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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1849/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. LV Barison Consigliere
dott. LV Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1849/2024 R.G. promossa da:
(I.U. ) società di diritto , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 come da mandato in atti, dagli Avv.ti Rania Maadani e Desmond Kipenge, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Padova, Piazzale Stazione n. 6
appellante contro
(P.IVA ) rappresentato e difeso, come da Controparte_1 P.IVA_2 mandato in atti, dagli Avv.ti Elena Maria Granatello e Alessandro Rossignoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Vigasio, Via Zambonina n. 40/c appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 804/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data 02.04.2024 e notificata in data 30.09.2024 nel procedimento R.G. n. 6037/2020. CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via preliminare, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare
l'inesistenza della notifica eseguita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja per i motivi tutti dedotti in narrativa al punto 1 del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 804/2024, resa in contumacia del convenuto dal Tribunale di
Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa LV ZZ – R.G. n.
6037/2020, pubblicata il 02.04.2024, e notificata in data 30.09.2024;
- In subordine, sempre in via preliminare, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica eseguita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja per i motivi tutti dedotti in narrativa al punto 2 del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 804/2024, resa in contumacia del convenuto dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
LV ZZ – R.G. n. 6037/2020, pubblicata il 02.04.2024, e notificata in data
30.09.2024;
- In via ulteriormente subordinata, sempre preliminarmente, in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 164 comma 2 cpc, 153 per i motivi tutti dedotti in narrativa al punto 3 del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 804/2024, resa in contumacia del convenuto dal
Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa LV ZZ –
R.G. n. 6037/2020, pubblicata il 02.04.2024, e notificata in data 30.09.2024, disponendo la rinnovazione degli atti nulli e quindi del processo di primo grado;
- In estremo subordine, previa remissione in termini della società ai Parte_1 sensi dell'art. 294 cpc, in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inadempimento della società per i motivi tutti dedotti in CP_1 narrativa al punto 4 del presente atto e per l'effetto in riforma totale della sentenza n.
804/2024, resa in contumacia del convenuto dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa LV ZZ – R.G. n. 6037/2020, pubblicata il
02.04.2024, e notificata in data 30.09.2024, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalla parte appellata;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e
pag. 2/10 CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria, si chiede di disporsi consulenza tecnica d'ufficio sui prodotti commercializzati dalla società nell'anno 2017 e 2018, Controparte_1 destinati al mercato africano da confrontare con la qualità dei prodotti commercializzati per lo stesso periodo nel mercato europeo ed in ogni caso da confrontare con i prodotti commercializzati dal 2011 al 2016 nel mercato ”. Pt_2
Per parte appellata
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, e previe le più opportune declaratorie, così giudicare: in via principale:
- rigettare l'appello proposto da conseguentemente, confermare, in Parte_1 ogni sua parte, la sentenza impugnata n. 804/2024 emessa il 02.04.2024 dal Tribunale di Verona;
- con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio d'appello”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione del 3 giugno 2020, tradotto ed asseverato, la società
(di seguito ”) conveniva in giudizio la società Controparte_1 CP_1 di diritto (di seguito ”), domandando Pt_2 Parte_1 Parte_1
l'accertamento e la condanna al pagamento del credito da fornitura di merce per la somma di 1.452.586,92 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo.
1.1. L'attrice esponeva che il corrispettivo era dovuto per sei forniture di prodotto
(mangime per pesci da allevamento) eseguite nel 2018; a prova di ciascuna di esse produceva gli ordini inviati da , le fatture, corredate da certificati veterinari e Parte_1 certificati di origine, e infine le lettere di trasporto.
1.2. Deduceva inoltre che nell'aprile 2019 aveva intimato a controparte il pagamento con contestuale messa in mora;
aveva risposto con una proposta di Parte_1 composizione tramite pagamento rateale. Tuttavia, le trattative erano rimaste senza esito.
pag. 3/10 1.3. rappresentava dunque di aver agito avanti il Tribunale di Monastir in CP_1
SI, il quale su eccezione della convenuta aveva declinato la propria Parte_1 giurisdizione a favore del giudice italiano.
1.4. Pertanto, aveva incardinato nuovo giudizio avanti al Tribunale di CP_1
Verona.
1.5. La notificazione dell'atto di citazione veniva richiesta all' di Verona in Pt_3 data 15.07.2020 in ossequio alle disposizioni della Convenzione Internazionale
Bilaterale relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica NI (di seguito “Convenzione Bilaterale”), ratificata dallo Stato italiano con la L. 267 del 27 gennaio 1971.
1.6. Nonostante la condotta diligente di parte attrice (doc. 19-22), all'udienza dell'11 marzo 2021 l'iter notificatorio risultava non completato;
pertanto, il Giudice autorizzava il rinnovo della notifica, rinviando la causa all'udienza del 2 dicembre 2021.
1.7. inoltrava nuovamente richiesta di notificazione tramite UNEP con il CP_1 medesimo esito (doc. 23-28); il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22 dicembre 2021 indicava l'opportunità di procedere con le modalità di notificazione consentite dall'art. 10 della Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965, ratificata dall'Italia con la L. 42 del 6 febbraio 1981, cui la SI ha aderito nel 2017 senza riserve;
fissava quindi l'udienza di comparizione al 15 settembre 2022.
1.8. A tale udienza il Giudice accertava la regolarità della notifica, posto che il plico contenente l'atto di citazione con traduzione asseverata era stato inviato dall' di Pt_3
Verona a mezzo lettera raccomandata risultata recapitata in data 22 febbraio 2022, nel rispetto del termine di comparizione (doc. 29). Veniva dunque dichiarata la contumacia di . Parte_1
2. Il Tribunale di Verona, accertate le pretese attoree, con la sentenza n. 804/2024 condannava la contumace al pagamento della somma di 1.452.586,92 euro oltre ad interessi di mora.
Il giudizio di appello
3. Con atto di appello notificato in data 30.10.2024, la società ha Parte_1
pag. 4/10 impugnato la predetta sentenza sulla base di quattro motivi di appello.
3.1. In via principale, nullità della sentenza per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in violazione della Convenzione Bilaterale del
1967.
3.1.1. L'appellante deduce che la notifica che ha fondato la dichiarazione di contumacia, eseguita ai sensi dell'art. 10 lett. a) della Convenzione de L'Aja del 1965, avrebbe violato la prevalenza della Convenzione Bilaterale, derivante sia dal principio generale secondo cui lex specialis derogat generali, sia dall'art. 25 della stessa
Convenzione de L'Aja, il quale fa salve le Convenzioni bilaterali esistenti tra gli Stati firmatari.
3.2. In via subordinata, nullità della sentenza per inesistenza della notificazione in conseguenza alla violazione dell'art. 15 della Convenzione de L'Aja del 1965.
3.2.1. Prima Fish evidenzia che la citata disposizione richiederebbe un controllo rafforzato nel caso in cui il convenuto non compaia: è infatti richiesto al giudice di rinviare la decisione finché non abbia prova della notifica nelle forme prescritte dallo
Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese, oppure dell'effettiva consegna secondo altra procedura prevista dalla Convenzione, in tempo utile per la difesa del convenuto;
nel caso di specie, il Tribunale avrebbe solamente preso atto della regolarità della notifica.
3.3. In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza per violazione degli artt.
153 e 294 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 164 comma 2 c.p.c.
3.3.1. Secondo l'appellante, il Giudice, con l'ordinanza del 22 dicembre 2021, non avrebbe potuto concedere un secondo termine per il rinnovo della notifica, poiché l'art. 164 co. 2 c.p.c. prevede la rinnovazione entro un termine perentorio, che ai sensi dell'art. 153 c.p.c. non può essere abbreviato o prorogato;
è solo ammessa la rimessione in termini, sussistendone i presupposti. L'ulteriore proroga sarebbe dunque viziata da nullità, da cui deriverebbe la nullità della sentenza.
3.4. In estremo subordine, erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice e quindi condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 1.452.586,92 oltre interessi e spese di lite.
3.4.1. Prima rappresenta che il documento n. 15, valutato dal Giudice di prime Pt_1 cure quale riconoscimento del debito, non poteva essere in tal senso interpretato per pag. 5/10 l'espressa esclusione inserita nella dichiarazione.
3.4.2. Inoltre, l'appellante solleva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in ragione della carenza di qualità promesse nei prodotti acquistati, da cui sarebbero derivati la sottoalimentazione e il rallentamento del tasso di crescita della popolazione ittica dell'allevamento.
3.4.3. ha formulato altresì istanza istruttoria di CTU sui prodotti Parte_1 commercializzati da negli anni 2017 e 2018 nel mercato africano e nel CP_1 mercato europeo.
4. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello.
4.1. Con riguardo ai primi due motivi di appello, sostiene la validità della CP_1 notificazione eseguita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione de L'Aja, posto che le prime due notifiche sono rimaste senza esito per motivi estranei alla sua diligenza e ascrivibili invece ad una oggettiva difficoltà.
4.1.1. Aggiunge che, l'atto è stato consegnato alla convenuta, di cui sono presenti il timbro e la firma, ed avrebbe dunque raggiunto lo scopo.
4.1.2. Infine, evidenzia che nessuna norma dispone la nullità della notifica effettuata ai sensi della Convenzione de L'Aja anziché della Convenzione Bilaterale.
4.2. In secondo luogo, la verifica della regolarità della notifica di fatto consisterebbe nell'accertamento dei medesimi presupposti di cui all'art. 15 Convenzione de L'Aja.
4.3. Con riguardo al terzo motivo, l'appellata deduce che il Giudice non sarebbe incorso in alcun vizio procedurale, poiché il rinnovo della notificazione non è stato disposto sulla scorta di una nullità della citazione, ma del mancato completamento dell'iter notificatorio per cause non imputabili a parte attrice. Inoltre, il termine per il rinnovo non sarebbe stato definito come perentorio.
4.4. Con riguardo al merito, evidenzia di aver integralmente assolto il CP_1 proprio onere probatorio, mentre non sarebbero provate le allegazioni di controparte circa la qualità della merce fornita.
5. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 27.10.2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Esame dei motivi di impugnazione
pag. 6/10 6. Il primo motivo di impugnazione è fondato.
7. In materia di diritto internazionale privato le Convenzioni tra Stati rivestono un ruolo privilegiato all'interno della gerarchia delle fonti: in quanto obblighi internazionali, rientrano tra i vincoli all'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost..
7.1. L'applicazione di tale principio è confortata dalla lettera dell'art. 2 L. 218/1995, il quale stabilisce: “Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia”.
7.1.1. Coerentemente, in materia di notificazioni, l'art. 142 c.p.c., nel disciplinare la notifica a persone non residenti, né dimoranti, né domiciliate nella Repubblica, prevede al co. 2 che “Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle
Convenzioni internazionali […]”.
7.1.2. È dunque pacifico che la normativa interna non possa ostare alle disposizioni delle Convenzioni internazionali.
7.2. e SI aderiscono alla Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 CP_1 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, senza riserve all'operatività dell'art. 10, base normativa della notifica effettuata nel caso di specie.
7.2.1. La Convenzione in parola, all'art. 25, statuisce la propria subalternità rispetto alle Convenzioni bilaterali concluse tra Stati aderenti: “Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle
Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengono delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione”.
7.2.2. Osserva la Corte che la conclusione per la prevalenza delle Convenzioni bilaterali si potrebbe raggiungere anche in assenza della disposizione in parola, in ossequio al principio lex specialis derogat generali.
7.3. Ebbene, la Repubblica Italiana e la Repubblica NI hanno sottoscritto la
Convenzione Bilaterale relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 28 gennaio 1971, n. 267.
pag. 7/10 7.3.1. Tale Convenzione disciplina la “consegna di atti e documenti giudiziali e extragiudiziali” agli artt. 36 e seguenti, prevedendo la trasmissione “per via diplomatica normale” e che la consegna sia constatata “sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto e che dovrà menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorità richiedente”.
7.3.2. La Convenzione Bilaterale non prevede modalità alternative o sussidiarie di notifica, né richiama le disposizioni della Convenzione de L'Aja in materia, limitandosi a prevedere, per il caso di esito negativo: “Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo Stato richiesto restituirà senza indugio l'atto allo Stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo”.
7.3.3. Osserva questa Corte che il quadro normativo così ricostruito esclude l'applicabilità della Convenzione de L'Aja per le notificazioni da compiere all'interno dello Stato . Pt_2
7.4. In materia di notificazioni, Cass. S.U. n. 14916 del 20.07.2016 e la successiva, conforme, giurisprudenza (ex multis, Cass. Sez. III n. 26511 del 08.09.2022) hanno limitato la categoria della inesistenza all'ipotesi di totale mancanza materiale dell'atto e ai casi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notifica, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono in primo luogo nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
in secondo luogo nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita).
7.5. Alla luce dei principi ora esposti, che la Corte condivide, nel caso di specie la notificazione, non eseguita per “via diplomatica normale” come richiesto dalla
Convenzione Bilaterale, bensì a mezzo raccomandata A/R, si dimostra carente del primo elemento costitutivo e pertanto inesistente.
7.5.1. Ed infatti, la notifica eseguita in modo difforme dalle prescrizioni convenzionali pag. 8/10 non può ritenersi “soltanto” nulla, poiché esorbita completamente dallo schema legale come conformato dalla Convenzione applicabile e deve per tale ragione considerarsi come non avvenuta (in questo senso Cass. Sez. 3 n. 8465 del 31.03.2025; Cass. Sez. I n.
28573 del 18.10.2021)
7.6. Non soccorre, dunque, come argomentato dall'appellata, la circostanza che la nullità della notifica non sia espressamente prevista dalla normativa interna né dalla
Convenzione stessa, poiché in primis la fattispecie fuoriesce dall'ambito della nullità e in ogni caso la Convenzione prevale sulla disciplina nazionale e ad essa non può estendersi il principio di tassatività delle nullità.
7.6.1. Allo stesso tempo non può darsi rilevanza al fatto che la raccomandata A/R sia stata recapitata alla convenuta e che ne rechi il timbro e la firma, non potendosi applicare, a fronte di una inesistenza, il principio di sanatoria dell'atto per il raggiungimento dello scopo.
7.6.2. Da ultimo, pur riscontrata l'oggettiva difficoltà incontrata da nel CP_1 notificare l'atto introduttivo secondo la corretta procedura, questo Collegio non ravvisa i presupposti di una impossibilità che avrebbe consentito l'attivazione delle modalità previste dall'art. 142 c.p.c., tantopiù che la sentenza di primo grado è stata notificata a in forza della Convenzione Bilaterale (doc. 3 parte appellante). Parte_1
8 L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, cui consegue la nullità della sentenza di primo grado, non consente la rimessione al primo giudice, non essendo compresa tra le ipotesi tassative previste dall'art. 354 c.p.c., né la decisione del merito, atteso l'effetto non sanante dell'introduzione del giudizio di appello (in questo senso
Cass. Sez. I n. 11219 del 28.04.2021; Cass. Sez. III n. 21219 del 20.10.2016; Cass. Sez.
I n. 11688 del 18.09.2001).
9 I restanti motivi di appello, formulati in subordine, rimangono logicamente assorbiti.
Conclusioni e spese di lite
10. Va dunque accolto l'appello proposto.
11. Le spese di lite possono essere compensate integralmente ai sensi dell'art. 92,
c.2, c.p.c. in ragione della particolare complessità delle questioni trattate, involgenti profili specifici di diritto internazionale privato, nonché della non contestata attività
pag. 9/10 notificatoria posta in essere in buona fede da parte attrice, circostanze che possono essere sussunte nell'ipotesi di altre gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione (C. Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 804/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data 02.04.2024 per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2) compensa interamente le spese di lite;
3) dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa LV Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. LV Barison Consigliere
dott. LV Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1849/2024 R.G. promossa da:
(I.U. ) società di diritto , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 come da mandato in atti, dagli Avv.ti Rania Maadani e Desmond Kipenge, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Padova, Piazzale Stazione n. 6
appellante contro
(P.IVA ) rappresentato e difeso, come da Controparte_1 P.IVA_2 mandato in atti, dagli Avv.ti Elena Maria Granatello e Alessandro Rossignoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Vigasio, Via Zambonina n. 40/c appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 804/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data 02.04.2024 e notificata in data 30.09.2024 nel procedimento R.G. n. 6037/2020. CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via preliminare, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare
l'inesistenza della notifica eseguita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja per i motivi tutti dedotti in narrativa al punto 1 del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 804/2024, resa in contumacia del convenuto dal Tribunale di
Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa LV ZZ – R.G. n.
6037/2020, pubblicata il 02.04.2024, e notificata in data 30.09.2024;
- In subordine, sempre in via preliminare, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica eseguita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja per i motivi tutti dedotti in narrativa al punto 2 del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 804/2024, resa in contumacia del convenuto dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
LV ZZ – R.G. n. 6037/2020, pubblicata il 02.04.2024, e notificata in data
30.09.2024;
- In via ulteriormente subordinata, sempre preliminarmente, in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 164 comma 2 cpc, 153 per i motivi tutti dedotti in narrativa al punto 3 del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 804/2024, resa in contumacia del convenuto dal
Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa LV ZZ –
R.G. n. 6037/2020, pubblicata il 02.04.2024, e notificata in data 30.09.2024, disponendo la rinnovazione degli atti nulli e quindi del processo di primo grado;
- In estremo subordine, previa remissione in termini della società ai Parte_1 sensi dell'art. 294 cpc, in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inadempimento della società per i motivi tutti dedotti in CP_1 narrativa al punto 4 del presente atto e per l'effetto in riforma totale della sentenza n.
804/2024, resa in contumacia del convenuto dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa LV ZZ – R.G. n. 6037/2020, pubblicata il
02.04.2024, e notificata in data 30.09.2024, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalla parte appellata;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e
pag. 2/10 CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria, si chiede di disporsi consulenza tecnica d'ufficio sui prodotti commercializzati dalla società nell'anno 2017 e 2018, Controparte_1 destinati al mercato africano da confrontare con la qualità dei prodotti commercializzati per lo stesso periodo nel mercato europeo ed in ogni caso da confrontare con i prodotti commercializzati dal 2011 al 2016 nel mercato ”. Pt_2
Per parte appellata
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, e previe le più opportune declaratorie, così giudicare: in via principale:
- rigettare l'appello proposto da conseguentemente, confermare, in Parte_1 ogni sua parte, la sentenza impugnata n. 804/2024 emessa il 02.04.2024 dal Tribunale di Verona;
- con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio d'appello”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione del 3 giugno 2020, tradotto ed asseverato, la società
(di seguito ”) conveniva in giudizio la società Controparte_1 CP_1 di diritto (di seguito ”), domandando Pt_2 Parte_1 Parte_1
l'accertamento e la condanna al pagamento del credito da fornitura di merce per la somma di 1.452.586,92 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo.
1.1. L'attrice esponeva che il corrispettivo era dovuto per sei forniture di prodotto
(mangime per pesci da allevamento) eseguite nel 2018; a prova di ciascuna di esse produceva gli ordini inviati da , le fatture, corredate da certificati veterinari e Parte_1 certificati di origine, e infine le lettere di trasporto.
1.2. Deduceva inoltre che nell'aprile 2019 aveva intimato a controparte il pagamento con contestuale messa in mora;
aveva risposto con una proposta di Parte_1 composizione tramite pagamento rateale. Tuttavia, le trattative erano rimaste senza esito.
pag. 3/10 1.3. rappresentava dunque di aver agito avanti il Tribunale di Monastir in CP_1
SI, il quale su eccezione della convenuta aveva declinato la propria Parte_1 giurisdizione a favore del giudice italiano.
1.4. Pertanto, aveva incardinato nuovo giudizio avanti al Tribunale di CP_1
Verona.
1.5. La notificazione dell'atto di citazione veniva richiesta all' di Verona in Pt_3 data 15.07.2020 in ossequio alle disposizioni della Convenzione Internazionale
Bilaterale relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica NI (di seguito “Convenzione Bilaterale”), ratificata dallo Stato italiano con la L. 267 del 27 gennaio 1971.
1.6. Nonostante la condotta diligente di parte attrice (doc. 19-22), all'udienza dell'11 marzo 2021 l'iter notificatorio risultava non completato;
pertanto, il Giudice autorizzava il rinnovo della notifica, rinviando la causa all'udienza del 2 dicembre 2021.
1.7. inoltrava nuovamente richiesta di notificazione tramite UNEP con il CP_1 medesimo esito (doc. 23-28); il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22 dicembre 2021 indicava l'opportunità di procedere con le modalità di notificazione consentite dall'art. 10 della Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965, ratificata dall'Italia con la L. 42 del 6 febbraio 1981, cui la SI ha aderito nel 2017 senza riserve;
fissava quindi l'udienza di comparizione al 15 settembre 2022.
1.8. A tale udienza il Giudice accertava la regolarità della notifica, posto che il plico contenente l'atto di citazione con traduzione asseverata era stato inviato dall' di Pt_3
Verona a mezzo lettera raccomandata risultata recapitata in data 22 febbraio 2022, nel rispetto del termine di comparizione (doc. 29). Veniva dunque dichiarata la contumacia di . Parte_1
2. Il Tribunale di Verona, accertate le pretese attoree, con la sentenza n. 804/2024 condannava la contumace al pagamento della somma di 1.452.586,92 euro oltre ad interessi di mora.
Il giudizio di appello
3. Con atto di appello notificato in data 30.10.2024, la società ha Parte_1
pag. 4/10 impugnato la predetta sentenza sulla base di quattro motivi di appello.
3.1. In via principale, nullità della sentenza per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in violazione della Convenzione Bilaterale del
1967.
3.1.1. L'appellante deduce che la notifica che ha fondato la dichiarazione di contumacia, eseguita ai sensi dell'art. 10 lett. a) della Convenzione de L'Aja del 1965, avrebbe violato la prevalenza della Convenzione Bilaterale, derivante sia dal principio generale secondo cui lex specialis derogat generali, sia dall'art. 25 della stessa
Convenzione de L'Aja, il quale fa salve le Convenzioni bilaterali esistenti tra gli Stati firmatari.
3.2. In via subordinata, nullità della sentenza per inesistenza della notificazione in conseguenza alla violazione dell'art. 15 della Convenzione de L'Aja del 1965.
3.2.1. Prima Fish evidenzia che la citata disposizione richiederebbe un controllo rafforzato nel caso in cui il convenuto non compaia: è infatti richiesto al giudice di rinviare la decisione finché non abbia prova della notifica nelle forme prescritte dallo
Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese, oppure dell'effettiva consegna secondo altra procedura prevista dalla Convenzione, in tempo utile per la difesa del convenuto;
nel caso di specie, il Tribunale avrebbe solamente preso atto della regolarità della notifica.
3.3. In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza per violazione degli artt.
153 e 294 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 164 comma 2 c.p.c.
3.3.1. Secondo l'appellante, il Giudice, con l'ordinanza del 22 dicembre 2021, non avrebbe potuto concedere un secondo termine per il rinnovo della notifica, poiché l'art. 164 co. 2 c.p.c. prevede la rinnovazione entro un termine perentorio, che ai sensi dell'art. 153 c.p.c. non può essere abbreviato o prorogato;
è solo ammessa la rimessione in termini, sussistendone i presupposti. L'ulteriore proroga sarebbe dunque viziata da nullità, da cui deriverebbe la nullità della sentenza.
3.4. In estremo subordine, erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice e quindi condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 1.452.586,92 oltre interessi e spese di lite.
3.4.1. Prima rappresenta che il documento n. 15, valutato dal Giudice di prime Pt_1 cure quale riconoscimento del debito, non poteva essere in tal senso interpretato per pag. 5/10 l'espressa esclusione inserita nella dichiarazione.
3.4.2. Inoltre, l'appellante solleva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in ragione della carenza di qualità promesse nei prodotti acquistati, da cui sarebbero derivati la sottoalimentazione e il rallentamento del tasso di crescita della popolazione ittica dell'allevamento.
3.4.3. ha formulato altresì istanza istruttoria di CTU sui prodotti Parte_1 commercializzati da negli anni 2017 e 2018 nel mercato africano e nel CP_1 mercato europeo.
4. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello.
4.1. Con riguardo ai primi due motivi di appello, sostiene la validità della CP_1 notificazione eseguita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione de L'Aja, posto che le prime due notifiche sono rimaste senza esito per motivi estranei alla sua diligenza e ascrivibili invece ad una oggettiva difficoltà.
4.1.1. Aggiunge che, l'atto è stato consegnato alla convenuta, di cui sono presenti il timbro e la firma, ed avrebbe dunque raggiunto lo scopo.
4.1.2. Infine, evidenzia che nessuna norma dispone la nullità della notifica effettuata ai sensi della Convenzione de L'Aja anziché della Convenzione Bilaterale.
4.2. In secondo luogo, la verifica della regolarità della notifica di fatto consisterebbe nell'accertamento dei medesimi presupposti di cui all'art. 15 Convenzione de L'Aja.
4.3. Con riguardo al terzo motivo, l'appellata deduce che il Giudice non sarebbe incorso in alcun vizio procedurale, poiché il rinnovo della notificazione non è stato disposto sulla scorta di una nullità della citazione, ma del mancato completamento dell'iter notificatorio per cause non imputabili a parte attrice. Inoltre, il termine per il rinnovo non sarebbe stato definito come perentorio.
4.4. Con riguardo al merito, evidenzia di aver integralmente assolto il CP_1 proprio onere probatorio, mentre non sarebbero provate le allegazioni di controparte circa la qualità della merce fornita.
5. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 27.10.2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Esame dei motivi di impugnazione
pag. 6/10 6. Il primo motivo di impugnazione è fondato.
7. In materia di diritto internazionale privato le Convenzioni tra Stati rivestono un ruolo privilegiato all'interno della gerarchia delle fonti: in quanto obblighi internazionali, rientrano tra i vincoli all'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost..
7.1. L'applicazione di tale principio è confortata dalla lettera dell'art. 2 L. 218/1995, il quale stabilisce: “Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia”.
7.1.1. Coerentemente, in materia di notificazioni, l'art. 142 c.p.c., nel disciplinare la notifica a persone non residenti, né dimoranti, né domiciliate nella Repubblica, prevede al co. 2 che “Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle
Convenzioni internazionali […]”.
7.1.2. È dunque pacifico che la normativa interna non possa ostare alle disposizioni delle Convenzioni internazionali.
7.2. e SI aderiscono alla Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 CP_1 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, senza riserve all'operatività dell'art. 10, base normativa della notifica effettuata nel caso di specie.
7.2.1. La Convenzione in parola, all'art. 25, statuisce la propria subalternità rispetto alle Convenzioni bilaterali concluse tra Stati aderenti: “Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle
Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengono delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione”.
7.2.2. Osserva la Corte che la conclusione per la prevalenza delle Convenzioni bilaterali si potrebbe raggiungere anche in assenza della disposizione in parola, in ossequio al principio lex specialis derogat generali.
7.3. Ebbene, la Repubblica Italiana e la Repubblica NI hanno sottoscritto la
Convenzione Bilaterale relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 28 gennaio 1971, n. 267.
pag. 7/10 7.3.1. Tale Convenzione disciplina la “consegna di atti e documenti giudiziali e extragiudiziali” agli artt. 36 e seguenti, prevedendo la trasmissione “per via diplomatica normale” e che la consegna sia constatata “sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto e che dovrà menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorità richiedente”.
7.3.2. La Convenzione Bilaterale non prevede modalità alternative o sussidiarie di notifica, né richiama le disposizioni della Convenzione de L'Aja in materia, limitandosi a prevedere, per il caso di esito negativo: “Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo Stato richiesto restituirà senza indugio l'atto allo Stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo”.
7.3.3. Osserva questa Corte che il quadro normativo così ricostruito esclude l'applicabilità della Convenzione de L'Aja per le notificazioni da compiere all'interno dello Stato . Pt_2
7.4. In materia di notificazioni, Cass. S.U. n. 14916 del 20.07.2016 e la successiva, conforme, giurisprudenza (ex multis, Cass. Sez. III n. 26511 del 08.09.2022) hanno limitato la categoria della inesistenza all'ipotesi di totale mancanza materiale dell'atto e ai casi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notifica, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono in primo luogo nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
in secondo luogo nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita).
7.5. Alla luce dei principi ora esposti, che la Corte condivide, nel caso di specie la notificazione, non eseguita per “via diplomatica normale” come richiesto dalla
Convenzione Bilaterale, bensì a mezzo raccomandata A/R, si dimostra carente del primo elemento costitutivo e pertanto inesistente.
7.5.1. Ed infatti, la notifica eseguita in modo difforme dalle prescrizioni convenzionali pag. 8/10 non può ritenersi “soltanto” nulla, poiché esorbita completamente dallo schema legale come conformato dalla Convenzione applicabile e deve per tale ragione considerarsi come non avvenuta (in questo senso Cass. Sez. 3 n. 8465 del 31.03.2025; Cass. Sez. I n.
28573 del 18.10.2021)
7.6. Non soccorre, dunque, come argomentato dall'appellata, la circostanza che la nullità della notifica non sia espressamente prevista dalla normativa interna né dalla
Convenzione stessa, poiché in primis la fattispecie fuoriesce dall'ambito della nullità e in ogni caso la Convenzione prevale sulla disciplina nazionale e ad essa non può estendersi il principio di tassatività delle nullità.
7.6.1. Allo stesso tempo non può darsi rilevanza al fatto che la raccomandata A/R sia stata recapitata alla convenuta e che ne rechi il timbro e la firma, non potendosi applicare, a fronte di una inesistenza, il principio di sanatoria dell'atto per il raggiungimento dello scopo.
7.6.2. Da ultimo, pur riscontrata l'oggettiva difficoltà incontrata da nel CP_1 notificare l'atto introduttivo secondo la corretta procedura, questo Collegio non ravvisa i presupposti di una impossibilità che avrebbe consentito l'attivazione delle modalità previste dall'art. 142 c.p.c., tantopiù che la sentenza di primo grado è stata notificata a in forza della Convenzione Bilaterale (doc. 3 parte appellante). Parte_1
8 L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, cui consegue la nullità della sentenza di primo grado, non consente la rimessione al primo giudice, non essendo compresa tra le ipotesi tassative previste dall'art. 354 c.p.c., né la decisione del merito, atteso l'effetto non sanante dell'introduzione del giudizio di appello (in questo senso
Cass. Sez. I n. 11219 del 28.04.2021; Cass. Sez. III n. 21219 del 20.10.2016; Cass. Sez.
I n. 11688 del 18.09.2001).
9 I restanti motivi di appello, formulati in subordine, rimangono logicamente assorbiti.
Conclusioni e spese di lite
10. Va dunque accolto l'appello proposto.
11. Le spese di lite possono essere compensate integralmente ai sensi dell'art. 92,
c.2, c.p.c. in ragione della particolare complessità delle questioni trattate, involgenti profili specifici di diritto internazionale privato, nonché della non contestata attività
pag. 9/10 notificatoria posta in essere in buona fede da parte attrice, circostanze che possono essere sussunte nell'ipotesi di altre gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione (C. Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 804/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data 02.04.2024 per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2) compensa interamente le spese di lite;
3) dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa LV Franzoso Dott. Luca Boccuni
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