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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudio Michelucci Presidente
Dott. Antonietta Sacco Giudice rel.
Dott. Chiara Michelone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento di reclamo n. 2380/2024 Reg. Gen, avverso l'ordinanza, emessa dal G.E., nel procedimento esecutivo presso terzi N. RG.E. 146/2024
TRA
, quale mandataria di , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Debora Macello del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Pinerolo (TO), Via Cesare Battisti n. 3
RECLAMANTE
E
, residente in [...]; CP_1
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c. III c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2024 ha proposto reclamo ex art. 630, co. III c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza depositata il 18.6.2024 del G.E., nell'ambito della procedura di esecuzione presso terzi r.g.e.
146/2024, che ha dichiarato l'inefficacia del relativo pignoramento ai sensi dell'art. 543, co. V c.p.c.
Invero, in data 10.04.2024, il creditore procedente ha iscritto a ruolo la procedura innanzi indicata, con udienza in citazione fissata per il giorno 10.06.2024, poi rinviata dal giudice dell'esecuzione al 17.6.2024, ed in data
11.06.2024 ha provveduto a depositare ai terzi pignorati l'avviso di cui al novellato art. 543, co. V c.p.c., con file in cartella formato “zip” denominato “gironi.zip”.
Il giudice, all'udienza di comparizione, ha peraltro dichiarato l'inefficacia del pignoramento, rilevando che
“non risulta depositato in atti l'avviso ex art. 543 c.p.c. correttamente notificato nei confronti del terzo
[...]
, evidenziando, invero, “che il predetto avviso risulta esser stato notificato a CP_2 Parte_3
1
[...] presso la sua residenza senza che né nell'atto notificato né nella relata di notifica risulti la sua qualità di legale rappresentante pro tempore del terzo pignorato contrariamente a quanto Controparte_2 prescritto dall'art. 145, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.”;
Il creditore pignorante ha proposto, avverso tale provvedimento di estinzione, il presente reclamo ex art. 630 co. III c.p.c., lamentando l'erroneità della pronuncia del G.E. per avere il creditore tempestivamente depositato, entro la data di udienza indicata in citazione, la notifica effettuata via p.e.c. ai terzi pignorati – CP_2
e – e concludendo che il giudice dell'esecuzione, non avendo egli
[...] Controparte_3 fatto menzione alcuna alla ulteriore notifica dell'avviso al terzo (pure essa presente Controparte_4 nella cartella in formato “zip”), avrebbe dunque preso correttamente visione della cartella, e malgrado ciò non si sarebbe accorto della regolare notifica a precisando ulteriormente che, qualora invece Controparte_2 il G.E. non avesse avuto la possibilità di aprire il file denominato “gironi.zip”, egli avrebbe dovuto chiedere al creditore di ridepositarlo in formato pdf.
Il reclamante, pertanto, ha chiesto la revoca del provvedimento di estinzione al fine di proseguire la causa esecutiva e ottenere così l'assegnazione delle somme pignorate.
***
Il reclamo non è fondato.
La ragione per cui il G.E. ha pronunciato l'inefficacia del pignoramento è da ricondurre all'impossibilità di quest'ultimo di aprire la cartella denominata “ ”, a causa di un errore nella fase di deposito della Email_1 stessa, come risulta dall'acquisizione del relativo fascicolo di esecuzione;
tale errore ha infatti impedito al giudice dell'esecuzione di visionare l'intera cartella, motivo per cui il provvedimento impugnato non ha fatto alcun riferimento alla notifica dell'avviso ex art. 543 cpc alla banca, contenuta anch'essa, secondo quanto allegato dal reclamante, nella cartella in esame (sebbene sia opportuno precisare come la relativa dichiarazione della banca fosse in ogni caso negativa, nel senso che alcun rapporto di conto corrente era stato acceso presso l'istituto bancario a nome del debitore ovvero della sua società – per l'appunto, la - terza Controparte_2 pignorata nel procedimento esecutivo).
Per meglio comprendere il tipo di errore informatico in cui si è imbattuto il viene di seguito riportato CP_5 graficamente la relativa schermata comunicata al momento dell'apertura della cartella “zippata”:
Orbene, è di tutta evidenza che l'errore nel deposito della cartella informatica, contenente le pec dell'avvenuta notificazione dell'avviso ex art. 543 cpc, sia imputabile al creditore procedente, odierno reclamante, poiché era suo onere assicurarsi che il deposito fosse avvenuto correttamente e che, conseguentemente, il documento fosse visibile al giudice della causa, ritenendo il Collegio, tra l'altro, che era semmai interesse della parte
2 creditrice domandare la rimessione in termini per effettuare nuovamente il deposito, e non certamente onere del giudice, il quale, d'altra parte, sarebbe stato comunque legittimato a disattendere tale richiesta in quanto il deposito di un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche va considerato irregolare
(Cass., ord. 28721 del 16/12/2020).
La circostanza, infine, che agli atti risulti la dichiarazione del terzo ovvero quella (negativa, Controparte_2 come sopra precisato) di , è circostanza ininfluente, inidonea a sanare il vizio, in Controparte_3 considerazione che gli adempimenti richiesti dall'art. 543 comma 5 cpc sono previsti a pena di inefficacia, istituto che non ammette sanatoria alcuna.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la decisione del giudice dell'esecuzione oggetto del presente reclamo deve essere confermata.
Stante la contumacia della parte reclamata, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese di lite;
- dispone che una copia della presente sentenza venga inserita nel fascicolo della esecuzione e che questo sia restituito alla Cancelleria del G.E. della procedura esecutiva;
- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente sentenza alle parti costituite nell'ambito del presente sub procedimento di reclamo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1bis d.P.R. 115/2002.
Verbania, così deciso nella camera di consiglio del 23/1/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Antonietta Sacco Claudio Michelucci
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