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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Arcellaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4141/2024 promossa da:
ON AM ON UA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SQUEO STEFANIA che la rappresenta e difende come da procura
RICORRENTE contro
SA ON (C.F. [...]) elettivamente domiciliata in VIA MOLINO
DELLE ARMI, 11 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. GABRIONE CHIARA che lo rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE OGGETTO: REVOCAZIONE DONAZIONE
CONCLUSIONI per ON AM ON UA Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, accertata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 801 c.c. e 804 c.c., a base della presente azione di revocazione della donazione avvenuta il 20/05/2015 in favore della resistente Sig.ra NT
AN C.F.:[...], avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente sito in
Cologno Monzese, nello stabile di Via Luigi Galvani, 2, appartamento posto al primo piano composto da quattro locali più servizi, con annesso un vano di cantina al piano sotterraneo. Il tutto censito al nuovo catasto edilizio Urbano al foglio 34 mappale 75, sub 12, Via Luigi Galvani, 2 piano 1-S1 scala 1, Cat. A/3, Cl. 3, Vani 6,5 R.C. euro 486,76, revocare in favore della ricorrente il predetto atto di donazione registrato e trascritto il 29/05/2015 ai n.18376/1T Milano 6 e nn.51315/34071 Milano 2 a firma del Notaio Aurelio Gavazzi, con Studio in Cologno Monzese, ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari la trascrizione dell'emanando provvedimento a spese unicamente della resistente, compresa la tassa di registro.
pagina 1 di 5 Vittoria di spese della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che le ha anticipate ex art.93 c.p.c.
per SA ON voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: in via preliminare - dichiarare decaduta la Sig.ra ON AM ON UA (C.F.
[...]), dalla possibilità di chiedere la revoca della donazione del 20/05/2015, a rogito del Notaio Aurelio Gavazzi, ai nn. 294623 di Rep. e 48834 racc., essendo trascorso più di anno da quando è venuta a conoscenza del fatto che asseritamente consente la revocazione. in via principale e nel merito
- Rigettare per i motivi esposti in narrativa il ricorso per la revoca della donazione ai sensi degli artt. 801 e 804 c.c, e, per l'effetto dichiarare e confermare la validità della donazione del 20/05/2015, a rogito del Notaio Aurelio Gavazzi, ai nn. 294623 di Rep. e 48834 racc. in favore della Sig.ra
SA ON (C.F. [...]), nata Segrate (MI), il 07/08/1991;
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: 1) Vero che le rate del mutuo a rogito del Notaio Dott. Aureli Gavazzi, ai nn. Rep. 245238, racc. 21341, stipulato per la compravendita dell'immobile sito in Via Galvani 2, Cologno Monzese (MI), catastalmente identificato al foglio 34, mappale 75, sub. 12 sono state da lei integralmente pagate;
2) Vero che l'evidenza del pagamento delle rate del contratto di mutuo prima citato non è riuscito a recuperarle dall'estratto conto bancario, essendo decorsi più di 20 anni dai pagamenti, così come riferitoLe dalla Banca;
3) Vero che lei e la sua famiglia vi siete sempre mostrati disponibili nei confronti della Sig.ra NT AN IA AC e tutt'ora siete disponibile ad aiutarla;
4) Vero che si è proposto di pagare le rate del contratto di mutuo in corso dell'11/09/2015, ai nn. Rep. 2487/Racc. 1929 stipulato da sua figlia, al fine di aiutarla economicamente;
5) Vero che l'immobile sito in Via Galvani 2, Cologno Monzese (MI), catastalmente identificato al foglio 34, mappale 75, sub. 12 è stata concordemente donato a sua figlia AN NT, essendo l'unica figlia sprovvista di immobili intestati e senza figli;
6) Vero che l'immobile sito in Via Galvani 2, Cologno Monzese (MI), catastalmente identificato al foglio 34, mappale 75, sub. 12, è stato acquistato nell'ottica di fornire un appoggio per le sue figlie;
7) Vero che nel luglio 2020, il compagno di sua figlia EY IO, si è mostrato violento, tant'è che ha ricevuto una chiamata da Sua sorella JA che la avvisava di tale circostanza;
Si indica come teste il sig. ON CA IM (C.F.
[...]), residente in VIA GALVANI N. 2, COLOGNO MONZESE (MI). 1) Vero che le rate del mutuo a rogito del Notaio Dott. Aureli Gavazzi, ai nn. Rep. 245238, racc. 21341, stipulato per la compravendita dell'immobile sito in Via Galvani 2, Cologno Monzese (MI), catastalmente identificato al foglio 34, mappale 75, sub. 12 sono state integralmente pagate da Suo padre IL NT UL;
2) Vero che la Sig.ra AN NT si è sempre mostrata disponibile moralmente ed economicamente nei confronti della sorella NT AN IA AC;
2) Vero che tutta la famiglia ha cercato di dissuadere la Sig.ra NT AN IA AC dal frequentare il compagno EY IO, in quanto soggetto pericoloso;
pagina 2 di 5 3) Vero che nel luglio 2020 il compagno di sua sorella EY IO si è mostrato violento, tant'è che sua sorella NT AN IA AC ha chiamato sua zia JA per chiedere aiuto;
Si indica come teste la Sig.ra ON UA ID (C.F. [...]), residente in [...], Brugherio (MI).
- Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede la revocazione della donazione in data 20.5.2015 alla sorella, odierna resistente, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente sito in Cologno Monzese, nello stabile di Via
Luigi Galvani, 2, appartamento posto al primo piano composto da quattro locali più servizi, con annesso un vano di cantina al piano sotterraneo per i seguenti motivi:
1) per ingratitudine ai sensi dell'art.801 c.c., per avere il donatario commesso il fatto previsto dall'art.463, n.3 c.c., avendo sostenuto la propria famiglia nella denuncia verso il compagno della donante per un reato punibile con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, oltre a negarle qualsiasi aiuto economico in un momento di difficoltà che ha attraversato dovuto alla malattia, negandole la corresponsione di qualunque importo anche a titolo di alimenti ai sensi dell'art.433 c.c.
La convenuta eccepisce la tardività della domanda in quanto nell'atto introduttivo del presente giudizio si legge che “la ricorrente venne a sapere nei giorni 11-12/04/2022, che era stata fatta una denuncia il 15/12/2021 verso il suo compagno IO che ha ricevuto il rinvio a giudizio il 28/08/2023, rivelando la bambina SH falsamente di essere stata toccata, dopo due mesi esatti che era venuta a casa della ricorrente e la stessa non l'aveva accolta, non dandoci la possibilità di poterci difendere, parlandone in famiglia, su un fatto inesistente (doc.10).”
La ricorrente ritiene di essere nei termini previsti dall'art.802 c.c. in quanto la notifica del rinvio a giudizio del compagno, primo atto di conoscenza del processo penale, risale al 28/08/2023.
Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità.
L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante. La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale”. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 12/02/2024, n. 3811).
Giova evidenziare che la condotta di ingratitudine che l'attrice contesta alla convenuta è del tutto generica per quanto attiene alle numerose richieste di aiuto economico che avrebbe fatto a tutti i suoi familiari nel 2021, quando le è stata diagnosticata la fibromialgia che le avrebbe impedito di lavorare.
Sotto questo profilo, peraltro, il termine di cui all'art. 802 cod. civ. è ampiamente decorso all'atto dell'instaurazione del presente giudizio.
In ogni caso, la resistente ha documentalmente provato di aver fornito un aiuto economico alla ricorrente, come si evince dallo scambio di messaggi prodotti sub doc. 9B della resistente.
pagina 3 di 5 Per quanto concerne, la condotta di ingratitudine contestata alla resistente per aver sostenuto la propria famiglia dopo la denuncia da parte dell'altra sorella NT AN NE, che accusava IO ER EY AM di aver molestato la figlia di NE, SH (nipote della ricorrente) nel corso di una vacanza a Bellaria – Igea Marina (RN) durata dal 28/08 - 01/09/2019, trattasi di condotta che non è direttamente ascrivibile all'odierna convenuta, bensì all'altra sorella.
2) La ricorrente chiede la revocazione della donazione alla donante anche per sopravvenienza di figli a sensi dell'art.803 c.c. in quanto con l'attuale compagno, ha avuto un figlio EY NT
GA, nato il [...] in [...].
La resistente evidenzia che l'attrice aveva già un figlio al momento della donazione, NT AN CA, C.F.: [...], nato il [...] in [...], avuto con il precedente compagno, per cui non ricorrerebbero i presupposti di legge.
“La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. Né tale previsione contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l'interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l'assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell'essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benchè conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.” (Cassazione civile sez. II, 02/03/2017, n.5345; Cassazione civile sez. II, 05/01/2018, (ud. 05/12/2017, dep. 05/01/2018),
n.169; Cassazione civile sez. II, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep. 28/07/2017), n.18893.
In questo senso anche la Cassazione civile sez. II, 02/03/2017, n.5345: “La revoca della donazione per sopravvenienza di figli di cui all'art. 803 c.c. risponde all'esigenza di permettere al donante di riconsiderare l'opportunità della donazione a fronte della sopravvenienza del solo primo figlio, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento;
è, invece, ininfluente la sopravvenienza di ulteriori figli”.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, Iva e cpa.
Monza, 28 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Arcellaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4141/2024 promossa da:
ON AM ON UA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SQUEO STEFANIA che la rappresenta e difende come da procura
RICORRENTE contro
SA ON (C.F. [...]) elettivamente domiciliata in VIA MOLINO
DELLE ARMI, 11 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. GABRIONE CHIARA che lo rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE OGGETTO: REVOCAZIONE DONAZIONE
CONCLUSIONI per ON AM ON UA Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, accertata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 801 c.c. e 804 c.c., a base della presente azione di revocazione della donazione avvenuta il 20/05/2015 in favore della resistente Sig.ra NT
AN C.F.:[...], avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente sito in
Cologno Monzese, nello stabile di Via Luigi Galvani, 2, appartamento posto al primo piano composto da quattro locali più servizi, con annesso un vano di cantina al piano sotterraneo. Il tutto censito al nuovo catasto edilizio Urbano al foglio 34 mappale 75, sub 12, Via Luigi Galvani, 2 piano 1-S1 scala 1, Cat. A/3, Cl. 3, Vani 6,5 R.C. euro 486,76, revocare in favore della ricorrente il predetto atto di donazione registrato e trascritto il 29/05/2015 ai n.18376/1T Milano 6 e nn.51315/34071 Milano 2 a firma del Notaio Aurelio Gavazzi, con Studio in Cologno Monzese, ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari la trascrizione dell'emanando provvedimento a spese unicamente della resistente, compresa la tassa di registro.
pagina 1 di 5 Vittoria di spese della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che le ha anticipate ex art.93 c.p.c.
per SA ON voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: in via preliminare - dichiarare decaduta la Sig.ra ON AM ON UA (C.F.
[...]), dalla possibilità di chiedere la revoca della donazione del 20/05/2015, a rogito del Notaio Aurelio Gavazzi, ai nn. 294623 di Rep. e 48834 racc., essendo trascorso più di anno da quando è venuta a conoscenza del fatto che asseritamente consente la revocazione. in via principale e nel merito
- Rigettare per i motivi esposti in narrativa il ricorso per la revoca della donazione ai sensi degli artt. 801 e 804 c.c, e, per l'effetto dichiarare e confermare la validità della donazione del 20/05/2015, a rogito del Notaio Aurelio Gavazzi, ai nn. 294623 di Rep. e 48834 racc. in favore della Sig.ra
SA ON (C.F. [...]), nata Segrate (MI), il 07/08/1991;
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: 1) Vero che le rate del mutuo a rogito del Notaio Dott. Aureli Gavazzi, ai nn. Rep. 245238, racc. 21341, stipulato per la compravendita dell'immobile sito in Via Galvani 2, Cologno Monzese (MI), catastalmente identificato al foglio 34, mappale 75, sub. 12 sono state da lei integralmente pagate;
2) Vero che l'evidenza del pagamento delle rate del contratto di mutuo prima citato non è riuscito a recuperarle dall'estratto conto bancario, essendo decorsi più di 20 anni dai pagamenti, così come riferitoLe dalla Banca;
3) Vero che lei e la sua famiglia vi siete sempre mostrati disponibili nei confronti della Sig.ra NT AN IA AC e tutt'ora siete disponibile ad aiutarla;
4) Vero che si è proposto di pagare le rate del contratto di mutuo in corso dell'11/09/2015, ai nn. Rep. 2487/Racc. 1929 stipulato da sua figlia, al fine di aiutarla economicamente;
5) Vero che l'immobile sito in Via Galvani 2, Cologno Monzese (MI), catastalmente identificato al foglio 34, mappale 75, sub. 12 è stata concordemente donato a sua figlia AN NT, essendo l'unica figlia sprovvista di immobili intestati e senza figli;
6) Vero che l'immobile sito in Via Galvani 2, Cologno Monzese (MI), catastalmente identificato al foglio 34, mappale 75, sub. 12, è stato acquistato nell'ottica di fornire un appoggio per le sue figlie;
7) Vero che nel luglio 2020, il compagno di sua figlia EY IO, si è mostrato violento, tant'è che ha ricevuto una chiamata da Sua sorella JA che la avvisava di tale circostanza;
Si indica come teste il sig. ON CA IM (C.F.
[...]), residente in VIA GALVANI N. 2, COLOGNO MONZESE (MI). 1) Vero che le rate del mutuo a rogito del Notaio Dott. Aureli Gavazzi, ai nn. Rep. 245238, racc. 21341, stipulato per la compravendita dell'immobile sito in Via Galvani 2, Cologno Monzese (MI), catastalmente identificato al foglio 34, mappale 75, sub. 12 sono state integralmente pagate da Suo padre IL NT UL;
2) Vero che la Sig.ra AN NT si è sempre mostrata disponibile moralmente ed economicamente nei confronti della sorella NT AN IA AC;
2) Vero che tutta la famiglia ha cercato di dissuadere la Sig.ra NT AN IA AC dal frequentare il compagno EY IO, in quanto soggetto pericoloso;
pagina 2 di 5 3) Vero che nel luglio 2020 il compagno di sua sorella EY IO si è mostrato violento, tant'è che sua sorella NT AN IA AC ha chiamato sua zia JA per chiedere aiuto;
Si indica come teste la Sig.ra ON UA ID (C.F. [...]), residente in [...], Brugherio (MI).
- Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede la revocazione della donazione in data 20.5.2015 alla sorella, odierna resistente, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente sito in Cologno Monzese, nello stabile di Via
Luigi Galvani, 2, appartamento posto al primo piano composto da quattro locali più servizi, con annesso un vano di cantina al piano sotterraneo per i seguenti motivi:
1) per ingratitudine ai sensi dell'art.801 c.c., per avere il donatario commesso il fatto previsto dall'art.463, n.3 c.c., avendo sostenuto la propria famiglia nella denuncia verso il compagno della donante per un reato punibile con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, oltre a negarle qualsiasi aiuto economico in un momento di difficoltà che ha attraversato dovuto alla malattia, negandole la corresponsione di qualunque importo anche a titolo di alimenti ai sensi dell'art.433 c.c.
La convenuta eccepisce la tardività della domanda in quanto nell'atto introduttivo del presente giudizio si legge che “la ricorrente venne a sapere nei giorni 11-12/04/2022, che era stata fatta una denuncia il 15/12/2021 verso il suo compagno IO che ha ricevuto il rinvio a giudizio il 28/08/2023, rivelando la bambina SH falsamente di essere stata toccata, dopo due mesi esatti che era venuta a casa della ricorrente e la stessa non l'aveva accolta, non dandoci la possibilità di poterci difendere, parlandone in famiglia, su un fatto inesistente (doc.10).”
La ricorrente ritiene di essere nei termini previsti dall'art.802 c.c. in quanto la notifica del rinvio a giudizio del compagno, primo atto di conoscenza del processo penale, risale al 28/08/2023.
Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità.
L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante. La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale”. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 12/02/2024, n. 3811).
Giova evidenziare che la condotta di ingratitudine che l'attrice contesta alla convenuta è del tutto generica per quanto attiene alle numerose richieste di aiuto economico che avrebbe fatto a tutti i suoi familiari nel 2021, quando le è stata diagnosticata la fibromialgia che le avrebbe impedito di lavorare.
Sotto questo profilo, peraltro, il termine di cui all'art. 802 cod. civ. è ampiamente decorso all'atto dell'instaurazione del presente giudizio.
In ogni caso, la resistente ha documentalmente provato di aver fornito un aiuto economico alla ricorrente, come si evince dallo scambio di messaggi prodotti sub doc. 9B della resistente.
pagina 3 di 5 Per quanto concerne, la condotta di ingratitudine contestata alla resistente per aver sostenuto la propria famiglia dopo la denuncia da parte dell'altra sorella NT AN NE, che accusava IO ER EY AM di aver molestato la figlia di NE, SH (nipote della ricorrente) nel corso di una vacanza a Bellaria – Igea Marina (RN) durata dal 28/08 - 01/09/2019, trattasi di condotta che non è direttamente ascrivibile all'odierna convenuta, bensì all'altra sorella.
2) La ricorrente chiede la revocazione della donazione alla donante anche per sopravvenienza di figli a sensi dell'art.803 c.c. in quanto con l'attuale compagno, ha avuto un figlio EY NT
GA, nato il [...] in [...].
La resistente evidenzia che l'attrice aveva già un figlio al momento della donazione, NT AN CA, C.F.: [...], nato il [...] in [...], avuto con il precedente compagno, per cui non ricorrerebbero i presupposti di legge.
“La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. Né tale previsione contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l'interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l'assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell'essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benchè conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.” (Cassazione civile sez. II, 02/03/2017, n.5345; Cassazione civile sez. II, 05/01/2018, (ud. 05/12/2017, dep. 05/01/2018),
n.169; Cassazione civile sez. II, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep. 28/07/2017), n.18893.
In questo senso anche la Cassazione civile sez. II, 02/03/2017, n.5345: “La revoca della donazione per sopravvenienza di figli di cui all'art. 803 c.c. risponde all'esigenza di permettere al donante di riconsiderare l'opportunità della donazione a fronte della sopravvenienza del solo primo figlio, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento;
è, invece, ininfluente la sopravvenienza di ulteriori figli”.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, Iva e cpa.
Monza, 28 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi
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