Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/12/2025, n. 23817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23817 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23817/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12152/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12152 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III Roma - Ufficio Territoriale di Roma 4 Collatino, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accesso
alla documentazione richiesta all’Agenzia delle Entrate, con annullamento del diniego dell’Ufficio Territoriale ROMA 4, COLLATINO, comunicato con pec trasmessa via mail in data 11 settembre 2025, REGISTRO UFFICIALE_-OMISSIS-][-OMISSIS- (A e B);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto al ricorrente;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata a concedere alla ricorrente l’accesso agli atti richiesto nella forma della visione ed estrazione di copia, con condanna aggravata alle spese in capo all’Agenzia delle Entrate, anche ai sensi dell’art. 26 cpa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III Roma - Ufficio Territoriale di Roma 4 - Collatino e dei Sigg.ri -OMISSIS-;
Vista la memoria del 15 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa CA NT YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con istanza indirizzata all’Agenzia delle Entrate, presentata in data 22 agosto 2025 e acquisita al prot. n. -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- ha chiesto l’esibizione, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 10 anni dei propri fratelli, -OMISSIS-, motivando la richiesta con la rappresentata finalità di “ procedere alla contestazione giudiziale del testamento della propria madre ” (allegato in copia all’istanza);
- l’Ufficio Territoriale di Roma 4 – Collatino rigettava l’istanza con diniego trasmesso in data 11 settembre 2025, in ragione del rilevato difetto di un interesse diretto, concreto ed attuale valevole a giustificare l’ostensione dei documenti richiesti, precisando di aver già rigettato, con un precedente provvedimento diniego non opposto, una prima istanza d’accesso (datata 11 aprile 2025 e acquisita al prot. n. -OMISSIS-, con la quale il medesimo istante aveva richiesto, tra l’altro, copia di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi dieci anni dal Sig. -OMISSIS-) per mancanza di un interesse idoneo all’accesso, e che “ a fondamento della nuova domanda di accesso risultano poste le medesime generiche motivazioni riferite nella prima istanza d’accesso ”;
- con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato in data 13 ottobre 2025 e depositato il giorno successivo, il Sig. -OMISSIS- è insorto avverso il prefato diniego, rappresentando di essere titolare di una posizione legittimante ai fini dell’accesso in chiave difensiva;
- si sono costituiti in giudizio sia i controinteressati Sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, che con memoria del 1° dicembre 2025 hanno eccepito, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso, essendo stata l’impugnazione proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del diniego, e comunque concludendo per il suo rigetto nel merito, sia l’Agenzia delle Entrate, che con memoria dell’11 dicembre 2025 ha reso edotto il giudice dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendosi nelle more determinata ad accogliere l’istanza di accesso, in sede di riesame, con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025 (“ tenuto conto del ricorso proposto dall’istante, dinanzi al T.A.R. Lazio, avverso il menzionato provvedimento di rigetto nonché delle motivazioni e degli elementi in detto ricorso contenuti ”), versata in atti;
- il ricorrente ha preso posizione sulla dedotta eccezione in rito con la memoria di replica del 9 dicembre 2025, e con ulteriore memoria del 15 dicembre 2025 (corredata da documentazione) ha anch’egli rappresentato che è cessata la materia del contendere, instando comunque per la condanna delle controparti alle spese di lite in applicazione del principio della cd soccombenza virtuale;
- alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione;
- a fronte dell’intervenuta ostensione della documentazione richiesta, come comprovato sia dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2025, di accoglimento dell’istanza di accesso, sia dalle comunicazioni trasmesse con pec del 9 dicembre 2025, con le quali la medesima Agenzia ha effettivamente provveduto al rilascio della predetta documentazione, non resta al Collegio che dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5 cod. proc. amm.;
- quanto alla definizione delle spese di lite, precisato opportunamente che l’odierno ricorso è tempestivo e dunque ricevibile, in quanto il termine di 30 giorni di cui all’art. 116 cod. proc. amm. cadeva sabato 11 ottobre 2025, con conseguente proroga ex lege al primo giorno non festivo (e dunque a lunedì 13 ottobre), giusta il disposto dell’art. 52, co. 3 e 5 cod. proc. amm., va tuttavia rilevato che non si ravvisano nel caso di specie gli estremi per disporre la condanna delle controparti per soccombenza virtuale, atteso che l’impugnativa si appalesa infondata nel merito;
- invero, l’istanza di accesso del 22 agosto 2025 recava una motivazione alquanto generica e aspecifica (facendo riferimento ad una non meglio precisata esigenza di contestare giudizialmente il testamento olografo della madre dell’odierno ricorrente), come correttamente rilevato nel gravato provvedimento di diniego (in cui peraltro si rappresenta che detta istanza fa seguito ad altra richiesta di accesso, non menzionata, anch’essa genericamente motivata e parimenti rigettata con determinazione non impugnata nei termini), e che l’amministrazione, in sede di autotutela, si è rideterminata in senso favorevole all’istante sono una volta appresi e valutati gli elementi di fatto e le ulteriori più specifiche motivazioni forniti con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- ne consegue che le spese di lite vanno compensate nei confronti di tutte le controparti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NG, Presidente
CA NT YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NT YR | NE NG |
IL SEGRETARIO