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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 944/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OS GIUSEPPE, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6875/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 9009892415 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.09.2025 ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e ad Agenzia delle Entrate – SI e depositato telematicamente in data 8.10.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata l'1.07.2025 che si fondava su n. 11 cartelle di pagamento e n. 6 avvisi di accertamento relativi a tributi erariali, tasse automobilistiche e contravvenzioni al codice della strada per anni compresi tra il 2003 e il 2019 per la somma complessiva di €.67.312,34.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione (decennale o quinquennale per gli accessori) delle pretese fatte valere.
In data 11.11.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate depositando memoria con la quale rilevava che le cartelle sottese alla intimazione impugnata erano state notificate alla contribuente nelle date indicate e allegava documentazione comprovante quanto asserito;
eccepiva il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria;
contestava che la eccepita prescrizione fosse maturata in considerazione del fatto che erano stati notificati atti interruttivi del termine prescrizionale, da intendersi decennale indifferentemente per la sorte capitale che per gli accessori. Non avendo il contribuente impugnato gli atti sottesi alla intimazione né quelli interruttivi, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 in quanto la impugnazione avrebbe dovuto riguardare solo vizi propri della intimazione di pagamento per cui è causa. Rilevava, infine, che la contribuente, in data 30.06.2023, aveva presentato istanza di ammissione alla definizione agevolata per carichi complessivamente ammontanti a €.95.982,66 che l'Agente della riscossione aveva accolto pervenendo ad un piano di rateizzazione che prevedeva il pagamento della somma di €.40.853,54 da corrispondersi in rate che relative al periodo 31.10.2023/30.11.2027.
In data 14.01.2026 la difesa del ricorrente produceva memoria con la quale rilevava che gli atti prodotti dall'Ufficio non erano idonei a comprovare la regolare notifica in quanto alcune di esse erano state eseguite con consegna a persone che non facevano più parte del nucleo familiare della destinataria.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del GO per le cartelle sottese alla intimazione per cui è causa che recano i numeri finali: 8320 e 5680 in quanto aventi ad oggetto la iscrizione a ruolo di contravvenzioni al codice della strada.
Passando all'esame delle cartelle esattoriali rientranti entro la giurisdizione di questa Corte, occorre valutare se, per ciascuna di esse, sia maturato, o meno, il termine di prescrizione avuto riguardo alla sorte capitale e agli accessori. Sul punto deve premettersi, infatti che, come recentemente è stato precisato dalla Corte di Cassazione che ha, con la sentenza n. 2095 del 24.01.2023 e con la ordinanza n. 4969 del 26.02.2024, ove sono stati sintetizzati i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di prescrizione di sanzioni e interessi nell'ordinamento tributario, l'art. 20, c. 3, d.lgs. 472/1997 stabilisce che
“il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme tributarie si prescrive nel termine di cinque anni”. Il comma 1 stabilisce un analogo termine di decadenza, stabilendo che “l'atto di contestazione o l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”. Questa è la norma generale in tema di prescrizione e di decadenza delle sanzioni tributarie, che assoggetta la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei presupposti crediti nascenti dal rapporto tributario. L'art. 24 d.lgs. 472/1997 dispone, invece, che per la riscossione delle sanzioni, pertanto in fase esecutiva e non di accertamento, si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Ne deriva che le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni;
solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo beneficiano della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. In tal senso si sono espresse le SU della Cassazione
(sentenza n. 23397 del 2016) che hanno precisato che l'art. 20 d.lgs. 472/1997 è disciplina prescrizionale di diritto speciale “stante il carattere speciale dell'illecito tributario ed è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica oltre che ad esigenze di certezza e tutela del contribuente in ordine a tutti i tempi di irrogazione delle sanzioni tributarie”.
Ciò comporta che il termine di prescrizione entro il quale l'A.F. deve far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non è di tipo unitario (Cass. civ., 7486/2022) e che tale regime prescrizionale speciale generalizzato per qualunque provvedimento opera sia in caso di sanzioni irrogate con un autonomo procedimento sia per le sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica. Il termine di prescrizione cambia per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione delle norme tributarie, solo se derivante da sentenza passata in giudicato e diventa decennale.
Ciò premesso, rileva la Corte che: a) la cartella n. 5350 recante la iscrizione a ruolo dell'imposta IRPEF anno 2003, notificata il 15.12.2007 per la somma di €.1.878,30 riguarda un tributo per il quale la eccepita prescrizione risulta maturata dal momento che solo in data 23.03.2019 è stata notificata la intimazione di pagamento n. 766515000; b) la cartella n. 8130 relativa a IRPEF anno 2005 notificata il 20.10.2009 per la somma di €.2.893,10 riguarda tributo che non è prescritto dal momento che anche per essa è stata notificata la intimazione di cui al punto a) ma il termine quinquennale applicabile alle sanzioni risulta maturato;
c) per la cartella 8840 anch'essa relativa a IRPEF 2005 di €.8.593,10 notificata il 27.10.2011 e per quella n. 8384 di €.5.404,92 IRPEF anno 2006 notificata il 14.05.2012 risultano prescritti solo gli accessori poiché la DAG presentata dalla contribuente in data 30.06.2023, che copre dette cartelle costituisce pacificamente riconoscimento di debito ma non esclude la prescrizione quinquennale antecedentemente maturata. Considerazioni che non possono valere per la sorte capitale dal momento che deve tenersi conto della sospensione biennale prevista dalla legislazione emergenziale del 2020.
La cartella di pagamento n. 6987 di €.9.082,09 relativa a sanzioni amministrative anno 2012 e bollo auto anno 2012 notificata il 20.06.2014 riguarda tributi prescritti essendo decorsi il termine quinquennale e quello triennale rispettivamente applicabili alla data di notifica della intimazione per cui è causa.
Nessuna prescrizione opera per le cartelle n. 3804 relativa a sanzioni anno 2016 notificata il 19.02.2019 e la cartella n. 6922 di €.2.774,23 IRPEF 2015 e sanzioni anno 2017 per essere stata notificata in data
28.01.2022 ed essere coperta dalla DAG di cui si è detto.
La cartella n. 3687 di €.221,78 Tassa auto anno 2018 notificata il 4.07.2022 e la cartella n. 6250 di
€.221,90 Tassa auto anno 2019 notificata il 4.07.2022 non risultano prescritte poiché la intimazione in oggetto è stata notificata l'1.07.2025.
Per gli avvisi di accertamento compresi nella intimazione per cui è causa non risulta alcuna prescrizione in quanto notificati in date comprese tra il 28.06.2012 e il 13.02.2019 e coperti da ulteriori atti interruttivi costituiti dalle intimazioni notificate il 9.12.2016 e il 5.06.2015 per le quali l'A.F. ha depositato atti comprovanti la notifica e, poi, in considerazione della DAG di cui si è detto.
Quanto alla regolarità delle notifiche, va detto che la raccomandata è sempre stata consegnata a persone che si sono qualificati come familiari presso l'indirizzo risultante dal certificato storico di residenza allegato e la contribuente solo ora eccepisce la irregolarità senza avere mai impugnato la relata. Inoltre anche per detti atti vale il riconoscimento di debito costituito dall'istanza di definizione, che comunque non è stato documentato abbia avuto esito positivo.
Ne scaturisce una situazione di reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte per le cartelle di pagamento relative a crediti di natura non tributaria meglio indicate in parte motiva. Accoglie in parte il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Rigetta nel resto. Dichiara le spese di causa compensate tra le parti costituite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OS GIUSEPPE, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6875/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 9009892415 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.09.2025 ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e ad Agenzia delle Entrate – SI e depositato telematicamente in data 8.10.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata l'1.07.2025 che si fondava su n. 11 cartelle di pagamento e n. 6 avvisi di accertamento relativi a tributi erariali, tasse automobilistiche e contravvenzioni al codice della strada per anni compresi tra il 2003 e il 2019 per la somma complessiva di €.67.312,34.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione (decennale o quinquennale per gli accessori) delle pretese fatte valere.
In data 11.11.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate depositando memoria con la quale rilevava che le cartelle sottese alla intimazione impugnata erano state notificate alla contribuente nelle date indicate e allegava documentazione comprovante quanto asserito;
eccepiva il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria;
contestava che la eccepita prescrizione fosse maturata in considerazione del fatto che erano stati notificati atti interruttivi del termine prescrizionale, da intendersi decennale indifferentemente per la sorte capitale che per gli accessori. Non avendo il contribuente impugnato gli atti sottesi alla intimazione né quelli interruttivi, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 in quanto la impugnazione avrebbe dovuto riguardare solo vizi propri della intimazione di pagamento per cui è causa. Rilevava, infine, che la contribuente, in data 30.06.2023, aveva presentato istanza di ammissione alla definizione agevolata per carichi complessivamente ammontanti a €.95.982,66 che l'Agente della riscossione aveva accolto pervenendo ad un piano di rateizzazione che prevedeva il pagamento della somma di €.40.853,54 da corrispondersi in rate che relative al periodo 31.10.2023/30.11.2027.
In data 14.01.2026 la difesa del ricorrente produceva memoria con la quale rilevava che gli atti prodotti dall'Ufficio non erano idonei a comprovare la regolare notifica in quanto alcune di esse erano state eseguite con consegna a persone che non facevano più parte del nucleo familiare della destinataria.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del GO per le cartelle sottese alla intimazione per cui è causa che recano i numeri finali: 8320 e 5680 in quanto aventi ad oggetto la iscrizione a ruolo di contravvenzioni al codice della strada.
Passando all'esame delle cartelle esattoriali rientranti entro la giurisdizione di questa Corte, occorre valutare se, per ciascuna di esse, sia maturato, o meno, il termine di prescrizione avuto riguardo alla sorte capitale e agli accessori. Sul punto deve premettersi, infatti che, come recentemente è stato precisato dalla Corte di Cassazione che ha, con la sentenza n. 2095 del 24.01.2023 e con la ordinanza n. 4969 del 26.02.2024, ove sono stati sintetizzati i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di prescrizione di sanzioni e interessi nell'ordinamento tributario, l'art. 20, c. 3, d.lgs. 472/1997 stabilisce che
“il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme tributarie si prescrive nel termine di cinque anni”. Il comma 1 stabilisce un analogo termine di decadenza, stabilendo che “l'atto di contestazione o l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”. Questa è la norma generale in tema di prescrizione e di decadenza delle sanzioni tributarie, che assoggetta la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei presupposti crediti nascenti dal rapporto tributario. L'art. 24 d.lgs. 472/1997 dispone, invece, che per la riscossione delle sanzioni, pertanto in fase esecutiva e non di accertamento, si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Ne deriva che le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni;
solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo beneficiano della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. In tal senso si sono espresse le SU della Cassazione
(sentenza n. 23397 del 2016) che hanno precisato che l'art. 20 d.lgs. 472/1997 è disciplina prescrizionale di diritto speciale “stante il carattere speciale dell'illecito tributario ed è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica oltre che ad esigenze di certezza e tutela del contribuente in ordine a tutti i tempi di irrogazione delle sanzioni tributarie”.
Ciò comporta che il termine di prescrizione entro il quale l'A.F. deve far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non è di tipo unitario (Cass. civ., 7486/2022) e che tale regime prescrizionale speciale generalizzato per qualunque provvedimento opera sia in caso di sanzioni irrogate con un autonomo procedimento sia per le sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica. Il termine di prescrizione cambia per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione delle norme tributarie, solo se derivante da sentenza passata in giudicato e diventa decennale.
Ciò premesso, rileva la Corte che: a) la cartella n. 5350 recante la iscrizione a ruolo dell'imposta IRPEF anno 2003, notificata il 15.12.2007 per la somma di €.1.878,30 riguarda un tributo per il quale la eccepita prescrizione risulta maturata dal momento che solo in data 23.03.2019 è stata notificata la intimazione di pagamento n. 766515000; b) la cartella n. 8130 relativa a IRPEF anno 2005 notificata il 20.10.2009 per la somma di €.2.893,10 riguarda tributo che non è prescritto dal momento che anche per essa è stata notificata la intimazione di cui al punto a) ma il termine quinquennale applicabile alle sanzioni risulta maturato;
c) per la cartella 8840 anch'essa relativa a IRPEF 2005 di €.8.593,10 notificata il 27.10.2011 e per quella n. 8384 di €.5.404,92 IRPEF anno 2006 notificata il 14.05.2012 risultano prescritti solo gli accessori poiché la DAG presentata dalla contribuente in data 30.06.2023, che copre dette cartelle costituisce pacificamente riconoscimento di debito ma non esclude la prescrizione quinquennale antecedentemente maturata. Considerazioni che non possono valere per la sorte capitale dal momento che deve tenersi conto della sospensione biennale prevista dalla legislazione emergenziale del 2020.
La cartella di pagamento n. 6987 di €.9.082,09 relativa a sanzioni amministrative anno 2012 e bollo auto anno 2012 notificata il 20.06.2014 riguarda tributi prescritti essendo decorsi il termine quinquennale e quello triennale rispettivamente applicabili alla data di notifica della intimazione per cui è causa.
Nessuna prescrizione opera per le cartelle n. 3804 relativa a sanzioni anno 2016 notificata il 19.02.2019 e la cartella n. 6922 di €.2.774,23 IRPEF 2015 e sanzioni anno 2017 per essere stata notificata in data
28.01.2022 ed essere coperta dalla DAG di cui si è detto.
La cartella n. 3687 di €.221,78 Tassa auto anno 2018 notificata il 4.07.2022 e la cartella n. 6250 di
€.221,90 Tassa auto anno 2019 notificata il 4.07.2022 non risultano prescritte poiché la intimazione in oggetto è stata notificata l'1.07.2025.
Per gli avvisi di accertamento compresi nella intimazione per cui è causa non risulta alcuna prescrizione in quanto notificati in date comprese tra il 28.06.2012 e il 13.02.2019 e coperti da ulteriori atti interruttivi costituiti dalle intimazioni notificate il 9.12.2016 e il 5.06.2015 per le quali l'A.F. ha depositato atti comprovanti la notifica e, poi, in considerazione della DAG di cui si è detto.
Quanto alla regolarità delle notifiche, va detto che la raccomandata è sempre stata consegnata a persone che si sono qualificati come familiari presso l'indirizzo risultante dal certificato storico di residenza allegato e la contribuente solo ora eccepisce la irregolarità senza avere mai impugnato la relata. Inoltre anche per detti atti vale il riconoscimento di debito costituito dall'istanza di definizione, che comunque non è stato documentato abbia avuto esito positivo.
Ne scaturisce una situazione di reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte per le cartelle di pagamento relative a crediti di natura non tributaria meglio indicate in parte motiva. Accoglie in parte il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Rigetta nel resto. Dichiara le spese di causa compensate tra le parti costituite.