Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2025, proposto da
IE NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iodice, Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER L’ESECUZIONE
della sentenza n. 1412/2024 resa il 22/03/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro – Dott.ssa Ida Ponticelli, all’esito del giudizio recante R.G. 14146/2023, non impugnata e passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa RI LA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha così statuito: “ in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta Il Ministero dell’Istruzione e del Merito Dell’Università e Della Ricerca al pagamento in favore della ricorrente ella somma complessiva di € 1.294,05 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli a.s. dal 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ;”
Il ministero si è costituito con mero atto di stile.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, sussistendo tutti i requisiti e i presupposti di legge.
Ed infatti, la predetta sentenza, in forma esecutiva, è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione a mezzo P.E.C. in data 20 novembre 2024 (cfr. allegati 02, 03).
Inoltre, la sentenza è passata in giudicato come risulta certificato dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/11/2024 (cfr. allegato 05).
È decorso il termine dilatorio ex art. 14 del D.L. 669/1996 di 120 giorni dalla notifica della sentenza in forma esecutiva senza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia provveduto all’esecuzione della sentenza sopra citata per la parte relativa alla condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1.294,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono dunque tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli Affari generali, personale, contabilità e vigilanza enti del MIM, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Sussistano, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes , tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli Affari generali, personale, contabilità e vigilanza enti del MIM, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato se versato.
Manda alla Segreteria per trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA LE, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI LA LE |
IL SEGRETARIO