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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/07/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2024, assunta in decisione con provvedimento del 22 luglio 2025, a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Pomezia (RM) via dei Castelli Romani 41 presso lo studio dell'Avv. Antonella Paci ( ) dalla quale è rappresentato e difeso CodiceFiscale_2
giusto mandato alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE - OPPONENTE
Contro
nata a [...] il [...] (CF ), e , CP_1 C.F._3 Controparte_2
nata ad [...] il [...] ( ), elettivamente domiciliate in Paliano C.F._4
Via della Cona 13 presso lo studio dell'Avv. Antonio A. Romani (CF
), che le rappresenta e difende giusta delega in atti. C.F._5
CONVENUTE – OPPOSTE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
Per l'attore – opponente : “A) IN VIA PRELIMINARE L'atto di precetto Parte_1 impugnato deve essere quindi preliminarmente sospeso nella sua interezza poiché anche la parte non
1 sospesa dal Giudice nell'ordinanza emessa in data 30.04.2024 , ossia la somma pari ad € 28.000,00, non è riferibile ai titoli notificati e alle somme messe a caso nell'atto di precetto e comunque potrebbe dar modo alle convenute di agire nei confronti dell'attore con irreparabile danno atteso che le somme potrebbero non essere ripetibili in quanto le convenute non posseggono beni immobili e né mobili registrati su cui eventualmente tondare un recupero a posteriori per la ripetizione di quanto illegittimamente percepito;
B) NEL MERITO - B.1 dichiarare nullo l'atto di precetto atteso che le somme ivi indicate non sono riferibili ai titoli notificati per quanto sopra esposto;
- B.2 Si chiede che il giudice condanni controparte anche in via equitativa ex art 96 cpc per lite temeraria attesa l'azione spropositata e sconsiderevole volta soltanto ad aggravare le precarie condizioni economiche del Sig.
. C) IN SUBORDINE all'esito delle asserzioni difensive di controparte e qualora Parte_1 il giudice ritenga valido il precetto la scrivente difesa chiede che venga nominato CTU per la determinazione dell'ammontare delle somme precettate e che le spese della perizia tecnica vengano poste anche a carico delle convenute proprio in considerazione della noncuranza dei conteggi che hanno costretto il Sig. ad adire il Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_1 del presente giudizio”.
Per le convenute – opposte e : “Voglia l'On.le Tribunale adito CP_1 Controparte_2
1) rigettare l'opposizione proposta dal sign. in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto. Con vittorie di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge da liquidare a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 15/3/2024 da e CP_1 Controparte_2 per l'importo di euro 53.081,49 in forza del decreto del Tribunale dei Minorenni di Roma
RG 2789/2011 VG, passato in giudicato, e del provvedimento del Tribunale di Velletri del
17/07/2018 RG 2407/2017, con il quale è stato disposto l'assegno di mantenimento in favore di di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione e del 50% delle spese Parte_2
straordinarie, nonché tenuto conto del decreto di rigetto del Tribunale di Velletri del
7/06/2023 (RG 2466/2022), che ha respinto il ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promosso dal
, che veniva condannato, altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro Parte_1
2.336,00 oltre accessori di legge.
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno opponente contesta la legittimità dell'atto di precetto azionato in quanto le somme richieste con atto di precetto sarebbero esorbitanti rispetto a quelle effettivamente dovute, non tenendo conto dei pagamenti effettuati, nel corso degli anni, dal e dell'assegnazione delle somme eseguita Parte_1
nell'ambito del giudizio di esecuzione mobiliare presso terzi RGE n. 1798/19.
Differita l'udienza ex art. 171 bis c.p.c., il giudice sospendeva l'efficacia del precetto per la somma ulteriore rispetto all'importo di euro 28.000,00.
In data 11/09/2024, l'opponente depositava memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e in data 18/09/2024 si costituivano le opposte e che CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'opposizione, confermando la legittimità degli importi richiesti con atto di precetto.
La prima udienza di comparizione delle parti si svolgeva in data 25/10/2024 e la causa era istruita documentalmente.
All'udienza del 4 luglio 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte e il giudice, con provvedimento del 22/07/2025, tratteneva la causa in decisione.
***
Tanto premesso, occorre verificare la correttezza degli importi richiesti da e CP_1
, sulla base dell'atto di precetto azionato. Controparte_2
In primo luogo, deve evidenziarsi che il titolo esecutivo azionato, costituito dal provvedimento del Tribunale di Velletri, emesso nella causa n. RG 2407/2017 VG, a seguito di ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c. per la modifica del regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla minore , prevede espressamente che: “il sig. Controparte_2
verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne alla sig.ra Parte_1
, la somma di € 600,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese CP_1 di dicembre 2018 – rivalutazione ISTAT annuale – e contribuirà al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri (escluso l'onere di preventiva concertazione delle spese in ragione del regime di affido esclusivo della minore e con il solo obbligo, da parte della madre, di documentare tali spese)”.
3 Per il periodo antecedente al dicembre 2018, l'importo è di 300,00 euro mensili, incrementati annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al mese di luglio 2018, in forza del provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Roma del 17/04/2012 e di euro 500,00 a partire dal mese di agosto 2018, in forza del provvedimento del 17/07/2018 del Tribunale di Velletri emesso in via provvisoria nell'ambito del giudizio n. rg. 2407/2017 VG.
Quanto alla richiesta di spese straordinarie per il 50%, va rammentato, in diritto, che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Cass., sez. 3, 23 maggio 2011,
n. 11316). "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto (Cass., sez. III, 20 ottobre 2016,
n. 21141).
Ebbene, con riferimento alle somme richieste a titolo di spese straordinarie, va subito evidenziato che le stesse non sono state documentate con l'atto di precetto e che, pertanto, nella presente sede non possono essere riconosciute, in quanto non provate documentalmente.
***
Venendo agli importi richiesti a titolo di mantenimento per le annualità dal 2018 al 2023, si osserva quanto segue.
Cominciando dall'anno 2018, l'importo di 600,00 euro è dovuto solamente a partire dal mese di dicembre, mentre per le mensilità precedenti l'importo è di 300,00 euro mensili, incrementati annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al mese di luglio 2018 (in forza del provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Roma del 17/04/2012) e di euro 500,00 mensili a partire dal mese di agosto 2018 (in forza del provvedimento del 17/07/2018 del
Tribunale di Velletri emesso in via provvisoria nell'ambito del giudizio n. rg. 2407/2017
VG).
Con riferimento a tale annualità, l'opponente ha versato l'importo Parte_1
mensile di 300,00 euro anche in relazione alle mensilità per quali è stato disposto l'aumento: 4 pertanto, la richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto concerne la differenza per gli importi mensili oggetto di aumento, a partire dal mese di agosto fino al mese di novembre, per euro 500,00, e di euro 600,00 per il mese di dicembre.
Secondo la ricostruzione delle creditrici opponenti, l'importo residuo è di euro 1.300,00 al quale vanno aggiunte le spese straordinarie per il 50% pari ad € 292,16 e interessi pari al 5% per un totale di €. 1.671,77
L'attore opponente, al contrario, deduce che le somme per l'annualità 2018 siano state interamente corrisposte nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. RG. 1798/19 nella quale è stata disposta l'assegnazione delle somme di euro 4.762,58.
Tuttavia, dalla documentazione in atti non risulta l'integrale pagamento delle somme oggetto di assegnazione nella proc. es. n. RG 1798/19, ma solo il versamento di euro €
2.150,79, come confermato dalle creditrici opposte, per il debito accumulato da agosto 2018 ad aprile 2019.
A fronte di ciò, per l'anno 2018, l'importo complessivo dovuto, rivalutato secondo gli indici
ISTAT, deve ritenersi pari ad euro 4.707,73 (così calcolati: 300,00 euro per i mesi da gennaio a luglio, 500,00 euro per i mesi da agosto a novembre e 600,00 euro per il mese di dicembre).
Da tale somma, vanno detratti gli importi versati dal per euro 300,00 mensili pari Parte_1
ad euro 3.600,00 (300,00 x 12). Ne consegue, che la differenza tra l'importo complessivamente dovuto per l'anno 2018, rivalutato secondo gli indici ISTAT, e quello versato sia pari ad euro 1.107,73.
A fronte del versamento di 2.150,79 euro nell'ambito della proc. es. n. 1798/2019, l'importo dovuto di euro 1.107,73 deve ritenersi integralmente soddisfatto, con la conseguenza che per l'annualità 2018 nulla risulta più dovuto.
Si precisa, altresì, che non sono dovute le spese straordinarie per le motivazioni indicate in premessa, in quanto non documentate, né gli interessi del 5% tenuto conto che il titolo esecutivo prevede esclusivamente la rivalutazione degli importi dovuti.
***
Venendo all'annualità 2019, l'importo mensile di 600,00, rivalutato secondo gli indici ISTAT,
è pari ad euro 7.227,41 per 12 mensilità.
In relazione a tale importo, deve essere detratta la somma corrisposta nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. rg. 1789/2019 per euro 1.043,06, già decurtata dell'importo
5 imputato all'annualità 2018, con la conseguenza che la somma residua deve ritenersi pari ad euro 6.184,35.
Quanto ai pagamenti eseguiti in relazione all'annualità 2019, parte opponente ha prodotto i bonifici di euro 315,00 per le mensilità di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,
Novembre, Dicembre 2019 per un importo complessivo di euro 2.205,00 che devono essere detratti dalla somma dovuta.
Ne consegue che l'importo residuo per l'anno 2019 è di euro 3.979,35 ancora dovuti.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
***
Con riferimento all'annualità 2020, l'importo mensile di euro 600,00, rivalutato secondo gli indici ISTAT, per 12 mensilità, è pari ad euro 7.197,47.
In relazione a tale annualità, il debitore opponente ha documentato pagamenti per i mesi di
Agosto 2020 (150,00 euro), Aprile 2020 (150,00 euro), Dicembre 2020 (150,00 euro), Giugno
2020 (150,00 euro), Luglio 2020 (150,00 euro), Maggio 2020 (150,00 euro), Novembre 2020
(150,00 euro), Settembre 2020 (150,00 euro) per un ammontare complessivo di euro 1.200,00.
A fronte di ciò, detratte le somme versate, l'importo residuo è di euro 5.997,47 al quale deve essere aggiunto l'importo di euro 1.313,21 per le spese di esecuzione della causa n. RGE
1798/2019.
Ne consegue che l'importo residuo per l'anno 2020 è di euro 7.310,68.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
***
Quanto all'annualità 2021, l'importo mensile di euro 600,00, rivalutato secondo gli indici
ISTAT, per 12 mensilità è pari ad euro 7.343,58.
In relazione a tale annualità, il debitore opponente ha documentato pagamenti complessivi per euro 450,00 per i mesi di Aprile 2021 (euro 150,00), Gennaio 2021 (euro 150,00) e Marzo
2021 (euro 150,00), con la conseguenza che l'importo ancora dovuto è pari ad euro 6.893,58.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
***
6 Con riferimento all'annualità 2022, l'importo mensile di euro 600,00, rivalutato secondo gli indici ISTAT, per 12 mensilità, è pari ad euro 7.575,24.
In relazione a tale annualità, il debitore opponente ha documentato il pagamento di euro
600,00 per i mesi di Dicembre 2022 (euro 200,00), Novembre 2022 (euro 200,00) e Ottobre
2022 (euro 200,00).
A fronte di ciò, detratte le somme versate, l'importo residuo per l'annualità 2022 è di euro
6.975,24.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
***
Venendo all'annualità 2023, l'importo mensile di euro 600,00, rivalutato secondo gli indici
ISTAT, per 12 mensilità, è pari ad euro 7.216,15.
In relazione a tale annualità, il debitore opponente ha documentato i pagamenti per i mesi di Agosto 2023 (euro 400,00), Dicembre 2023 (euro 200,00), Febbraio 2023 (euro 200,00),
Gennaio 2023 (euro 200,00), Giugno 2023 (euro 200,00), Luglio 2023 (euro 200,00), Maggio
2023 (euro 200,00), Marzo 2023 (euro 200,00), Novembre 2023 (euro 200,00), Ottobre 2023
(euro 200,00), Settembre 2023 (euro 200,00) per un ammontare complessivo di euro 2.400,00.
A fronte di ciò, detratte le somme versate, l'importo residuo è di euro 4.816,15 al quale deve essere aggiunto l'importo di euro 2.753,86 a titolo di spese legali della causa civile N. R.G.
2466/2022.
Ne consegue che l'importo residuo per l'anno 2023 è di euro 7.570,01.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
***
Quanto alle somme di euro 6.071,00 e di euro 1.211,80, pure indicate nell'atto di precetto, non sono state riferite ad alcuna annualità, né sono correlate ad alcuna spesa documentata, sicché non possono ritenersi dovute nell'ambito del precetto azionato.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di , volta a contestare l'atto di Parte_1
precetto notificatogli, debba essere parzialmente accolta, con rideterminazione del credito in complessivi 32.728,86 euro cui si aggiungono spese per atto di precetto (parametrate ai sensi del DM 147/2022), spese generali, IVA e CPA.
*** 7 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che alla luce degli insegnamenti della S.C. (sentenza a SSUU n. 32061 del 31/10/2022), l'attore vittorioso, anche parzialmente, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Sul punto, infatti, la S.C. ha espressamente chiarito che: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”.
Ebbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la domanda di è stata Parte_1
parzialmente accolta, con rideterminazione del diritto ad agire con atto di precetto in misura ridotta, non potendo, perciò, l'opponente essere condannato al pagamento delle spese di lite.
Tuttavia, in ragione della riduzione dell'ammontare dell'importo precettato, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni pe compensare le spese di lite nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico delle convenute opposte e . CP_1 Controparte_2
L'ammontare delle spese è determinato sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornato al DM 147/2022), per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione del carattere documentale della trattazione, sulla base dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da dichiara che Parte_1
e hanno diritto ad agire con atto di precetto, notificato CP_1 Controparte_2
in data 15/03/2025, per il minore importo di euro 32.728,86 euro, oltre spese per atto di precetto, spese generali, IVA e CPA negli importi di legge.
2) Compensa le spese di lite per la misura del 50% e condanna, per il residuo 50%, le convenute opposte, e a rifondere, in solido, le spese CP_1 Controparte_2
8 di lite nei confronti di per l'importo di euro 2.905,00, oltre spese Parte_1
generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali negli importi di legge.
Così deciso in Velletri, il 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
9
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2024, assunta in decisione con provvedimento del 22 luglio 2025, a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Pomezia (RM) via dei Castelli Romani 41 presso lo studio dell'Avv. Antonella Paci ( ) dalla quale è rappresentato e difeso CodiceFiscale_2
giusto mandato alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE - OPPONENTE
Contro
nata a [...] il [...] (CF ), e , CP_1 C.F._3 Controparte_2
nata ad [...] il [...] ( ), elettivamente domiciliate in Paliano C.F._4
Via della Cona 13 presso lo studio dell'Avv. Antonio A. Romani (CF
), che le rappresenta e difende giusta delega in atti. C.F._5
CONVENUTE – OPPOSTE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
Per l'attore – opponente : “A) IN VIA PRELIMINARE L'atto di precetto Parte_1 impugnato deve essere quindi preliminarmente sospeso nella sua interezza poiché anche la parte non
1 sospesa dal Giudice nell'ordinanza emessa in data 30.04.2024 , ossia la somma pari ad € 28.000,00, non è riferibile ai titoli notificati e alle somme messe a caso nell'atto di precetto e comunque potrebbe dar modo alle convenute di agire nei confronti dell'attore con irreparabile danno atteso che le somme potrebbero non essere ripetibili in quanto le convenute non posseggono beni immobili e né mobili registrati su cui eventualmente tondare un recupero a posteriori per la ripetizione di quanto illegittimamente percepito;
B) NEL MERITO - B.1 dichiarare nullo l'atto di precetto atteso che le somme ivi indicate non sono riferibili ai titoli notificati per quanto sopra esposto;
- B.2 Si chiede che il giudice condanni controparte anche in via equitativa ex art 96 cpc per lite temeraria attesa l'azione spropositata e sconsiderevole volta soltanto ad aggravare le precarie condizioni economiche del Sig.
. C) IN SUBORDINE all'esito delle asserzioni difensive di controparte e qualora Parte_1 il giudice ritenga valido il precetto la scrivente difesa chiede che venga nominato CTU per la determinazione dell'ammontare delle somme precettate e che le spese della perizia tecnica vengano poste anche a carico delle convenute proprio in considerazione della noncuranza dei conteggi che hanno costretto il Sig. ad adire il Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_1 del presente giudizio”.
Per le convenute – opposte e : “Voglia l'On.le Tribunale adito CP_1 Controparte_2
1) rigettare l'opposizione proposta dal sign. in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto. Con vittorie di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge da liquidare a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 15/3/2024 da e CP_1 Controparte_2 per l'importo di euro 53.081,49 in forza del decreto del Tribunale dei Minorenni di Roma
RG 2789/2011 VG, passato in giudicato, e del provvedimento del Tribunale di Velletri del
17/07/2018 RG 2407/2017, con il quale è stato disposto l'assegno di mantenimento in favore di di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione e del 50% delle spese Parte_2
straordinarie, nonché tenuto conto del decreto di rigetto del Tribunale di Velletri del
7/06/2023 (RG 2466/2022), che ha respinto il ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promosso dal
, che veniva condannato, altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro Parte_1
2.336,00 oltre accessori di legge.
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno opponente contesta la legittimità dell'atto di precetto azionato in quanto le somme richieste con atto di precetto sarebbero esorbitanti rispetto a quelle effettivamente dovute, non tenendo conto dei pagamenti effettuati, nel corso degli anni, dal e dell'assegnazione delle somme eseguita Parte_1
nell'ambito del giudizio di esecuzione mobiliare presso terzi RGE n. 1798/19.
Differita l'udienza ex art. 171 bis c.p.c., il giudice sospendeva l'efficacia del precetto per la somma ulteriore rispetto all'importo di euro 28.000,00.
In data 11/09/2024, l'opponente depositava memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e in data 18/09/2024 si costituivano le opposte e che CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'opposizione, confermando la legittimità degli importi richiesti con atto di precetto.
La prima udienza di comparizione delle parti si svolgeva in data 25/10/2024 e la causa era istruita documentalmente.
All'udienza del 4 luglio 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte e il giudice, con provvedimento del 22/07/2025, tratteneva la causa in decisione.
***
Tanto premesso, occorre verificare la correttezza degli importi richiesti da e CP_1
, sulla base dell'atto di precetto azionato. Controparte_2
In primo luogo, deve evidenziarsi che il titolo esecutivo azionato, costituito dal provvedimento del Tribunale di Velletri, emesso nella causa n. RG 2407/2017 VG, a seguito di ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c. per la modifica del regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla minore , prevede espressamente che: “il sig. Controparte_2
verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne alla sig.ra Parte_1
, la somma di € 600,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese CP_1 di dicembre 2018 – rivalutazione ISTAT annuale – e contribuirà al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri (escluso l'onere di preventiva concertazione delle spese in ragione del regime di affido esclusivo della minore e con il solo obbligo, da parte della madre, di documentare tali spese)”.
3 Per il periodo antecedente al dicembre 2018, l'importo è di 300,00 euro mensili, incrementati annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al mese di luglio 2018, in forza del provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Roma del 17/04/2012 e di euro 500,00 a partire dal mese di agosto 2018, in forza del provvedimento del 17/07/2018 del Tribunale di Velletri emesso in via provvisoria nell'ambito del giudizio n. rg. 2407/2017 VG.
Quanto alla richiesta di spese straordinarie per il 50%, va rammentato, in diritto, che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Cass., sez. 3, 23 maggio 2011,
n. 11316). "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto (Cass., sez. III, 20 ottobre 2016,
n. 21141).
Ebbene, con riferimento alle somme richieste a titolo di spese straordinarie, va subito evidenziato che le stesse non sono state documentate con l'atto di precetto e che, pertanto, nella presente sede non possono essere riconosciute, in quanto non provate documentalmente.
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Venendo agli importi richiesti a titolo di mantenimento per le annualità dal 2018 al 2023, si osserva quanto segue.
Cominciando dall'anno 2018, l'importo di 600,00 euro è dovuto solamente a partire dal mese di dicembre, mentre per le mensilità precedenti l'importo è di 300,00 euro mensili, incrementati annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al mese di luglio 2018 (in forza del provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Roma del 17/04/2012) e di euro 500,00 mensili a partire dal mese di agosto 2018 (in forza del provvedimento del 17/07/2018 del
Tribunale di Velletri emesso in via provvisoria nell'ambito del giudizio n. rg. 2407/2017
VG).
Con riferimento a tale annualità, l'opponente ha versato l'importo Parte_1
mensile di 300,00 euro anche in relazione alle mensilità per quali è stato disposto l'aumento: 4 pertanto, la richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto concerne la differenza per gli importi mensili oggetto di aumento, a partire dal mese di agosto fino al mese di novembre, per euro 500,00, e di euro 600,00 per il mese di dicembre.
Secondo la ricostruzione delle creditrici opponenti, l'importo residuo è di euro 1.300,00 al quale vanno aggiunte le spese straordinarie per il 50% pari ad € 292,16 e interessi pari al 5% per un totale di €. 1.671,77
L'attore opponente, al contrario, deduce che le somme per l'annualità 2018 siano state interamente corrisposte nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. RG. 1798/19 nella quale è stata disposta l'assegnazione delle somme di euro 4.762,58.
Tuttavia, dalla documentazione in atti non risulta l'integrale pagamento delle somme oggetto di assegnazione nella proc. es. n. RG 1798/19, ma solo il versamento di euro €
2.150,79, come confermato dalle creditrici opposte, per il debito accumulato da agosto 2018 ad aprile 2019.
A fronte di ciò, per l'anno 2018, l'importo complessivo dovuto, rivalutato secondo gli indici
ISTAT, deve ritenersi pari ad euro 4.707,73 (così calcolati: 300,00 euro per i mesi da gennaio a luglio, 500,00 euro per i mesi da agosto a novembre e 600,00 euro per il mese di dicembre).
Da tale somma, vanno detratti gli importi versati dal per euro 300,00 mensili pari Parte_1
ad euro 3.600,00 (300,00 x 12). Ne consegue, che la differenza tra l'importo complessivamente dovuto per l'anno 2018, rivalutato secondo gli indici ISTAT, e quello versato sia pari ad euro 1.107,73.
A fronte del versamento di 2.150,79 euro nell'ambito della proc. es. n. 1798/2019, l'importo dovuto di euro 1.107,73 deve ritenersi integralmente soddisfatto, con la conseguenza che per l'annualità 2018 nulla risulta più dovuto.
Si precisa, altresì, che non sono dovute le spese straordinarie per le motivazioni indicate in premessa, in quanto non documentate, né gli interessi del 5% tenuto conto che il titolo esecutivo prevede esclusivamente la rivalutazione degli importi dovuti.
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Venendo all'annualità 2019, l'importo mensile di 600,00, rivalutato secondo gli indici ISTAT,
è pari ad euro 7.227,41 per 12 mensilità.
In relazione a tale importo, deve essere detratta la somma corrisposta nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. rg. 1789/2019 per euro 1.043,06, già decurtata dell'importo
5 imputato all'annualità 2018, con la conseguenza che la somma residua deve ritenersi pari ad euro 6.184,35.
Quanto ai pagamenti eseguiti in relazione all'annualità 2019, parte opponente ha prodotto i bonifici di euro 315,00 per le mensilità di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,
Novembre, Dicembre 2019 per un importo complessivo di euro 2.205,00 che devono essere detratti dalla somma dovuta.
Ne consegue che l'importo residuo per l'anno 2019 è di euro 3.979,35 ancora dovuti.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
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Con riferimento all'annualità 2020, l'importo mensile di euro 600,00, rivalutato secondo gli indici ISTAT, per 12 mensilità, è pari ad euro 7.197,47.
In relazione a tale annualità, il debitore opponente ha documentato pagamenti per i mesi di
Agosto 2020 (150,00 euro), Aprile 2020 (150,00 euro), Dicembre 2020 (150,00 euro), Giugno
2020 (150,00 euro), Luglio 2020 (150,00 euro), Maggio 2020 (150,00 euro), Novembre 2020
(150,00 euro), Settembre 2020 (150,00 euro) per un ammontare complessivo di euro 1.200,00.
A fronte di ciò, detratte le somme versate, l'importo residuo è di euro 5.997,47 al quale deve essere aggiunto l'importo di euro 1.313,21 per le spese di esecuzione della causa n. RGE
1798/2019.
Ne consegue che l'importo residuo per l'anno 2020 è di euro 7.310,68.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
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Quanto all'annualità 2021, l'importo mensile di euro 600,00, rivalutato secondo gli indici
ISTAT, per 12 mensilità è pari ad euro 7.343,58.
In relazione a tale annualità, il debitore opponente ha documentato pagamenti complessivi per euro 450,00 per i mesi di Aprile 2021 (euro 150,00), Gennaio 2021 (euro 150,00) e Marzo
2021 (euro 150,00), con la conseguenza che l'importo ancora dovuto è pari ad euro 6.893,58.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
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6 Con riferimento all'annualità 2022, l'importo mensile di euro 600,00, rivalutato secondo gli indici ISTAT, per 12 mensilità, è pari ad euro 7.575,24.
In relazione a tale annualità, il debitore opponente ha documentato il pagamento di euro
600,00 per i mesi di Dicembre 2022 (euro 200,00), Novembre 2022 (euro 200,00) e Ottobre
2022 (euro 200,00).
A fronte di ciò, detratte le somme versate, l'importo residuo per l'annualità 2022 è di euro
6.975,24.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
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Venendo all'annualità 2023, l'importo mensile di euro 600,00, rivalutato secondo gli indici
ISTAT, per 12 mensilità, è pari ad euro 7.216,15.
In relazione a tale annualità, il debitore opponente ha documentato i pagamenti per i mesi di Agosto 2023 (euro 400,00), Dicembre 2023 (euro 200,00), Febbraio 2023 (euro 200,00),
Gennaio 2023 (euro 200,00), Giugno 2023 (euro 200,00), Luglio 2023 (euro 200,00), Maggio
2023 (euro 200,00), Marzo 2023 (euro 200,00), Novembre 2023 (euro 200,00), Ottobre 2023
(euro 200,00), Settembre 2023 (euro 200,00) per un ammontare complessivo di euro 2.400,00.
A fronte di ciò, detratte le somme versate, l'importo residuo è di euro 4.816,15 al quale deve essere aggiunto l'importo di euro 2.753,86 a titolo di spese legali della causa civile N. R.G.
2466/2022.
Ne consegue che l'importo residuo per l'anno 2023 è di euro 7.570,01.
Nulla è dovuto per le spese straordinarie, in quanto non documentate, e per gli interessi moratori, non indicati nel titolo esecutivo.
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Quanto alle somme di euro 6.071,00 e di euro 1.211,80, pure indicate nell'atto di precetto, non sono state riferite ad alcuna annualità, né sono correlate ad alcuna spesa documentata, sicché non possono ritenersi dovute nell'ambito del precetto azionato.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di , volta a contestare l'atto di Parte_1
precetto notificatogli, debba essere parzialmente accolta, con rideterminazione del credito in complessivi 32.728,86 euro cui si aggiungono spese per atto di precetto (parametrate ai sensi del DM 147/2022), spese generali, IVA e CPA.
*** 7 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che alla luce degli insegnamenti della S.C. (sentenza a SSUU n. 32061 del 31/10/2022), l'attore vittorioso, anche parzialmente, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Sul punto, infatti, la S.C. ha espressamente chiarito che: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”.
Ebbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la domanda di è stata Parte_1
parzialmente accolta, con rideterminazione del diritto ad agire con atto di precetto in misura ridotta, non potendo, perciò, l'opponente essere condannato al pagamento delle spese di lite.
Tuttavia, in ragione della riduzione dell'ammontare dell'importo precettato, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni pe compensare le spese di lite nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico delle convenute opposte e . CP_1 Controparte_2
L'ammontare delle spese è determinato sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornato al DM 147/2022), per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione del carattere documentale della trattazione, sulla base dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da dichiara che Parte_1
e hanno diritto ad agire con atto di precetto, notificato CP_1 Controparte_2
in data 15/03/2025, per il minore importo di euro 32.728,86 euro, oltre spese per atto di precetto, spese generali, IVA e CPA negli importi di legge.
2) Compensa le spese di lite per la misura del 50% e condanna, per il residuo 50%, le convenute opposte, e a rifondere, in solido, le spese CP_1 Controparte_2
8 di lite nei confronti di per l'importo di euro 2.905,00, oltre spese Parte_1
generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali negli importi di legge.
Così deciso in Velletri, il 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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