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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, UR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2643/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Alessandro Celentano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda, Amodio Marzocchella, Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di Reddito di Cittadinanza a decorrere dal 2019 e CP_ che, da missiva dell' del 25.03.2022, ha appreso l'intervenuta revoca della prestazione per
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Quando poi, nel luglio 2022, ha presentato richiesta per il riconoscimento dell'Assegno Unico Universale, detta richiesta è risultata sospesa per la preesistenza di un indebito non sanato. I ricorsi in via amministrativa, presentati sia con riferimento all'RdC che all'AUU, sono stati respinti. Dato atto della mancata notifica del provvedimento con il CP_ quale l' ha disposto la revoca del Reddito di Cittadinanza, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi erogati alla sig.ra a titolo di Reddito di Cittadinanza per l'importo pari a Parte_1 euro 14.189,91, con tutte le conseguenze di legge;
2. Per l'effetto dichiarare non dovuto l'indebito ammontante ad € 14.189,91, per le causali di cui sopra;
3. Per l'effetto ordinare all' e per CP_1 esso al suo legale rappresentante pro-tempore, la restituzione di tutto quanto medio tempore pagina 1 di 7 trattenuto illegittimamente allo stesso titolo, oltre interessi sulle debende somme come per legge;
4. e conseguentemente dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno Unico Universale e per l'effetto condannare l'Ente convenuto alla relativa corresponsione nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Vinte le spese, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso, sostenendo la legittimità della CP_1 pretesa, in relazione alla mancata dichiarazione alla sottoposizione a misura cautelare personale ex artt.
272-315 c.p.p. del marito della ricorrente, . Persona_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che il reddito di cittadinanza, in vigore tra il 2019 ed il 2024, era una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà consistente nella concessione di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo.
In presenza delle condizioni legittimanti, il reddito di cittadinanza veniva erogato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed era concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali poteva essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova richiesta già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Il diritto a fruire della misura era subordinato alla sussistenza di condizioni connesse allo status personale, alla situazione patrimoniale e reddituale e al possesso di dati requisiti di moralità.
Nel caso di specie, l' contesta alla ricorrente che la GdF Compagnia di San Severo ha rilevato la CP_1 violazione dell'art. 3 commi 12 e 13 del D.L. n. 4/2019, che testualmente recita(va)no: “12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del pagina 2 di 7 parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
L'ipotesi qui in rilievo non è, quindi, quella relativa ai c.d. reati ostativi alla concessione del beneficio in questione, disciplinata dall'art. 7 D.L. 4/2019, che determina l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, ma l'art. 3, comma
13, d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019.
Dall'annotazione della GdF allegata dall' (doc. 3), emerge che il coniuge della ricorrente non si CP_1 trovava “in stato detentivo” né era ricoverato “in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica” bensì assoggettato alla diversa misura (non detentiva) di allontanamento dalla casa familiare.
L'art. 7 ter del citato decreto-legge prescriveva: “1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui
è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo
296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13”.
In una analoga fattispecie, il Tribunale di Salerno (con la sentenza n.131 del 25/01/2024, est. dott.ssa
RI TR) si è pronunciato nel modo che segue e che si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c.
“Ebbene, ad avviso del giudicante, la Ve. era tenuta alla compilazione del richiamato quadro F del modulo di domanda in quanto un componente del suo nucleo familiare era “sottoposto a misura cautelare” e ciò, per come previsto dal richiamato comma 13 dell'art. 3, dà luogo ad una riduzione della scala di equivalenza. Si tratta, dunque, di una informazione di peculiare rilievo ai fini della misura del beneficio (e non della concessione).
Sul punto deve innanzitutto precisarsi – come chiarito dalla Suprema Corte - che, ai fini dell'eventuale riduzione del beneficio, rileva la sottoposizione del familiare a misura cautelare, a prescindere dal titolo di reato da cui dipende l'applicazione della misura, riferendosi il novero dei delitti indicati all'art. 7, comma 3 non alla mera sottoposizione a misura cautelare, che dunque può essere ricollegabile a qualunque fattispecie rilevante a tal fine, ma ai soli casi di condanna che, ove non definitiva, comporta la riduzione del sussidio economico (cfr. in tal senso Cassazione penale sez. III,
13/04/2022, n.37922 la quale ha ritenuto che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare - destinatario degli arresti domiciliari in ordine al pagina 3 di 7 reato di cui all'art. 337 c.p., reato non menzionato nel D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 3 - rientri tra le "altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici", la cui omessa comunicazione è sanzionata dal D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 2).
A sostegno di tale argomentazione militano anche i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n.
22/2020 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art.
7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 , conv., con modif., in l. 28 marzo 2019, n. 26 , censurato per violazione dell' art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza venga disposta, in caso di applicazione di una misura cautelare personale, solo per i delitti indicati all' art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, come convertito.
La disposizione esaminata dalla Corte Costituzionale prevede, in relazione all'erogazione del reddito di cittadinanza, che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma
3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa».
La Consulta ha ritenuto legittimo che l'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza debba essere sospesa nei confronti del richiedente o del beneficiario, il quale sia destinatario di una misura cautelare di qualsiasi tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l'applicazione.
Vero è che la Consulta si è pronunciata sull'art.
7-ter, e non sul comma 13 dell'art. 3, ma l'art.
7- ter ha introdotto la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del
“beneficiario” o del “richiedente” a cui venga applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al predetto art. 7, comma 3 e la
Consulta ha precisato che “la sospensione del reddito di cittadinanza” di cui all'art. 7 ter “consegue all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato”, ritenendo poi tale disposizione non illegittima in relazione all'invocato parametro dell'art. 3 della Cost., evidenziando come il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale “a carico del richiedente o del beneficiario”, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisiti essenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza.
Nel caso di misura cautelare che colpisca il beneficiario (come nel caso che ci occupa) e non il richiedente, non si ha sospensione ma scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza, come previsto dal comma 13 dell'art. 3.
pagina 4 di 7 Si legge nella richiamata sentenza, che “con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazione evidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Tale valutazione, infatti, si fonda su un giudizio sulla pericolosità del soggetto insita nell'applicazione della misura cautelare. Le condanne, invece, sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che già erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali”.
Alla luce di quanto innanzi, la conseguenza dell'omessa dichiarazione circa la sottoposizione a misura cautelare di un componente del nucleo familiare è la riduzione dal parametro della scala di equivalenza, ossia lo scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza. In altri termini, dall'importo che il nucleo familiare della ricorrente ha diritto a percepire va scomputata la quota facente capo al componente (all'epoca della domanda di RdC facente parte del nucleo Persona_1 familiare).
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7.05.2025, la scrivente ha onerato le parti di effettuare un conteggio che, dalla complessiva somma percepita e chiesta a titolo d'indebito, scomputasse la quota relativa al coniuge della ricorrente.
Con note del 23.9.2025, parte ricorrente ha dedotto: “Il beneficio economico si compone di due parti:
A) una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
B) l'altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l'integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare
1.800 euro.
L'importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui
(780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.
La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di
0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
[…]
pagina 5 di 7 nel caso de quo si applica soltanto l'integrazione al reddito (la casa di abitazione non è in fitto), per cui al nucleo familiare composto da 1 adulto e due minori spetta l'importo di € 6.000,00 moltiplicato per 1,4 -secondo la scala di equivalenza (1+0,2+0,2)-, e così per un totale complessivo di € 8.400,00 all'anno e per € 700,00 mensili.
La sig.ra nel periodo richiesto da aprile 2019 fino a luglio 2020 ha percepito invece l'importo Pt_1 mensile di € 900,00, importo corrispondente ad un nucleo familiare composto da due adulti e due minori per complessivi € 10.800,00 all'anno.
In definitiva, la quota del coniuge, non dovuta è pari ad € 200,00 mensili per un totale di € 3.000,00
(15 mesi calcolati da aprile 2019 a luglio 2020 e moltiplicato € 200,00, mensili).
Pertanto della somma richiesta in restituzione è dovuto solo l'importo di € 3.000,00 quale quota relativa al coniuge”.
Con note del 23.9.2025, anche l' ha allegato che “per ciascuna delle 16 mensilità per cui è stato CP_1 corrisposto il beneficio economico RDC, utilizzando la formula innanzi menzionata, risulterebbe corrisposta in più la somma di € 200,00 mensili, per un totale di € 3.200,00 complessivi”.
Quest'ultimo conteggio è corretto, poiché derivante dall'esatto prodotto della somma mensile da scorporare, pacificamente pari ad €.200,00, per 16 mensilità, ossia da aprile 2019 a luglio 2020.
Ne deriva che debba essere dichiarata irripetibile la somma di €.10.989,91 (€.14.189,91 – €.3.200), con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a titolo d'indebito.
Quanto all'Assegno Unico, si rammenta che, secondo l'art. 1 d. lgs. 230/2021 è “un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (…)” e che, nelle ipotesi di soggetti percettori del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, il detto assegno è corrisposto congiuntamente e con le stesse modalità del Reddito di Cittadinanza.
Non v'è ragione di dubitare che tanto sia avvenuto anche nel caso di specie, dal momento che l' , CP_1 nel rigettare il ricorso amministrativo della ricorrente ha motivato adducendo il seguent motivo ostativo: “La domanda di RdC oggettivata è sospesa da marzo scorso a causa di un precedente indebito da RdC non sanato. Non proseguendo regolarmente la domanda di RdC, di fatto resta sospeso anche AU su RdC, in quanto per sua costruzione l'importo di AU su RdC dipende strettamente da RdC stesso. D'altro canto, nemmeno è ammesso per un soggetto con RdC richiedere AU puro a domanda, poiché di regola chi ha RdC non può che avere AU su RdC stesso e non a domanda” (cfr., doc. 13 del ricorrente).
pagina 6 di 7 Ne consegue che il riconoscimento del diritto al Reddito di Cittadinanza, nei limiti innanzi specificati, determina anche il diritto alla liquidazione dell'Assegno Unico Universale.
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'aumento CP_1 del 10% ex art. 4, co. 1 bis DM 55/2014.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede: CP_
- dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di €.10.989,91 pretesa dall' a titolo di indebito per il reddito di cittadinanza percepito per il periodo da aprile 2019 a luglio 2020, con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico universale nella misura di legge e secondo le modalità previste dall'art. 7 d.lgs. n. 230/2021, con condanna dell' alla sua CP_1 corresponsione;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in €.2.966,70, oltre IVA, CPA, spese CP_1 generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
UR de LV
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, UR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2643/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Alessandro Celentano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda, Amodio Marzocchella, Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di Reddito di Cittadinanza a decorrere dal 2019 e CP_ che, da missiva dell' del 25.03.2022, ha appreso l'intervenuta revoca della prestazione per
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Quando poi, nel luglio 2022, ha presentato richiesta per il riconoscimento dell'Assegno Unico Universale, detta richiesta è risultata sospesa per la preesistenza di un indebito non sanato. I ricorsi in via amministrativa, presentati sia con riferimento all'RdC che all'AUU, sono stati respinti. Dato atto della mancata notifica del provvedimento con il CP_ quale l' ha disposto la revoca del Reddito di Cittadinanza, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi erogati alla sig.ra a titolo di Reddito di Cittadinanza per l'importo pari a Parte_1 euro 14.189,91, con tutte le conseguenze di legge;
2. Per l'effetto dichiarare non dovuto l'indebito ammontante ad € 14.189,91, per le causali di cui sopra;
3. Per l'effetto ordinare all' e per CP_1 esso al suo legale rappresentante pro-tempore, la restituzione di tutto quanto medio tempore pagina 1 di 7 trattenuto illegittimamente allo stesso titolo, oltre interessi sulle debende somme come per legge;
4. e conseguentemente dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno Unico Universale e per l'effetto condannare l'Ente convenuto alla relativa corresponsione nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Vinte le spese, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso, sostenendo la legittimità della CP_1 pretesa, in relazione alla mancata dichiarazione alla sottoposizione a misura cautelare personale ex artt.
272-315 c.p.p. del marito della ricorrente, . Persona_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che il reddito di cittadinanza, in vigore tra il 2019 ed il 2024, era una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà consistente nella concessione di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo.
In presenza delle condizioni legittimanti, il reddito di cittadinanza veniva erogato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed era concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali poteva essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova richiesta già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Il diritto a fruire della misura era subordinato alla sussistenza di condizioni connesse allo status personale, alla situazione patrimoniale e reddituale e al possesso di dati requisiti di moralità.
Nel caso di specie, l' contesta alla ricorrente che la GdF Compagnia di San Severo ha rilevato la CP_1 violazione dell'art. 3 commi 12 e 13 del D.L. n. 4/2019, che testualmente recita(va)no: “12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del pagina 2 di 7 parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
L'ipotesi qui in rilievo non è, quindi, quella relativa ai c.d. reati ostativi alla concessione del beneficio in questione, disciplinata dall'art. 7 D.L. 4/2019, che determina l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, ma l'art. 3, comma
13, d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019.
Dall'annotazione della GdF allegata dall' (doc. 3), emerge che il coniuge della ricorrente non si CP_1 trovava “in stato detentivo” né era ricoverato “in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica” bensì assoggettato alla diversa misura (non detentiva) di allontanamento dalla casa familiare.
L'art. 7 ter del citato decreto-legge prescriveva: “1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui
è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo
296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13”.
In una analoga fattispecie, il Tribunale di Salerno (con la sentenza n.131 del 25/01/2024, est. dott.ssa
RI TR) si è pronunciato nel modo che segue e che si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c.
“Ebbene, ad avviso del giudicante, la Ve. era tenuta alla compilazione del richiamato quadro F del modulo di domanda in quanto un componente del suo nucleo familiare era “sottoposto a misura cautelare” e ciò, per come previsto dal richiamato comma 13 dell'art. 3, dà luogo ad una riduzione della scala di equivalenza. Si tratta, dunque, di una informazione di peculiare rilievo ai fini della misura del beneficio (e non della concessione).
Sul punto deve innanzitutto precisarsi – come chiarito dalla Suprema Corte - che, ai fini dell'eventuale riduzione del beneficio, rileva la sottoposizione del familiare a misura cautelare, a prescindere dal titolo di reato da cui dipende l'applicazione della misura, riferendosi il novero dei delitti indicati all'art. 7, comma 3 non alla mera sottoposizione a misura cautelare, che dunque può essere ricollegabile a qualunque fattispecie rilevante a tal fine, ma ai soli casi di condanna che, ove non definitiva, comporta la riduzione del sussidio economico (cfr. in tal senso Cassazione penale sez. III,
13/04/2022, n.37922 la quale ha ritenuto che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare - destinatario degli arresti domiciliari in ordine al pagina 3 di 7 reato di cui all'art. 337 c.p., reato non menzionato nel D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 3 - rientri tra le "altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici", la cui omessa comunicazione è sanzionata dal D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 2).
A sostegno di tale argomentazione militano anche i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n.
22/2020 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art.
7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 , conv., con modif., in l. 28 marzo 2019, n. 26 , censurato per violazione dell' art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza venga disposta, in caso di applicazione di una misura cautelare personale, solo per i delitti indicati all' art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, come convertito.
La disposizione esaminata dalla Corte Costituzionale prevede, in relazione all'erogazione del reddito di cittadinanza, che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma
3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa».
La Consulta ha ritenuto legittimo che l'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza debba essere sospesa nei confronti del richiedente o del beneficiario, il quale sia destinatario di una misura cautelare di qualsiasi tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l'applicazione.
Vero è che la Consulta si è pronunciata sull'art.
7-ter, e non sul comma 13 dell'art. 3, ma l'art.
7- ter ha introdotto la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del
“beneficiario” o del “richiedente” a cui venga applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al predetto art. 7, comma 3 e la
Consulta ha precisato che “la sospensione del reddito di cittadinanza” di cui all'art. 7 ter “consegue all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato”, ritenendo poi tale disposizione non illegittima in relazione all'invocato parametro dell'art. 3 della Cost., evidenziando come il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale “a carico del richiedente o del beneficiario”, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisiti essenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza.
Nel caso di misura cautelare che colpisca il beneficiario (come nel caso che ci occupa) e non il richiedente, non si ha sospensione ma scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza, come previsto dal comma 13 dell'art. 3.
pagina 4 di 7 Si legge nella richiamata sentenza, che “con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazione evidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Tale valutazione, infatti, si fonda su un giudizio sulla pericolosità del soggetto insita nell'applicazione della misura cautelare. Le condanne, invece, sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che già erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali”.
Alla luce di quanto innanzi, la conseguenza dell'omessa dichiarazione circa la sottoposizione a misura cautelare di un componente del nucleo familiare è la riduzione dal parametro della scala di equivalenza, ossia lo scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza. In altri termini, dall'importo che il nucleo familiare della ricorrente ha diritto a percepire va scomputata la quota facente capo al componente (all'epoca della domanda di RdC facente parte del nucleo Persona_1 familiare).
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7.05.2025, la scrivente ha onerato le parti di effettuare un conteggio che, dalla complessiva somma percepita e chiesta a titolo d'indebito, scomputasse la quota relativa al coniuge della ricorrente.
Con note del 23.9.2025, parte ricorrente ha dedotto: “Il beneficio economico si compone di due parti:
A) una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
B) l'altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l'integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare
1.800 euro.
L'importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui
(780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.
La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di
0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
[…]
pagina 5 di 7 nel caso de quo si applica soltanto l'integrazione al reddito (la casa di abitazione non è in fitto), per cui al nucleo familiare composto da 1 adulto e due minori spetta l'importo di € 6.000,00 moltiplicato per 1,4 -secondo la scala di equivalenza (1+0,2+0,2)-, e così per un totale complessivo di € 8.400,00 all'anno e per € 700,00 mensili.
La sig.ra nel periodo richiesto da aprile 2019 fino a luglio 2020 ha percepito invece l'importo Pt_1 mensile di € 900,00, importo corrispondente ad un nucleo familiare composto da due adulti e due minori per complessivi € 10.800,00 all'anno.
In definitiva, la quota del coniuge, non dovuta è pari ad € 200,00 mensili per un totale di € 3.000,00
(15 mesi calcolati da aprile 2019 a luglio 2020 e moltiplicato € 200,00, mensili).
Pertanto della somma richiesta in restituzione è dovuto solo l'importo di € 3.000,00 quale quota relativa al coniuge”.
Con note del 23.9.2025, anche l' ha allegato che “per ciascuna delle 16 mensilità per cui è stato CP_1 corrisposto il beneficio economico RDC, utilizzando la formula innanzi menzionata, risulterebbe corrisposta in più la somma di € 200,00 mensili, per un totale di € 3.200,00 complessivi”.
Quest'ultimo conteggio è corretto, poiché derivante dall'esatto prodotto della somma mensile da scorporare, pacificamente pari ad €.200,00, per 16 mensilità, ossia da aprile 2019 a luglio 2020.
Ne deriva che debba essere dichiarata irripetibile la somma di €.10.989,91 (€.14.189,91 – €.3.200), con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a titolo d'indebito.
Quanto all'Assegno Unico, si rammenta che, secondo l'art. 1 d. lgs. 230/2021 è “un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (…)” e che, nelle ipotesi di soggetti percettori del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, il detto assegno è corrisposto congiuntamente e con le stesse modalità del Reddito di Cittadinanza.
Non v'è ragione di dubitare che tanto sia avvenuto anche nel caso di specie, dal momento che l' , CP_1 nel rigettare il ricorso amministrativo della ricorrente ha motivato adducendo il seguent motivo ostativo: “La domanda di RdC oggettivata è sospesa da marzo scorso a causa di un precedente indebito da RdC non sanato. Non proseguendo regolarmente la domanda di RdC, di fatto resta sospeso anche AU su RdC, in quanto per sua costruzione l'importo di AU su RdC dipende strettamente da RdC stesso. D'altro canto, nemmeno è ammesso per un soggetto con RdC richiedere AU puro a domanda, poiché di regola chi ha RdC non può che avere AU su RdC stesso e non a domanda” (cfr., doc. 13 del ricorrente).
pagina 6 di 7 Ne consegue che il riconoscimento del diritto al Reddito di Cittadinanza, nei limiti innanzi specificati, determina anche il diritto alla liquidazione dell'Assegno Unico Universale.
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'aumento CP_1 del 10% ex art. 4, co. 1 bis DM 55/2014.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede: CP_
- dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di €.10.989,91 pretesa dall' a titolo di indebito per il reddito di cittadinanza percepito per il periodo da aprile 2019 a luglio 2020, con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico universale nella misura di legge e secondo le modalità previste dall'art. 7 d.lgs. n. 230/2021, con condanna dell' alla sua CP_1 corresponsione;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in €.2.966,70, oltre IVA, CPA, spese CP_1 generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
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