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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1435/2022 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
( ), residente in [...], C.F._1
elettivamente in Rosolini (SR) in via Ronchi n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Antonino Savarino, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
nato a [...] in data [...] Controparte_1
( ), ed ivi residente nella C/da Bosco, n. 146, C.F._2
elettivamente domiciliato in Marsala, nella Via Verdi, n. 28/A, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Genna, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE 3
letto il ricorso, presentato da , avente ad Parte_1
oggetto l'affidamento esclusivo della IA minore (nata il Persona_1
18/07/2014) alla madre, con suo collocamento presso l'abitazione della stessa, ed adeguata regolamentazione dei tempi e dei modi di permanenza della minore presso il padre, con obbligo per quest'ultimo di contribuire al mantenimento della IA versando la somma di euro 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché di corrispondere alla stessa l'intero importo dell'assegno unico percepito per la IA minore. In particolare, riferiva la ricorrente di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. , dalla quale era nata la IA , e che il loro Controparte_1 Per_1
rapporto sentimentale era stato sempre caratterizzato da profonde liti per l'eccessiva gelosia del resistente, il quale avrebbe causato un profondo turbamento alla serenità della IA, costretta ad assistere frequentemente alle scene di violenza verbale dallo stesso poste in essere letta la memoria costitutiva di , il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di collocamento del minore presso la madre, contestava la ricostruzione in fatto dedotta dalla ricorrente circa il proprio adempimento dei doveri di educazione e di mantenimento nei confronti della IA , con la quale lo stesso aveva un ottimo rapporto, e di cui si Per_1
sarebbe sempre occupato, in proporzione ai redditi percepiti, chiedendo pertanto che venisse disposto l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con una regolamentazione del diritto di visita, e la 4
previsione di un obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della IA nella misura di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì il che la ricorrente venisse CP_1
ammonita al fine di favorire il rapporto padre-IA.
rilevato che, in sede di note congiunte del 15.4.24, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto dalle stesse personalmente, circa le questioni oggetto del presente giudizio, accordo poi modificato, in seguito alle indicazioni del Tribunale con ordinanza del
31.10.2024, e nuovamente depositato con note congiunte del 18.12.24, nei termini di seguito illustrati:
1) In considerazione della distanza fisica tra il padre e la minore che rende discontinua la frequentazione della stessa, anche per motivi economici, con la conseguente difficoltà per la madre di poter meglio gestire gli interessi della IA dal punto di vista burocratico, l'affido della minore è attribuita ad un solo genitore, la madre, con onere in capo a quest'ultima di un costante scambio di informazioni sulla vita e le attività della minore medesima.
2) Il padre potrà tenere con sé la IA secondo i periodi di seguito indicati che i genitori riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita, compatibilmente con le proprie capacità economiche e/o di aiuto dei familiari, più stretti congiunti e/o amici, con gli orari di funzionamento della scuola e delle fermate e orari degli autobus urbani ed extraurbani e/o 5
similari, nonché con la volontà della minore, nel rispetto del principio di bigenitorialità.
- un fine settimana al mese, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica, con la possibilità, previo accordo tra i genitori, di pernotto domenicale della bambina presso il padre, che provvederà ad accompagnarla a scuola l'indomani. Sarebbe onere del padre in tali occasioni far fare i compiti alla IA;
- un periodo di tre giorni presso la propria residenza, salvo diversi accordi e compatibilmente con la volontà della minore, per le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno, dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle 20:00 del 27 dicembre o dalle ore 10:00 del 30 dicembre-alle ore 20:00 del 2 gennaio;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua e la Pasquetta consecutivamente, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre, da concordarsi preventivamente, ossia entro 30 giorni prima, le giornate e gli orari di ritiro e rientro dalla/presso l'abitazione della IA, per una durata conforme all'interesse della stessa, in considerazione della distanza fisica tra il padre e la minore;
- un periodo, durante le vacanze estive, di una settimana, da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio. Ciò, salva, in ogni caso, la possibilità, previo necessario accordo, preavviso e coordinamento, di poter tenere con sé la piccola come da collocamento turnario mensile;
- il compleanno della IA sarà festeggiato, ad anni alterni, presso un genitore o l'altro, separatamente;
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- in occasione del proprio compleanno ciascun genitore terrà con sé la IA per l'intero arco della giornata (con pernotto presso la propria abitazione), compatibilmente con gli impegni e la volontà della bambina;
- per le future ricorrenze familiari, queste saranno concordate tra i genitori preventivamente, nel rispetto del calendario prestabilito tra gli stessi e fermi restando i pregressi impegni assunti dalle parti.
3) Il padre potrà chiamare e/o vedere la IA con modalità da remoto, e quindi tramite Skype, WhatsApp o similari, ogni sera. in orario intermedio tra le 19:00 e le 21:00 e per una durata conforme all'interesse della IA. In ogni caso, i genitori si darebbero la reciproca disponibilità a modificare il regime e le modalità della frequentazione, in ragione delle rispettive esigenze di vita, non ultimo lavorative, sempre previo necessario accordo. In difetto, continuerebbero a valere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, le precedenti pattuizioni.
4) Per quanto riguarda il mantenimento, il sig. si obbliga a CP_1
versare, entro il cinque di ogni mese, fino al 31/12/2024, la somma di €
150,00 mensili. Dal 01/01/2025, la somma mensile da corrispondere è di €
200,00. L'obbligo di mantenimento in capo al padre sussisterà fino a quando la IA non sarà economicamente autosufficiente. Il padre, inoltre, contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la IA, purché tutte, nessuna esclusa, anzitempo condivise ed espressamente autorizzate, rimborsando alla madre le spese anticipate dietro presentazione del relativo documento fiscale. 7
5) Il sig. si impegna, altresì, a rilasciare da subito CP_1
l'autorizzazione per far sì che sia la signora a Parte_1
prendere l'assegno unico per intero.
6) I genitori si impegnano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio ed a consentire l'iscrizione della IA minore sul proprio passaporto, con obbligo vicendevole di darne preventiva comunicazione”.
Ritenuta la congruità delle condizioni congiuntamente stabilite dalle parti, in quanto conformi all'interesse della IA minore , e non contrarie Per_1
all'ordine pubblico;
Ritenuto di dover compensare tra le parti le spese di lite, stante il comportamento tenuto dalle stesse e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
sentito il P.M.
Regolamenta le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento
(comprensivo della ripartizione delle spese straordinarie) della minore 8
, IA delle parti, e , nonché Per_1 Parte_1 Controparte_1
le modalità di esercizio del diritto di frequentazione tra padre e IA, nei termini di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 18.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti