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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile, iscritta al n.109/24 R.G. promossa
da
, P. IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
consigliere delegato nato a [...] il Parte_2
5.6.1965, cf con sede in San Daniele del C.F._1
Friuli (UD) via Gemona n. 17/B, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Milillo, giusta mandato in atti;
-ricorrente-
contro
p.iva Controparte_1
,con sede in via Pracchiuso 51, Udine, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
-resistente contumace–
oggetto: pagamento compensi professionali.
Causa trattenuta in decisione ex art.281 sexies 3°
comma cpc sulle seguenti conclusioni:
per la ricorrente:
La parte ricorrente conclude come in atto introduttivo precisando che l'importo dovuto è di Euro 11.101,76, con vittoria di spese.In via istruttoria: (…)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente tenuto conto che la stessa, nonostante
1 la rituale e tempestiva rinnovazione della notificazione,
non è comparsa né si è costituita.
Ciò premesso, la domanda della ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta.
Dalla documentazione prodotta [cfr. in particolare:
docc. 1 – 2) Contratti di locazione finanziaria;
doc.3)
mail 23/06/20 con allegata proposta Grenke CP_1
recesso contratto 1361006 e in nota alla mail anche per
contratto 1833862; doc.4) DDT 1189 30/07/20; doc.5)
accordo transattivo / Grenke di data Parte_3
22/02/2021; doc.6) pec 14/04/2021avv. Milillo a CP_1
e Grenke;
doc. 7) pec 6/08/2021 avv.Milillo a e CP_1
soc recupero crediti di Grenke;
doc.8) pec 21/04/2022
avv. Milillo a e mail avv. Lucchi intervenuto CP_1
per Grenke;
doc.9) pec 29/08/2022 avv. Milillo a Grenke e
; doc.10) decreto ingiuntivo Grenke;
doc.11) CP_1
opposizione ingiunzione con istanza di chiamata di terzo;
doc.12) ordinanza Tribunale Milano dd. 12/10/23; doc.13)
Part pagamenti a Grenke;
doc. 14) scrittura privata di
transazione Dok-Grenke; doc.15) fatture avv.ti Milillo e
Mapelli.] si evince in modo convincente che nel 2020, la resistente (di seguito Controparte_1
più brevemente o resistente) aveva proposto un CP_1
adeguamento delle attrezzature e si era impegnata a
Part ritirare due fotocopiatrici multifunzione di concordando con Grenke un recesso anticipato dai contratti di locazione. Successivamente, nel 2021,
subentrava nei contratti di finanziamento, CP_1
assumendosi l'onere di saldare il debito residuo di €
7.875,19 in 24 rate mensili.
2 Nonostante l'accordo, non effettuava i CP_1
Part pagamenti dovuti, esponendo a richieste di pagamento da parte di Grenke.
Part sollecitava ripetutamente a CP_1
rispettare gli impegni, ma senza successo.
E' così accaduto che Grenke agiva giudizialmente
Part contro , ottenendo un decreto ingiuntivo.
Part opponeva il decreto e raggiungeva un accordo transattivo con Grenke, pagando complessivamente €
8.734,56 (inclusi capitale, riacquisto, spese legali e
Part accessori). Inoltre, sosteneva € 2.367,20 per spese di difesa e domiciliazione.
Alla luce del palese inadempimento dell'accordo
inter partes, la resistente, non avendo offerto la prova liberatoria di cui all'art.1218 c.c., è, quindi, tenuta,
in conformità alla domanda della ricorrente, a risarcire a l'importo di Euro 11.101,76, Parte_1
comprensivo degli esborsi sostenuti e delle spese legali,
maggiorato di interessi legali, dalla domanda al saldo,
trattandosi di danni (sia l'esborso relativo all'accordo transattivo sia le spese legali) dipendenti in modo immediato e diretto da siffatto inadempimento contrattuale.
Ne consegue che la resistente va condannata al pagamento di tale importo gravato degli interessi legali al saggio di cui all'art.1284 4° comma c.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di parte resistente;
3 b) condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di Euro 11.101,76, oltre agli interessi legali al saggio di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
c) condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in
Euro 3.387,00 a titolo di compenso, Euro 264,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Udine in data 30/5/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile, iscritta al n.109/24 R.G. promossa
da
, P. IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
consigliere delegato nato a [...] il Parte_2
5.6.1965, cf con sede in San Daniele del C.F._1
Friuli (UD) via Gemona n. 17/B, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Milillo, giusta mandato in atti;
-ricorrente-
contro
p.iva Controparte_1
,con sede in via Pracchiuso 51, Udine, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
-resistente contumace–
oggetto: pagamento compensi professionali.
Causa trattenuta in decisione ex art.281 sexies 3°
comma cpc sulle seguenti conclusioni:
per la ricorrente:
La parte ricorrente conclude come in atto introduttivo precisando che l'importo dovuto è di Euro 11.101,76, con vittoria di spese.In via istruttoria: (…)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente tenuto conto che la stessa, nonostante
1 la rituale e tempestiva rinnovazione della notificazione,
non è comparsa né si è costituita.
Ciò premesso, la domanda della ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta.
Dalla documentazione prodotta [cfr. in particolare:
docc. 1 – 2) Contratti di locazione finanziaria;
doc.3)
mail 23/06/20 con allegata proposta Grenke CP_1
recesso contratto 1361006 e in nota alla mail anche per
contratto 1833862; doc.4) DDT 1189 30/07/20; doc.5)
accordo transattivo / Grenke di data Parte_3
22/02/2021; doc.6) pec 14/04/2021avv. Milillo a CP_1
e Grenke;
doc. 7) pec 6/08/2021 avv.Milillo a e CP_1
soc recupero crediti di Grenke;
doc.8) pec 21/04/2022
avv. Milillo a e mail avv. Lucchi intervenuto CP_1
per Grenke;
doc.9) pec 29/08/2022 avv. Milillo a Grenke e
; doc.10) decreto ingiuntivo Grenke;
doc.11) CP_1
opposizione ingiunzione con istanza di chiamata di terzo;
doc.12) ordinanza Tribunale Milano dd. 12/10/23; doc.13)
Part pagamenti a Grenke;
doc. 14) scrittura privata di
transazione Dok-Grenke; doc.15) fatture avv.ti Milillo e
Mapelli.] si evince in modo convincente che nel 2020, la resistente (di seguito Controparte_1
più brevemente o resistente) aveva proposto un CP_1
adeguamento delle attrezzature e si era impegnata a
Part ritirare due fotocopiatrici multifunzione di concordando con Grenke un recesso anticipato dai contratti di locazione. Successivamente, nel 2021,
subentrava nei contratti di finanziamento, CP_1
assumendosi l'onere di saldare il debito residuo di €
7.875,19 in 24 rate mensili.
2 Nonostante l'accordo, non effettuava i CP_1
Part pagamenti dovuti, esponendo a richieste di pagamento da parte di Grenke.
Part sollecitava ripetutamente a CP_1
rispettare gli impegni, ma senza successo.
E' così accaduto che Grenke agiva giudizialmente
Part contro , ottenendo un decreto ingiuntivo.
Part opponeva il decreto e raggiungeva un accordo transattivo con Grenke, pagando complessivamente €
8.734,56 (inclusi capitale, riacquisto, spese legali e
Part accessori). Inoltre, sosteneva € 2.367,20 per spese di difesa e domiciliazione.
Alla luce del palese inadempimento dell'accordo
inter partes, la resistente, non avendo offerto la prova liberatoria di cui all'art.1218 c.c., è, quindi, tenuta,
in conformità alla domanda della ricorrente, a risarcire a l'importo di Euro 11.101,76, Parte_1
comprensivo degli esborsi sostenuti e delle spese legali,
maggiorato di interessi legali, dalla domanda al saldo,
trattandosi di danni (sia l'esborso relativo all'accordo transattivo sia le spese legali) dipendenti in modo immediato e diretto da siffatto inadempimento contrattuale.
Ne consegue che la resistente va condannata al pagamento di tale importo gravato degli interessi legali al saggio di cui all'art.1284 4° comma c.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di parte resistente;
3 b) condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di Euro 11.101,76, oltre agli interessi legali al saggio di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
c) condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in
Euro 3.387,00 a titolo di compenso, Euro 264,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Udine in data 30/5/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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