CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.302/2022 RGN
TRA in persona del lr pt rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battipaglia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Sarno alla via Nunziante n.
24/D – appellante
E in persona del lrpt- appellata contumace Controparte_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.
718/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 25/2/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con o senza cauzione;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse annullata la sentenza impugnata con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali per il doppio grado in favore degli avvocati antistatari.
La parte appellata riceveva la notifica dell'atto di appello e non costituiva in giudizio divenendo contumace.
L'appellante non compariva alla prima udienza del 24 ottobre
2024 e a quella successiva di rinvio del 23 gennaio 2025 fissata ex art. 348 IIc cpc.
La causa passava in decisione con ordinanza del 6 febbraio 2025
ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società presentava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1054/2012.
Il Giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo a seguito del pagamento parziale da parte dell'opponente in favore della opposta della somma di E 5.000,00 e condannando l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di E 21.347,41 oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo,
nonché delle spese di lite.
L' opponente appellava avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
-errata interpretazione e mancata valutazione delle istanze istruttorie ex art.116 cpc- illogicità- errata applicazione di norme di diritto- errata valutazione dei fatti e delle circostanze su di un punto decisivo della controversia;
-la revisio prioris instantiae;
- l'ingiusta condanna alle spese e alle competenze di giudizio.
Stante la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza del 24 ottobre 2024, la causa veniva rinviata, ex art. 348 IIc cpc,
all'udienza del 23 gennaio 2025 ove, per la seconda volta, l'impresa non compariva. Parte_1
L'appello è improcedibile e la decisione spetta al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279
IIc n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003; ord.
Cass.n.11434/ 2007).
Ai sensi dell'art.348 IIC cpc se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza,
della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Tale previsione ha lo scopo di garantire un corretto
funzionamento del sistema giudiziario nel rispetto del principio della
ragionevole durata del processo, in quanto l'unico limite
all'operatività di tale disposizione deve essere rinvenuto nella mancata comparizione della parte per causa non imputabile al
difensore (cfr. sent. Cass.n. 2019/ 6439).
La norma è del tutto compatibile con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto il principio del contraddittorio va sempre contemperato con quello della ragionevole durata dell'attività giurisdizionale, che sarebbe in modo irrimediabile compromessa e pregiudicata se fosse consentito all'appellante di ritardarne la definizione (cfr. sent. Cass. n.6439/ 2019).
Invero le cause di improcedibilità dell'appello si riconnettono sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o della negligenza (cfr. sent. Cass.n.16938/
2006; sent. Cass. n.16821/2010), senza che possa avere alcun rilievo il comportamento dell'appellato.
Inoltre l'appellante è l'unico destinatario della disciplina di cui all'art. 348 cpc, disciplina che esclude qualsiasi decadenza in suo danno nel caso di una mancata comparizione all'udienza di trattazione,
per l'appunto, mediante la possibilità concessagli di comparire all'udienza successiva a quella disertata e , quindi, non può trovare applicazione la previsione di cui all'art.171 IIc cpc che è incompatibile con l'art. 348 cpc, che sanziona la mancata costituzione in termini dell'appellante con l'improcedibilità dell'appello a prescindere dal comportamento dell'appellato (cfr.sent.Cass.n.11594/2005).
L'improcedibilità dell'appello e la contumacia della parte appellata dispensano la Corte da ogni statuizione sulla regolamentazione delle spese del secondo grado del giudizio.
L'improcedibilità dell'impugnazione impone all'appellante, a norma dell'art. 13 Ic quater DPR n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'impresa avverso la Parte_1
sentenza n. 718/22 del Tribunale di Salerno, così provvede:
1)dichiara improcedibile l'appello;
2)dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del primo comma quater dell'art. 13 del DPR n. 115/2002.
Salerno, il 14 febbraio 2025
Il Consigliere rel.e est. Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.302/2022 RGN
TRA in persona del lr pt rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battipaglia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Sarno alla via Nunziante n.
24/D – appellante
E in persona del lrpt- appellata contumace Controparte_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.
718/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 25/2/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con o senza cauzione;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse annullata la sentenza impugnata con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali per il doppio grado in favore degli avvocati antistatari.
La parte appellata riceveva la notifica dell'atto di appello e non costituiva in giudizio divenendo contumace.
L'appellante non compariva alla prima udienza del 24 ottobre
2024 e a quella successiva di rinvio del 23 gennaio 2025 fissata ex art. 348 IIc cpc.
La causa passava in decisione con ordinanza del 6 febbraio 2025
ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società presentava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1054/2012.
Il Giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo a seguito del pagamento parziale da parte dell'opponente in favore della opposta della somma di E 5.000,00 e condannando l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di E 21.347,41 oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo,
nonché delle spese di lite.
L' opponente appellava avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
-errata interpretazione e mancata valutazione delle istanze istruttorie ex art.116 cpc- illogicità- errata applicazione di norme di diritto- errata valutazione dei fatti e delle circostanze su di un punto decisivo della controversia;
-la revisio prioris instantiae;
- l'ingiusta condanna alle spese e alle competenze di giudizio.
Stante la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza del 24 ottobre 2024, la causa veniva rinviata, ex art. 348 IIc cpc,
all'udienza del 23 gennaio 2025 ove, per la seconda volta, l'impresa non compariva. Parte_1
L'appello è improcedibile e la decisione spetta al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279
IIc n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003; ord.
Cass.n.11434/ 2007).
Ai sensi dell'art.348 IIC cpc se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza,
della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Tale previsione ha lo scopo di garantire un corretto
funzionamento del sistema giudiziario nel rispetto del principio della
ragionevole durata del processo, in quanto l'unico limite
all'operatività di tale disposizione deve essere rinvenuto nella mancata comparizione della parte per causa non imputabile al
difensore (cfr. sent. Cass.n. 2019/ 6439).
La norma è del tutto compatibile con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto il principio del contraddittorio va sempre contemperato con quello della ragionevole durata dell'attività giurisdizionale, che sarebbe in modo irrimediabile compromessa e pregiudicata se fosse consentito all'appellante di ritardarne la definizione (cfr. sent. Cass. n.6439/ 2019).
Invero le cause di improcedibilità dell'appello si riconnettono sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o della negligenza (cfr. sent. Cass.n.16938/
2006; sent. Cass. n.16821/2010), senza che possa avere alcun rilievo il comportamento dell'appellato.
Inoltre l'appellante è l'unico destinatario della disciplina di cui all'art. 348 cpc, disciplina che esclude qualsiasi decadenza in suo danno nel caso di una mancata comparizione all'udienza di trattazione,
per l'appunto, mediante la possibilità concessagli di comparire all'udienza successiva a quella disertata e , quindi, non può trovare applicazione la previsione di cui all'art.171 IIc cpc che è incompatibile con l'art. 348 cpc, che sanziona la mancata costituzione in termini dell'appellante con l'improcedibilità dell'appello a prescindere dal comportamento dell'appellato (cfr.sent.Cass.n.11594/2005).
L'improcedibilità dell'appello e la contumacia della parte appellata dispensano la Corte da ogni statuizione sulla regolamentazione delle spese del secondo grado del giudizio.
L'improcedibilità dell'impugnazione impone all'appellante, a norma dell'art. 13 Ic quater DPR n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'impresa avverso la Parte_1
sentenza n. 718/22 del Tribunale di Salerno, così provvede:
1)dichiara improcedibile l'appello;
2)dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del primo comma quater dell'art. 13 del DPR n. 115/2002.
Salerno, il 14 febbraio 2025
Il Consigliere rel.e est. Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci