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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 523/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PAOLA MESIANO, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. AMALIA MANUELA NUCERA, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, ha convenuto in Parte_1 giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che la patologia dell'OA bilaterale rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi malattia professionale;
CP_1
2. accertare e dichiarare che il sig. ha diritto all'indennizzo per danno Parte_1 biologico parametrato alla misura pari al 17% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. condannare, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 dell'importo corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
4. condannare altresì, parte convenuta al pagamento a favore del procuratore costituito degli onorari non riscossi e delle spese del giudizio che dichiara di avere anticipato ex art. 93 c.p.c.”
A sostegno del ricorso il allegava: Pt_1
1. di avere svolto attività lavorativa presso la Ditta liquidazione con qualifica di CP_2 operaio con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 01.09.2003 al 14.03.2015;
2. di avere svolto per oltre 10 anni le medesime mansioni, costretto ad operare in ambienti inquinati da elevato rumore;
l'esposizione ai forti rumori derivava, infatti, dalla presenza di macchinari assordanti e molto rumorosi.
3. di avere contratto OA bilaterale di natura professionale, in conseguenza dell'esposizione a traumatismo sonoro avvenuta durante l'attività lavorativa,
4. di avere presentato, in data 21.12.2016, denuncia all' per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale ed il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto, domanda rigettata in quanto “la documentazione acquisita è insufficiente ad esprimere un giudizio medico- legale”
6. di avere presentato il ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del 13.07.2019
7. di essersi sottoposto, in data 18.04.2018, a visita dal Dott. il quale accertava Persona_1
i seguenti postumi: OA bilaterale riconoscendo un grado di invalidità pari al 17% nonché
l'esistenza del nesso eziologico tra la malattia contratta ed il lavoro svolto.
Nella contumacia dell' il Giudice di prime rigettava il ricorso ritenendo che “Era onere CP_1 del ricorrente allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale.
Ad avviso del decidente le circostanze esposte dal ricorrente non sono già idonee a supportare il nesso causale.
In primo luogo la documentazione versata in atti nulla riporta sulle condizioni di lavoro del ricorrente per quanto riguarda l'effettiva esposizione a rumori, né vi sono dati sull'intensità e la frequenza di esposizione ai rumori né della esposizione diretta.
Nessuno dei documenti depositati analizza con dati oggettivi e tecnici l'esposizione al rumore e la idoneità causale alla OA .
La prova testimoniale richiesta da parte ricorrente è altrettanto generica e sostanzialmente rimette al teste una valutazione.
Il capitolato probatorio proposto è il seguente:
<
1. vero che il sig. ha lavorato nel reparto di verniciatura presso la Pt_1 Controparte_3 con qualifica di operaio con rapporto di lavoro a tempo determinato dal
[...]
01.09.2003 al 14.03.2015;
2. vero che per ben 10 ha svolto le medesime mansioni ed è stato costretto ad operare in ambienti inquinati da elevato rumore;
3. vero che l'esposizione ai forti rumori è derivata dai mezzi meccanici utilizzati dal sig. per l'attività lavorativa quali macchinari per la verniciatura, fresatrici, compressori, Pt_1 levigatrici;
4. vero che l'attività lavorativa è stata svolta dal sig. senza soluzione di continuità per Pt_1 otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana?>
Nessuna deduzione in ordine alla presenza o meno di dispositivi di protezion , né di presenza o meno di isolamento acustico degli ambienti, né quanti decibel raggiungeva il rumore a cui era esposto .
Il teste dovrebbe riferire su elevato rumore e forti rumori , che però con evidenza è una mera valutazione soggettiva .
Le circostanze rilevanti della esposizione sono dunque generiche e, comunque, interamente valutative e rendono la prova richiesta inammissibile
La domanda pertanto in assenza di elementi tecnicamente oggettivi di esposizione qualificata al rumore che possa aver effettivamente costituito la causa della OA, non può essere accolta.
Nulla per le spese del giudizio stante la contumacia della parte resistente.”.
Ha interposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura la sentenza impugnata eccependo “l'omessa, insufficiente e contradditoria Pt_1 motivazione, errata valutazione delle risultanze istruttorie”, atteso che le istanze istruttorie non avevano carattere valutativo: non erano volte, infatti, a sollecitare dal testimone un giudizio, ma a far riferire se il luogo lavorativo era rumoroso a seguito di esposizione a mezzi meccanici. In definitiva si trattava solo di riferire su circostanze “cadenti sotto la comune percezione sensoria”.
Il eccepisce altresì che l'OA da rumore è inclusa nelle tabelle delle malattie Pt_1 CP_1 professionali nell'industria e nell' agricoltura formulate per il riconoscimento assicurativo (D.M. 9 aprile 2008). Tale patologia è inserita alla voce 75 della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) associata alle seguenti lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico:
a. martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici;
b. picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri;
c. martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri);
d. punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici;
e. prova al banco dei motori a combustione interna;
f. prova dei motori a reazione e a turboelica;
g. frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
h. fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni;
i. filatura, torcitura e ritorcitura di filati;
tessitura ai telai a navetta;
j. taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame;
k. perforazioni con martelli pneumatici;
l. avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione;
m. conduzioni di forni elettrici ad arco;
n. formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti;
o. sbavatura in fonderia con mole;
p. formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio;
q. lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies;
r. lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;
s. stampaggio di vetro cavo;
t. prova di armi da fuoco;
u. conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o
l'imbarattolamento in metallo
v. addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi;
.
Il dunque, sottolinea che trattandosi di malattia tabellata per lavorazioni tabellate il Pt_1 lavoratore è onerato solo della prova di sussistenza della malattia e dello svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni nocive tabellate;
in presenza di tali presupposti, vige la presunzione legale sull'origine professionale della malattia, spettando all' di fornire CP_1
l'eventuale prova contraria, per cui una volta accertato tramite l'ammissione della prova testimoniale, rigettata in primo grado, lo svolgimento delle mansioni, e la sussistenza della patologia la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta.
L'appello è infondato.
Si osserva che, come analiticamente riportato dalla voce 75 delle tabelle riguardanti le lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, solo le lavorazioni ricomprese nella lettera q potrebbero avere una qualche attinenza con le mansioni di operaio in un reparto di verniciatura, e cioè “la lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies”.
In realtà nessuno di tali strumenti viene citato dal lavoratore , o meglio l'unico strumento che potrebbe rientrare in tale elencazione è la fresatrice, in quanto il toupies è uno speciale tipo di fresatrice verticale.
Due considerazioni si impongono: in generale si rileva che la tabella si preoccupa di indicare in maniera oltremodo specifica l'utilizzo di quali strumenti è coperto da presunzione legale di pericolosità per l'udito.
In secondo luogo: se non viene indicata la categoria fresatrici in generale, come strumento per cui vige una presunzione legale di pericolosità per l'udito, non ogni fresatrice è coperta dalla medesima presunzione legale.
Ma anche a voler superare tale dato, il lavoratore non specifica quanto tempo dedicasse ai lavori con fresatrice che, per nozione di comune esperienza, non è lo strumento principe per i lavori che si svolgono nei reparti di verniciatura.
In relazione alle altre lavorazioni effettuate con verniciatura,(..), compressori, levigatrici, le quali non sono coperte da alcuna presunzione legale, il lavoratore effettivamente nulla allega
(luogo di lavoro, insonorizzazione, presenza di dpi) affidando tutto a una prova testimoniale che in effetti era inammissibilmente valutativa.
In assenza delle schede tecniche degli strumenti utilizzati o quantomeno di una descrizione che consentisse di risalire al tipo di macchinario utilizzato, la prova si risolve in una valutazione del
“percettore” disancorata da qualsiasi elemento oggettivo, in assenza del quale anche un'eventuale ctu non avrebbe potuto fornire alcun elemento non essendo conoscibile neanche in via presuntiva la misura del rumore a cui il era stato esposto. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti, sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, II scaglione , valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 931/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 10/05/2023 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 523/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PAOLA MESIANO, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. AMALIA MANUELA NUCERA, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, ha convenuto in Parte_1 giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che la patologia dell'OA bilaterale rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi malattia professionale;
CP_1
2. accertare e dichiarare che il sig. ha diritto all'indennizzo per danno Parte_1 biologico parametrato alla misura pari al 17% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. condannare, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 dell'importo corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
4. condannare altresì, parte convenuta al pagamento a favore del procuratore costituito degli onorari non riscossi e delle spese del giudizio che dichiara di avere anticipato ex art. 93 c.p.c.”
A sostegno del ricorso il allegava: Pt_1
1. di avere svolto attività lavorativa presso la Ditta liquidazione con qualifica di CP_2 operaio con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 01.09.2003 al 14.03.2015;
2. di avere svolto per oltre 10 anni le medesime mansioni, costretto ad operare in ambienti inquinati da elevato rumore;
l'esposizione ai forti rumori derivava, infatti, dalla presenza di macchinari assordanti e molto rumorosi.
3. di avere contratto OA bilaterale di natura professionale, in conseguenza dell'esposizione a traumatismo sonoro avvenuta durante l'attività lavorativa,
4. di avere presentato, in data 21.12.2016, denuncia all' per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale ed il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto, domanda rigettata in quanto “la documentazione acquisita è insufficiente ad esprimere un giudizio medico- legale”
6. di avere presentato il ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del 13.07.2019
7. di essersi sottoposto, in data 18.04.2018, a visita dal Dott. il quale accertava Persona_1
i seguenti postumi: OA bilaterale riconoscendo un grado di invalidità pari al 17% nonché
l'esistenza del nesso eziologico tra la malattia contratta ed il lavoro svolto.
Nella contumacia dell' il Giudice di prime rigettava il ricorso ritenendo che “Era onere CP_1 del ricorrente allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale.
Ad avviso del decidente le circostanze esposte dal ricorrente non sono già idonee a supportare il nesso causale.
In primo luogo la documentazione versata in atti nulla riporta sulle condizioni di lavoro del ricorrente per quanto riguarda l'effettiva esposizione a rumori, né vi sono dati sull'intensità e la frequenza di esposizione ai rumori né della esposizione diretta.
Nessuno dei documenti depositati analizza con dati oggettivi e tecnici l'esposizione al rumore e la idoneità causale alla OA .
La prova testimoniale richiesta da parte ricorrente è altrettanto generica e sostanzialmente rimette al teste una valutazione.
Il capitolato probatorio proposto è il seguente:
<
1. vero che il sig. ha lavorato nel reparto di verniciatura presso la Pt_1 Controparte_3 con qualifica di operaio con rapporto di lavoro a tempo determinato dal
[...]
01.09.2003 al 14.03.2015;
2. vero che per ben 10 ha svolto le medesime mansioni ed è stato costretto ad operare in ambienti inquinati da elevato rumore;
3. vero che l'esposizione ai forti rumori è derivata dai mezzi meccanici utilizzati dal sig. per l'attività lavorativa quali macchinari per la verniciatura, fresatrici, compressori, Pt_1 levigatrici;
4. vero che l'attività lavorativa è stata svolta dal sig. senza soluzione di continuità per Pt_1 otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana?>
Nessuna deduzione in ordine alla presenza o meno di dispositivi di protezion , né di presenza o meno di isolamento acustico degli ambienti, né quanti decibel raggiungeva il rumore a cui era esposto .
Il teste dovrebbe riferire su elevato rumore e forti rumori , che però con evidenza è una mera valutazione soggettiva .
Le circostanze rilevanti della esposizione sono dunque generiche e, comunque, interamente valutative e rendono la prova richiesta inammissibile
La domanda pertanto in assenza di elementi tecnicamente oggettivi di esposizione qualificata al rumore che possa aver effettivamente costituito la causa della OA, non può essere accolta.
Nulla per le spese del giudizio stante la contumacia della parte resistente.”.
Ha interposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura la sentenza impugnata eccependo “l'omessa, insufficiente e contradditoria Pt_1 motivazione, errata valutazione delle risultanze istruttorie”, atteso che le istanze istruttorie non avevano carattere valutativo: non erano volte, infatti, a sollecitare dal testimone un giudizio, ma a far riferire se il luogo lavorativo era rumoroso a seguito di esposizione a mezzi meccanici. In definitiva si trattava solo di riferire su circostanze “cadenti sotto la comune percezione sensoria”.
Il eccepisce altresì che l'OA da rumore è inclusa nelle tabelle delle malattie Pt_1 CP_1 professionali nell'industria e nell' agricoltura formulate per il riconoscimento assicurativo (D.M. 9 aprile 2008). Tale patologia è inserita alla voce 75 della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) associata alle seguenti lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico:
a. martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici;
b. picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri;
c. martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri);
d. punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici;
e. prova al banco dei motori a combustione interna;
f. prova dei motori a reazione e a turboelica;
g. frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
h. fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni;
i. filatura, torcitura e ritorcitura di filati;
tessitura ai telai a navetta;
j. taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame;
k. perforazioni con martelli pneumatici;
l. avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione;
m. conduzioni di forni elettrici ad arco;
n. formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti;
o. sbavatura in fonderia con mole;
p. formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio;
q. lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies;
r. lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;
s. stampaggio di vetro cavo;
t. prova di armi da fuoco;
u. conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o
l'imbarattolamento in metallo
v. addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi;
.
Il dunque, sottolinea che trattandosi di malattia tabellata per lavorazioni tabellate il Pt_1 lavoratore è onerato solo della prova di sussistenza della malattia e dello svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni nocive tabellate;
in presenza di tali presupposti, vige la presunzione legale sull'origine professionale della malattia, spettando all' di fornire CP_1
l'eventuale prova contraria, per cui una volta accertato tramite l'ammissione della prova testimoniale, rigettata in primo grado, lo svolgimento delle mansioni, e la sussistenza della patologia la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta.
L'appello è infondato.
Si osserva che, come analiticamente riportato dalla voce 75 delle tabelle riguardanti le lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, solo le lavorazioni ricomprese nella lettera q potrebbero avere una qualche attinenza con le mansioni di operaio in un reparto di verniciatura, e cioè “la lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies”.
In realtà nessuno di tali strumenti viene citato dal lavoratore , o meglio l'unico strumento che potrebbe rientrare in tale elencazione è la fresatrice, in quanto il toupies è uno speciale tipo di fresatrice verticale.
Due considerazioni si impongono: in generale si rileva che la tabella si preoccupa di indicare in maniera oltremodo specifica l'utilizzo di quali strumenti è coperto da presunzione legale di pericolosità per l'udito.
In secondo luogo: se non viene indicata la categoria fresatrici in generale, come strumento per cui vige una presunzione legale di pericolosità per l'udito, non ogni fresatrice è coperta dalla medesima presunzione legale.
Ma anche a voler superare tale dato, il lavoratore non specifica quanto tempo dedicasse ai lavori con fresatrice che, per nozione di comune esperienza, non è lo strumento principe per i lavori che si svolgono nei reparti di verniciatura.
In relazione alle altre lavorazioni effettuate con verniciatura,(..), compressori, levigatrici, le quali non sono coperte da alcuna presunzione legale, il lavoratore effettivamente nulla allega
(luogo di lavoro, insonorizzazione, presenza di dpi) affidando tutto a una prova testimoniale che in effetti era inammissibilmente valutativa.
In assenza delle schede tecniche degli strumenti utilizzati o quantomeno di una descrizione che consentisse di risalire al tipo di macchinario utilizzato, la prova si risolve in una valutazione del
“percettore” disancorata da qualsiasi elemento oggettivo, in assenza del quale anche un'eventuale ctu non avrebbe potuto fornire alcun elemento non essendo conoscibile neanche in via presuntiva la misura del rumore a cui il era stato esposto. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti, sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, II scaglione , valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 931/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 10/05/2023 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)