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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2171/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Luca BICCI, come da procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in PIAZZETTA DEL BASTIONE 2 – LA SPEZIA
attori contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Erika BRAIDA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO NAZIONALE 29 – LA
SPEZIA convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca CHERUBINO e Matteo MORANDI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi di P.E.C.
terza chiamata
nonché di
DI Assicurazioni s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv. Franco BIGGINI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DEI COLLI 9 – LA SPEZIA
terza chiamata
1 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17 settembre 2024:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
- accertare la responsabilità di in persona del legale rapp.te pro tempore, e/o Controparte_1 di in persona del legale rapp.te pro-tempore, nella causazione del danno provocato Controparte_2 ai sigg. (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) durante la esecuzione del trattamento di criolipolisi cui gli attori si sono C.F._2 sottoposti in data 18.10.21 presso i locali di in Ceparana di Bolano (SP), nella Controparte_1
Via Chiodo, 22 e, per l'effetto
- condannare il responsabile al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dal sig. Parte_1
, quantificabili in euro 11.099,88, e dal sig. quantificabili in euro
[...] Parte_2
10.807,08, oltre al danno che risulterà personalizzato a seguito della espletanda istruttoria o nella diversa misura ritenuta congrua all'esito del procedimento;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Per la convenuta:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, adversis rejectis,
- In via principale, respingere tutte le domande proposte contro la poiché Controparte_1 infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti e onorari di causa;
- In via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea dichiarare tenuta
n persona del legale rapp.te pro tempore, sedente in Massa, Via San Colombano Controparte_2
n. 4, C.F./P.Iva , nella sua qualità di azienda produttrice del macchinario denominato P.IVA_1
“Crio Your Body Criolipolisi”, a manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole Controparte_1 della presente controversia e, conseguentemente, condannarla, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o della normativa applicabile, al pagamento di quanto dovesse risultare dovuto in favore degli attori ed, altresì, condannarla a rifondere le spese del giudizio affrontate da DI Assicurazioni S.p.A. in quanto la chiamata in causa in manleva di quest'ultima è stata necessitata dall'evento dannoso direttamente e interamente addebitabile ad Controparte_2
- In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata alcuna responsabilità, anche parziale, di dichiarare tenuta DI Assicurazioni S.p.a. a Controparte_1 manlevare quest'ultima da ogni conseguenza pregiudizievole della presente controversia e, conseguentemente, condannarla al pagamento di quanto dovesse risultare dovuto in favore degli attori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per la terza chiamata CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere qualsivoglia domanda formulata nei confronti della società in quanto infondata in CP_2 fatto ed in diritto.
2 Vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di Legge, a favore dei procuratori antistatari”.
Per la terza chiamata DI Assicurazioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare e principale Rigettare la domanda di manleva formulata dalla nei CP_3 confronti di DI Assicurazioni S.p.A. perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, non essendo la polizza assicurativa invocata, per tutti i motivi espressi nel presente atto, operativa nel caso di specie. Il tutto con condanna della chiamante in causa alla rifusione di tutte le spese di lite sopportate da DI Assicurazioni S.p.A. per difendersi nel presente giudizio.
In via subordinata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata
l'operatività della polizza invocata dalla , salvo gravame sul punto, rigettare in ogni caso CP_3
e per i motivi tutti indicati nel presente atto, la domanda svolta dagli attori nei confronti della
perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, non potendosi l'evento dedotto CP_3 ricondursi a responsabilità della . CP_3
In via ulteriormente subordinata e salvo espresso gravame sul punto. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata responsabilità di e nella denegata e non creduta ipotesi in cui CP_3 dovesse essere ritenuta operativa la copertura assicurativa con DI Assicurazioni S.p.A. escludere
o ridurre la manleva cui sarà tenuta DI, in applicazione dell'art. 1915 c.c. (inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) e in ogni caso limitare il risarcimento dei danni dovuti dalla
alla percentuale di effettiva responsabilità che alla stessa sarà attribuita in corso di CP_3 causa, tenuto conto della responsabilità di tutti gli altri soggetti convenuti e/o chiamati in causa, nella percentuale che verrà accertata, e limitando conseguentemente la manleva richiesta da
nei confronti della DI Assicurazioni S.p.a. nel limiti della sola percentuale di CP_3 responsabilità che sarà accertata in capo alla stessa e comunque con applicazione di tutti i limiti
/massimali di polizza, e con applicazione di tutte le condizioni contrattuali, franchigie, limiti e scoperti previsti.
In via di estremo subordine e salvo espresso gravame sul punto Nella denegata ipotesi in cui
fosse condannata in via solidale a risarcire il danno preteso dagli attori, e nel caso in CP_3 cui parte attrice non dovesse estendere la propria domanda risarcitoria anche nei confronti di
DI Assicurazioni, facendo proprie ed aderendo alle conclusioni rassegnate dalla CP_2 propria assicurata , chiede che per tutti i motivi esposti in atti, e quale CP_3 CP_2 soggetto proprietario del macchinario nonché quale soggetto, che, tramite propri tecnici, ha materialmente somministrato/eseguito il trattamento sugli odierni attori, e quindi quale soggetto responsabile dei danni pretesi dagli attori, venga condannata a tenere indenne, anche in via di surroga occorrendo, DI Assicurazioni S.p.A. da tutte le conseguenze pregiudizievoli, nessuna esclusa, che dovrà sopportare l'esponente, ivi incluse tutte le eventuali condanne alla rifusione delle spese di lite.
In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2022 Parte_1
e esponevano che, in data 18 ottobre 2021, si erano sottoposti ad Parte_2 un trattamento di criolipolisi, svolto a titolo gratuito dalla con un Controparte_1 macchinario di proprietà della società macchinario che la Controparte_2 convenuta intendeva provare per valutarne l'acquisto. Nel corso del trattamento, entrambi gli attori avevano lamentato forti dolori;
ciononostante, l'operatore che aveva impostato il macchinario non aveva interrotto la terapia, affermando che i sintomi riferiti erano del tutto normali. Al termine del trattamento, gli attori avevano avvertito un forte bruciore e, il giorno successivo, si erano recati in ospedale, dove venivano riscontrate ustioni da freddo di secondo e terzo grado, integranti danno biologico permanente stimato dal proprio perito di fiducia in misura pari al 6-7%, oltre inabilità temporanea. Ciò premesso, evidenziavano come il dispositivo mediante il quale era stato erogato il trattamento dannoso fosse stato predisposto ed utilizzato esclusivamente dal tecnico della società proprietaria, tale unica a conoscerne il Persona_1 funzionamento. Per tale ragione, i danneggiati avevano inviato una prima richiesta risarcitoria ad ottenendo tuttavia un diniego, motivato con l'asserita esclusiva Controparte_2 responsabilità di il cui direttore sanitario avrebbe imposto CP_1
l'applicazione di parametri differenti da quelli suggeriti dall'operatrice. Parimenti, non sortiva esito alcuno neppure la successiva richiesta inviata alla struttura sanitaria, né la procedura di mediazione espletata prima dell'introduzione del giudizio. Ribadita dunque la responsabilità di per l'erroneo trattamento eseguito, CP_1 gli attori illustravano il danno estetico patito, meritevole di idonea personalizzazione, e concludevano per la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 11.099,88 in favore di d euro 10.807,08 in favore di , a titolo di Pt_1 Pt_2 danno biologico e spese mediche, oltre aumento per il danno morale.
ritualmente intimata, si costituiva in giudizio confermando Controparte_1 di avere organizzato una dimostrazione per valutare l'efficacia della strumentazione medica proposta da aveva quindi invitato gli attori, in qualità di Controparte_2 conoscenti potenzialmente interessati a quel tipo di trattamento, ad effettuare una seduta di prova. La materiale somministrazione del trattamento era stata effettuata da Per_1 tecnico inviato dalla stessa azienda produttrice, atteso che solo un
[...] operatore esperto ed istruito sulle caratteristiche dell'attrezzatura sarebbe stato in grado di utilizzarla in modo corretto, mentre il direttore sanitario della clinica si era limitato ad assistere all'operazione dimostrativa. La convenuta confermava inoltre come entrambi gli attori avessero lamentato forti dolori durante l'esecuzione della terapia, nonostante i quali l'operatore non aveva interrotto la prova, affermando che i sintomi erano normali e derivanti dalla sensibilità delle zone trattate.
4 Contestava quindi la ricostruzione effettuata da a supporto del diniego CP_2 della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, dal momento che nessuno all'interno della clinica conosceva il funzionamento del macchinario, utilizzato esclusivamente dall'operatrice inviata dall'azienda produttrice, senza alcuna interferenza da parte della convenuta. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva di poter chiamare in causa Controparte_2 nonché DI Assicurazioni s.p.a., concludendo per il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, stante l'esclusiva responsabilità della produttrice e proprietaria del macchinario. In caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevata da ogni e qualsiasi esborso, tanto dalla terza responsabile quanto dalla propria compagnia assicuratrice. Autorizzata la chiamata, DI Assicurazioni si costituiva associandosi anzitutto, per quanto riguarda la ricostruzione dell'evento dedotto in lite, alle difese svolte dalla propria assicurata, dal momento che il materiale utilizzo del macchinario per il trattamento di criolipolisi era stato effettuato da un tecnico inviato dalla società produttrice CP_2
Quanto alla domanda risarcitoria attorea, contestava la mancanza di prova sia in punto di an debeatur, sia in punto di quantum. In ogni caso, eccepiva l'inoperatività della polizza invocata da stante CP_1
l'estraneità dell'assicurata al trattamento somministrato ed essendo comunque esclusa la copertura assicurativa in caso di utilizzo di apparecchiature di proprietà di terzi, nonché per profili relativi a responsabilità civile professionale, trattandosi di rischio non incluso nella garanzia. La compagnia eccepiva infine la violazione dell'art. 1913 c.c., essendo venuta a conoscenza del sinistro solo a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, e concludeva per il rigetto della domanda di manleva, ovvero, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo ex art. 1915 c.c., con applicazione delle franchigie e scoperti previsti e con condanna di anche in via di surroga, a tenerla indenne di CP_2 tutte le possibili conseguenze pregiudizievoli. restava invece inizialmente contumace. CP_2
In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., gli attori estendevano la propria domanda risarcitoria nei confronti della predetta terza chiamata (estensione comunque automatica, trattandosi di chiamata di terzo indicato quale unico responsabile del danno: v. Cass. Sez. 3, 15/01/2020, n. 516) Infine, maturate le preclusioni assertive ed istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., si costituiva anche ribadendo come il macchinario fosse stato Controparte_2 utilizzato dal direttore sanitario della convenuta, che aveva eseguito la prova disattendendo i parametri suggeriti dalla consulente ed assumendosi ogni responsabilità. Concludeva quindi per il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti. Le domande risarcitorie attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si andranno ad esporre. In fatto, è pacifico che aveva organizzato una dimostrazione per CP_1 provare un macchinario di proprietà di essendo interessata a verificarne CP_2
5 il funzionamento per valutarne l'acquisto. Alla prova dimostrativa la stessa convenuta aveva invitato gli odierni attori, indicati quali conoscenti interessati a quel tipo di trattamento, somministrato gratuitamente per l'occasione. Parimenti pacifico è che, durante lo svolgimento della terapia, gli attori lamentavano forti dolori;
ciononostante, la prova proseguiva sino al termine ed ai pazienti, alcuni giorni dopo, venivano diagnosticate ustioni da freddo nei punti sui quali era stato eseguito il trattamento. Dall'istruttoria orale svolta è poi emerso che – come allegato sin da principio dagli attori e contrariamente a quanto sostenuto da – il macchinario era stato CP_2 impostato ed utilizzato esclusivamente dal tecnico inviato dalla terza chiamata, mentre il direttore sanitario della convenuta aveva assistito come mero spettatore alla prova dimostrativa, senza interferire sull'esecuzione della stessa. Tali elementi appaiono sufficienti a delineare una responsabilità concorrente della convenuta e della terza chiamata nei confronti degli attori danneggiati. In particolare:
- La struttura convenuta risponde per avere invitato gli attori a sottoporsi ad un trattamento dimostrativo, organizzato presso i propri locali e finalizzato a valutare l'interesse all'acquisto di un macchinario, dunque per finalità proprie dell'impresa e con assunzione del relativo rischio;
inoltre, la convenuta ha tenuto una condotta imprudente allorquando, pur manifestando entrambi gli attori forti dolori durante la somministrazione del trattamento, non ha disposto l'interruzione dello stesso, confidando nelle rassicurazioni (poi rivelatesi infondate) del tecnico incaricato della direzione delle operazioni;
- La società terza chiamata risponde invece quale produttrice e proprietaria dell'apparecchiatura il cui utilizzo ha causato i danni patiti dagli attori, nonché per avere – per il tramite di un tecnico dalla stessa incaricato – concretamente diretto ed eseguito il trattamento dannoso, posizionando i manipoli ed impostando i parametri del macchinario. Convenuta e terza chiamata rispondono in solido, ex art. 2055 c.c., dei danni accertati come imputabili ad entrambe, mentre le rispettive percentuali di responsabilità rilevano esclusivamente ai fini del riparto interno tra i coobbligati. In ordine alla quantificazione dei danni, possono essere acquisite le conclusioni della CTU medico legale svolta, correttamente argomentate e condivise dai consulenti di parte, con conseguente accertamento di postumi permanenti residuati al sinistro in misura pari al 3% per entrambi gli attori (danno di natura estetica), oltre invalidità temporanea per di 15 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25% e Pt_2 per i 15 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 10 giorni al 25%. Pt_1
Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, così come imposto in caso di lesioni di lieve entità di origine sanitaria. Applicate le richiamate tabelle (attualizzate ad aprile 2024), il danno non patrimoniale è liquidato come segue:
- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età dei danneggiati alla data del sinistro (57 anni e 56 anni ) e della percentuale di Pt_1 Pt_2
6 invalidità permanente riconosciuta (3%), è quantificato nella somma di euro
2.608,86 per il primo ed euro 2.625,92 per il secondo;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea individuata dal CTU, è quantificato nella somma di euro 1.173,85 per d euro 1.242,90 per . Pt_1 Pt_2
Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si osserva che, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, l'art. 139 Cod. Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”. Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie le particolari modalità del sinistro e la notoria dolorosità delle ustioni patite appaiano idonee a fornire la prova presuntiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare la personalizzazione del danno nella misura del 10% del danno biologico accertato. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad euro 4.160,97 per d euro 4.255,70 per . Pt_1 Pt_2
All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunto il danno patrimoniale, pari alle spese mediche documentate (comprensive delle spese per accertamenti medico legali ante causa: v. Cass. 84/2013 e 4357/2003), nella misura di euro 512,40 per d euro 366,00 per . Pt_1 Pt_2
Non può invece essere riconosciuto un danno da lucro cessante per perdita di retribuzione a carico di , trattandosi di questione tardivamente Parte_2 allegata soltanto in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, comunque, non supportata da documentazione attestante la lamentata contrazione reddituale. ed anno pertanto condannate, in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento delle somme capitali di euro 4.673,37 in favore di Parte_1
d euro 4.621,70 in favore di .
[...] Parte_2
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di 7 aprile 2024 (data del più recente aggiornamento delle tabelle allegate all'art. 139 Cod.
Ass.ni) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Sul danno patrimoniale spettano invece gli interessi legali calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo. Quanto alla ripartizione interna delle responsabilità tra convenuta e terza chiamata, solidalmente responsabili nei confronti dei danneggiati, si è osservato che, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32930 del 20/12/2018). Nel caso di specie, ha chiesto di essere manlevata da CP_1 CP_2
(domanda qualificabile come azione di regresso), ritenuta unica responsabile dell'accaduto. Ciò posto, si ritiene che, con riferimento ai danni per i quali è stata accertata la responsabilità solidale di convenuta e terza chiamata, la ripartizione interna tra i condebitori vada effettuata con addebito integrale dei danni medesimi ad la cui responsabilità (in qualità di proprietaria del macchinario e di CP_2 soggetto che, per il tramite di un proprio tecnico di fiducia, aveva integralmente gestito il trattamento somministrato agli attori, proseguendolo nonostante i dolori manifestati agli stessi) è di gravità tale da determinare l'assorbimento della concorrente colpa imputabile alla struttura convenuta per la mancata interruzione del trattamento (omissione che, se vale a determinare il riconoscimento della corresponsabilità nei confronti dei danneggiati, non può rilevare ai fini dell'addebito alla convenuta di una quota di responsabilità nel riparto interno tra i condebitori, essendo emerso dall'istruttoria svolta che i pazienti ed il personale della convenuta avevano riposto affidamento nelle rassicurazioni fornite dal tecnico inviato dalla terza chiamata, unico soggetto a conoscenza del funzionamento del macchinario). Né può sostenersi che la terza chiamata non sapesse della presenza dei pazienti che sarebbero stati sottoposti ad un trattamento di prova (come affermato dal legale rappresentante in interrogatorio), trattandosi di circostanza che, prima ancora che non provata, non risulta neppure allegata nella tardiva comparsa di costituzione della società. Conseguentemente, va dichiarata tenuta a rifondere Controparte_2 [...]
(ovvero la sua compagnia assicuratrice, che ha chiesto di potersi surrogare CP_1 nel diritto di regresso) delle somme che queste dovessero essere chiamate a corrispondere a titolo risarcitorio in favore degli attori in virtù dell'obbligazione solidale ex art. 2055 c.c..
8 Venendo infine all'esame della domanda di manleva svolta dalla struttura convenuta nei confronti di DI Assicurazioni, vanno respinte le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla compagnia terza chiamata, atteso che:
- non trova applicazione nel caso di specie la clausola di esclusione di cui al punto 9.10.a6) delle C.G.A. (danni relativi a “responsabilità civile professionale”), dal momento che la responsabilità della struttura convenuta nei confronti degli attori non è di natura “professionale”, ossia non discende da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'attività professionale della clinica;
si è visto, infatti, che né il direttore sanitario della struttura, né alcun altro collaboratore della stessa è intervenuto nella somministrazione della terapia dannosa, gestita unicamente dal tecnico della terza chiamata;
pertanto, potrebbe predicarsi l'esistenza di una responsabilità professionale solamente in capo ad (quale società che, conoscendo il macchinario, lo ha utilizzato in CP_2 modo imperito, cagionando il danno agli attori), mentre risponde CP_1 per avere organizzato la dimostrazione ed invitato gli attori a sottoporsi alla prova;
- parimenti, la copertura assicurativa non può essere esclusa per il fatto che il danno sia stato cagionato tramite un macchinario di proprietà di terzi, dal momento che il punto 9.5.9 delle condizioni di polizza comprende la responsabilità civile dell'assicurato per i danni derivanti dalla detenzione ed impiego di macchinari ed impianti anche di proprietà altrui, purché usati “per conto proprio” (ossia nel proprio interesse, come nel caso di specie, laddove il macchinario era stato utilizzato per una prova finalizzata a valutare l'opportunità dell'acquisto da parte della convenuta). D'altronde, l'operatività della polizza con riferimento al danno oggetto di causa risulta espressamente prevista dal punto 9.5.13 delle C.G.A., laddove è stabilito (con disposizione che, in virtù del principio di specialità, pare assorbente rispetto alle generiche esclusioni invocate dalla compagnia) che “l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato per danni a terzi avvenuti in occasione di visite all'azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti di vendita”. Quanto poi alla pretesa violazione, da parte dell'assicurato, degli obblighi di cui all'art. 1913 c.c., si osserva che, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, c.c., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015). Nella specie, pur dovendosi riconoscere l'omessa comunicazione della richiesta risarcitoria all'assicuratore nei termini di legge [avendo la convenuta denunciato il sinistro all'agenzia in data 10 giugno 2022 (v. all. A mem. 183 n. 1 c.p.c. conv.), a fronte di una richiesta risarcitoria pervenuta sin dal 7 dicembre 2021 (v. all. 7 att.)], si ritiene che detto inadempimento non possa essere qualificato come doloso, non ravvisandosi ulteriori elementi dai quali trarre la prova (con onere a carico dell'assicuratore: v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24210 del 30/09/2019) della 9 sussistenza di una cosciente volontà dell'assicurato di non adempiere all'obbligo di avviso. Trattandosi dunque di omissione colposa, non sussiste il diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità ex art. 1915, comma 2, c.c., non essendovi prova di un pregiudizio subito dalla compagnia a causa della ritardata comunicazione della richiesta risarcitoria. In particolare, non può rilevare a tal fine l'allegazione per cui DI si sarebbe trovata nell'impossibilità di poter comunicare alla propria assicurata, ante causam, l'inoperatività della garanzia, trattandosi di difesa ritenuta infondata. Infine, non risultano indicate franchigie o scoperti per l'indennizzo di cui al punto 9.5.13 delle condizioni generali di assicurazione. Ritenuta dunque l'operatività della polizza invocata dalla convenuta, ne consegue la condanna della compagnia a tenere indenne l'assicurata di quanto dovesse essere corrisposto dalla medesima a titolo di capitale, interessi e spese a favore di parte attrice in forza della presente sentenza, con surroga (in ipotesi di pagamento da parte della convenuta e versamento dell'indennizzo da parte della compagnia, ovvero in caso di pagamento diretto della compagnia in favore dei danneggiati ex art. 1917 comma 2 c.c.) di DI nel diritto di regresso integrale di nei confronti di CP_1
CP_2
Le spese di lite sulla domanda risarcitoria principale, comprensive di quelle per la fase di attivazione della mediazione, seguono la soccombenza di ed CP_1
e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del CP_2 valore della causa (avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 e con ricomprensione, tra gli esborsi, degli importi dovuti al proprio CTP per l'assistenza durante le operazioni peritali. Le spese di lite tra convenuta e terza chiamata sulla domanda di regresso seguono la soccombenza di e sono liquidate come da dispositivo, con diminuzione CP_2 di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Infine, le spese di lite tra assicurata e compagnia sulla domanda di manleva seguono la soccombenza di quest'ultima sulle eccezioni di inoperatività della polizza e sono liquidate come sopra, con diminuzione di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono definitivamente poste, nei rapporti tra le parti, a carico di (in quanto tenuta al regresso integrale nei CP_2 confronti della coobbligata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) accerta e dichiara la responsabilità solidale di e di Controparte_1 er i danni patiti dagli attori a seguito del sinistro occorso in Controparte_2 data 18 ottobre 2021 e, per l'effetto, condanna le predette in solido al pagamento della somma euro 4.673,37 in favore di ed euro 4.621,70 Parte_1
10 in favore di , il tutto oltre interessi sul capitale devalutato fino Parte_2 alla data del sinistro e via via rivalutato sulle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi dai singoli esborsi e fino al saldo sulle somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale;
2) in accoglimento della domanda di regresso, dichiara tenuta e condanna rifondere (ovvero DI Assicurazioni Controparte_2 Controparte_1
s.p.a. in ipotesi di surroga) delle somme che la convenuta (ovvero la compagnia terza chiamata) dovessero essere tenute a corrispondere in favore di parte attrice a titolo di capitale, interessi e spese;
3) in accoglimento della domanda di manleva, dichiara tenuta e condanna DI Assicurazioni a tenere indenne di quanto dovesse essere CP_1 corrisposto dalla stessa a titolo di capitale, interessi e spese a favore degli attori in forza della presente sentenza (ferma restando in tal caso la surroga nel diritto di regresso vantato dall'assicurata nei confronti di;
CP_2
4) condanna ed in solido al pagamento delle spese CP_1 CP_2 di lite di parte attrice, che liquida in euro 1.280,80 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_2 CP_1 lite relative alla domanda di regresso, che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) condanna DI Assicurazioni al pagamento in favore di delle CP_1 spese di lite relative alla domanda di manleva, che liquida in euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
7) pone le spese di CTU nei rapporti tra le parti a carico di CP_2
La Spezia, 22 marzo 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2171/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Luca BICCI, come da procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in PIAZZETTA DEL BASTIONE 2 – LA SPEZIA
attori contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Erika BRAIDA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO NAZIONALE 29 – LA
SPEZIA convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca CHERUBINO e Matteo MORANDI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi di P.E.C.
terza chiamata
nonché di
DI Assicurazioni s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv. Franco BIGGINI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DEI COLLI 9 – LA SPEZIA
terza chiamata
1 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17 settembre 2024:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
- accertare la responsabilità di in persona del legale rapp.te pro tempore, e/o Controparte_1 di in persona del legale rapp.te pro-tempore, nella causazione del danno provocato Controparte_2 ai sigg. (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) durante la esecuzione del trattamento di criolipolisi cui gli attori si sono C.F._2 sottoposti in data 18.10.21 presso i locali di in Ceparana di Bolano (SP), nella Controparte_1
Via Chiodo, 22 e, per l'effetto
- condannare il responsabile al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dal sig. Parte_1
, quantificabili in euro 11.099,88, e dal sig. quantificabili in euro
[...] Parte_2
10.807,08, oltre al danno che risulterà personalizzato a seguito della espletanda istruttoria o nella diversa misura ritenuta congrua all'esito del procedimento;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Per la convenuta:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, adversis rejectis,
- In via principale, respingere tutte le domande proposte contro la poiché Controparte_1 infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti e onorari di causa;
- In via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea dichiarare tenuta
n persona del legale rapp.te pro tempore, sedente in Massa, Via San Colombano Controparte_2
n. 4, C.F./P.Iva , nella sua qualità di azienda produttrice del macchinario denominato P.IVA_1
“Crio Your Body Criolipolisi”, a manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole Controparte_1 della presente controversia e, conseguentemente, condannarla, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o della normativa applicabile, al pagamento di quanto dovesse risultare dovuto in favore degli attori ed, altresì, condannarla a rifondere le spese del giudizio affrontate da DI Assicurazioni S.p.A. in quanto la chiamata in causa in manleva di quest'ultima è stata necessitata dall'evento dannoso direttamente e interamente addebitabile ad Controparte_2
- In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata alcuna responsabilità, anche parziale, di dichiarare tenuta DI Assicurazioni S.p.a. a Controparte_1 manlevare quest'ultima da ogni conseguenza pregiudizievole della presente controversia e, conseguentemente, condannarla al pagamento di quanto dovesse risultare dovuto in favore degli attori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per la terza chiamata CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere qualsivoglia domanda formulata nei confronti della società in quanto infondata in CP_2 fatto ed in diritto.
2 Vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di Legge, a favore dei procuratori antistatari”.
Per la terza chiamata DI Assicurazioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare e principale Rigettare la domanda di manleva formulata dalla nei CP_3 confronti di DI Assicurazioni S.p.A. perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, non essendo la polizza assicurativa invocata, per tutti i motivi espressi nel presente atto, operativa nel caso di specie. Il tutto con condanna della chiamante in causa alla rifusione di tutte le spese di lite sopportate da DI Assicurazioni S.p.A. per difendersi nel presente giudizio.
In via subordinata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata
l'operatività della polizza invocata dalla , salvo gravame sul punto, rigettare in ogni caso CP_3
e per i motivi tutti indicati nel presente atto, la domanda svolta dagli attori nei confronti della
perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, non potendosi l'evento dedotto CP_3 ricondursi a responsabilità della . CP_3
In via ulteriormente subordinata e salvo espresso gravame sul punto. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata responsabilità di e nella denegata e non creduta ipotesi in cui CP_3 dovesse essere ritenuta operativa la copertura assicurativa con DI Assicurazioni S.p.A. escludere
o ridurre la manleva cui sarà tenuta DI, in applicazione dell'art. 1915 c.c. (inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) e in ogni caso limitare il risarcimento dei danni dovuti dalla
alla percentuale di effettiva responsabilità che alla stessa sarà attribuita in corso di CP_3 causa, tenuto conto della responsabilità di tutti gli altri soggetti convenuti e/o chiamati in causa, nella percentuale che verrà accertata, e limitando conseguentemente la manleva richiesta da
nei confronti della DI Assicurazioni S.p.a. nel limiti della sola percentuale di CP_3 responsabilità che sarà accertata in capo alla stessa e comunque con applicazione di tutti i limiti
/massimali di polizza, e con applicazione di tutte le condizioni contrattuali, franchigie, limiti e scoperti previsti.
In via di estremo subordine e salvo espresso gravame sul punto Nella denegata ipotesi in cui
fosse condannata in via solidale a risarcire il danno preteso dagli attori, e nel caso in CP_3 cui parte attrice non dovesse estendere la propria domanda risarcitoria anche nei confronti di
DI Assicurazioni, facendo proprie ed aderendo alle conclusioni rassegnate dalla CP_2 propria assicurata , chiede che per tutti i motivi esposti in atti, e quale CP_3 CP_2 soggetto proprietario del macchinario nonché quale soggetto, che, tramite propri tecnici, ha materialmente somministrato/eseguito il trattamento sugli odierni attori, e quindi quale soggetto responsabile dei danni pretesi dagli attori, venga condannata a tenere indenne, anche in via di surroga occorrendo, DI Assicurazioni S.p.A. da tutte le conseguenze pregiudizievoli, nessuna esclusa, che dovrà sopportare l'esponente, ivi incluse tutte le eventuali condanne alla rifusione delle spese di lite.
In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2022 Parte_1
e esponevano che, in data 18 ottobre 2021, si erano sottoposti ad Parte_2 un trattamento di criolipolisi, svolto a titolo gratuito dalla con un Controparte_1 macchinario di proprietà della società macchinario che la Controparte_2 convenuta intendeva provare per valutarne l'acquisto. Nel corso del trattamento, entrambi gli attori avevano lamentato forti dolori;
ciononostante, l'operatore che aveva impostato il macchinario non aveva interrotto la terapia, affermando che i sintomi riferiti erano del tutto normali. Al termine del trattamento, gli attori avevano avvertito un forte bruciore e, il giorno successivo, si erano recati in ospedale, dove venivano riscontrate ustioni da freddo di secondo e terzo grado, integranti danno biologico permanente stimato dal proprio perito di fiducia in misura pari al 6-7%, oltre inabilità temporanea. Ciò premesso, evidenziavano come il dispositivo mediante il quale era stato erogato il trattamento dannoso fosse stato predisposto ed utilizzato esclusivamente dal tecnico della società proprietaria, tale unica a conoscerne il Persona_1 funzionamento. Per tale ragione, i danneggiati avevano inviato una prima richiesta risarcitoria ad ottenendo tuttavia un diniego, motivato con l'asserita esclusiva Controparte_2 responsabilità di il cui direttore sanitario avrebbe imposto CP_1
l'applicazione di parametri differenti da quelli suggeriti dall'operatrice. Parimenti, non sortiva esito alcuno neppure la successiva richiesta inviata alla struttura sanitaria, né la procedura di mediazione espletata prima dell'introduzione del giudizio. Ribadita dunque la responsabilità di per l'erroneo trattamento eseguito, CP_1 gli attori illustravano il danno estetico patito, meritevole di idonea personalizzazione, e concludevano per la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 11.099,88 in favore di d euro 10.807,08 in favore di , a titolo di Pt_1 Pt_2 danno biologico e spese mediche, oltre aumento per il danno morale.
ritualmente intimata, si costituiva in giudizio confermando Controparte_1 di avere organizzato una dimostrazione per valutare l'efficacia della strumentazione medica proposta da aveva quindi invitato gli attori, in qualità di Controparte_2 conoscenti potenzialmente interessati a quel tipo di trattamento, ad effettuare una seduta di prova. La materiale somministrazione del trattamento era stata effettuata da Per_1 tecnico inviato dalla stessa azienda produttrice, atteso che solo un
[...] operatore esperto ed istruito sulle caratteristiche dell'attrezzatura sarebbe stato in grado di utilizzarla in modo corretto, mentre il direttore sanitario della clinica si era limitato ad assistere all'operazione dimostrativa. La convenuta confermava inoltre come entrambi gli attori avessero lamentato forti dolori durante l'esecuzione della terapia, nonostante i quali l'operatore non aveva interrotto la prova, affermando che i sintomi erano normali e derivanti dalla sensibilità delle zone trattate.
4 Contestava quindi la ricostruzione effettuata da a supporto del diniego CP_2 della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, dal momento che nessuno all'interno della clinica conosceva il funzionamento del macchinario, utilizzato esclusivamente dall'operatrice inviata dall'azienda produttrice, senza alcuna interferenza da parte della convenuta. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva di poter chiamare in causa Controparte_2 nonché DI Assicurazioni s.p.a., concludendo per il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, stante l'esclusiva responsabilità della produttrice e proprietaria del macchinario. In caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevata da ogni e qualsiasi esborso, tanto dalla terza responsabile quanto dalla propria compagnia assicuratrice. Autorizzata la chiamata, DI Assicurazioni si costituiva associandosi anzitutto, per quanto riguarda la ricostruzione dell'evento dedotto in lite, alle difese svolte dalla propria assicurata, dal momento che il materiale utilizzo del macchinario per il trattamento di criolipolisi era stato effettuato da un tecnico inviato dalla società produttrice CP_2
Quanto alla domanda risarcitoria attorea, contestava la mancanza di prova sia in punto di an debeatur, sia in punto di quantum. In ogni caso, eccepiva l'inoperatività della polizza invocata da stante CP_1
l'estraneità dell'assicurata al trattamento somministrato ed essendo comunque esclusa la copertura assicurativa in caso di utilizzo di apparecchiature di proprietà di terzi, nonché per profili relativi a responsabilità civile professionale, trattandosi di rischio non incluso nella garanzia. La compagnia eccepiva infine la violazione dell'art. 1913 c.c., essendo venuta a conoscenza del sinistro solo a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, e concludeva per il rigetto della domanda di manleva, ovvero, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo ex art. 1915 c.c., con applicazione delle franchigie e scoperti previsti e con condanna di anche in via di surroga, a tenerla indenne di CP_2 tutte le possibili conseguenze pregiudizievoli. restava invece inizialmente contumace. CP_2
In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., gli attori estendevano la propria domanda risarcitoria nei confronti della predetta terza chiamata (estensione comunque automatica, trattandosi di chiamata di terzo indicato quale unico responsabile del danno: v. Cass. Sez. 3, 15/01/2020, n. 516) Infine, maturate le preclusioni assertive ed istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., si costituiva anche ribadendo come il macchinario fosse stato Controparte_2 utilizzato dal direttore sanitario della convenuta, che aveva eseguito la prova disattendendo i parametri suggeriti dalla consulente ed assumendosi ogni responsabilità. Concludeva quindi per il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti. Le domande risarcitorie attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si andranno ad esporre. In fatto, è pacifico che aveva organizzato una dimostrazione per CP_1 provare un macchinario di proprietà di essendo interessata a verificarne CP_2
5 il funzionamento per valutarne l'acquisto. Alla prova dimostrativa la stessa convenuta aveva invitato gli odierni attori, indicati quali conoscenti interessati a quel tipo di trattamento, somministrato gratuitamente per l'occasione. Parimenti pacifico è che, durante lo svolgimento della terapia, gli attori lamentavano forti dolori;
ciononostante, la prova proseguiva sino al termine ed ai pazienti, alcuni giorni dopo, venivano diagnosticate ustioni da freddo nei punti sui quali era stato eseguito il trattamento. Dall'istruttoria orale svolta è poi emerso che – come allegato sin da principio dagli attori e contrariamente a quanto sostenuto da – il macchinario era stato CP_2 impostato ed utilizzato esclusivamente dal tecnico inviato dalla terza chiamata, mentre il direttore sanitario della convenuta aveva assistito come mero spettatore alla prova dimostrativa, senza interferire sull'esecuzione della stessa. Tali elementi appaiono sufficienti a delineare una responsabilità concorrente della convenuta e della terza chiamata nei confronti degli attori danneggiati. In particolare:
- La struttura convenuta risponde per avere invitato gli attori a sottoporsi ad un trattamento dimostrativo, organizzato presso i propri locali e finalizzato a valutare l'interesse all'acquisto di un macchinario, dunque per finalità proprie dell'impresa e con assunzione del relativo rischio;
inoltre, la convenuta ha tenuto una condotta imprudente allorquando, pur manifestando entrambi gli attori forti dolori durante la somministrazione del trattamento, non ha disposto l'interruzione dello stesso, confidando nelle rassicurazioni (poi rivelatesi infondate) del tecnico incaricato della direzione delle operazioni;
- La società terza chiamata risponde invece quale produttrice e proprietaria dell'apparecchiatura il cui utilizzo ha causato i danni patiti dagli attori, nonché per avere – per il tramite di un tecnico dalla stessa incaricato – concretamente diretto ed eseguito il trattamento dannoso, posizionando i manipoli ed impostando i parametri del macchinario. Convenuta e terza chiamata rispondono in solido, ex art. 2055 c.c., dei danni accertati come imputabili ad entrambe, mentre le rispettive percentuali di responsabilità rilevano esclusivamente ai fini del riparto interno tra i coobbligati. In ordine alla quantificazione dei danni, possono essere acquisite le conclusioni della CTU medico legale svolta, correttamente argomentate e condivise dai consulenti di parte, con conseguente accertamento di postumi permanenti residuati al sinistro in misura pari al 3% per entrambi gli attori (danno di natura estetica), oltre invalidità temporanea per di 15 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25% e Pt_2 per i 15 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 10 giorni al 25%. Pt_1
Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, così come imposto in caso di lesioni di lieve entità di origine sanitaria. Applicate le richiamate tabelle (attualizzate ad aprile 2024), il danno non patrimoniale è liquidato come segue:
- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età dei danneggiati alla data del sinistro (57 anni e 56 anni ) e della percentuale di Pt_1 Pt_2
6 invalidità permanente riconosciuta (3%), è quantificato nella somma di euro
2.608,86 per il primo ed euro 2.625,92 per il secondo;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea individuata dal CTU, è quantificato nella somma di euro 1.173,85 per d euro 1.242,90 per . Pt_1 Pt_2
Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si osserva che, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, l'art. 139 Cod. Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”. Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie le particolari modalità del sinistro e la notoria dolorosità delle ustioni patite appaiano idonee a fornire la prova presuntiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare la personalizzazione del danno nella misura del 10% del danno biologico accertato. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad euro 4.160,97 per d euro 4.255,70 per . Pt_1 Pt_2
All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunto il danno patrimoniale, pari alle spese mediche documentate (comprensive delle spese per accertamenti medico legali ante causa: v. Cass. 84/2013 e 4357/2003), nella misura di euro 512,40 per d euro 366,00 per . Pt_1 Pt_2
Non può invece essere riconosciuto un danno da lucro cessante per perdita di retribuzione a carico di , trattandosi di questione tardivamente Parte_2 allegata soltanto in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, comunque, non supportata da documentazione attestante la lamentata contrazione reddituale. ed anno pertanto condannate, in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento delle somme capitali di euro 4.673,37 in favore di Parte_1
d euro 4.621,70 in favore di .
[...] Parte_2
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di 7 aprile 2024 (data del più recente aggiornamento delle tabelle allegate all'art. 139 Cod.
Ass.ni) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Sul danno patrimoniale spettano invece gli interessi legali calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo. Quanto alla ripartizione interna delle responsabilità tra convenuta e terza chiamata, solidalmente responsabili nei confronti dei danneggiati, si è osservato che, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32930 del 20/12/2018). Nel caso di specie, ha chiesto di essere manlevata da CP_1 CP_2
(domanda qualificabile come azione di regresso), ritenuta unica responsabile dell'accaduto. Ciò posto, si ritiene che, con riferimento ai danni per i quali è stata accertata la responsabilità solidale di convenuta e terza chiamata, la ripartizione interna tra i condebitori vada effettuata con addebito integrale dei danni medesimi ad la cui responsabilità (in qualità di proprietaria del macchinario e di CP_2 soggetto che, per il tramite di un proprio tecnico di fiducia, aveva integralmente gestito il trattamento somministrato agli attori, proseguendolo nonostante i dolori manifestati agli stessi) è di gravità tale da determinare l'assorbimento della concorrente colpa imputabile alla struttura convenuta per la mancata interruzione del trattamento (omissione che, se vale a determinare il riconoscimento della corresponsabilità nei confronti dei danneggiati, non può rilevare ai fini dell'addebito alla convenuta di una quota di responsabilità nel riparto interno tra i condebitori, essendo emerso dall'istruttoria svolta che i pazienti ed il personale della convenuta avevano riposto affidamento nelle rassicurazioni fornite dal tecnico inviato dalla terza chiamata, unico soggetto a conoscenza del funzionamento del macchinario). Né può sostenersi che la terza chiamata non sapesse della presenza dei pazienti che sarebbero stati sottoposti ad un trattamento di prova (come affermato dal legale rappresentante in interrogatorio), trattandosi di circostanza che, prima ancora che non provata, non risulta neppure allegata nella tardiva comparsa di costituzione della società. Conseguentemente, va dichiarata tenuta a rifondere Controparte_2 [...]
(ovvero la sua compagnia assicuratrice, che ha chiesto di potersi surrogare CP_1 nel diritto di regresso) delle somme che queste dovessero essere chiamate a corrispondere a titolo risarcitorio in favore degli attori in virtù dell'obbligazione solidale ex art. 2055 c.c..
8 Venendo infine all'esame della domanda di manleva svolta dalla struttura convenuta nei confronti di DI Assicurazioni, vanno respinte le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla compagnia terza chiamata, atteso che:
- non trova applicazione nel caso di specie la clausola di esclusione di cui al punto 9.10.a6) delle C.G.A. (danni relativi a “responsabilità civile professionale”), dal momento che la responsabilità della struttura convenuta nei confronti degli attori non è di natura “professionale”, ossia non discende da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'attività professionale della clinica;
si è visto, infatti, che né il direttore sanitario della struttura, né alcun altro collaboratore della stessa è intervenuto nella somministrazione della terapia dannosa, gestita unicamente dal tecnico della terza chiamata;
pertanto, potrebbe predicarsi l'esistenza di una responsabilità professionale solamente in capo ad (quale società che, conoscendo il macchinario, lo ha utilizzato in CP_2 modo imperito, cagionando il danno agli attori), mentre risponde CP_1 per avere organizzato la dimostrazione ed invitato gli attori a sottoporsi alla prova;
- parimenti, la copertura assicurativa non può essere esclusa per il fatto che il danno sia stato cagionato tramite un macchinario di proprietà di terzi, dal momento che il punto 9.5.9 delle condizioni di polizza comprende la responsabilità civile dell'assicurato per i danni derivanti dalla detenzione ed impiego di macchinari ed impianti anche di proprietà altrui, purché usati “per conto proprio” (ossia nel proprio interesse, come nel caso di specie, laddove il macchinario era stato utilizzato per una prova finalizzata a valutare l'opportunità dell'acquisto da parte della convenuta). D'altronde, l'operatività della polizza con riferimento al danno oggetto di causa risulta espressamente prevista dal punto 9.5.13 delle C.G.A., laddove è stabilito (con disposizione che, in virtù del principio di specialità, pare assorbente rispetto alle generiche esclusioni invocate dalla compagnia) che “l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato per danni a terzi avvenuti in occasione di visite all'azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti di vendita”. Quanto poi alla pretesa violazione, da parte dell'assicurato, degli obblighi di cui all'art. 1913 c.c., si osserva che, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, c.c., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015). Nella specie, pur dovendosi riconoscere l'omessa comunicazione della richiesta risarcitoria all'assicuratore nei termini di legge [avendo la convenuta denunciato il sinistro all'agenzia in data 10 giugno 2022 (v. all. A mem. 183 n. 1 c.p.c. conv.), a fronte di una richiesta risarcitoria pervenuta sin dal 7 dicembre 2021 (v. all. 7 att.)], si ritiene che detto inadempimento non possa essere qualificato come doloso, non ravvisandosi ulteriori elementi dai quali trarre la prova (con onere a carico dell'assicuratore: v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24210 del 30/09/2019) della 9 sussistenza di una cosciente volontà dell'assicurato di non adempiere all'obbligo di avviso. Trattandosi dunque di omissione colposa, non sussiste il diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità ex art. 1915, comma 2, c.c., non essendovi prova di un pregiudizio subito dalla compagnia a causa della ritardata comunicazione della richiesta risarcitoria. In particolare, non può rilevare a tal fine l'allegazione per cui DI si sarebbe trovata nell'impossibilità di poter comunicare alla propria assicurata, ante causam, l'inoperatività della garanzia, trattandosi di difesa ritenuta infondata. Infine, non risultano indicate franchigie o scoperti per l'indennizzo di cui al punto 9.5.13 delle condizioni generali di assicurazione. Ritenuta dunque l'operatività della polizza invocata dalla convenuta, ne consegue la condanna della compagnia a tenere indenne l'assicurata di quanto dovesse essere corrisposto dalla medesima a titolo di capitale, interessi e spese a favore di parte attrice in forza della presente sentenza, con surroga (in ipotesi di pagamento da parte della convenuta e versamento dell'indennizzo da parte della compagnia, ovvero in caso di pagamento diretto della compagnia in favore dei danneggiati ex art. 1917 comma 2 c.c.) di DI nel diritto di regresso integrale di nei confronti di CP_1
CP_2
Le spese di lite sulla domanda risarcitoria principale, comprensive di quelle per la fase di attivazione della mediazione, seguono la soccombenza di ed CP_1
e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del CP_2 valore della causa (avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 e con ricomprensione, tra gli esborsi, degli importi dovuti al proprio CTP per l'assistenza durante le operazioni peritali. Le spese di lite tra convenuta e terza chiamata sulla domanda di regresso seguono la soccombenza di e sono liquidate come da dispositivo, con diminuzione CP_2 di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Infine, le spese di lite tra assicurata e compagnia sulla domanda di manleva seguono la soccombenza di quest'ultima sulle eccezioni di inoperatività della polizza e sono liquidate come sopra, con diminuzione di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono definitivamente poste, nei rapporti tra le parti, a carico di (in quanto tenuta al regresso integrale nei CP_2 confronti della coobbligata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) accerta e dichiara la responsabilità solidale di e di Controparte_1 er i danni patiti dagli attori a seguito del sinistro occorso in Controparte_2 data 18 ottobre 2021 e, per l'effetto, condanna le predette in solido al pagamento della somma euro 4.673,37 in favore di ed euro 4.621,70 Parte_1
10 in favore di , il tutto oltre interessi sul capitale devalutato fino Parte_2 alla data del sinistro e via via rivalutato sulle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi dai singoli esborsi e fino al saldo sulle somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale;
2) in accoglimento della domanda di regresso, dichiara tenuta e condanna rifondere (ovvero DI Assicurazioni Controparte_2 Controparte_1
s.p.a. in ipotesi di surroga) delle somme che la convenuta (ovvero la compagnia terza chiamata) dovessero essere tenute a corrispondere in favore di parte attrice a titolo di capitale, interessi e spese;
3) in accoglimento della domanda di manleva, dichiara tenuta e condanna DI Assicurazioni a tenere indenne di quanto dovesse essere CP_1 corrisposto dalla stessa a titolo di capitale, interessi e spese a favore degli attori in forza della presente sentenza (ferma restando in tal caso la surroga nel diritto di regresso vantato dall'assicurata nei confronti di;
CP_2
4) condanna ed in solido al pagamento delle spese CP_1 CP_2 di lite di parte attrice, che liquida in euro 1.280,80 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_2 CP_1 lite relative alla domanda di regresso, che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) condanna DI Assicurazioni al pagamento in favore di delle CP_1 spese di lite relative alla domanda di manleva, che liquida in euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
7) pone le spese di CTU nei rapporti tra le parti a carico di CP_2
La Spezia, 22 marzo 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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