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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13694/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vera DANIELE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Andrea Costa n.228;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 3 ottobre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Casalecchio di Reno il 15 settembre 2019. Dall'unione non sono nati figli. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 2 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
10 marzo 1977 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Casalecchio di Reno il 15 settembre 2019, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 18 P. 2 S. A anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che le parti hanno concordato che nella casa coniugale rimarrà a vivere la signora comprensiva dei mobili e degli arredi;
Pt_1
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor a già trasferito la Pt_2 propria residenza altrove;
3) prende atto che il marito si impegna a prelevare dalla casa familiare i propri effetti personali entro e non oltre il 31 dicembre 2025, concordando con la moglie data e orario dell'accesso;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento;
5) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vera DANIELE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Andrea Costa n.228;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 3 ottobre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Casalecchio di Reno il 15 settembre 2019. Dall'unione non sono nati figli. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 2 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
10 marzo 1977 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Casalecchio di Reno il 15 settembre 2019, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 18 P. 2 S. A anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che le parti hanno concordato che nella casa coniugale rimarrà a vivere la signora comprensiva dei mobili e degli arredi;
Pt_1
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor a già trasferito la Pt_2 propria residenza altrove;
3) prende atto che il marito si impegna a prelevare dalla casa familiare i propri effetti personali entro e non oltre il 31 dicembre 2025, concordando con la moglie data e orario dell'accesso;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento;
5) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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