Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18897/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...] (CF: ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. Loredana Savoldelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Bergamo
e nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Vescia, elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 22.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- I coniugi, nello spirito dei principi di cui alla L. 54/2006, riconoscono quale primario diritto della figlia quello di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e, pertanto, Per_1 convengono che corrisponda all'interesse morale e materiale della stessa, prevederne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con mantenimento diretto e collocazione paritetica;
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3- la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore una Per_1 serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgere la figlia in eventuali tensioni e discussioni fra essi genitori;
4- le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione di saranno Per_1 assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la loro salute ( a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa ecc.)
5- ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6- la frequentazione della figlia sarà improntata alla pariteticità dei tempi di permanenza con entrambi i genitori e sarà regolata secondo il seguente calendario di massima: trascorrerà le giornate di Per_1 con il Padre, il , Per_2 Per_3 Per_4 CP_2 Per_5 Per_6 Per_7 con la Madre, la settimana successiva l'opposto ossia: Per_2 Per_3 Per_4 CP_2 con la Madre e il , con il Padre. Per_5 Per_6 Per_7
Ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, si occuperà dell'accompagnamento e del prelievo della figlia da scuola e dovrà inoltre comunicare all'altro eventuali impedimenti o sostituzioni almeno 24 ore prima.
Ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con una volta al giorno prima Per_1 dell'ora di cena quando questa si troverà con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia con l'altro genitore.
I genitori, salvo migliori accordi, avranno entrambi diritto a tenere la figlia per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle ferie estive, da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia.
Per le ulteriori settimane di vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo di eventuali centri estivi dovrà essere ripartito tra i coniugi in misura del 50% ciascuno.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni il giorno del S. Natale con Per_1 il padre e il giorno di Capodanno con la madre, e viceversa l'anno successivo;
il resto delle vacanze scolastiche natalizie, verrà trascorso da secondo l'ordinario calendario di frequentazione Per_1 settimanale condiviso.
Quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà sempre ad anni alterni, il giorno della S. Pasqua con Per_1 il padre e il giorno di Pasquetta con la madre e viceversa l'anno successivo.
7- i coniugi si impegnano a far mantenere alla figlia regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
8- ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità, nella vita della figlia, persone con cui potranno avere nuove relazioni, al fine di garantire la serenità della figlia, informando di ciò l'altro genitore.
pagina 2 di 4 9- la figlia manterrà la residenza anagrafica presso la casa paterna, salvo facoltà di future Per_1 modifiche laddove vi fossero esigenze legate al superiore interesse della minore, abitazione sita a
Manerbio (BS), in via Don Primo Mazzolari n.27 di proprietà del Signor gravata Parte_1 da un mutuo, unitamente agli arredi attualmente esistenti, di proprietà sempre di quest'ultimo.
10- la Signora si impegna a lasciare la casa familiare entro il termine massimo Controparte_1 di 12 mesi, dal deposito del presente ricorso, e reperire un'abitazione limitrofa alla casa familiare.
11-dalla data di deposito del presente ricorso il Signor corrisponderà alla Signora Pt_1 CP_1
in misura del 100% l'Assegno Unico erogato dall'Inps a favore della figlia, fino a quando la
[...] stessa reperisca un nuovo lavoro o l'attuale diventi stabile o a tempo indeterminato, dopo di che l'Assegno Unico tornerà ad essere percepito nella misura ordinaria del 50% da ciascun genitore, durante la permanenza presso la casa familiare, inoltre, la signora si impegnerà a Controparte_1 condividere nella misura del 50% al pagamento delle spese ordinarie di consumo, comprese la retta per l'asilo di Per_1
12- i coniugi stante il collocamento paritario, concordano per il mantenimento diretto della figlia.
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, al vitto della figlia e all'acquisto di farmaci da banco, al materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno e al vestiario, con facoltà per ciascun genitore di proporre all'altro l'acquisto congiunto di capi di abbigliamento e/o scarpe di importo oneroso. Le spese straordinarie, ovvero extra rispetto al mantenimento ordinario, saranno corrisposte per l'ammontare del 50% da ogni genitore, secondo il seguente protocollo adottato dal Tribunale di Brescia:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il previo accordo, dovrà inviare all'altro la richiesta (anche per mail o Whats App) per iscritto.
Nel caso di mancata risposta entro 7 giorni, la spesa dovrà intendersi approvata.
Il genitore che intende comunque dare corso alla spesa, potrà farlo a suo esclusivo carico.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrano il pagamento. Il rimborso della spesa straordinaria sostenuta dovrà avvenire entro 15 giorni dall'invio della relativa documentazione di anticipazione.
13- i coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento, e di non aver nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro.» pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 08.10.2024, e premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in Repubblica Dominicana in data 21.02.2018, dalla cui unione era nata la figlia in data 11.06.2020, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta Per_1
intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2018, ufficio 6, parte II, serie C, n. 9;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
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