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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.est. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12484 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 instaurato dai ricorrenti:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. MOCAVINI MARCO giusta procura speciale in atti;
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MOCAVINI MARCO giusta procura C.F._2 speciale in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione diritti dei figli minori nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 con cui e Controparte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler ratificare le condizioni Controparte_2 dai medesimi dettate in relazione alla casa familiare, all'affido e al mantenimento del figlio minore, di seguito indicate: 1) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso da entrambi i genitori, in coerenza Per_1 con le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto precede, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La Signora avrà la facoltà - ove lo ritenesse opportuno - di trasferire altrove la CP_1 propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Signora sarà tenuta a darne notizia al Signor CP_1 con congruo preavviso. CP_2
3) Entrambi i ricorrenti autorizzano sin d'ora, con obbligo alla eventuale compilazione e sottoscrizione di ogni documento scolastico di delega, i SI , Parte_1 CP_3
e , che già oggi collaborano attivamente e
[...] CP_4 Controparte_5 continuamente per la gestione quotidiana delle esigenze del minore, ad accompagnare e prelevare il figlio presso l'istituto scolastico frequentato. Al fine di scongiurare ogni Per_1 ipotesi di conflittualità le parti, altresì, si danno reciproco assenso alla indicazione, ai fini dell'accompagnamento e prelievo del minore presso l'istituto scolastico frequentato, di soggetti terzi da parte di un solo genitore (a titolo esemplificativo baby sitter, nuovi compagni ecc.);
4) Il Padre potrà vedere e tenero con se il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e personali del figlio. In carenza di accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con se il figlio:
- tutte le settimane, nel cui fine settimana il padre potrà tenere con se il figlio, dal martedì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo estivo) sino al mercoledì con pernotto e riaccompagnamento a scuola (sino alle ore 20.00 nel periodo estivo con riaccompagnamento presso il domicilio della madre);
- tutte le settimane, nel cui fine settimana il padre non potrà tenere con se il figlio, dal martedì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo estivo) sino al mercoledì con pernotto e riaccompagnamento a scuola (sino alle ore 20.00 nel periodo estivo con riaccompagnamento presso il domicilio della madre) e dal giovedì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo estivo) sino al venerdì con pernotto e riaccompagnamento a scuola (sino alle ore 20.00 nel periodo estivo con riaccompagnamento presso il domicilio della madre);
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.00 (dalle ore 15 nel periodo estivo) sino alla domenica alle ore 22.00;
5) Il Figlio trascorrerà almeno 7 giorni continuativi durante le vacanze natalizie con il padre, comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
6) Durante le festività Pasquali il padre e la madre avranno con se il figlio per 3 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
7) Le festività civili e religiose infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed
8 dicembre) saranno alternativamente trascorse del minore con l'uno e l'altro genitore, salvo coincidano con il giorno o il fine settimana di rispettiva spettanza, per cui non se ne terrà conto.
8) Nei giorni in cui il figlio fosse ammalato e quei giorni corrispondono a quelli in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo dovrà recuperare poi i giorni in altro modo sempre d'accordo con la madre.
9) Il minore trascorrerà almeno 30 giorni anche non continuativi delle vacanze estive in compagnia di entrambi i genitori, dalla chiusura dell'anno scolastico, ed in ogni caso, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
saranno salvaguardati i rapporti con i nonni a tutela della continuità affettiva del minore;
10) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno periodico mensile di € 250,00 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T. e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità.
11) Le parti convengono espressamente che l'assegno unic o (già assegno famigliare) sia destinato irrevocabilmente alla madre nella misura del 100% con obbligo Controparte_1 espresso in capo al Signor alla sottoscrizione e compilazione di ogni documento che CP_2 annualmente fosse necessario per l'ottenimento dell'assegno medesimo con destinazione in favore della Signora Controparte_1
12) Con riferimento ed in applicazione del Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Roma e dal Tribunale di Roma, si precisa che l'assegno di mantenimento comprenderà le spese di: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria nel corso dell'anno (escluso quindi il corredo di cancelleria e libri di inizio anno e l'acquisto di libri o strumenti didattici sopravvenuti nel corso dell'anno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, spese personali del minore per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero(escluse quindi tutte le spese di partecipazione indicate dall'Istituto frequentato); trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Inoltre, sempre con riferimento ed in deroga all'applicazione del medesimo Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014, i genitori contribuiranno al 50% delle seguenti spese straordinarie:
- Spese Scolastiche: Non richiederanno il preventivo accordo le seguenti spese scolastiche:1) libri di testo (comprensivi anche dei dizionari ed atlanti); 2) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) dotazione informatica / digitale ovvero analogica come strumenti musicali o strumenti per disegno, arte e di calcolo come regoli e simili, imposta dalla scuola. In deroga al Protocollo di intesa, le parti convengono sin d'ora che il figlio frequenti la scuola privata in ogni stato e grado, assumendo sin d'ora l'obbligo al pagamento al pagamento delle relative spese di ogni genere, quote e contributi (retta mensile, costi di iscrizione ed ogni altro costo) nella misura del 50% per ognuno.
- Spese di natura ludica o parascolastica: Non richiederanno il preventivo accordo i corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto) il cui costo verrà equamente diviso tra i ricorrenti nella misura del 50% per ognuno;
- Spese sportive: Richiederanno il preventivo accordo le attività sportive e le conseguenti spese, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica ed il costo verrà sostenuto da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ognuno. In ogni caso i genitori dovranno garantire che il figlio, compatibilmente con le proprie inclinazioni, attitudini e desideri, ogni anno svolga almeno una attività sportiva finalizzata alla sua crescita e sviluppo ed in carenza di accordo sulla disciplina sportiva, il genitore più diligente iscriverà per primo il figlio all'attività da questi desiderata, con obbligo in capo ad entrambi al pagamento pro-quota nella misura del 50% sia per le spese fisse che per le spese di corredo. - Le spese medico - sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- I genitori ancora con riferimento ed in applicazione del predetto Protocollo, assumeranno sempre nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
- Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
13) Il Signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_2 del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
14) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
15) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì il rilascio ed il rinnovo del passaporto del figlio minore.
16) Le parti chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte.
17) Le parti rinunciano espressamente ad impugnare la sentenza.
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
le condizioni indicate dalle parti sono conformi all'interesse di entrambe e della prole;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 12484/2024 R.G.V.G.,
- dispone la regolamentazione dei rapporti genitoriali e patrimoniali dei figli nati fuori dal matrimonio nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 30/06/2025.
Il Presidente est.rel.
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.est. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12484 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 instaurato dai ricorrenti:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. MOCAVINI MARCO giusta procura speciale in atti;
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MOCAVINI MARCO giusta procura C.F._2 speciale in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione diritti dei figli minori nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 con cui e Controparte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler ratificare le condizioni Controparte_2 dai medesimi dettate in relazione alla casa familiare, all'affido e al mantenimento del figlio minore, di seguito indicate: 1) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso da entrambi i genitori, in coerenza Per_1 con le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto precede, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La Signora avrà la facoltà - ove lo ritenesse opportuno - di trasferire altrove la CP_1 propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Signora sarà tenuta a darne notizia al Signor CP_1 con congruo preavviso. CP_2
3) Entrambi i ricorrenti autorizzano sin d'ora, con obbligo alla eventuale compilazione e sottoscrizione di ogni documento scolastico di delega, i SI , Parte_1 CP_3
e , che già oggi collaborano attivamente e
[...] CP_4 Controparte_5 continuamente per la gestione quotidiana delle esigenze del minore, ad accompagnare e prelevare il figlio presso l'istituto scolastico frequentato. Al fine di scongiurare ogni Per_1 ipotesi di conflittualità le parti, altresì, si danno reciproco assenso alla indicazione, ai fini dell'accompagnamento e prelievo del minore presso l'istituto scolastico frequentato, di soggetti terzi da parte di un solo genitore (a titolo esemplificativo baby sitter, nuovi compagni ecc.);
4) Il Padre potrà vedere e tenero con se il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e personali del figlio. In carenza di accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con se il figlio:
- tutte le settimane, nel cui fine settimana il padre potrà tenere con se il figlio, dal martedì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo estivo) sino al mercoledì con pernotto e riaccompagnamento a scuola (sino alle ore 20.00 nel periodo estivo con riaccompagnamento presso il domicilio della madre);
- tutte le settimane, nel cui fine settimana il padre non potrà tenere con se il figlio, dal martedì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo estivo) sino al mercoledì con pernotto e riaccompagnamento a scuola (sino alle ore 20.00 nel periodo estivo con riaccompagnamento presso il domicilio della madre) e dal giovedì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo estivo) sino al venerdì con pernotto e riaccompagnamento a scuola (sino alle ore 20.00 nel periodo estivo con riaccompagnamento presso il domicilio della madre);
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.00 (dalle ore 15 nel periodo estivo) sino alla domenica alle ore 22.00;
5) Il Figlio trascorrerà almeno 7 giorni continuativi durante le vacanze natalizie con il padre, comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
6) Durante le festività Pasquali il padre e la madre avranno con se il figlio per 3 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
7) Le festività civili e religiose infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed
8 dicembre) saranno alternativamente trascorse del minore con l'uno e l'altro genitore, salvo coincidano con il giorno o il fine settimana di rispettiva spettanza, per cui non se ne terrà conto.
8) Nei giorni in cui il figlio fosse ammalato e quei giorni corrispondono a quelli in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo dovrà recuperare poi i giorni in altro modo sempre d'accordo con la madre.
9) Il minore trascorrerà almeno 30 giorni anche non continuativi delle vacanze estive in compagnia di entrambi i genitori, dalla chiusura dell'anno scolastico, ed in ogni caso, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
saranno salvaguardati i rapporti con i nonni a tutela della continuità affettiva del minore;
10) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno periodico mensile di € 250,00 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T. e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità.
11) Le parti convengono espressamente che l'assegno unic o (già assegno famigliare) sia destinato irrevocabilmente alla madre nella misura del 100% con obbligo Controparte_1 espresso in capo al Signor alla sottoscrizione e compilazione di ogni documento che CP_2 annualmente fosse necessario per l'ottenimento dell'assegno medesimo con destinazione in favore della Signora Controparte_1
12) Con riferimento ed in applicazione del Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Roma e dal Tribunale di Roma, si precisa che l'assegno di mantenimento comprenderà le spese di: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria nel corso dell'anno (escluso quindi il corredo di cancelleria e libri di inizio anno e l'acquisto di libri o strumenti didattici sopravvenuti nel corso dell'anno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, spese personali del minore per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero(escluse quindi tutte le spese di partecipazione indicate dall'Istituto frequentato); trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Inoltre, sempre con riferimento ed in deroga all'applicazione del medesimo Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014, i genitori contribuiranno al 50% delle seguenti spese straordinarie:
- Spese Scolastiche: Non richiederanno il preventivo accordo le seguenti spese scolastiche:1) libri di testo (comprensivi anche dei dizionari ed atlanti); 2) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) dotazione informatica / digitale ovvero analogica come strumenti musicali o strumenti per disegno, arte e di calcolo come regoli e simili, imposta dalla scuola. In deroga al Protocollo di intesa, le parti convengono sin d'ora che il figlio frequenti la scuola privata in ogni stato e grado, assumendo sin d'ora l'obbligo al pagamento al pagamento delle relative spese di ogni genere, quote e contributi (retta mensile, costi di iscrizione ed ogni altro costo) nella misura del 50% per ognuno.
- Spese di natura ludica o parascolastica: Non richiederanno il preventivo accordo i corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto) il cui costo verrà equamente diviso tra i ricorrenti nella misura del 50% per ognuno;
- Spese sportive: Richiederanno il preventivo accordo le attività sportive e le conseguenti spese, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica ed il costo verrà sostenuto da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ognuno. In ogni caso i genitori dovranno garantire che il figlio, compatibilmente con le proprie inclinazioni, attitudini e desideri, ogni anno svolga almeno una attività sportiva finalizzata alla sua crescita e sviluppo ed in carenza di accordo sulla disciplina sportiva, il genitore più diligente iscriverà per primo il figlio all'attività da questi desiderata, con obbligo in capo ad entrambi al pagamento pro-quota nella misura del 50% sia per le spese fisse che per le spese di corredo. - Le spese medico - sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- I genitori ancora con riferimento ed in applicazione del predetto Protocollo, assumeranno sempre nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
- Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
13) Il Signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_2 del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
14) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
15) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì il rilascio ed il rinnovo del passaporto del figlio minore.
16) Le parti chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte.
17) Le parti rinunciano espressamente ad impugnare la sentenza.
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
le condizioni indicate dalle parti sono conformi all'interesse di entrambe e della prole;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 12484/2024 R.G.V.G.,
- dispone la regolamentazione dei rapporti genitoriali e patrimoniali dei figli nati fuori dal matrimonio nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 30/06/2025.
Il Presidente est.rel.
Dott.ssa Marta Ienzi