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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, OR
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6014/2015 depositato il 23/12/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 03477201500001845000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- PRESA IN CARICO n. 03477201500001845000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- PRESA IN CARICO n. 03477201500001845000 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010300059/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010300059/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010300059/2014 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza ed Equitalia Sud Spa, l'avviso di presa in carico n. 03477201500001845000, notificato il 25/6/2015, nonché
l'avviso di accertamento n. TD3010300059/2014, notificato il 16/1/2024, e l'intimazione di pagamento del
15/1/2015, notificata il 5/2/2015, deducendo la nullità dell'avviso di accertamento e dell'intimazione di pagamento (e quella derivata dell'avviso di presa in carico) per carenza del potere dirigenziale del Direttore
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e assenza di valida delega nonché l'inesistenza dell'avviso di presa in carico in quanto privo di sottoscrizione e contenente l'indicazione di un importo maggiore rispetto a quello richiesto con l'intimazione di pagamento.
Concludeva per la dichiarazione di nullità/inesistenza degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza si costituiva in giudizio, rilevando l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
All'udienza del 22/11/2019 veniva disposta la sospensione del processo a seguito della presentazione di istanza di definizione agevolata da parte del contribuente.
Infine, all'udienza dell'8/1/2026 il collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorrente, nonostante la scadenza del relativo termine, non ha fornito dimostrazione dell'esito positivo della rateazione disposta a seguito dell'istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione ter).
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Invero, l'impugnazione è tardiva, per violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 D. Lgs. n.
546/1992, con riferimento all'avviso di accertamento n. TD3010300059/2014 e all'intimazione di pagamento, rispettivamente notificati, per stessa deduzione del ricorrente, il 16/1/2024 e il 5/2/2015.
Quanto all'avviso di presa in carico, soccorre l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Pronunciando in un caso in cui, similmente a quello oggetto del presente processo, era stato previamente notificato l'avviso di accertamento, la Cassazione (n. 21254/2023) ha ribadito che sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura sostanziale -mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata- sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni.
Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Sulla scorta di tali indicazioni ha precisato che, in linea generale, l'avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione, rimanendo pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, salva l'ipotesi in cui esso costituisca il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto.
La Suprema Corte ha quindi espresso i seguenti principi di diritto:
- possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d. lgs. n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti -pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
- non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, l'avviso di presa in carico n. 03477201500001845000 non può essere ritenuto autonomamente impugnabile, essendo intervenuta la previa notifica dell'avviso di accertamento n. TD3010300059/2014.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Cosenza, liquidate in complessivi € 400.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
IO AG
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, OR
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6014/2015 depositato il 23/12/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 03477201500001845000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- PRESA IN CARICO n. 03477201500001845000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- PRESA IN CARICO n. 03477201500001845000 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010300059/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010300059/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010300059/2014 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza ed Equitalia Sud Spa, l'avviso di presa in carico n. 03477201500001845000, notificato il 25/6/2015, nonché
l'avviso di accertamento n. TD3010300059/2014, notificato il 16/1/2024, e l'intimazione di pagamento del
15/1/2015, notificata il 5/2/2015, deducendo la nullità dell'avviso di accertamento e dell'intimazione di pagamento (e quella derivata dell'avviso di presa in carico) per carenza del potere dirigenziale del Direttore
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e assenza di valida delega nonché l'inesistenza dell'avviso di presa in carico in quanto privo di sottoscrizione e contenente l'indicazione di un importo maggiore rispetto a quello richiesto con l'intimazione di pagamento.
Concludeva per la dichiarazione di nullità/inesistenza degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza si costituiva in giudizio, rilevando l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
All'udienza del 22/11/2019 veniva disposta la sospensione del processo a seguito della presentazione di istanza di definizione agevolata da parte del contribuente.
Infine, all'udienza dell'8/1/2026 il collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorrente, nonostante la scadenza del relativo termine, non ha fornito dimostrazione dell'esito positivo della rateazione disposta a seguito dell'istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione ter).
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Invero, l'impugnazione è tardiva, per violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 D. Lgs. n.
546/1992, con riferimento all'avviso di accertamento n. TD3010300059/2014 e all'intimazione di pagamento, rispettivamente notificati, per stessa deduzione del ricorrente, il 16/1/2024 e il 5/2/2015.
Quanto all'avviso di presa in carico, soccorre l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Pronunciando in un caso in cui, similmente a quello oggetto del presente processo, era stato previamente notificato l'avviso di accertamento, la Cassazione (n. 21254/2023) ha ribadito che sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura sostanziale -mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata- sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni.
Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Sulla scorta di tali indicazioni ha precisato che, in linea generale, l'avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione, rimanendo pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, salva l'ipotesi in cui esso costituisca il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto.
La Suprema Corte ha quindi espresso i seguenti principi di diritto:
- possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d. lgs. n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti -pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
- non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, l'avviso di presa in carico n. 03477201500001845000 non può essere ritenuto autonomamente impugnabile, essendo intervenuta la previa notifica dell'avviso di accertamento n. TD3010300059/2014.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Cosenza, liquidate in complessivi € 400.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
IO AG