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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/11/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.2144/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima - Famiglia
Il collegio, così composto:
Dott. CA AS Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. GE BA Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. di R.G. n. 2144/2024 proposta da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Parte_1 C.F._1
Lo PR
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: la ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 27.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, con ricorso depositato il 22.4.2024, - Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Ardea il 01/10/2014 Controparte_1
(atto annotato al n.54 – Parte I – anno 2014) e di aver avuto dall'unione coniugale tre figli
[...]
e ha agito in giudizio al fine di ottenere, in via Per_1 CP_2 CP_3 preliminare/cautelare l'affidamento esclusivo dei figli minori e l'assegnazione in suo favore del libretto postale dove è accreditata mensilmente l'indennità di accompagnamento del figlio
[...]
nel merito, ha chiesto la pronuncia di divorzio con disciplina della responsabilità genitoriale CP_2 sui figli minori. Il resistente, benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. All'udienza del 21.10.2024 è comparsa personalmente la ricorrente;
il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente ed ha riservato la decisione. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, ha adottato, con ordinanza del 13.11.2024, i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha fissato l'udienza per il prosieguo del giudizio. Successivamente, all'udienza del 27.10.2025, il difensore della ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status. Tanto premesso, la domanda della ricorrente merita accoglimento. Il lasso temporale trascorso dalla data della separazione personale, pronunziata con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1180/2022, pubblicata il 9.6.2022, nonché l'assenza di intervenuta riconciliazione, conducono il Tribunale a ritenere non più possibile la ricostituzione del consorzio familiare. Inoltre, l'atteggiamento delle parti (da un lato, la domanda proposta dalla ricorrente e, dall'altro lato, il disinteresse o l'inerzia del resistente – non costituito in giudizio - rispetto all'avversa domanda), non possono che confermare la comune volontà dei coniugi di pervenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale, sicché il collegio deve recepire tale intendimento. Deve quindi essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Ardea il 01/10/2014 (atto annotato al n.54 – Parte I – anno 2014 del registro degli atti di matrimonio). Deve essere inoltre disposta, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ardea da
[...]
in data 1.10.2014 (atto annotato al n. 54, parte I, anno 2014), Parte_1 Controparte_1 con ordine di annotazione della presente sentenza, a cura dell'ufficiale di stato civile del Comune di Ardea sul registro degli atti di matrimonio.
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- Spese definitivo.
Velletri, lì 10.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice Relatore
GE BA
Il Presidente
CA AS
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima - Famiglia
Il collegio, così composto:
Dott. CA AS Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. GE BA Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. di R.G. n. 2144/2024 proposta da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Parte_1 C.F._1
Lo PR
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: la ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 27.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, con ricorso depositato il 22.4.2024, - Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Ardea il 01/10/2014 Controparte_1
(atto annotato al n.54 – Parte I – anno 2014) e di aver avuto dall'unione coniugale tre figli
[...]
e ha agito in giudizio al fine di ottenere, in via Per_1 CP_2 CP_3 preliminare/cautelare l'affidamento esclusivo dei figli minori e l'assegnazione in suo favore del libretto postale dove è accreditata mensilmente l'indennità di accompagnamento del figlio
[...]
nel merito, ha chiesto la pronuncia di divorzio con disciplina della responsabilità genitoriale CP_2 sui figli minori. Il resistente, benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. All'udienza del 21.10.2024 è comparsa personalmente la ricorrente;
il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente ed ha riservato la decisione. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, ha adottato, con ordinanza del 13.11.2024, i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha fissato l'udienza per il prosieguo del giudizio. Successivamente, all'udienza del 27.10.2025, il difensore della ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status. Tanto premesso, la domanda della ricorrente merita accoglimento. Il lasso temporale trascorso dalla data della separazione personale, pronunziata con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1180/2022, pubblicata il 9.6.2022, nonché l'assenza di intervenuta riconciliazione, conducono il Tribunale a ritenere non più possibile la ricostituzione del consorzio familiare. Inoltre, l'atteggiamento delle parti (da un lato, la domanda proposta dalla ricorrente e, dall'altro lato, il disinteresse o l'inerzia del resistente – non costituito in giudizio - rispetto all'avversa domanda), non possono che confermare la comune volontà dei coniugi di pervenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale, sicché il collegio deve recepire tale intendimento. Deve quindi essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Ardea il 01/10/2014 (atto annotato al n.54 – Parte I – anno 2014 del registro degli atti di matrimonio). Deve essere inoltre disposta, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ardea da
[...]
in data 1.10.2014 (atto annotato al n. 54, parte I, anno 2014), Parte_1 Controparte_1 con ordine di annotazione della presente sentenza, a cura dell'ufficiale di stato civile del Comune di Ardea sul registro degli atti di matrimonio.
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- Spese definitivo.
Velletri, lì 10.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice Relatore
GE BA
Il Presidente
CA AS