Art. 11.
Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di meccanica agraria in Roma, e' inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria in seguito a esito favorevole di apposita ispezione che sara' disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purche':
a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per ricoprire il posto a cui aspira;
b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di cinque anni consecutivi.
Al personale che sara' inquadrato a norma del presente articolo sara', riconosciuto utile, agli effetti della carriera, il servizio prestato ininterrottamente nella scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge.
Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di meccanica agraria in Roma, e' inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria in seguito a esito favorevole di apposita ispezione che sara' disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purche':
a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per ricoprire il posto a cui aspira;
b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di cinque anni consecutivi.
Al personale che sara' inquadrato a norma del presente articolo sara', riconosciuto utile, agli effetti della carriera, il servizio prestato ininterrottamente nella scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge.