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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16222/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. , , (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_3 C.F._3
ODDENINO OLAF che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1
attualmente domiciliata c/o RSA “ di Carmagnola CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di con nomina di tutore provvisorio. CP_1
pagina 1 di 4 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai CP_1
propri interessi perché affetta da deterioramento cognitivo di grado severo.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.T. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto ed all'esito rimetteva parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato i ricorrenti depositavano note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “deterioramento cognitivo CP_1
severo con wandering e disturbi comportamentali”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc. 1 ric.).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il
G.O.P. delegato.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste, se si escludono quelle relative alle sue generalità (nome e cognome), non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto CP_1
gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute pagina 2 di 4 dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1
(TO) – via L. Gros n. 2, attualmente domiciliata c/o RSA “Anni Azzurri” di Carmagnola;
nulla in punto spese. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16222/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. , , (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_3 C.F._3
ODDENINO OLAF che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1
attualmente domiciliata c/o RSA “ di Carmagnola CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di con nomina di tutore provvisorio. CP_1
pagina 1 di 4 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai CP_1
propri interessi perché affetta da deterioramento cognitivo di grado severo.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.T. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto ed all'esito rimetteva parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato i ricorrenti depositavano note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “deterioramento cognitivo CP_1
severo con wandering e disturbi comportamentali”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc. 1 ric.).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il
G.O.P. delegato.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste, se si escludono quelle relative alle sue generalità (nome e cognome), non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto CP_1
gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute pagina 2 di 4 dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1
(TO) – via L. Gros n. 2, attualmente domiciliata c/o RSA “Anni Azzurri” di Carmagnola;
nulla in punto spese. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4