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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO RE MA IM, Presidente
RAMPELLO FLAVIO, RE
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6670/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. C/O TER n. 29384202400004391 PIGNOR. C/O TER 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante di Agenzia delle Entrate accetta rinuncia e non si oppone alla compensazione spese
Resistente/Appellato: il rappresentante di ADER non accetta la rinuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG numero 6670/2024, notificato in data 24 luglio 2024 e depositato in pari data, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 29384202400004391/001, notificato in data 4 luglio 2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 96.955,31, oltre accessori, a valere sui crediti vantati verso la società Società_1 S.r.l..
Il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte, la decadenza dal diritto alla riscossione, la nullità e/o inesistenza della notifica delle medesime cartelle per vizi formali e procedurali, la carenza di motivazione degli atti impositivi e delle cartelle, nonché la violazione del contraddittorio preventivo. Ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento del pignoramento e degli atti presupposti.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, le quali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività delle censure avverso le cartelle di pagamento, ormai definitive per mancata impugnazione nei termini di legge.
Hanno sostenuto che il credito erariale fosse ormai incontestabile e cristallizzato in un titolo esecutivo divenuto definitivo, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con ordinanza n. 3955/2024 del 20 novembre 2024, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e ha fissato per la trattazione del merito l'udienza del 15 gennaio 2025.
All'udienza del 15 gennaio 2025, la Corte, con ordinanza n. 219/2025, rilevata la necessità di attendere la definizione di un altro procedimento pendente e constatata l'impossibilità di riunire i giudizi, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
In data 19 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia integrale al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendo altresì l'accettazione della rinuncia con compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge dalla esposizione che precede, nel presente giudizio è cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso onde la decidente Corte, passa alla consequenziale dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/92.
In accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente nel proprio atto di rinuncia, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 28 gennaio 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
IO AM DR NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO RE MA IM, Presidente
RAMPELLO FLAVIO, RE
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6670/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. C/O TER n. 29384202400004391 PIGNOR. C/O TER 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante di Agenzia delle Entrate accetta rinuncia e non si oppone alla compensazione spese
Resistente/Appellato: il rappresentante di ADER non accetta la rinuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG numero 6670/2024, notificato in data 24 luglio 2024 e depositato in pari data, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 29384202400004391/001, notificato in data 4 luglio 2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 96.955,31, oltre accessori, a valere sui crediti vantati verso la società Società_1 S.r.l..
Il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte, la decadenza dal diritto alla riscossione, la nullità e/o inesistenza della notifica delle medesime cartelle per vizi formali e procedurali, la carenza di motivazione degli atti impositivi e delle cartelle, nonché la violazione del contraddittorio preventivo. Ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento del pignoramento e degli atti presupposti.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, le quali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività delle censure avverso le cartelle di pagamento, ormai definitive per mancata impugnazione nei termini di legge.
Hanno sostenuto che il credito erariale fosse ormai incontestabile e cristallizzato in un titolo esecutivo divenuto definitivo, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con ordinanza n. 3955/2024 del 20 novembre 2024, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e ha fissato per la trattazione del merito l'udienza del 15 gennaio 2025.
All'udienza del 15 gennaio 2025, la Corte, con ordinanza n. 219/2025, rilevata la necessità di attendere la definizione di un altro procedimento pendente e constatata l'impossibilità di riunire i giudizi, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
In data 19 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia integrale al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendo altresì l'accettazione della rinuncia con compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge dalla esposizione che precede, nel presente giudizio è cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso onde la decidente Corte, passa alla consequenziale dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/92.
In accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente nel proprio atto di rinuncia, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 28 gennaio 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
IO AM DR NO