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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1322/2015 R.G. e promossa
da
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) C.F._2
attori
con il patrocinio dell'avv. NUCERA ALBINA e dell'avv. MINNITI
PASQUALE;
contro
( ) e RT C.F._3 CP_2
convenuti
con il patrocinio dell'avv. DE CARIDI ANGELO,
e contro pagina 1 di 27 ( Controparte_3 P.IVA_1
convenuta
con il patrocinio dell'avv. MARIO DE TOMMASI.
*
Conclusioni per gli attori e : Parte_1 Parte_2
“1) dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa
descritti, pervenuti ai comunisti Parte_1
(CF. ), (CF. , C.F._1 Parte_2 C.F._4
(CF. e RT C.F._3 Parte_3
(CF. ), previa determinazione della consistenza C.F._5
attuale di tali beni, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la
parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un
progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente
Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
2)contestualmente, disporre che
le ipoteche iscritte da Equitalia E.T.R. S.p.a. (oggi Equitalia
Sud Spa) ed Equitalia Sud Spa sulla quota dei beni indivisi
appartenente al siano trasferite (o RT
mantenute)sulla quota che verrà assegnata a quest'ultimo, tenendo
sempre indenni gli attori dai debiti sussistenti a carico del
Sig. e per i quali è già stata iscritta RT
ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione;
3) in via
subordinata, qualora dovesse essere accertata l'indivisibilità di
alcuni dei beni facenti parte del complesso degli immobili
pagina 2 di 27 oggetto della domanda, ordinare la vendita dei medesimi, ai sensi
dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo professionista all'uopo delegato) e
provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione
delle rispettive quote, tenendo sempre indenni gli attori dai
debiti a carico del Sig. e per i quali è RT
stata iscritta ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione;
4)
condannare le parti convenute – eventualmente resistenti e/o
opponenti – al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei
procuratori costituiti;
Conclusioni per i convenuti e RT Pt_3
:
[...]
“1) preliminarmente accertare e dichiarare l'esistenza della
società di fatto tra i fratelli e RT PT
fin dalle origini nel 1967 e fino alla sua cessazione
[...]
nel dicembre 2012, che ha lasciato passività ed una situazione
debitoria per € 380.000,00 che devono essere oggetto di divisione
unitamente agli altri beni immobili;
2)nel merito,
conseguentemente dichiarare e statuire che la divisione richiesta
dei beni descritti in premessa dell'atto di citazione tra i
contendenti includa non solo gli immobili oggetto della richiesta
di divisione ma anche tutte le attività e le obbligazioni attive
pagina 3 di 27 e passive, TFR, gravami e quant'altro assunte ed insistenti sulla
ditta e società di fatto intestata a e di cui è RT
stato socio fin dalle origini nel 1967 e fino alla sua chiusura
al 31.12.2012 3) ancora nel merito, nella Parte_1
divisione dei beni in comunione, oggetto della richiesta
divisione, tra i fratelli e RT PT Pt_3
e disporre che le ipoteche della
[...] Parte_2
Equitalia Sud s.p.a., Ag. Entrate, TFR, e le attività e passività
insistenti, al 31.12.2012 sulla ditta vengano RT
ripartite al 50% tra i soci di fatto e RT PT
; 4) in subordine, in caso di indivisibilità di tutti,
[...]
ovvero alcuni dei cespiti aziendali, sia disposta la vendita ai
sensi dell'art. 788 c.p.c. al fine della ripartizione delle quote
al 50% tra i fratelli e anche al fine RT PT
di coprire sia le passività aziendali residuanti al 31.12.2012,
che per poter estinguere le ipoteche iscritte dalla Equitalia Sud
Spa sui cespiti aziendali e personali intestati a nome di P_
, costituendo ed individuando le rispettive quote tra i
[...]
contendenti nella ripartizione dei cespiti aziendali, tenendo
conto della attività e passività della ditta RT
risultanti al 31.12.2012, data di cessazione dell'attività; 5)
condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente procedimento in caso di opposizione, da
pagina 4 di 27 distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”.
Conclusioni per la convenuta – E_
(già Equitalia Sud S.p.a.)
“attribuire la massa patrimoniale gravata da ipoteca in capo al
Sig. 2) in subordine, autorizzare Equitalia ad RT
estendere l'ipoteca su gli ulteriori beni di proprietà del Sig.
così come argomentato”. RT
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.4.2015, Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 [...]
e chiedendo lo scioglimento della RT Parte_3
comunione sui seguenti immobili, siti nel comune di Reggio
Calabria (RC), località Gallico e così esattamente individuati catastalmente:
a. un capannone sito in Reggio Calabria, lungo Strada
Provinciale, Ponte di Gallico, lato mare, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg.
11, part. 365, cat. D/7;
b. un capannone sito in Reggio Calabria, lungo Strada
Provinciale, Ponte di Gallico, lato monte, censito al pagina 5 di 27 Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, sez.
Catona, fg. 11, part. 624, cat. D/7;
c. mq.
1.050 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 646;
d. mq. 80 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 647;
e. mq. 530 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 648;
f. mq. 30 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 649;
g. mq. 30 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 675;
h. mq. 100 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 676;
i. mq. 30 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 677;
pagina 6 di 27 j. mq. 177 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 490.
In particolare esponevano che:
- era proprietario unitamente al convenuto Parte_1
per la quota della metà ciascuno (1/2), di RT
un capannone sito in Reggio Calabria, lungo Strada
Provinciale, Ponte di Gallico, lato mare, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg.
11, part. 365, cat. D/7 (punto precedente, lett. a);
- e erano proprietari Parte_1 Parte_2
unitamente ai convenuti e RT Pt_3
, per la quota di un quarto ciascuno (1/4), di un
[...]
capannone sito in Reggio Calabria, lungo Strada Provinciale,
Ponte di Gallico, lato monte, censito al Catasto Fabbricati
del Comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 624, cat. D/7;
- era altresì proprietario unitamente al Parte_1
convenuto per la quota della metà ciascuno RT
(1/2), dei seguenti terreni siti nel comune di Reggio
Calabria (RC), località Gallico, individuati catastalmente al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez.
Catona, fg. 11, partt. 646, 647, 648, 649, 675, 676, 677 e pagina 7 di 27 490;
- che dall'ispezione nei registri immobiliari risultavano le formalità di seguito elencate (docc. 13 e 14 – attori):
I. iscrizione contro del 30.5.2013, RT
registro particolare 822, registro generale n. 10657, a favore di (già CP_3 E_
Equitalia Sud s.p.a.), repertorio n. 779/9413 del
27.5.2013, ipoteca legale ex art. 77 D.P.R 602/73, a garanzia della somma capitale di € 34.462,03 e totale importo garantito € 68.924,06 sull'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio
Calabria, fg. 11, part. 365, per la quota di 500/100;
II. iscrizione contro del 11.3.2003, RT
registro particolare 476, registro generale n. 3788, a favore di (già E.TR. E_
S.p.a.), repertorio n. 446/9 del 6.3.2003, ipoteca legale ex art. 77 D.P.R 602/73, a garanzia della somma capitale di € 198.222,82 e totale importo garantito €
396.445-,64 sull'immobile identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, fg. 11, part. 365, per la quota di 1/2;
- unitamente al figlio RT Per_1
utilizzavano i capannoni in comunione per svolgere la pagina 8 di 27 propria attività di officina metalmeccanica, in assenza del consenso degli altri comunisti;
- lo svolgimento dell'attività di cui al punto precedente veniva espletata in assenza di autorizzazioni amministrative;
- a causa dell'illegittimità evidenziata gli immobili venivano sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.,
successivamente revocato dal Tribunale di Reggio Calabria;
- unitamente al figlio RT Parte_4
provvedevano ad effettuare lavori e modifiche all'interno dei capannoni oggetto di comunione in assenza del consenso degli altri comunisti;
- sul presupposto di cui al punto precedente, gli attori si risolvevano nel dividere il compendio, all'uopo introducendo la procedura di mediazione che sortiva esito negativo;
convenivano in giudizio e per RT Parte_3
ottenere la divisione degli immobili oggetto di comunione, con conseguente assegnazione della proprietà esclusiva della propria quota ovvero del corrispondente ricavato dalla vendita in caso di accertata indivisibilità dei beni. Convenivano altresì in giudizio quale litisconsorte Controparte_5
necessario ex art. 1113 co. 3 c.c., chiedendo che le ipoteche iscritte sugli immobili in comunione in capo a RT
pagina 9 di 27 fossero trasferite esclusivamente sugli immobili ovvero sulla quota a quest'ultimo assegnata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
16.7.2015 si costituivano in giudizio e RT
i quali contestavano la domanda attorea e Parte_3
deducevano:
- che i beni immobili oggetto della domanda di divisione erano stati conferiti in una società di fatto, costituita nel 1967
dai germani e per l'esercizio in PT RT
comune di un'impresa metalmeccanica;
- che la società di fatto veniva iscritta al registro delle imprese come ditta individuale, intestata a P_
, poiché all'epoca della costituzione (1987),
[...]
risultava censurato;
Parte_1
- che sin dall'epoca della sua costituzione, la ditta in questione era stata gestita da entrambi i germani P_
anche con riferimento alla ripartizione dei proventi;
- che in data 31.12.2012 la ditta aveva cessato la propria attività con un passivo di ammontare pari ad € 380.000,00;
- che sul presupposto di cui al punto precedente, il passivo di € 380.000,00 andava ripartito pro quota tra i germani e unitamente agli altri beni P_ Parte_1
mobili aziendali;
pagina 10 di 27 - che le ipoteche iscritte a favore di E_
(già Equitalia Sud S.p.a.) contro
[...] P_
, erano riferibili ai debiti contratti dalla società;
[...]
- che le ipoteche in questione andavano trasferite sulle quote
(ovvero sugli immobili assegnati in proprietà esclusiva) che per effetto della divisione sarebbero state assegnate a in ragione del 50% ciascuno dell'importo Parte_1
portato dalla garanzia reale;
concludevano chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza della società di fatto e la divisione giudiziale di tutto il compendio societario, ivi compreso il passivo societario e le ipoteche legali iscritte contro RT
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.9.2015, si costituiva in giudizio E_
(già Equitalia Sud S.p.a.) la quale chiedeva
[...]
l'assegnazione in capo a della massa RT
patrimoniale gravata da ipoteca ovvero il trasferimento della garanzia sugli ulteriori beni e/o quote che sarebbero state assegnate a sino alla concorrenza del proprio RT
credito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
16.9.2015, la causa veniva istruita mediante prove orali e CTU
sulla divisibilità del compendio immobiliare.
pagina 11 di 27 Precisate le conclusioni all'udienza del 16.12.2024, la causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Il vaglio delle contrapposte domande di divisione impone, in via preliminare, l'accertamento dell'esistenza (e sulla validità) di una società di fatto tra i condividenti, poiché da tale accertamento dipende l'esatta individuazione dell'oggetto della divisione stessa: circoscritto, agli immobili indicati in citazione, secondo la prospettazione degli attori, ovvero esteso,
anche alle passività riconducibili alla società di fatto, secondo l'allegazione dei convenuti in via riconvenzionale.
*
1. Sulla natura strumentale dei beni immobili
I convenuti hanno allegato l'esistenza di una società di fatto istituita nel 1967 da e la cui RT Parte_1
attività è cessata nel 2012.
Hanno poi allegato che gli immobili oggetto della domanda di divisione avanzata dagli attori, erano stati conferiti in detta società per lo svolgimento dell'attività metalmeccanica svolta da entrambi i germani . P_
Infine, sul presupposto di cui ai punti precedenti, hanno chiesto una pronuncia di accertamento dell'avvenuta esistenza della pagina 12 di 27 società di fatto, la divisione degli immobili conferiti in ragione del 50% ciascuno nonché, la divisione pro quota di tutte le attività e passività comprese le ipoteche legali iscritte a favore dell'ente di riscossione.
La domanda è infondata.
Orbene, a prescindere dall'esistenza o meno di una società di fatto, va rilevato che il conferimento di un immobile in società
deve avvenire con il rispetto delle forme richieste dalla natura del bene conferito, anche se la legge non richiede alcuna forma per la costituzione del rapporto sociale (cfr. ex plurimis Cass.
1613/2000; Cass. 25961/2011).
Sul punto costituisce arresto pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, col conferimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, in mancanza della forma scritta del conferimento immobiliare ex art. 2251 c.c. è affetto da nullità per violazione della norma sulla prescrizione formale
(Cass. 565/1995; Cass. 23570/2015).
Si impone quindi un preliminare vaglio della causa in concreto del contratto sociale dedotto dai convenuti, al fine di accertare se il conferimento degli immobili — avvenuto senza forma scritta
— fosse essenziale rispetto all'attività sociale, con le conseguenti ricadute sul piano della validità del contratto.
pagina 13 di 27 Nel caso di specie ha esposto come la società, RT
in tesi fondata assieme al fratello, avesse ad oggetto l'esercizio in comune di una officina meccanica.
Il materiale fotografico raccolto dal CTU e l'inventario dei beni mobili presenti all'interno dei capannoni e sulle aree in contesa evidenziano come le lavorazioni meccaniche in questione si svolgevano interamente all'interno degli immobili oggetto di domanda di divisione, e ciò sia con riguardo ai capannoni, che ai fondi pertinenziali.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge con chiarezza che i due capannoni oggetto di causa (partt. 365 e 624, fg. 11, Comune di
Reggio Calabria) erano destinati in modo effettivo e strutturale all'esercizio di un'attività di officina metalmeccanica, con connessione diretta tra i beni immobili e i beni mobili presenti.
In particolare, il capannone lato mare (part. 365), di superficie omogeneizzata pari a 589 m² (pag. 8), ospitava numerosi beni strumentali tipici di un'attività metalmeccanica operativa, tra cui: compressore (funzionante); compressore CA ER
(funzionante); autocarro Iveco OM40 con gru da 18 quintali;
furgoncino Nissan Vanette;
Fiat Marea;
OP (non funzionante - tutti elencati a pag. 13 della CTU).
Le attrezzature elencate implicano con evidenza un nesso di strumentalità con lavorazioni industriali su metalli,
pagina 14 di 27 movimentazione di merci pesanti, attività con aria compressa,
sollevamento, trasporto e probabilmente carpenteria.
Trattandosi di mezzi e impianti mobili e fissi tipici di una produzione artigianale pesante, l'ambiente capannone deve considerarsi funzionalmente organizzato come officina meccanica operativa.
Analogamente, il capannone lato monte (part. 624), di 232,43 m²
(pag. 9), era adibito a lavorazioni ausiliarie o di precisione,
come dimostrano i seguenti beni presenti (pag. 13): n. 2 banchi da lavoro;
carroponte da 20 quintali;
saldatrice elettrica (non funzionante); compressore CA;
crik per autoveicoli;
arredi da ufficio o spogliatoio (scrivania, armadi, armadietti).
Tali beni richiedono postazioni operative fisse e sono coerenti con attività metalmeccaniche di officina leggera o secondaria.
Alle aree scoperte (509 m² per la part. 365 e 155 m² per la part. 624, valutate con coefficiente 10% – pag. 8) è attribuita dal CTU
una funzione diretta di carico/scarico merci e parcheggio operativo, come confermato a pag. 8.
Inoltre, nella parte dedicata alla stima dei beni mobili (pag.
14), sono presenti all'esterno: rimorchio con tubi e bacchette di ferro;
cabina Iveco;
cassone scarrabile;
troncatrice per ferro;
pialle, trapani, banchi da lavoro, saldatrici, vario ferro.
Questi elementi – per volume, peso e destinazione – richiedono pagina 15 di 27 spazio scoperto per lo stoccaggio, la lavorazione o la movimentazione, confermando l'integrazione strutturale tra immobili, piazzali e attrezzature.
Ne discende che i capannoni e le aree annesse non costituivano meri contenitori, ma componenti funzionali di un sistema produttivo articolato, storicamente riconducibile all'attività
metalmeccanica ivi esercitata.
Con la conseguenza che per il raggiungimento dello scopo sociale,
all'epoca della pattuizione, va ritenuta essenziale la disponibilità degli immobili in capo alla società (a titolo di proprietà ovvero in virtù di un diritto di godimento di durata pari a quello del contratto di società).
Emerge infine per tabulas la durata ultranovennale della società
e con essa del conferimento immobiliare, atteso che il convenuto non ha indicato in fase assertiva l'esistenza di una pattuizione volta a limitare la durata della società ad un termine inferiore e che l'impresa (sociale o meno) ha pacificamente iniziato a svolgere la propria attività nel 1987.
Da ciò consegue la necessità di forma scritta ab substantiam del contratto sociale ai sensi dell'art. 2251 cod. civ., in relazione all'art. 1350 n.9 c.c.
Al riguardo va precisato che l'atto scritto richiesto dalla legge a pena di nullità, deve essere rappresentato non da un qualsiasi pagina 16 di 27 documento da cui il contratto risulti in precedenza concluso, ma da uno scritto che costituisce l'estrinsecazione formale o diretta della volontà attuale delle parti.
Ne deriva che, al di là di ogni problema di carattere probatorio in ordine all'effettiva esistenza o meno di una società di fatto tra i condividenti, va rilevata ex officio la nullità del contratto sociale (anche ove esistente), sulla cui base i convenuti hanno fondato la pretesa di scioglimento dell'intero patrimonio sociale.
Sicché deve trovare applicazione al caso di specie il principio secondo cui il giudice deve negare applicazione al contratto nullo quando la parte faccia valere in giudizio un diritto che trova fondamento nel contratto medesimo.
Per effetto della nullità va quindi concluso in parte qua:
- per il rigetto della domanda riconvenzionale;
- che la comproprietà degli immobili non può essere attribuita alla società di fatto ma ai singoli condividenti, in qualità
di persone fisiche;
- che la divisione ha ad oggetto unicamente il compendio immobiliare indicato dagli attori.
*
2. Domanda di scioglimento ordinaria e divisione giudiziale
pagina 17 di 27 Gli immobili oggetto di divisione sono quelli descritti nella relazione tecnica d'ufficio, riscontrata durante i sopralluoghi effettuati dal consulente tecnico in data 14 marzo 2019, 16
aprile 2019, e 14 maggio 2019 e documentata sia dalle riprese fotografiche (allegato 1 – CTU), sia dagli elaborati tecnici
(allegati 28, 32 – CTU), sia dalla certificazione catastale aggiornata (allegati n. 3, 15, 24 - CTU).
Gli immobili oggetto di causa sono riportati all' del CP_3
Territorio al Foglio di mappa n. 11 del Comune di Reggio
Calabria, alla Sezione Catona e consistono nelle seguenti particelle (pag. 4 – CTU):
- catasto fabbricati,
o Particella 365 Categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni). Trattasi di capannone industriale con annessi uffici e servizi igienici ed un piazzale, dove sono presenti ulteriori uffici ed un lavatoio. La proprietà è condivisa tra i fratelli e al 50%; Parte_1 P_
o Particella 624 Categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa pagina 18 di 27 senza radicali trasformazioni). Trattasi di capannone industriale con annessi uffici e servizi igienici ed un piazzale. La proprietà è condivisa tra i fratelli e e le rispettive Parte_1 RT
consorti e nella misura Parte_2 Parte_3
del 25% ciascuno;
- catasto terreni,
o particella 646, Classe Agrumeto, di superficie pari a
1050,00 m2;
o particella 647, Classe Agrumeto, di superficie pari a
80,00 m2;
o particella 648, Classe Agrumeto, di superficie pari a
530,00 m2.
Gli immobili sono legittimi dal punto di vista urbanistico.
Per quanto riguarda la regolarità dei due capannoni (partt. 365 e
624), è stato ottenuto il permesso in sanatoria n. 114 del 22
febbraio 2008.
Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio, le cui conclusioni vanno in questa sede integralmente recepite, attesa l'assenza di vizi logici ed argomentativi e tenuto conto della completezza delle risposte fornite alle osservazioni dei CTP, ha accertato che gli immobili non sono comodamente divisibili in quanto “trattasi di due
pagina 19 di 27 capannoni che, nel caso di divisione perderebbero la loro
caratteristica intrinseca e funzionale, oltre al fatto che i
costi per realizzare le opere necessarie (doppi accessi, doppi
servizi, doppi uffici) non giustificherebbero i benefici
eventualmente ottenuti. Stessa cosa dicasi per i terreni di
destinazione agricola, aventi piccole superfici, che presentano
una fascia di rispetto dal viadotto autostradale ed appartengono
alla zona omogenea “E” attività primarie” (pag. 5 – CTU).
Come è noto, il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c., postula che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero.
È quindi necessario che la divisione in natura possa avvenire senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi,
e inoltre, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.
Perché dunque possa procedersi alla divisione del bene comune occorre:
- che il bene sia naturalmente suscettibile di divisione pagina 20 di 27 fisica;
- che sia possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
- che tale divisione non comporti la creazione di servitù,
pesi o limitazioni eccessivi, e non richieda opere complesse e di notevole costo;
- che la divisione non conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.
Tali principi, dettati in materia di divisione ereditaria, sono applicabili anche alla comunione ordinaria, stante il richiamo dell'art. 1116 c.c. (Trib. di Reggio Calabria, sent. 1259/2023).
I cespiti di che trattasi, pertanto, in conformità al consolidato indirizzo della Suprema Corte in materia, vanno quindi ritenuti indivisibili sulla scorta degli ostacoli, materiali ed economico-
funzionali evidenziati dal consulente dell'ufficio.
Ne discende l'impossibilità di formare un progetto di divisione che assicuri a ciascuno dei condividenti una porzione di beni suscettibili di autonomo godimento.
È noto che in caso di compendio indivisibile l'art. 720 c.c.
indica due modalità per procedere alla divisione: l'attribuzione del bene per intero e la vendita all'incanto.
In ordine alla scelta da prediligere, la giurisprudenza di legittimità e di merito (anche dell'intestato Tribunale) ha pagina 21 di 27 chiarito che “nell'esercizio del potere di attribuzione
dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior
ragione quando le quote siano uguali e non soccorra quindi
l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire cioè il
condividente avente diritto alla quota maggiore), il giudice non
trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c.,
da cui gli deriva al contrario, un potere perfettamente
discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo,
potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo
di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare
preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti
all'assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di
fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità” (Cass.
16376/2014, Trib. Reggio Calabria n. 1043/2024).
In altre parole, quando nella comunione (ordinaria o ereditaria che sia) è compreso un immobile non comodamente divisibile, ed i condividenti sono titolari di quote uguali, la scelta tra le due opzioni indicate dell'art. 720 c.c. è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza (Tribunale di Reggio
Calabria n. 1043/2024).
Orbene nel caso di specie, in assenza di specifiche richieste di assegnazione dell'intero compendio avanzate dai condividenti (ed invero gli attori hanno chiesto unicamente l'attribuzione “della pagina 22 di 27 propria quota ideale” mente i convenuti hanno espressamente chiesto la vendita per il caso di indivisibilità; cfr.
conclusioni in calce alle rispettive comparse conclusionali) e nella parità delle quote spettanti alle parti attrici (sommate nel loro complesso tra i due attori) e alle parti convenute
(sommate nel loro complesso tra i due convenuti) – e quindi nell'assenza di un “maggior quotista” -, va disposta la vendita del compendio immobiliare oggetto di causa, il cui ricavato andrà
suddiviso secondo le seguenti quote:
- dalla vendita del fabbricato di cui alla part. 365
(capannone lato mare) assegnazione del ricavato a Parte_5
e a in ragione della metà ciascuno;
[...] RT
- dalla vendita del fabbricato di cui alla part. 624
(capannone lato monte) assegnazione del ricavato a Parte_1
, e
[...] Parte_2 RT Parte_3
in ragione della quota del 25% ciascuno;
- dalla vendita dei fondi di cui alle partt. 646, 647, 648,
649, 675, 676, 677 e 490, assegnazione del ricavato a e in ragione della metà Parte_1 RT
ciascuno.
*
3. Ipoteca legale
pagina 23 di 27 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.9.2015 si è costituita in giudizio E_
(già Equitalia Sud S.p.a.) senza opporsi alle domande
[...]
attoree e domandando la tutela delle sue ragioni creditorie ex art. 2825 c.c., nonché l'assegnazione dell'eventuale ricavato di vendita nei limiti del privilegio ipotecario vantato sulla quota del debitore . RT
La consulenza tecnica d'ufficio ha dato atto che sulla quota di sull'immobile identificato con la part. 365 RT
grava l'ipoteca legale iscritta a favore di E_
presso l'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria,
[...]
Servizio di Pubblicità Immobiliare.
In particolare:
a) iscrizione del 30.5.2013, registro particolare 822, registro generale n. 10657, a favore di E_
(già Equitalia Sud s.p.a.), repertorio n.
[...]
779/9413 del 27.5.2013, ipoteca legale ex art. 77 D.P.R
602/73, a garanzia della somma capitale di € 34.462,03 e totale importo garantito € 68.924,06 sull'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio
Calabria, fg. 11, part. 365, per la quota di 500/100;
b) iscrizione del 11.3.2003, registro particolare 476, registro generale n. 3788, a favore di E_
pagina 24 di 27 (già E.TR. S.p.a.), repertorio n. 446/9 del CP_4
6.3.2003, ipoteca legale ex art. 77 D.P.R 602/73, a garanzia della somma capitale di € 198.222,82 e totale importo garantito € 396.445,64 sull'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio Calabria, fg. 11, part. 365,
per la quota di 1/2.
La domanda è fondata.
Attesa l'indivisibilità del compendio immobiliare e la conseguente vendita, va riconosciuto al creditore ipotecario il diritto di prelazione sul ricavato complessivo vendita, nei limiti di valore della quota spettante a sul RT
bene specificamente gravato da ipoteca (pari a ½ dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio Calabria,
fg. 11, part. 365), secondo quanto previsto dall'art. 2825 co. 4,
seconda parte, c.p.c. e con conservazione della priorità
derivante dal grado delle ipoteche iscritte.
*
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014,
scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa”, e parametri tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
pagina 25 di 27 Le spese di lite tra e le altre Controparte_5
parti del giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto che le parti non hanno resistito alle istanza avanzate dalla creditrice ipotecaria.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. dichiara la nullità del contratto di società tra
[...]
e RT Parte_5
2. per l'effetto, rigetta tutte le domande proposte in riconvenzionale dai convenuti e RT
; Parte_3
3. accerta la non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di divisione;
4. dispone la vendita in lotto unico, come da separata ordinanza, dei seguenti beni:
a. fabbricato censito al NCEU di Reggio Calabria, sez.
Catona, fg. 11, part. 365, cat. D/7;
b. fabbricato censito al NCEU di Reggio Calabria, sez.
Catona, fg. 11, part. 624, cat. D/7;
pagina 26 di 27 c. terreni censiti al NCT di Reggio Calabria, sez. Catona,
fg. 11, partt. 646, 647, 648, 649, 675, 676, 677 e 490;
5. condanna e a rimborsare Parte_3 RT
a e le spese di lite, che Parte_1 Parte_2
vengono liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
6. compensa le spese di lite tra E_
e le altre parti del giudizio;
[...]
7. pone le spese di CTU, in solido fra loro, a carico di Pt_3
e ;
[...] RT
8. rimette la causa sul ruolo per la vendita come da separata ordinanza.
Reggio Calabria, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 27 di 27
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1322/2015 R.G. e promossa
da
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) C.F._2
attori
con il patrocinio dell'avv. NUCERA ALBINA e dell'avv. MINNITI
PASQUALE;
contro
( ) e RT C.F._3 CP_2
convenuti
con il patrocinio dell'avv. DE CARIDI ANGELO,
e contro pagina 1 di 27 ( Controparte_3 P.IVA_1
convenuta
con il patrocinio dell'avv. MARIO DE TOMMASI.
*
Conclusioni per gli attori e : Parte_1 Parte_2
“1) dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa
descritti, pervenuti ai comunisti Parte_1
(CF. ), (CF. , C.F._1 Parte_2 C.F._4
(CF. e RT C.F._3 Parte_3
(CF. ), previa determinazione della consistenza C.F._5
attuale di tali beni, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la
parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un
progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente
Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
2)contestualmente, disporre che
le ipoteche iscritte da Equitalia E.T.R. S.p.a. (oggi Equitalia
Sud Spa) ed Equitalia Sud Spa sulla quota dei beni indivisi
appartenente al siano trasferite (o RT
mantenute)sulla quota che verrà assegnata a quest'ultimo, tenendo
sempre indenni gli attori dai debiti sussistenti a carico del
Sig. e per i quali è già stata iscritta RT
ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione;
3) in via
subordinata, qualora dovesse essere accertata l'indivisibilità di
alcuni dei beni facenti parte del complesso degli immobili
pagina 2 di 27 oggetto della domanda, ordinare la vendita dei medesimi, ai sensi
dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo professionista all'uopo delegato) e
provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione
delle rispettive quote, tenendo sempre indenni gli attori dai
debiti a carico del Sig. e per i quali è RT
stata iscritta ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione;
4)
condannare le parti convenute – eventualmente resistenti e/o
opponenti – al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei
procuratori costituiti;
Conclusioni per i convenuti e RT Pt_3
:
[...]
“1) preliminarmente accertare e dichiarare l'esistenza della
società di fatto tra i fratelli e RT PT
fin dalle origini nel 1967 e fino alla sua cessazione
[...]
nel dicembre 2012, che ha lasciato passività ed una situazione
debitoria per € 380.000,00 che devono essere oggetto di divisione
unitamente agli altri beni immobili;
2)nel merito,
conseguentemente dichiarare e statuire che la divisione richiesta
dei beni descritti in premessa dell'atto di citazione tra i
contendenti includa non solo gli immobili oggetto della richiesta
di divisione ma anche tutte le attività e le obbligazioni attive
pagina 3 di 27 e passive, TFR, gravami e quant'altro assunte ed insistenti sulla
ditta e società di fatto intestata a e di cui è RT
stato socio fin dalle origini nel 1967 e fino alla sua chiusura
al 31.12.2012 3) ancora nel merito, nella Parte_1
divisione dei beni in comunione, oggetto della richiesta
divisione, tra i fratelli e RT PT Pt_3
e disporre che le ipoteche della
[...] Parte_2
Equitalia Sud s.p.a., Ag. Entrate, TFR, e le attività e passività
insistenti, al 31.12.2012 sulla ditta vengano RT
ripartite al 50% tra i soci di fatto e RT PT
; 4) in subordine, in caso di indivisibilità di tutti,
[...]
ovvero alcuni dei cespiti aziendali, sia disposta la vendita ai
sensi dell'art. 788 c.p.c. al fine della ripartizione delle quote
al 50% tra i fratelli e anche al fine RT PT
di coprire sia le passività aziendali residuanti al 31.12.2012,
che per poter estinguere le ipoteche iscritte dalla Equitalia Sud
Spa sui cespiti aziendali e personali intestati a nome di P_
, costituendo ed individuando le rispettive quote tra i
[...]
contendenti nella ripartizione dei cespiti aziendali, tenendo
conto della attività e passività della ditta RT
risultanti al 31.12.2012, data di cessazione dell'attività; 5)
condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente procedimento in caso di opposizione, da
pagina 4 di 27 distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”.
Conclusioni per la convenuta – E_
(già Equitalia Sud S.p.a.)
“attribuire la massa patrimoniale gravata da ipoteca in capo al
Sig. 2) in subordine, autorizzare Equitalia ad RT
estendere l'ipoteca su gli ulteriori beni di proprietà del Sig.
così come argomentato”. RT
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.4.2015, Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 [...]
e chiedendo lo scioglimento della RT Parte_3
comunione sui seguenti immobili, siti nel comune di Reggio
Calabria (RC), località Gallico e così esattamente individuati catastalmente:
a. un capannone sito in Reggio Calabria, lungo Strada
Provinciale, Ponte di Gallico, lato mare, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg.
11, part. 365, cat. D/7;
b. un capannone sito in Reggio Calabria, lungo Strada
Provinciale, Ponte di Gallico, lato monte, censito al pagina 5 di 27 Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, sez.
Catona, fg. 11, part. 624, cat. D/7;
c. mq.
1.050 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 646;
d. mq. 80 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 647;
e. mq. 530 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 648;
f. mq. 30 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 649;
g. mq. 30 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 675;
h. mq. 100 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 676;
i. mq. 30 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 677;
pagina 6 di 27 j. mq. 177 del terreno (AGRUMETO) sito in Reggio Calabria,
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 490.
In particolare esponevano che:
- era proprietario unitamente al convenuto Parte_1
per la quota della metà ciascuno (1/2), di RT
un capannone sito in Reggio Calabria, lungo Strada
Provinciale, Ponte di Gallico, lato mare, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg.
11, part. 365, cat. D/7 (punto precedente, lett. a);
- e erano proprietari Parte_1 Parte_2
unitamente ai convenuti e RT Pt_3
, per la quota di un quarto ciascuno (1/4), di un
[...]
capannone sito in Reggio Calabria, lungo Strada Provinciale,
Ponte di Gallico, lato monte, censito al Catasto Fabbricati
del Comune di Reggio Calabria, sez. Catona, fg. 11, part. 624, cat. D/7;
- era altresì proprietario unitamente al Parte_1
convenuto per la quota della metà ciascuno RT
(1/2), dei seguenti terreni siti nel comune di Reggio
Calabria (RC), località Gallico, individuati catastalmente al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, sez.
Catona, fg. 11, partt. 646, 647, 648, 649, 675, 676, 677 e pagina 7 di 27 490;
- che dall'ispezione nei registri immobiliari risultavano le formalità di seguito elencate (docc. 13 e 14 – attori):
I. iscrizione contro del 30.5.2013, RT
registro particolare 822, registro generale n. 10657, a favore di (già CP_3 E_
Equitalia Sud s.p.a.), repertorio n. 779/9413 del
27.5.2013, ipoteca legale ex art. 77 D.P.R 602/73, a garanzia della somma capitale di € 34.462,03 e totale importo garantito € 68.924,06 sull'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio
Calabria, fg. 11, part. 365, per la quota di 500/100;
II. iscrizione contro del 11.3.2003, RT
registro particolare 476, registro generale n. 3788, a favore di (già E.TR. E_
S.p.a.), repertorio n. 446/9 del 6.3.2003, ipoteca legale ex art. 77 D.P.R 602/73, a garanzia della somma capitale di € 198.222,82 e totale importo garantito €
396.445-,64 sull'immobile identificato al catasto terreni del comune di Reggio Calabria, fg. 11, part. 365, per la quota di 1/2;
- unitamente al figlio RT Per_1
utilizzavano i capannoni in comunione per svolgere la pagina 8 di 27 propria attività di officina metalmeccanica, in assenza del consenso degli altri comunisti;
- lo svolgimento dell'attività di cui al punto precedente veniva espletata in assenza di autorizzazioni amministrative;
- a causa dell'illegittimità evidenziata gli immobili venivano sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.,
successivamente revocato dal Tribunale di Reggio Calabria;
- unitamente al figlio RT Parte_4
provvedevano ad effettuare lavori e modifiche all'interno dei capannoni oggetto di comunione in assenza del consenso degli altri comunisti;
- sul presupposto di cui al punto precedente, gli attori si risolvevano nel dividere il compendio, all'uopo introducendo la procedura di mediazione che sortiva esito negativo;
convenivano in giudizio e per RT Parte_3
ottenere la divisione degli immobili oggetto di comunione, con conseguente assegnazione della proprietà esclusiva della propria quota ovvero del corrispondente ricavato dalla vendita in caso di accertata indivisibilità dei beni. Convenivano altresì in giudizio quale litisconsorte Controparte_5
necessario ex art. 1113 co. 3 c.c., chiedendo che le ipoteche iscritte sugli immobili in comunione in capo a RT
pagina 9 di 27 fossero trasferite esclusivamente sugli immobili ovvero sulla quota a quest'ultimo assegnata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
16.7.2015 si costituivano in giudizio e RT
i quali contestavano la domanda attorea e Parte_3
deducevano:
- che i beni immobili oggetto della domanda di divisione erano stati conferiti in una società di fatto, costituita nel 1967
dai germani e per l'esercizio in PT RT
comune di un'impresa metalmeccanica;
- che la società di fatto veniva iscritta al registro delle imprese come ditta individuale, intestata a P_
, poiché all'epoca della costituzione (1987),
[...]
risultava censurato;
Parte_1
- che sin dall'epoca della sua costituzione, la ditta in questione era stata gestita da entrambi i germani P_
anche con riferimento alla ripartizione dei proventi;
- che in data 31.12.2012 la ditta aveva cessato la propria attività con un passivo di ammontare pari ad € 380.000,00;
- che sul presupposto di cui al punto precedente, il passivo di € 380.000,00 andava ripartito pro quota tra i germani e unitamente agli altri beni P_ Parte_1
mobili aziendali;
pagina 10 di 27 - che le ipoteche iscritte a favore di E_
(già Equitalia Sud S.p.a.) contro
[...] P_
, erano riferibili ai debiti contratti dalla società;
[...]
- che le ipoteche in questione andavano trasferite sulle quote
(ovvero sugli immobili assegnati in proprietà esclusiva) che per effetto della divisione sarebbero state assegnate a in ragione del 50% ciascuno dell'importo Parte_1
portato dalla garanzia reale;
concludevano chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza della società di fatto e la divisione giudiziale di tutto il compendio societario, ivi compreso il passivo societario e le ipoteche legali iscritte contro RT
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.9.2015, si costituiva in giudizio E_
(già Equitalia Sud S.p.a.) la quale chiedeva
[...]
l'assegnazione in capo a della massa RT
patrimoniale gravata da ipoteca ovvero il trasferimento della garanzia sugli ulteriori beni e/o quote che sarebbero state assegnate a sino alla concorrenza del proprio RT
credito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
16.9.2015, la causa veniva istruita mediante prove orali e CTU
sulla divisibilità del compendio immobiliare.
pagina 11 di 27 Precisate le conclusioni all'udienza del 16.12.2024, la causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Il vaglio delle contrapposte domande di divisione impone, in via preliminare, l'accertamento dell'esistenza (e sulla validità) di una società di fatto tra i condividenti, poiché da tale accertamento dipende l'esatta individuazione dell'oggetto della divisione stessa: circoscritto, agli immobili indicati in citazione, secondo la prospettazione degli attori, ovvero esteso,
anche alle passività riconducibili alla società di fatto, secondo l'allegazione dei convenuti in via riconvenzionale.
*
1. Sulla natura strumentale dei beni immobili
I convenuti hanno allegato l'esistenza di una società di fatto istituita nel 1967 da e la cui RT Parte_1
attività è cessata nel 2012.
Hanno poi allegato che gli immobili oggetto della domanda di divisione avanzata dagli attori, erano stati conferiti in detta società per lo svolgimento dell'attività metalmeccanica svolta da entrambi i germani . P_
Infine, sul presupposto di cui ai punti precedenti, hanno chiesto una pronuncia di accertamento dell'avvenuta esistenza della pagina 12 di 27 società di fatto, la divisione degli immobili conferiti in ragione del 50% ciascuno nonché, la divisione pro quota di tutte le attività e passività comprese le ipoteche legali iscritte a favore dell'ente di riscossione.
La domanda è infondata.
Orbene, a prescindere dall'esistenza o meno di una società di fatto, va rilevato che il conferimento di un immobile in società
deve avvenire con il rispetto delle forme richieste dalla natura del bene conferito, anche se la legge non richiede alcuna forma per la costituzione del rapporto sociale (cfr. ex plurimis Cass.
1613/2000; Cass. 25961/2011).
Sul punto costituisce arresto pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, col conferimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, in mancanza della forma scritta del conferimento immobiliare ex art. 2251 c.c. è affetto da nullità per violazione della norma sulla prescrizione formale
(Cass. 565/1995; Cass. 23570/2015).
Si impone quindi un preliminare vaglio della causa in concreto del contratto sociale dedotto dai convenuti, al fine di accertare se il conferimento degli immobili — avvenuto senza forma scritta
— fosse essenziale rispetto all'attività sociale, con le conseguenti ricadute sul piano della validità del contratto.
pagina 13 di 27 Nel caso di specie ha esposto come la società, RT
in tesi fondata assieme al fratello, avesse ad oggetto l'esercizio in comune di una officina meccanica.
Il materiale fotografico raccolto dal CTU e l'inventario dei beni mobili presenti all'interno dei capannoni e sulle aree in contesa evidenziano come le lavorazioni meccaniche in questione si svolgevano interamente all'interno degli immobili oggetto di domanda di divisione, e ciò sia con riguardo ai capannoni, che ai fondi pertinenziali.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge con chiarezza che i due capannoni oggetto di causa (partt. 365 e 624, fg. 11, Comune di
Reggio Calabria) erano destinati in modo effettivo e strutturale all'esercizio di un'attività di officina metalmeccanica, con connessione diretta tra i beni immobili e i beni mobili presenti.
In particolare, il capannone lato mare (part. 365), di superficie omogeneizzata pari a 589 m² (pag. 8), ospitava numerosi beni strumentali tipici di un'attività metalmeccanica operativa, tra cui: compressore (funzionante); compressore CA ER
(funzionante); autocarro Iveco OM40 con gru da 18 quintali;
furgoncino Nissan Vanette;
Fiat Marea;
OP (non funzionante - tutti elencati a pag. 13 della CTU).
Le attrezzature elencate implicano con evidenza un nesso di strumentalità con lavorazioni industriali su metalli,
pagina 14 di 27 movimentazione di merci pesanti, attività con aria compressa,
sollevamento, trasporto e probabilmente carpenteria.
Trattandosi di mezzi e impianti mobili e fissi tipici di una produzione artigianale pesante, l'ambiente capannone deve considerarsi funzionalmente organizzato come officina meccanica operativa.
Analogamente, il capannone lato monte (part. 624), di 232,43 m²
(pag. 9), era adibito a lavorazioni ausiliarie o di precisione,
come dimostrano i seguenti beni presenti (pag. 13): n. 2 banchi da lavoro;
carroponte da 20 quintali;
saldatrice elettrica (non funzionante); compressore CA;
crik per autoveicoli;
arredi da ufficio o spogliatoio (scrivania, armadi, armadietti).
Tali beni richiedono postazioni operative fisse e sono coerenti con attività metalmeccaniche di officina leggera o secondaria.
Alle aree scoperte (509 m² per la part. 365 e 155 m² per la part. 624, valutate con coefficiente 10% – pag. 8) è attribuita dal CTU
una funzione diretta di carico/scarico merci e parcheggio operativo, come confermato a pag. 8.
Inoltre, nella parte dedicata alla stima dei beni mobili (pag.
14), sono presenti all'esterno: rimorchio con tubi e bacchette di ferro;
cabina Iveco;
cassone scarrabile;
troncatrice per ferro;
pialle, trapani, banchi da lavoro, saldatrici, vario ferro.
Questi elementi – per volume, peso e destinazione – richiedono pagina 15 di 27 spazio scoperto per lo stoccaggio, la lavorazione o la movimentazione, confermando l'integrazione strutturale tra immobili, piazzali e attrezzature.
Ne discende che i capannoni e le aree annesse non costituivano meri contenitori, ma componenti funzionali di un sistema produttivo articolato, storicamente riconducibile all'attività
metalmeccanica ivi esercitata.
Con la conseguenza che per il raggiungimento dello scopo sociale,
all'epoca della pattuizione, va ritenuta essenziale la disponibilità degli immobili in capo alla società (a titolo di proprietà ovvero in virtù di un diritto di godimento di durata pari a quello del contratto di società).
Emerge infine per tabulas la durata ultranovennale della società
e con essa del conferimento immobiliare, atteso che il convenuto non ha indicato in fase assertiva l'esistenza di una pattuizione volta a limitare la durata della società ad un termine inferiore e che l'impresa (sociale o meno) ha pacificamente iniziato a svolgere la propria attività nel 1987.
Da ciò consegue la necessità di forma scritta ab substantiam del contratto sociale ai sensi dell'art. 2251 cod. civ., in relazione all'art. 1350 n.9 c.c.
Al riguardo va precisato che l'atto scritto richiesto dalla legge a pena di nullità, deve essere rappresentato non da un qualsiasi pagina 16 di 27 documento da cui il contratto risulti in precedenza concluso, ma da uno scritto che costituisce l'estrinsecazione formale o diretta della volontà attuale delle parti.
Ne deriva che, al di là di ogni problema di carattere probatorio in ordine all'effettiva esistenza o meno di una società di fatto tra i condividenti, va rilevata ex officio la nullità del contratto sociale (anche ove esistente), sulla cui base i convenuti hanno fondato la pretesa di scioglimento dell'intero patrimonio sociale.
Sicché deve trovare applicazione al caso di specie il principio secondo cui il giudice deve negare applicazione al contratto nullo quando la parte faccia valere in giudizio un diritto che trova fondamento nel contratto medesimo.
Per effetto della nullità va quindi concluso in parte qua:
- per il rigetto della domanda riconvenzionale;
- che la comproprietà degli immobili non può essere attribuita alla società di fatto ma ai singoli condividenti, in qualità
di persone fisiche;
- che la divisione ha ad oggetto unicamente il compendio immobiliare indicato dagli attori.
*
2. Domanda di scioglimento ordinaria e divisione giudiziale
pagina 17 di 27 Gli immobili oggetto di divisione sono quelli descritti nella relazione tecnica d'ufficio, riscontrata durante i sopralluoghi effettuati dal consulente tecnico in data 14 marzo 2019, 16
aprile 2019, e 14 maggio 2019 e documentata sia dalle riprese fotografiche (allegato 1 – CTU), sia dagli elaborati tecnici
(allegati 28, 32 – CTU), sia dalla certificazione catastale aggiornata (allegati n. 3, 15, 24 - CTU).
Gli immobili oggetto di causa sono riportati all' del CP_3
Territorio al Foglio di mappa n. 11 del Comune di Reggio
Calabria, alla Sezione Catona e consistono nelle seguenti particelle (pag. 4 – CTU):
- catasto fabbricati,
o Particella 365 Categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni). Trattasi di capannone industriale con annessi uffici e servizi igienici ed un piazzale, dove sono presenti ulteriori uffici ed un lavatoio. La proprietà è condivisa tra i fratelli e al 50%; Parte_1 P_
o Particella 624 Categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa pagina 18 di 27 senza radicali trasformazioni). Trattasi di capannone industriale con annessi uffici e servizi igienici ed un piazzale. La proprietà è condivisa tra i fratelli e e le rispettive Parte_1 RT
consorti e nella misura Parte_2 Parte_3
del 25% ciascuno;
- catasto terreni,
o particella 646, Classe Agrumeto, di superficie pari a
1050,00 m2;
o particella 647, Classe Agrumeto, di superficie pari a
80,00 m2;
o particella 648, Classe Agrumeto, di superficie pari a
530,00 m2.
Gli immobili sono legittimi dal punto di vista urbanistico.
Per quanto riguarda la regolarità dei due capannoni (partt. 365 e
624), è stato ottenuto il permesso in sanatoria n. 114 del 22
febbraio 2008.
Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio, le cui conclusioni vanno in questa sede integralmente recepite, attesa l'assenza di vizi logici ed argomentativi e tenuto conto della completezza delle risposte fornite alle osservazioni dei CTP, ha accertato che gli immobili non sono comodamente divisibili in quanto “trattasi di due
pagina 19 di 27 capannoni che, nel caso di divisione perderebbero la loro
caratteristica intrinseca e funzionale, oltre al fatto che i
costi per realizzare le opere necessarie (doppi accessi, doppi
servizi, doppi uffici) non giustificherebbero i benefici
eventualmente ottenuti. Stessa cosa dicasi per i terreni di
destinazione agricola, aventi piccole superfici, che presentano
una fascia di rispetto dal viadotto autostradale ed appartengono
alla zona omogenea “E” attività primarie” (pag. 5 – CTU).
Come è noto, il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c., postula che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero.
È quindi necessario che la divisione in natura possa avvenire senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi,
e inoltre, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.
Perché dunque possa procedersi alla divisione del bene comune occorre:
- che il bene sia naturalmente suscettibile di divisione pagina 20 di 27 fisica;
- che sia possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
- che tale divisione non comporti la creazione di servitù,
pesi o limitazioni eccessivi, e non richieda opere complesse e di notevole costo;
- che la divisione non conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.
Tali principi, dettati in materia di divisione ereditaria, sono applicabili anche alla comunione ordinaria, stante il richiamo dell'art. 1116 c.c. (Trib. di Reggio Calabria, sent. 1259/2023).
I cespiti di che trattasi, pertanto, in conformità al consolidato indirizzo della Suprema Corte in materia, vanno quindi ritenuti indivisibili sulla scorta degli ostacoli, materiali ed economico-
funzionali evidenziati dal consulente dell'ufficio.
Ne discende l'impossibilità di formare un progetto di divisione che assicuri a ciascuno dei condividenti una porzione di beni suscettibili di autonomo godimento.
È noto che in caso di compendio indivisibile l'art. 720 c.c.
indica due modalità per procedere alla divisione: l'attribuzione del bene per intero e la vendita all'incanto.
In ordine alla scelta da prediligere, la giurisprudenza di legittimità e di merito (anche dell'intestato Tribunale) ha pagina 21 di 27 chiarito che “nell'esercizio del potere di attribuzione
dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior
ragione quando le quote siano uguali e non soccorra quindi
l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire cioè il
condividente avente diritto alla quota maggiore), il giudice non
trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c.,
da cui gli deriva al contrario, un potere perfettamente
discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo,
potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo
di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare
preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti
all'assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di
fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità” (Cass.
16376/2014, Trib. Reggio Calabria n. 1043/2024).
In altre parole, quando nella comunione (ordinaria o ereditaria che sia) è compreso un immobile non comodamente divisibile, ed i condividenti sono titolari di quote uguali, la scelta tra le due opzioni indicate dell'art. 720 c.c. è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza (Tribunale di Reggio
Calabria n. 1043/2024).
Orbene nel caso di specie, in assenza di specifiche richieste di assegnazione dell'intero compendio avanzate dai condividenti (ed invero gli attori hanno chiesto unicamente l'attribuzione “della pagina 22 di 27 propria quota ideale” mente i convenuti hanno espressamente chiesto la vendita per il caso di indivisibilità; cfr.
conclusioni in calce alle rispettive comparse conclusionali) e nella parità delle quote spettanti alle parti attrici (sommate nel loro complesso tra i due attori) e alle parti convenute
(sommate nel loro complesso tra i due convenuti) – e quindi nell'assenza di un “maggior quotista” -, va disposta la vendita del compendio immobiliare oggetto di causa, il cui ricavato andrà
suddiviso secondo le seguenti quote:
- dalla vendita del fabbricato di cui alla part. 365
(capannone lato mare) assegnazione del ricavato a Parte_5
e a in ragione della metà ciascuno;
[...] RT
- dalla vendita del fabbricato di cui alla part. 624
(capannone lato monte) assegnazione del ricavato a Parte_1
, e
[...] Parte_2 RT Parte_3
in ragione della quota del 25% ciascuno;
- dalla vendita dei fondi di cui alle partt. 646, 647, 648,
649, 675, 676, 677 e 490, assegnazione del ricavato a e in ragione della metà Parte_1 RT
ciascuno.
*
3. Ipoteca legale
pagina 23 di 27 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.9.2015 si è costituita in giudizio E_
(già Equitalia Sud S.p.a.) senza opporsi alle domande
[...]
attoree e domandando la tutela delle sue ragioni creditorie ex art. 2825 c.c., nonché l'assegnazione dell'eventuale ricavato di vendita nei limiti del privilegio ipotecario vantato sulla quota del debitore . RT
La consulenza tecnica d'ufficio ha dato atto che sulla quota di sull'immobile identificato con la part. 365 RT
grava l'ipoteca legale iscritta a favore di E_
presso l'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria,
[...]
Servizio di Pubblicità Immobiliare.
In particolare:
a) iscrizione del 30.5.2013, registro particolare 822, registro generale n. 10657, a favore di E_
(già Equitalia Sud s.p.a.), repertorio n.
[...]
779/9413 del 27.5.2013, ipoteca legale ex art. 77 D.P.R
602/73, a garanzia della somma capitale di € 34.462,03 e totale importo garantito € 68.924,06 sull'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio
Calabria, fg. 11, part. 365, per la quota di 500/100;
b) iscrizione del 11.3.2003, registro particolare 476, registro generale n. 3788, a favore di E_
pagina 24 di 27 (già E.TR. S.p.a.), repertorio n. 446/9 del CP_4
6.3.2003, ipoteca legale ex art. 77 D.P.R 602/73, a garanzia della somma capitale di € 198.222,82 e totale importo garantito € 396.445,64 sull'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio Calabria, fg. 11, part. 365,
per la quota di 1/2.
La domanda è fondata.
Attesa l'indivisibilità del compendio immobiliare e la conseguente vendita, va riconosciuto al creditore ipotecario il diritto di prelazione sul ricavato complessivo vendita, nei limiti di valore della quota spettante a sul RT
bene specificamente gravato da ipoteca (pari a ½ dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio Calabria,
fg. 11, part. 365), secondo quanto previsto dall'art. 2825 co. 4,
seconda parte, c.p.c. e con conservazione della priorità
derivante dal grado delle ipoteche iscritte.
*
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014,
scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa”, e parametri tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
pagina 25 di 27 Le spese di lite tra e le altre Controparte_5
parti del giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto che le parti non hanno resistito alle istanza avanzate dalla creditrice ipotecaria.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. dichiara la nullità del contratto di società tra
[...]
e RT Parte_5
2. per l'effetto, rigetta tutte le domande proposte in riconvenzionale dai convenuti e RT
; Parte_3
3. accerta la non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di divisione;
4. dispone la vendita in lotto unico, come da separata ordinanza, dei seguenti beni:
a. fabbricato censito al NCEU di Reggio Calabria, sez.
Catona, fg. 11, part. 365, cat. D/7;
b. fabbricato censito al NCEU di Reggio Calabria, sez.
Catona, fg. 11, part. 624, cat. D/7;
pagina 26 di 27 c. terreni censiti al NCT di Reggio Calabria, sez. Catona,
fg. 11, partt. 646, 647, 648, 649, 675, 676, 677 e 490;
5. condanna e a rimborsare Parte_3 RT
a e le spese di lite, che Parte_1 Parte_2
vengono liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
6. compensa le spese di lite tra E_
e le altre parti del giudizio;
[...]
7. pone le spese di CTU, in solido fra loro, a carico di Pt_3
e ;
[...] RT
8. rimette la causa sul ruolo per la vendita come da separata ordinanza.
Reggio Calabria, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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