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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7432/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Dino Caudullo;
-ricorrente- contro
(cf: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t. rappresentato dal funzionario dott. Alessio IO Riccobene
- resistente -
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 la ricorrente, docente non ruolo presso l'istituzione scolastica I.C. Vittorini di San TR ZA (CT), ha esposto di aver prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratto a tempo determinato o fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022 2022/2023 e 2023/2024.
pagina 1 di 12 Ha dedotto la violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio in questione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70.
Ha ricostruito l'evoluzione delle fonti normative e contrattuali nelle quali l'obbligo di formazione costituisce un diritto – dovere di tutto il personale docente in servizio, sostenendo, pertanto, che la mancata erogazione ai docenti a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui violerebbe il divieto di discriminazione previsto dalla clausola 4.
Ha dedotto che l'eliminazione di tale discriminazione passa attraverso la disapplicazione del d.p.c.m. 32313/2015 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, citando al riguardo la giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia.
Ha asserito altresì la violazione dell'art. 14 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.
Ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 ha annullato il d.p.c.m. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della carta elettronica, nonché l'intervento della Corte di Giustizia di cui all'ordinanza emessa il 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21.
Ha spiegato che la Suprema Corte, con sentenza del 27.10.2023, n. 29961, aveva enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) A detti CP_1
docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
pagina 2 di 12 Ha dedotto la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia, sollevando, in subordine, la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi da 121 a 124 della legge 107/2015 per contrasto con gli articoli 3, 35 e 97 Cost., nonché per violazione dell'art. 117 Cost. avendo quali norme interposte l'art. 4 direttiva
70/1999/CE e 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Ha, quindi, chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23/9/2015
e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla
Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto - condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
[...]
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 di complessivi € 2000”.
Con memoria depositata in data 18 dicembre 2024 si è tempestivamente costituito il convenuto, rilevando che la Corte di Cassazione con la recente sentenza del CP_1
27.10.2023 n. 29961 ha inteso valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio con conseguente assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) a quella dei docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), e con esclusione dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di legge.
pagina 3 di 12 Ha, inoltre, eccepito l'infondatezza, per carenza di prova, delle pretese risarcitorie.
Ha, quindi, concluso chiedendo “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato
o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia
e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
-disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
- disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244);”.
In esito all'udienza del 17 gennaio 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione formulata dal convenuto CP_1
nella comparsa del 18.12.2024, stante la diversità dei ricorrenti nei procedimenti ivi indicati e la conseguente opportunità di esaminare distintamente le rispettive posizioni.
Va ritenuta, altresì, la competenza territoriale del Tribunale adito, poiché dalla documentazione in atti emerge che, alla data di deposito del ricorso (26.7.2024), la ricorrente fosse docente a tempo indeterminato presso istituto scolastico in San TR ZA (CT)
(cfr. All. 1 ricorso “Contratti di lavoro”).
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Amministrazione resistente.
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, sul presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento nell'a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e pagina 4 di 12 2023/2024 a tempo determinato, ha chiesto condannarsi il convenuto al CP_1
riconoscimento del beneficio rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.”
La invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata, discutendosi della misura relativa alle predette annualità (aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024) che si che si collocano nell'ambito del quinquennio precedente la data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta il 1 agosto 2024 (cfr. produzione parte ricorrente del 1 agosto 2024).
Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia e fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo
Ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n.
29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della UE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
pagina 5 di 12 Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20152) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia
di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
pagina 6 di 12 IO … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
pagina 7 di 12 l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto
40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
pagina 8 di 12 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) CP_1
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini UE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, UE 12 dicembre 2013, Persona_1
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_2
ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_3
C-315/17, punto 45.)” Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
pagina 9 di 12 Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
pagina 10 di 12 didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
La comparabilità del servizio della parte ricorrente a quello svolto da un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Ed invero, dai contratti allegati al ricorso, emerge che negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2023/2024 la ricorrente ha espletato servizio di docenza del tutto assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, avendo lavorato dall'inizio dell'anno scolastico
- o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche, e più precisamente la stessa ha prestato servizio nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'I.C. Musco di Catania dal 28.9.2020 al 30.6.2021; nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'I.C. Musco di Catania, dal 6.9.2021 al 30.6.2022; nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'I.C. Vittorini di San TR
ZA dal 5.9.2022 al 31.8.2023 ed infine, nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'I.C.
Vittorini di San TR ZA dal 1.9.2023 al 30.6.2024. (cfr. All. 1 ricorso)
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Va in definitiva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati e, segnatamente, negli anni scolastici 2022/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dunque per complessivi euro 2.000,00 con la condanna del convenuto agli adempimenti CP_1
conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ministero soccombente come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i. con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e pagina 11 di 12 dell'assenza di attività istruttoria, del carattere seriale della controversia, delle modalità e della brevità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Va disposta infine la distrazione delle spese così liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 26.7.2024 nei confronti del Controparte_3
in persona del pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni
[...] CP_2
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini CP_2
e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.029,50 per compensi professionali oltre iva cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 17 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. IO TI;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est. Mirenda) 2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
MIUR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell 'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7432/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Dino Caudullo;
-ricorrente- contro
(cf: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t. rappresentato dal funzionario dott. Alessio IO Riccobene
- resistente -
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 la ricorrente, docente non ruolo presso l'istituzione scolastica I.C. Vittorini di San TR ZA (CT), ha esposto di aver prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratto a tempo determinato o fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022 2022/2023 e 2023/2024.
pagina 1 di 12 Ha dedotto la violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio in questione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70.
Ha ricostruito l'evoluzione delle fonti normative e contrattuali nelle quali l'obbligo di formazione costituisce un diritto – dovere di tutto il personale docente in servizio, sostenendo, pertanto, che la mancata erogazione ai docenti a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui violerebbe il divieto di discriminazione previsto dalla clausola 4.
Ha dedotto che l'eliminazione di tale discriminazione passa attraverso la disapplicazione del d.p.c.m. 32313/2015 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, citando al riguardo la giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia.
Ha asserito altresì la violazione dell'art. 14 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.
Ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 ha annullato il d.p.c.m. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della carta elettronica, nonché l'intervento della Corte di Giustizia di cui all'ordinanza emessa il 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21.
Ha spiegato che la Suprema Corte, con sentenza del 27.10.2023, n. 29961, aveva enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) A detti CP_1
docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
pagina 2 di 12 Ha dedotto la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia, sollevando, in subordine, la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi da 121 a 124 della legge 107/2015 per contrasto con gli articoli 3, 35 e 97 Cost., nonché per violazione dell'art. 117 Cost. avendo quali norme interposte l'art. 4 direttiva
70/1999/CE e 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Ha, quindi, chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23/9/2015
e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla
Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto - condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
[...]
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 di complessivi € 2000”.
Con memoria depositata in data 18 dicembre 2024 si è tempestivamente costituito il convenuto, rilevando che la Corte di Cassazione con la recente sentenza del CP_1
27.10.2023 n. 29961 ha inteso valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio con conseguente assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) a quella dei docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), e con esclusione dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di legge.
pagina 3 di 12 Ha, inoltre, eccepito l'infondatezza, per carenza di prova, delle pretese risarcitorie.
Ha, quindi, concluso chiedendo “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato
o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia
e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
-disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
- disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244);”.
In esito all'udienza del 17 gennaio 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione formulata dal convenuto CP_1
nella comparsa del 18.12.2024, stante la diversità dei ricorrenti nei procedimenti ivi indicati e la conseguente opportunità di esaminare distintamente le rispettive posizioni.
Va ritenuta, altresì, la competenza territoriale del Tribunale adito, poiché dalla documentazione in atti emerge che, alla data di deposito del ricorso (26.7.2024), la ricorrente fosse docente a tempo indeterminato presso istituto scolastico in San TR ZA (CT)
(cfr. All. 1 ricorso “Contratti di lavoro”).
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Amministrazione resistente.
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, sul presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento nell'a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e pagina 4 di 12 2023/2024 a tempo determinato, ha chiesto condannarsi il convenuto al CP_1
riconoscimento del beneficio rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.”
La invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata, discutendosi della misura relativa alle predette annualità (aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024) che si che si collocano nell'ambito del quinquennio precedente la data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta il 1 agosto 2024 (cfr. produzione parte ricorrente del 1 agosto 2024).
Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia e fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo
Ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n.
29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della UE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
pagina 5 di 12 Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20152) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia
di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
pagina 6 di 12 IO … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
pagina 7 di 12 l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto
40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
pagina 8 di 12 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) CP_1
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini UE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, UE 12 dicembre 2013, Persona_1
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_2
ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_3
C-315/17, punto 45.)” Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
pagina 9 di 12 Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
pagina 10 di 12 didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
La comparabilità del servizio della parte ricorrente a quello svolto da un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Ed invero, dai contratti allegati al ricorso, emerge che negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2023/2024 la ricorrente ha espletato servizio di docenza del tutto assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, avendo lavorato dall'inizio dell'anno scolastico
- o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche, e più precisamente la stessa ha prestato servizio nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'I.C. Musco di Catania dal 28.9.2020 al 30.6.2021; nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'I.C. Musco di Catania, dal 6.9.2021 al 30.6.2022; nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'I.C. Vittorini di San TR
ZA dal 5.9.2022 al 31.8.2023 ed infine, nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'I.C.
Vittorini di San TR ZA dal 1.9.2023 al 30.6.2024. (cfr. All. 1 ricorso)
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Va in definitiva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati e, segnatamente, negli anni scolastici 2022/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dunque per complessivi euro 2.000,00 con la condanna del convenuto agli adempimenti CP_1
conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ministero soccombente come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i. con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e pagina 11 di 12 dell'assenza di attività istruttoria, del carattere seriale della controversia, delle modalità e della brevità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Va disposta infine la distrazione delle spese così liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 26.7.2024 nei confronti del Controparte_3
in persona del pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni
[...] CP_2
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini CP_2
e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.029,50 per compensi professionali oltre iva cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 17 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. IO TI;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est. Mirenda) 2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
MIUR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell 'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»