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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA ex ART. 669 TERDECIES C.P.C.
nella causa iscritta al n. 328 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Udine in Piazza del Duomo n. 12 presso lo studio dell'avv. Andrea Purinan, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
– parte reclamante –
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Palermo, in Via Briuccia n. 84, presso lo studio dell'Avv. Lucilia Ciccarello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
– parte reclamata –
*****
letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta in udienza;
tenuto conto che con opposizione, ex art. 617 co. 2 cpc, del 20.01.2025, avanzata nell'ambito del procedimento N. 1274/2018 R.G. pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, Parte_1
ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva finalizzata a dare attuazione alla sentenza n. 538/1993 del Tribunale di Palermo e alla sentenza n. 159/2016 della Corte di Appello di
Palermo; rilevato che, nello specifico, con l'opposizione esperita è stata contestata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del giorno 30.12.2024 con la quale era stata autorizzata la ditta NA RU a dare attuazione alle sentenze sopra richiamate, nonché disposto il pagamento a carico delle parti in solido tra loro della somma di € 8.296,00;
considerato che
con l'atto di opposizione, in cui è stata avanzata la chiesta sospensiva, è stata contestata l'abnormità del costo dei lavori di cui al preventivo, nonché l'irragionevolezza dell'esecuzione di alcune delle lavorazioni indicate;
tenuto conto che con ordinanza del 26.01.2025 il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata;
rilevato che avverso l'ordinanza sopradetta è stato proposto il presente giudizio di reclamo da parte di;
Parte_1
tenuto conto, tuttavia, che i motivi di doglianza avanzati nell'atto di impugnazione di cui è causa sono del tutto nuovi rispetto a quelli proposti nell'atto di opposizione del 20.01.2025; considerato, tra l'altro, che la stessa parte reclamante nell'atto di impugnazione ha dato atto della circostanza sopra detta (cfr. pag. 1 atto di reclamo in cui è dato leggere: “[…] i motivi posti a fondamento del reclamo sono del tutto nuovi e questo va doverosamente chiarito al fine di prevenire ogni possibile sospetto di dilatorietà della presente iniziativa”); ritenuto che quanto sopra detto conduca necessariamente ad una declaratoria di inammissibilità del presente giudizio;
tenuto conto, infatti, che l'art. 669 terdecies co. 4 cpc dispone che: “le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio nel relativo procedimento. […]”; ritenuto, allora, che dal tenore letterale della disposizione sopra detta debba desumersi che i fatti e i motivi, non sopravvenuti dopo l'emanazione dell'ordinanza impugnata, non possano costituire oggetto di doglianza con il rimedio impugnatorio di cui è causa;
ritenuto, quindi, che la cognizione del giudice del reclamo deve essere limitata alla valutazione di eventuali vizi nei quali possa essere incorso il giudice di “prime cure”, con riferimento ai soli motivi di doglianza originariamente proposti;
ritenuto, in definitiva, di dichiarare inammissibile l'impugnazione, e che ogni statuizione relativa alle spese della presente fase di reclamo deve essere demandata al giudice del merito, al momento della definizione della lite (cfr. Cass. n. 12898/2021);
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) spese alla pronuncia definitiva;
3) dà atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Dott. Andrea Quintavalle
riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA ex ART. 669 TERDECIES C.P.C.
nella causa iscritta al n. 328 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Udine in Piazza del Duomo n. 12 presso lo studio dell'avv. Andrea Purinan, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
– parte reclamante –
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Palermo, in Via Briuccia n. 84, presso lo studio dell'Avv. Lucilia Ciccarello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
– parte reclamata –
*****
letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta in udienza;
tenuto conto che con opposizione, ex art. 617 co. 2 cpc, del 20.01.2025, avanzata nell'ambito del procedimento N. 1274/2018 R.G. pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, Parte_1
ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva finalizzata a dare attuazione alla sentenza n. 538/1993 del Tribunale di Palermo e alla sentenza n. 159/2016 della Corte di Appello di
Palermo; rilevato che, nello specifico, con l'opposizione esperita è stata contestata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del giorno 30.12.2024 con la quale era stata autorizzata la ditta NA RU a dare attuazione alle sentenze sopra richiamate, nonché disposto il pagamento a carico delle parti in solido tra loro della somma di € 8.296,00;
considerato che
con l'atto di opposizione, in cui è stata avanzata la chiesta sospensiva, è stata contestata l'abnormità del costo dei lavori di cui al preventivo, nonché l'irragionevolezza dell'esecuzione di alcune delle lavorazioni indicate;
tenuto conto che con ordinanza del 26.01.2025 il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata;
rilevato che avverso l'ordinanza sopradetta è stato proposto il presente giudizio di reclamo da parte di;
Parte_1
tenuto conto, tuttavia, che i motivi di doglianza avanzati nell'atto di impugnazione di cui è causa sono del tutto nuovi rispetto a quelli proposti nell'atto di opposizione del 20.01.2025; considerato, tra l'altro, che la stessa parte reclamante nell'atto di impugnazione ha dato atto della circostanza sopra detta (cfr. pag. 1 atto di reclamo in cui è dato leggere: “[…] i motivi posti a fondamento del reclamo sono del tutto nuovi e questo va doverosamente chiarito al fine di prevenire ogni possibile sospetto di dilatorietà della presente iniziativa”); ritenuto che quanto sopra detto conduca necessariamente ad una declaratoria di inammissibilità del presente giudizio;
tenuto conto, infatti, che l'art. 669 terdecies co. 4 cpc dispone che: “le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio nel relativo procedimento. […]”; ritenuto, allora, che dal tenore letterale della disposizione sopra detta debba desumersi che i fatti e i motivi, non sopravvenuti dopo l'emanazione dell'ordinanza impugnata, non possano costituire oggetto di doglianza con il rimedio impugnatorio di cui è causa;
ritenuto, quindi, che la cognizione del giudice del reclamo deve essere limitata alla valutazione di eventuali vizi nei quali possa essere incorso il giudice di “prime cure”, con riferimento ai soli motivi di doglianza originariamente proposti;
ritenuto, in definitiva, di dichiarare inammissibile l'impugnazione, e che ogni statuizione relativa alle spese della presente fase di reclamo deve essere demandata al giudice del merito, al momento della definizione della lite (cfr. Cass. n. 12898/2021);
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) spese alla pronuncia definitiva;
3) dà atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Dott. Andrea Quintavalle