere legittimamente operato sul conto corrente cointestato e che, in ogni caso, la pretesa del fratello deve essere posta in compensazione con quanto non corrispostogli a titolo di quota di eredità della madre, trasferita su un conto corrente e dossier titoli intestato appunto al solo Pt_1
.
[...]
C. La sentenza del Tribunale Il Tribunale di Monza ha istruito la causa mediante c.t.u. contabile, all'esito della quale ha rigettato le ulteriori istanze istruttorie delle parti e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Ha innanzitutto ritenuto che l'attore abbia agito nella qualità di cointestatario del conto corrente e che tra le parti non è intervenuta alcuna transazione o rinuncia, con riguardo ai diritti azionati.
Occorre precisare, sul punto che tali aspetti non sono oggetto di impugnazione.
Ha quindi reputato la domanda dell'attore parzialmente fondata e rigettato quella riconvenzionale del convenuto.
Ha richiamato le risultanze della c.t.u., precisamente ove ha verificato che “Nella documentazione prodotta non vi è alcuna evidenza di quanto avvenuto tra la data di apertura del conto corrente
(2.01.2006) e quella del primo estratto conto disponibile (1.01.2015). … Inoltre, è opportuno specificare che tra l'1.1.2020 e la data di estinzione dello stesso avvenuta il 16.12.2020 (all. 14 atto di pagina 5 di 13 citazione) non vi è alcuna documentazione a supporto e verifica delle movimentazioni avvenute e pertanto escluse dalla presente consulenza” (pagg.
4-5 della c.t.u.).
Ha ritenuto incontestato l'avvenuto prelievo, da parte del convenuto, di parte delle somme indicate dall'attore dal conto corrente cointestato nel corso del periodo 1°/01/2015 – 1°/01/2020: “Il convenuto ha effettuato prelievi per complessivi €60.350: “Alla luce di quanto sopra esposto è possibile accertare che tra la data del 1.01.2015 e il 31.12.2019 sul conto corrente n. 001/068067/70 sono stati effettuati prelevamenti contanti per complessivi euro 93.450 di cui: - Euro 60.350 effettuati o riconducibili al solo;
- Euro 33.100 non riconducibili ad alcun cointestatario del conto corrente per _1 mancanza di evidenza documentale”). Resta, dunque, da stabilire se i prelievi di tali somme siano stati legittimamente eseguiti dal convenuto cointestatario del conto corrente.
Nel caso in esame, la presunzione di pari comproprietà tra i cointestatari delle somme depositate sul conto corrente bancario risulta superata dalla prova dell'esclusiva provenienza del denaro ivi depositato “dalle sole pensioni num. 15162867 e INPDAP num. 6928811 e 6928812, nonché dai Pt_3 proventi dei rendimenti degli strumenti finanziari posseduti”, come accertato nel corso della consulenza tecnica d'ufficio (pag. 8).
Il convenuto, del resto, non ha contestato la circostanza, essendosi limitato a prospettare che sui predetti conti erano confluiti anche i suoi proventi ereditari: tuttavia, tale circostanza, oltre ad essere stata solo genericamente prospettata, non risulta suffragata da alcun riscontro, nemmeno documentale”.
Riguardo all'utilizzo della suddetta somma prelevata ha evidenziato che lo stesso attore ha riferito che una parte è stata certamente utilizzata per il mantenimento della madre e suo: “di talché, pure aderendo alla ricostruzione attorea, non sussisterebbe alcun diritto alla restituzione delle somme prelevate dal conto comune essendo state impiegate per l'adempimento di obbligazioni contratte nell'interesse degli altri cointestatari del conto.
In altre parole, la domanda di restituzione è stata proposta sulla base dell'affermazione che il denaro fosse stato posseduto e utilizzato senza titolo dal convenuto, nei cui confronti viene rivendicato, mentre tale asserzione non risponde alla realtà emersa dagli elementi in atti, essendo risultato pacifico che il denaro è stato trasferito e prelevato con il consenso dei cointestatari e indirizzato a loro beneficio”.
Sulla base di tali argomentazioni ha quindi rigettato la domanda di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 26.283,33 richiesta dall'attore per rifonderlo delle somme prelevate dal conto corrente N. 42/68067.
Ha invece accolto, anche se per un importo inferiore rispetto a quello richiesto, la domanda di condanna al pagamento della somma equivalente al controvalore dei titoli prelevati dal dossier n.
pagina 6 di 13 74567, risultando “evidente che abbia utilizzato le disponibilità presenti sul c/c _1
001/068067/70 per un totale di euro 15.996,21 per sottoscrive titoli e fondi di sua proprietà che alla data del 10.12.2020 (data successiva alla chiusura del c/c 001/068067/70) risultavano ancora registrati sul dossier titoli di , come indicato dalla tramite la missiva del _1 CP_2
10.12.2020”.
Ha pertanto condannato il convenuto al pagamento della somma di €15.996,21, corrispondente “a tutti i versamenti effettuati dal c/c n. 001/068067/70 a favore dei soli titoli e fondi intestati al
[...]
”, somma che “… tiene conto dell'incasso netto pari a euro 5.003,79 (quindi il controvalore _1
dedotto dalle spese di smobilizzo) ricevuto in data 3.05.2018 a seguito dello smobilizzo del fondo
“Investi per obbligazionario Breve termine”.
Il Tribunale ha infine rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, sul presupposto che “al momento della morte della madre il saldo tra titoli e contanti sul c/c era di Persona_1
138.461,54 (2.205,12 saldo c/c + 136.256,42 titoli)” e che “di questa quota cointestata € 34.615,38 era la quota di caduta in successione, identiche quote erano di spettanza dei 3 fratelli, Persona_1
con la conseguenza che a dovrebbero essere restituiti i titoli di sua spettanza per _1
l'importo di €34.615,38, pare manifestamente infondata, essendo pacifico tra le parti che la defunta,
abbia istituito per testamento il figlio quale erede universale e Persona_1 Parte_1 che l'odierno convenuto abbia rinunciato all'azione do riduzione, di talché nulla gli è dovuto a tale titolo”.
D. Motivi di appello
ha svolto due motivi di appello, impugnando la sentenza del Tribunale Parte_1
1) nella parte in cui ha condannato il convenuto alla minor somma di euro 15.996,21 (in luogo di quella richiesta pari ad euro 26.823,98) in relazione al controvalore del dossier titoli n. 74567(per l'utilizzo della liquidità giacente sul conto corrente comune per l'acquisto dei titoli);
2) nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 26.283,33, al netto degli importi utilizzati per soddisfare i fabbisogni della madre e del fratello (pari a Pt_1
€ 66.166,67).
Con un ampio primo motivo di appello ha lamentato l'irrilevanza della circostanza accertata della sentenza nella parte in cui ha rilevato che agli atti non vi sono evidenze di quanto avvenuto tra il momento di apertura del conto corrente (2.1.2006) e il primo estratto conto disponibile (1.1.2005), in quanto i prelievi denunciati riguardano il solo arco temporale ricompreso tra il 2015 e il 2019.
Ha osservato che in relazione al periodo 2015\2019 il ctu ha verificato che sono state prelevate somme per complessivi euro 93.450,00, di cui euro 60.350,00 da , e la restante parte con altra _1 pagina 7 di 13 carta bancomat rispetto alla quale non c'erano evidenze che fosse riconducibile a (per _1
euro 33.100,00).
Riguardo a tale carta bancomat ha rilevato di essere venuto in possesso, dopo il primo grado di giudizio, di documentazione attestante: a) il rilascio del suddetto bancomat (n.222090) a _1
in data 24.7.18, con il quale quest'ultimo dal 31.7.18 al 28.11.19 ha fatto prelievi per euro
[...]
27.600,00; b) delle lettere di addebito in conto corrente da cui risulta che tra il 17.1.17 e l'11.12.17 ha prelevato dallo sportello euro 5.500,00.
Ha quindi prodotto tali documenti ai sensi dell'art. 345 comma 3 cpc.
Ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che avrebbe prelevato _1
euro 66.167,67 in luogo di euro 93.450,00,e nella parte in cui ritiene che aveva titolo _1
per prelevare tali somme e operare sul conto corrente cointestato, servendo le stesse al mantenimento della madre. In tale ottica ha richiamato i seguenti passaggi logico argomentativi della sentenza: “In altre parole, la domanda di restituzione è stata proposta sulla base dell'affermazione che il denaro fosse stato posseduto e utilizzato senza titolo dal convenuto, nei cui confronti viene rivendicato, mentre tale asserzione non risponde alla realtà emersa dagli elementi in atti, essendo risultato pacifico che il denaro è stato trasferito e prelevato con il consenso dei cointestatari e indirizzato a loro beneficio…deve rilevarsi nel caso in esame che la prova del reimpiego di quanto prelevato per necessità familiari, a cui soggiaceva il convenuto, può dirsi presuntivamente raggiunta. Ed invero, premesso che le operazioni di prelievo (in tesi) effettuate dal convenuto sul conto cointestato risalivano ad un'epoca in cui lo stesso convenuto, per espressa ammissione di parte attrice, era incaricato di prelevare somme in contanti che “consegnava alla madre dopo aver fatto ogni singolo prelevamento”, non può non rilevarsi che l'accusa di aver distratto le somme prelevate non ha trovato una qualche rispondenza nella documentazione versata in giudizio dalla parte, che si è limitata a richiedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che fosse ordinata l'esibizione della “documentazione attestante il rilascio a
[...]
della carta bancomat N. 222090, richiesta disattesa in quanto afferente ad una circostanza _1 non indispensabile ai fini del decidere alla luce degli elementi raccolti in corso di causa…restando, pertanto, invariati gli ulteriori e ben più rilevanti aspetti del contendere, attinenti alla destinazione delle somme prelevate.”
Con il secondo motivo di appello ha lamentato che il primo giudice ha errato nell'accogliere solo parzialmente la richiesta di restituzione dell'importo equivalente al controvalore dei titoli prelevati dal dossier n. 74567, per euro 15.996,21 in luogo di quanto richiesto, pari ad euro 26.823,98.
Sul punto ha dedotto che la stessa banca, con comunicazione del 10.12.2020, ha riferito che le posizioni in fondi n. 5021383 e 2108985, già facenti parte del dossier titoli in oggetto, risultavano intestate a pagina 8 di 13 e conseguentemente ha dato atto che il dossier titoli in oggetto al 26.11.2019 presentava Testimone_2
un controvalore di euro 136.256, 42.
Più precisamente, l'appellante ha rilevato che il ctu è giunto alla conclusione che i fondi n. 5021383 e n. 2108985 sono stati acquistati da utilizzando le disponibilità del conto comune _1 per € 15.996,21, e che avevano un controvalore al 26.11.2019 (giorno successivo al decesso di di € 26.826,98. Per tali ragioni ha ritenuto di aver diritto alla restituzione della Persona_1
somma di euro 26.8326,98.
E. La posizione dell'appellato e l'appello incidentale
E.1 Riguardo al primo motivo di appello:
- ha affermato di non aver sottratto alcuna somma dal conto corrente cointestato e che i prelievi erano effettuati nella maggior parte dei casi dalla madre, in contanti, in quanto quest'ultima, anziana e non abituata a interagire con gli strumenti bancari, voleva pagare tutto “in moneta” (spesa, bollette, affitti) e tutto ciò che serviva per il mantenimento ordinario e straordinario della madre e del fratello;
-ha osservato che, se avesse voluto “accaparrarsi” del denaro ai danni del fratello, non avrebbe rinunciato alla propria quota di legittima, come invece ha pacificamente fatto.
E.2 Riguardo al secondo motivo di appello:
- ha rilevato che i titoli per un valore di circa 26.000 euro sono stati acquistati con fondi pari ad €
15.996,21 e che comunque dal dossier titoli cointestato un ¼ dell'importo è di sua proprietà.
E. 3 Ha svolto appello incidentale nei confronti della sentenza del Tribunale con riguardo alla pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale.
Ha quindi ritenuto l'erroneità del seguente capo della sentenza: “Per contro, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto quale erede della madre, sul presupposto che "al momento della morte della madre il saldo tra titoli e contanti sul c/c era di 138.461,54 (2.205,12 Persona_1 saldo c/c + 136.256,42 titoli). (doc. 3 controparte)" e che "Di questa quota cointestata € 34.615,38
(138.461,44) era la quota di caduta in successione, identiche quote erano di spettanza Persona_1
dei 3 fratelli" (pag. 9 della comparsa), con la conseguenza che a dovrebbero essere _1 restituiti i titoli di sua spettanza per l'importo cli € 34.615,38, pare manifestamente infondata, essendo pacifico tra le parti che la defunta, , abbia istituito per testamento il figlio Persona_1
quale erede universale e che l'odierno convenuto abbia rinunciato all'azione di Parte_1 riduzione, di talché nulla gli è dovuto a tale titolo.”
Secondo la madre ha previsto nel testamento che la propria quota fosse Testimone_2 Persona_1
ereditata dal figlio , ma non ha disposto anche per le quote dei cointestatari. Per tale ragione Pt_1
pagina 9 di 13 l'appellante incidentale ritiene di avere diritto alla restituzione della quota a sé spettante, e non a quella della madre che è stata ereditata dal fratello.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1.Riguardo al primo motivo di appello, occorre osservare in punto di fatto:
- che dall'esame della documentazione prodotta in atti, e anche tenuto di quanto verificato in sede di c.t.u., non risulta possibile accertare né quali operazioni sono state poste in essere sul conto corrente cointestato dalla data di apertura (2 gennaio 2006) a quella del primo estratto disponibile (1° gennaio
2015), né l'entità dell'importo iniziale;
-che pacificamente da tale conto corrente ha prelevato denaro dalla sua apertura e fino _1
alla fine del 2019, in concomitanza con il decesso della madre, avvenuto il 26.11.2019. Il c.t.u. ha verificato che nel suddetto arco temporale, dal 2015 al 2019, l'appellato ha effettuato prelievi per euro
60.350,00 (secondo l'appellante per il maggiore importo di euro 93.450,00, tenuto conto di quanto ritirato mediante l'utilizzo di altra tessera bancomat a lui riconducibile).
Sulla base di queste premesse si deve rilevare:
- che, non conoscendo l'importo iniziale della somma presente sul conto corrente al momento della sua apertura, non è possibile stabilire se ha eseguito prelievi in denaro nel rispetto della Testimone_2
proporzione della sua quota;
- che non essendo possibile ricostruire con certezza la provenienza del denaro inizialmente confluito sul conto corrente (- sul punto non viene messo in dubbio che il conto corrente cointestato negli ultimi quattro anni sia stato alimentato esclusivamente dalle pensioni dell'attore e dalla de cuius, ma non si può escludere che il capitale iniziale, sia stato costituito in tutto o in parte con i risparmi del padre deceduto prima che venisse aperto il conto corrente - ), deve presumersi la pari comproprietà tra i cointestatari delle somme depositate sul conto corrente bancario.
Al riguardo il ctu ha verificato che non vi è alcuna evidenza in relazione alla provenienza del denaro depositato sul c/c n. 42/68067 e sul dossier titoli in oggetto, antecedentemente all' 1.1.2015, né se su di essi siano confluiti proventi ereditari del de cuius e degli altri cointestatari. Ha inoltre ritenuto che, mentre dal 2015 alla morte della sig.ra il conto è stato alimentato solamente dalle Persona_1
pensioni, altrettanto non può essere affermato per il periodo precedente;
-che sussisteva accordo tra i fratelli, e comunque tra gli intestatari del conto, sul fatto che Tes_2
potesse prelevare sul conto corrente cointestato anche per la madre, al fine di garantirne il
[...]
mantenimento;
pagina 10 di 13 - che tale modalità e tale prassi è stata perpetrata sino al 2015 e successivamente, in modo analogo, dal
2015 al 2019. Sul punto lo stesso riferisce che “una parte” del denaro è stata certamente Parte_1
utilizzata per il mantenimento della madre.
Di conseguenza non si può che ritenere che ha posseduto e utilizzato il denaro in _1
oggetto in base ad un titolo legittimo, dal momento che egli stesso era cointestatario del conto corrente e che il denaro è stato trasferito e prelevato con il consenso degli altri cointestatari e indirizzato anche a loro beneficio.
Inoltre, non è stato provato che le somme prelevate fossero eccedenti rispetto al fabbisogno della madre. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, tale prova non potrebbe essere ottenuta mediante l'escussione sulla circostanza di cui al capitolo 4), disattesa dal primo giudice e riproposta in appello (vale a dire: se di tutte le somme prelevate dal 2015 al 2019, era stato consegnato alla madre solo l'importo € 1.000,00 al mese), in quanto estremamente generica, valutativa, Persona_1
e carente di riscontri e allegazioni concrete.
Considerato quanto sopra, deve ritenersi superflua ogni valutazione relativa alla addotta erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che avrebbe prelevato euro 66.167,67 in luogo _1
di euro 93.450,00, nonché la connessa produzione documentale, posta in essere in grado di appello, relativa all'addotto rilascio di altra carta bancomat a , con la quale avrebbe eseguito _1
ulteriori prelievi per euro 27.600,00 e per euro 5.500,00.
Per tali ragioni il primo motivo di appello è infondato.
2. Riguardo al secondo motivo di appello, lamenta che il Tribunale ha accolto la Parte_1 domanda di condanna al pagamento dell'importo equivalente al controvalore dei titoli prelevati dal dossier n. 74567 per un importo inferiore rispetto a quello richiesto (euro 15.996,21 in luogo di euro
26.823,98).
Il Tribunale ha infatti ritenuto che “ abbia utilizzato le disponibilità presenti sul c/c _1
001/068067/70 per un totale di euro 15.996,21 per sottoscrive titoli e fondi di sua proprietà che alla data del 10.12.2020 (data successiva alla chiusura del c/c 001/068067/70) risultavano ancora registrati sul dossier titoli di , come indicato dalla tramite la missiva del _1 CP_2
10.12.2020”.
Anche tale motivo di appello è destituito di fondamento.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che dovesse essere corrisposto esclusivamente l'importo sottratto al conto corrente comune, pari ad euro 15.996,21, trattandosi della sola somma che è stata certamente utilizzata da per l'acquisto dei titoli di cui al dossier. _1
pagina 11 di 13 Soltanto tale importo era stato infatti prelevato dall'appellato dal conto corrente comune per acquistare titoli e fondi a titolo personale.
3. Sull'appello incidentale.
La Corte ritiene l'appello incidentale infondato per le seguenti ragioni.
ha impugnato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda dallo stesso svolto in _1 via riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna del fratello alla restituzione dell'importo di euro
34.615,38 pari ad un quarto del saldo attivo del dossier titoli e del saldo del conto corrente al momento del decesso della madre.
Risulta, tuttavia, circostanza pacifica, riferita dallo stesso , che su autorizzazione di tutti, _1
le quote dei fratelli sono state trasferite su un conto corrente e dossier titoli intestato ad . Parte_1
(e la sorella che non è parte del giudizio), vista la volontà della madre, ha quindi _1
ritenuto di attribuire al fratello , a titolo di liberalità, la sua quota, sottoscrivendo il 9.10.2020 la Pt_1
relativa disposizione (si veda doc. 15 fascicolo primo grado).
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Nel caso di specie si verte in ipotesi di soccombenza reciproca, per essere stato rigettato tanto l'appello principale, quanto quello svolto in via incidentale.
Conseguentemente, confermata la sentenza impugnata, le spese del grado devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale, per l'effetto conferma la sentenza n. 116\2024 pronunciata dal Tribunale di Monza;
2) compensa interamente le spese di giudizio del grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento rispettivamente da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115\2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228\2012.
Milano, 21.5. 2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Lorenzo Orsenigo
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